Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 28/01/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00243/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02576/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2576 del 2025, proposto da
Laboratorio Analisi Silab delle Dottoresse Privitera S.r.l., Laboratorio Analisi il Nucleo S.a.s. della Dr.ssa Marianna Signore & C., Laboratorio Analisi Biocliniche Check-Up Dottoressa Fornarotto S.r.l., Check-Up Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Valentino Franzone & C. S.a.s., Biolab S.a.s. di Li OL CO & C., Centro Analisi del Dott. Vignera & C. S.a.s., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Barone, Davide Di Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Elena Argento, Giuseppe Moceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Salute, Regione Siciliana- Presidenza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previo accoglimento dell'istanza cautelare, dei seguenti atti:
1) Nota-Circolare dell’Assessorato regionale alla Salute prot. n. A.I.2/34473 del 22/07/2024;
2) I provvedimenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna di “Recupero crediti ex D.A. n.170/2013” del 30/06/2025, con protocollo del 17/07/2025 ed inviati il 18/07/2025, con richiesta alle strutture di laboratorio ricorrenti delle somme unilateralmente determinate per il triennio 2007-2009, di seguito distintamente specificati:
2.1. Comunicazione dell’ASP Enna, Registro Ufficiale. U. 0083531. del 17-07-2025 di “Recupero crediti ex D.A. n. l70/2013”, per la struttura “Laboratorio di Analisi SILAB delle dottoresse PRIVITERA S.R.L.” per l’importo di € 21.025,39;
2.2. Comunicazione dell’ASP Enna, Registro Ufficiale. U. 0083527. del 17-07-2025 di “Recupero crediti ex D.A. n. l70/2013” per la struttura Laboratorio Analisi IL NUCLEO S.a.s. della dr.ssa Marianna Signore & C. per l’importo di € 48.140,00;
2.3. Comunicazione dell’ASP Enna, Registro Ufficiale. U. 0083507. del 17-07-2025 di “Recupero crediti ex D.A. n. l70/2013” e successiva Comunicazione dell’ASP Enna Registro Ufficiale. U. 0094611. del 19-08-2025 di riscontro alla memoria difensiva ex art.10 L.241/1990, per la struttura Laboratorio Analisi Biocliniche Check-up dottoressa G. Fornarotto S.r.l. per l’importo di € 13.747,92;
2.4. Comunicazione dell’ASP Enna, Registro Ufficiale. U. 0083519. del 17-07-2025 di “Recupero crediti ex D.A. n. l70/2013” e successiva Comunicazione dell’ASP Enna Registro Ufficiale. U. 0094420. del 19-08-2025 di riscontro alla memoria difensiva ex art.10 L.241/1990, per la struttura CHECK-UP Laboratorio Analisi Cliniche dott. Valentino Franzone & C. s.a.s. per l’importo di € 29.729,79;
2.5. Comunicazione dell’ASP Enna, Registro Ufficiale. U. 0083509. del 17-07-2025 di “Recupero crediti ex D.A. n. l70/2013” per la struttura BIOLAB S.a.s. di Li OL CO & C. S.a.s. per l’importo di € 63.790,29;
2.6. Comunicazione dell’ASP Enna, Registro Ufficiale. U. 0083523. del 17-07-2025 di “Recupero crediti ex D.A. n. l70/2013” per la struttura CENTRO ANALISI del dott. Vignera & C. s.a.s. per l’importo di € 55.221,52.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna dell’Assessorato Regionale della Salute e della Presidenza della Regione Sicilia;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa GI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i laboratori di analisi ricorrenti hanno impugnato gli atti più puntualmente indicati in epigrafe volti al recupero delle differenze tariffarie per il triennio 2007/2009 sulla base delle prestazioni rese con le tariffe di cui al D.A. n. 1977 del 28 settembre 2007.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
1.Violazione di legge. Invalidità derivata. Contrasto con precedenti giudicati. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.
2. Violazione del principio del legittimo affidamento.
Si è costituita in giudizio l’ASP di Enna eccependo, in rito, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché, nel merito, l’infondatezza del gravame.
Si sono costituite per resistere al ricorso anche le Amministrazioni regionali intimate; la Presidenza della Regione Sicilia ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l’estromissione dal giudizio.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026, dato avviso della possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente dev’essere vagliata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta dalla Presidenza della Regione Sicilia.
