TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/05/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n 4419/2019 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa, Parte_1 CodiceFiscale_1
Piazza San Paolo all'Orto n. 22, presso e nello studio dell'avv. Elena Jaccheri, che la rappresenta giusta delega in atto
Attore
(P.IVA , elettivamente domiciliata in Pisa, in Via Controparte_1 P.IVA_1
Giusti n. 10, presso e nello studio dell'avv. Stefania Mezzetti, che la rappresenta giusta delega in atto
Convenuta
(C.F. elettivamente domiciliato in CP_2 CodiceFiscale_2
Pisa, Lungarno Bruno Buozzi n. 13, presso e nello studio dell'avv. Lorenzo Pappalardo che lo rappresenta e difende giusta delega in atto
Convenuto
Controparte_3
Convenuto contumace
Controparte_4
Convenuta contumace in riassunzione
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 23.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
1 Ha agito in giudizio in riassunzione chiedendo in via preliminare e Parte_1 pregiudiziale di disporre a suo favore il pagamento di una somma a titolo di provvisionale, ai sensi dell'art. 5 L. 102/2006, pari al 50% almeno del danno, nel merito ha domandato di accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro per CP_2 cui è causa e per l'effetto condannarlo – in solido con la – al risarcimento dei CP_5 danni patiti per una somma pari, o comunque non inferiore ad € 191.152,40, oltre condanna ex art. 96 cpc. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_4
ha convenuto in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace,
[...]
l'odierno attore unitamente al ed alla per far accertare CP_3 CP_5
l'esclusiva responsabilità di per la verificazione del sinistro di cui è causa e Pt_1 conseguentemente condannarlo, unitamente agli altri convenuti, al risarcimento dei danni patiti dal veicolo di pari ad € 5.673, oltre € 366,00 per spese di CP_2 noleggio di veicolo sostitutivo, € 600,00 per spese si assistenza stragiudiziale, oltre al risarcimento del danno per fermo tecnico da intendere quale FRAM;
2. Si è costituita l'odierna parte attrice formulando domanda riconvenzionale, e sollevando eccezione di incompetenza per valore ed istanza ex art. 102 c.p.c.,
3. L'attore ha dedotto di aver subito gravi danni a causa del sinistro, come confermato dalla valutazione prognostica della compagnia assicurativa,
4. La responsabilità del – conducente dell'autovettura Mazda CX3 tg CP_2
FN607FX – risulta chiaramente dalla relazione del perito Persona_1
5. Il in particolare ha oltrepassato la linea del dare precedenza in velocità, CP_2
violando gli artt. 141 comma 1 e 2 e 145 comma 4 Codice della Strada,
6. Si sono regolarmente costituiti e la – assicurazione di CP_3 CP_5
entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro – chiedendo di accertare la congruità delle somme offerte all'attore con rigetto di ogni ulteriore domanda,
7. Con scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.07.2019 il Giudice di Pace di Pisa ha dichiarato la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Pisa,
Si è regolarmente costituita – d'ora in poi – Controparte_6 CP_6 chiedendo di accertare la responsabilità concorrente di e per il sinistro Pt_1 CP_2
2 verificatosi e di ritiene congrue le somme già offerte e versate all'odierno attore;
nel merito – richiamata la costituzione svolta nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace – ha ribadito che:
8. La dinamica del sinistro descritta dall'attore mal si concilia con il verbale redatto dagli agenti intervenuti,
9. La responsabilità è da attribuire in maniera paritetica ad entrambi i conducenti,
10. Il quantum richiesto è ingiustificato,
11. Priva di fondamento è la domanda di condanna al pagamento di una provvisionale-
Si è costituito chiedendo di rigettare le domande di parte attrice in quanto CP_2 infondate e in via subordinata di dichiarare tenuta a tenere Controparte_7 indenne e manlevare l'assicurato dai danni che sarà tenuto a risarcire all'attore ai sensi dell'art. 1917 c.c. con condanna della stessa compagnia ai sensi dell'art. 1917 comma 3
c.c.; in merito alle deduzioni attorea ha replicato che:
12. La ricostruzione di parte attrice è contestata, in quanto l'attore ha omesso di dedurre di essere giunto all'intersezione tra via Ugo Rindi e via Tino di Camaino – luogo dell'impatto – dopo aver oltrepassato il passaggio a livello con barriere in fase di chiusura, incurante dei dispostivi acustici ed a luci rosse,
13. Circostanza confessata dallo stesso attore e confermata dai sommari informatori assunti nell'immediatezza dei fatti, tanto che è stata comminata la sanzione per violazione dell'art. 147 comma 3 e 5,
14. Il ha impegnato l'intersezione ove è avvenuto l'impatto confidando che CP_2
nessuno provenisse da Via del Marmigliaio, in quanto il passaggio a livello era in fase di chiusura,