L’eccezione è fondata, atteso che in Sicilia la Regione non ha soggettività unitaria in giudizio, in quanto gli assessori hanno autonoma competenza funzionale esterna, con responsabilità distinta da quella del Presidente della Regione, per quanto concerne l’esercizio delle funzioni relative alle materie rientranti nei singoli rami dell’Amministrazione (TAR Palermo, 5 aprile 2024, n. 1172/2024; Cass. civ., Sez. un., 23 febbraio 1995, n.2080; Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. Giurisdiz. 28 gennaio 1993, n.20): dunque, nel caso di specie, unico Assessorato munito di possibilità di stare in giudizio è quello alla salute.
Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana.
Ciò posto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, ritenendo il Collegio dirimente e fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo opposta dall’ASP di Enna, per le ragioni già svolte da questa Sezione per fattispecie analoghe con sentenze n. 3255 del 03/10/2024 e n. 4276 del 30/12/2024, alle quali ci si riporta anche ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) cod. proc. amm.
In specie, come in quelle sedi osservato, è sufficiente richiamare la pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, con riguardo alle note di recupero per differenze tariffarie adottate dall'A.S.P., ha esaustivamente chiarito che " Non si tratta di atti di regolamentazione della tariffa, di natura autoritativa e tecnicamente discrezionale la cui cognizione vada devoluta al giudice amministrativo in base all'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., ma di determinazioni adottate in applicazione della normativa primaria per il recupero delle somme indebitamente erogate, che non attuano alcun potere discrezionale, andando ad incidere su di una posizione di diritto soggettivo delle strutture private destinatarie del provvedimento; pertanto la cognizione dell'impugnazione di tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo ravvisabili nemmeno nel procedimento di accertamento del "quantum" elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma, esclusivamente, l'applicazione di parametri predeterminati.
La controversia ha ad oggetto l'accertamento non già dell'esistenza o del contenuto del rapporto pubblicistico presupposto, ma soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del gestore del servizio, non coinvolgendo una verifica dell'azione autoritativa della p.a. sul rapporto sottostante o l'esercizio di poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi.
Né vale a mutare la natura dell'azione posta in essere dall'Amministrazione la circostanza che la richiesta di pagamento sia preceduta da una ricognizione degli esiti dei procedimenti giurisdizionali che avevano condotto all'adozione di atti di sospensione dell'efficacia del decreto che aveva rimodulato le tariffe e delle conseguenze (di tali esiti) sui rapporti con le strutture, trattandosi di mera constatazione di fatti, scevra da connotazioni discrezionali, mentre l'azione di recupero risulta necessitata dal decreto assessoriale di determinazione delle tariffe " (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 20 aprile 2022, n. 503).
Orbene, anche nella vicenda in esame:
- la pretesa creditoria rinviene il suo fondamento nell’art. 1, comma 796, lett. o) Legge n. 296/2006 (“ le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto ”), al quale il D.A. 28 settembre 2007 ha semplicemente dato attuazione, recependo nella Regione Sicilia il relativo tariffario;
- mercé le comunicazioni impugnate l’ASP di Enna si è limitata a comunicare la quantificazione
del proprio credito in base al D.A. n. 1977/2007, anche tenuto conto delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 4840/2021 e 4843/2021;
- la nota-circolare dell’Assessorato Regionale alla Salute prot. n. 34473 del 22/07/2024 si palesa priva di statura provvedimentale in quanto ricognitoria degli esiti dei procedimenti giurisdizionali avverso il D.A. n. 170/2013, contenendo l’invito alle Aziende Sanitarie a procedere al recupero delle differenze tariffarie limitatamente al triennio 2007/2009 alla luce delle menzionate sentenze nn. 4840 e 4843 del 24 giugno 2021 del Consiglio di Stato, in base alle quali gli sconti tariffari di cui all’art. 1, comma 796, lett. o) della Legge n. 296/2006 possono trovare applicazione soltanto in relazione a quel periodo.
Ritiene, in definitiva, il Collegio che la controversia verta non già sull’an, ma unicamente sul quantum del recupero, riconducibile ad un assetto paritetico tra Amministrazione sanitaria e strutture convenzionate.
In conseguenza, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria, innanzi alla quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a.
L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e previa estromissione dal giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI IO, Presidente, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI IO |
IL SEGRETARIO