15. La quantificazione del danno appare inoltre non giustificata.
Pur regolarmente citati e Controparte_3 Controparte_4 sono rimasti contumaci.
[...]
La causa è stata istruita oltre che con i documenti offerti, con l'assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 01.02.2021
3 Con provvedimento del 06.05.2022 il giudice precedentemente assegnatario ha accolto la domanda di liquidazione di una provvisionale a favore dell'attore, pari ad € 25186,47.
All'udienza del 23.01.2025 – tenuta in modalità cartolare - le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate.
*******
1. sulla dinamica del sinistro.
La dinamica del sinistro risulta accertata dagli agenti intervenuti in occasione del sinistro e confermata dall'assunzione delle prove orali assunte;
in particolare gli agenti della Polizia
Municipale intervenuti hanno verbalizzato che “Il in sella al ciclomotore Parte_1
“Piaggio Vespa” targato X7JPL di proprietà di in atti meglio identificato, Controparte_3 percorreva la via del Marmigliaio in direzione dell'antistante via Ugo Rindi. Appena superato il passaggio a livello con barriere in fase di chiusura, opportunamente segnalate da dispositivi acustici ed a luci rosse, ovvero appena imboccata la ricordata via Ugo Rindi che in quel punto viene a formare una Per_ intersezione con le vie Tino di Camaino e accadeva che la parte frontale del proprio veicolo entrasse in sensibile collisione con la parte frontale e centrale dell'autovettura “Mazda” targata FN 670 FX di proprietà e condotta dal che, in arrivo da sinistra e cioè dalla ricordata via Tino di CP_2
Caimano, aveva impegnato il quadrivio al fine di immettersi nella prospiciente via Padre Fedi. Si viene a rappresentare che a causa della configurazione geometrica dell'intersezione in parola, l'auto aveva dovuto compiere una “S” con curva volgente per prima a destra e poi a sinistra, presentandosi così in modo frontale rispetto all'attivo del ciclomotore che, come già detto, arrivava da destra”.
In merito alla condotta tenuta dal è necessario precisare quanto emerso dalle CP_2 prove orali assunte, in particolare:
a) – agente intervenuto in occasione del sinistro – ha riferito che “Il Testimone_1
conducnte mi ha riferito al moento dell'intervento che la si immetteva in via CP_8 CP_8
Rindi, passando dietro ad un autobus, che si trova in via Rindi con direzione verso il passaggio a livello / via del Marmigliaio, fermo proprio dinanzi all'incrocio di via Tino da Camaino (…) Il coducente ha riferito era stato obbligato a passare dietro l'autobus fermo dinanzi CP_8 all'incrocio di via Tino da Camaino per poter poi entrare in via Rindi e da via Rindi in via Fedi.
(…) Il conducente della ha riferito che la stessa passava dietro all'autobus, Pt_2 CP_8 lasciandolo poi alla propria destra, per poi cercare di svoltare a sinistra in via Fedi;
Il conducente
4 ha dichiarato di aver “sfilato” il pullman da dietro non ha dichiarato di aver percorso Pt_2 alcuni metri della via U. Rindi contromano nella corsia di sinistra, per poi svoltare a sinistra in via Fedi, andando a collidere frontalmente con lo scooter”
b) – giusto sui luoghi dopo il sinistro – ha riferito che “Posso Testimone_2
riferire che al momento in cui sono intervenuto sui luoghi la si trovava in posizione CP_8 frontale allo scooter, nella corsia di marcia dello scooter;
. Ricordo l'autobus fermo al passaggio a livello”
c) – sentito in sede di interrogatorio formale – ha dichiarato “Io CP_2
provenivo da Via Camaino e alla fine strada trovo un cartello posizionato che indica di dare precedenza. Dopo tale cartello sulla mia destra trovo un pullman fermo, in quanto la sbarra del passaggio a livello era giù. A questo penso di non dover dare la precedenza in quanto le sbarre sono giù, quindi mi immetto nella strada per proseguire al mia direzione di marcia e mi trovo sul cofano uno scooter Faccio presente che al momento in cui ho sfilato il pullman due barriere del passaggio a livello erano giù, mentre le altre due stavano calando e il motorino è passato tra le due barriere” (…) “Per passare dietro al pullman mi sono spostato sulla corsia di marcia opposta”
(…) Ho supposto che essendo il pullman fermo, e il pullman mi ostruisce la visuale nessuno può transitare dalla mia destra in quanto le sbarre erano scese. Per poter vedere oltre all'autobus dovevo affacciarmi e proseguire e andare avanti (…) “Io mi sono trovato davanti che Pt_1 avrà percorso circa ml 5 circa.”
d) ha riferito che “Posso confermare che al momento dell'urto la si Testimone_3 CP_8
trovava in posizione frontale allo scooter, nella corsia di marcia dello scooter”
In merito alla condotta di le testimonianze rese hanno confermato che lo stesso Pt_1 ha attraversato i binari nonostante fosse azionato il segnale acustico – luminoso e le sbarre si stessero abbassando;
in particolare i testi hanno dichiarato che:
e) “Posso riferire che al momento del sinistro, non ne ricordo la data, mi Testimone_4
trovavo fermo alla sbarra del passaggio a livello dalla parte di Via S. Iacopo. Ho visto passare un motorino nel momento in cui le sbarre si stavano abbassando. Io mi ero fermato. Ricordo che le sbarre stavano scendendo, non ricordo il suono acustico, né a quale altezza fossero le sbarre nel momento in cui è passato il motorino. 2) Ho già risposto. Le sbarre erano già in movimento.
Non ricordo l'altezza.”
5 f) “Mi trovavo dietro l'auto del e posso riferire di aver visto il 10 Testimone_3 CP_2
febbraio 2019, intorno alle ore 20,00, il signor proveniente da via del Parte_1
Marmigliaio in direzione via Ugo Rindi, attraversava il passaggio a livello nonostante le barriere fossero già in fase di chiusura, con i dispositivi acustici e le luci rosse in funzione. ADR dalla mia prospettiva potevo vedere il passaggio a livello. Io avevo davanti il ed il pullman. CP_2
Eravamo in fila. 2) Posso riferire che nel momento in cui attraversava il passaggio a Pt_1 livello le sbarre erano quasi chiuse, mancavano pochi centimetri. Faccio presente che erano in movimento”
Dalle dichiarazioni sopra riportate – nella parte che qui interessa ed al fine di integrare quando riportato dagli agenti verbalizzanti – emerge con certezza che ha Pt_1 attraversato i binari quando le sbarre stavano già scendendo e quanto il passaggio era pertanto inibito e che stante la presenza di un pullman fermo sulla sua corsia, ha CP_2 invaso la corsia di marcia opposta per sorpassarlo, nonostante non avesse visuale per vedere se sopraggiungevano veicoli.
Pertanto, accertato che entrambe le parti hanno posto in essere condotte in violazione del
Codice della Strada come meglio sopra riportati, considerato che la condotta di il CP_2 quale ha invaso la corsia di marcia opposta senza avere la giusta visuale per controllare che non sopraggiungessero mezzi, ha violato una regola cautelare proprio finalizzata ad evitare lo scontro frontale di veicoli, che il segnale acustico-luminoso del passaggio a livello non avrebbe dovuto determinare nel la convinzione assoluta che nessun CP_2 mezzo sarebbe sopraggiunto in quella corsia e in quella direzione, considerato anche la condotta colposa del nell'aver attraversato i binari nonostante il passaggio ne Pt_1 fosse inibito, violando la regola cautelare volta a garantire il corretto passaggio dei treni – circostanza non impedita nel caso concreto – condiviso quanto già anticipato dal giudice precedentemente assegnatario, accertato un concorso di colpa di entrambe le parti nella causazione del sinistro di causa, è attribuita a la responsabilità del 70% e a CP_2 Pt_1 la responsabilità del 30%.
2. sulla quantificazione del danno
In punto di quantificazione del danno biologico patito dall'attore si ritiene di condividere quanto accertato dal perito di parte attrice in considerazione della mancata contestazione
6 di parte Assicurazione circa l'invalidità riconosciuta e degli esiti della perizia dell'assicurazione, con una valutazione molto prossima a quella della perizia di parte.
Alla luce di ciò, è riconosciuta alla parte una IP del 16%, 52 giorni di IT al 100%, 41 giorni di IT al 75%, 31 giorni di IT al 50% e 25 giorni di IT al 25% determinato - applicando in via equitativa la Tabella Unica Nazionale approvata con d.p.r. 12/2025 entrata in vigore il 05.03.2025 al fine di garantire uniformità di trattamento per le lesioni superiori al 9% - sulla base del seguente calcolo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 21 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Punto danno biologico € 3.330,81
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86
Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 52
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 41
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 31
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25
Danno biologico risarcibile € 47.964,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 63.312,00
Invalidità temporanea totale € 5.980,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.536,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.782,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 718,75
Totale danno biologico temporaneo € 12.017,50
Totale generale: € 75.329,50
Considerato il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, la somma sopra determinata deve essere decurtata dal 30%, con conseguente condanna al pagamento della somma di € 52.730,65, - da cui dovrà essere decurtata quanto eventualmente già ricevuto a titolo di provvisionale, qui confermata, pari ad € 25.186,47, determinando un residuo di
€ 27.544,18 – a carico di parte assicurazione – ai sensi dell'art. 1917 comma 1 e 2 c.c. –
7 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 10.02.2019 – giorno del sinistro – e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento a titolo di danno non patrimoniale a favore dell'attore.
In punto di personalizzazione del danno la più recente giurisprudenza di legittimità – in continuità con l'orientamento maggioritario – ritiene che “La quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale
o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati” (Cassazione Civile sentenza n. 6378 del 2023); nel caso concreto, considerato che la giovane età dell'attore è già valutata nella quantificazione dal danno operata sulla base della nuova Tabella Unica, che la parte non ha allegato disagi o conseguenze ulteriori rispetto a quelle derivanti generalmente da danni analoghi a quelli da lui subiti, tanto da non aver nemmeno formulato istanze istruttorie sul punto, che lo stesso consulente di parte ha compreso nei 16% di IP “l'incidenza negativa sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato” ,è esclusa la personalizzazione del danno.
In punto di danno da perdita da capacità lavorativa generica (cfr pag. 14 atto di citazione in riassunzione) richiesta da parte attrice, si richiama in via preliminare quanto già dedotto ed argomentato dal giudice precedentemente assegnatario nel provvedimento del
06.05.2022 nella parte in cui ha osservato che “In merito invece al pregiudizio da lucro cessante, occorre rammentare, come già visto, che secondo quanto più volte chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, l'invalidità permanente (totale o parziale), mentre di per sé concorre a dar luogo a danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre a d accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e non ostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la
8 riduzione della capacità di lavoro specifica (cfr., in tal senso, ed ex multis , Cass. 23 gennaio 2006, n.
1230). Nella specie, pur a fronte di una percentuale del 16 %, in assenza di relazione tecnica d'ufficio, e quindi di riscontro certo e tranquillizzante (infatti la relazione medica dell'assicurazione nega l'incidenza del sinistro sulla capacità lavorativa a fronte della ritenuta obiettiva lesione della stessa da parte dell'attore), nessun ristoro allo stato può essere riconosciuto a tale titolo.”
Ciò premesso la giurisprudenza è costante nell'affermare che “L'accertata esistenza d'un danno alla salute patito da uno studente, anche se di non lieve entità (nella specie, determinata dal c.t.u. nella misura del 37 per cento della complessiva validità dell'individuo), non è di per sé sufficiente per ritenere necessariamente esistente un conseguente danno da riduzione della capacità di guadagno, a meno che il danneggiato non provi, sulla base di elementi concreti, o che a causa della lesione sia stato costretto a ritardare il compimento dei suoi studi e di conseguenza l'ingresso nel mondo del lavoro, ovvero una verosimile riduzione dei suoi redditi futuri.” (Cassazione Civile sentenza n. 16541 del 2012); nel caso di specie è dirimente osservare che parte attrice allega in sede di atto introduttivo – atto nella quale deve essere definito il thema probandum e decidendum – in maniera generica una asserita perdita di capacità lavorativa generica e che non ha formulato capitoli di prova sul punto o avanzato istanza di CTU in sede di II memoria istruttoria.
Si osserva inoltre che la parte ha dedotto di aver acquisito un diploma di istituto tecnico – settore tecnologico, senza meglio specificare quali attività lavorative avrebbe potuto svolgere, e ha allegato che al momento del sinistro stava frequentando la 3D Accademy, corso di materia di grafica 3D, avente si presume sbocchi lavorativi di natura più
“sedentaria”. Sul punto la parte non ha specificato se il corso interrotto è stato poi ripreso, se ha svolto ulteriori attività formative, in che settori era suo interesse cercare una occupazione e se allo stato svolge una attività lavorativa diversa da quella che avrebbe voluto e potuto svolgere.
La carenza e la genericità delle allegazioni hanno impedito al giudicante di disporre d'ufficio l'eventuale consulenza tecnica.
Per le ragioni di cui sopra la domanda è rigettata.
Sono invece riconosciute le spese mediche sostenute dalla parte per come dedotte e documentate in atti pari ad € 4.599,40, la cui riferibilità alle conseguenze del sinistro non è stata contestata dalla assicurazione.
9 In merito alle spese sostenute per la scuola 3D Accademy si osserva che la parte non ha specificato la durata del corso, quanto ne era già stato frequentato (essendo depositate agli atti pagamenti del 2018) e le ragioni per cui non ha ripreso la frequentazione, una volta guarito, oltre a non avere chiarito i motivi per cui sono richiesti i pagamenti eseguiti, relativi a contratto di iscrizione sottoscritto a maggio 2019, successivamente al sinistro e nel periodo di convalescenza, ( cfr doc. 24 all.to alla I memoria istruttoria).
Per tali ragioni le relative spese non possono essere rimborsate.
Parimenti privo di pregio è il documento 16 allegato all'atto introduttivo, in cui un terzo da atto di aver ricevuto € 500,00 dal padre dell'attore per prestazioni sanitarie, stante la mancanza di adeguata fatturazione e prova del pagamento oltre al difetto di legittimazione attiva, essendo l'asserito pagamento stato eseguito dal padre.
È invece riconosciuta la spese di € 104,00, pari al prezzo del casco danneggiato a seguito del sinistro, con conseguente liquidazione a favore dell'attore di un risarcimento pari ad €
4.703,40 a titolo di danno patrimoniale;
in ragione di quanto sopra, operata la decurtazione del 30%, parte assicurazione - ai sensi dell'art. 1917 comma 1 e 2 c.c. – è condannata al pagamento della somma di € 3.292,38 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del 10.02.2019 – giorno del sinistro – alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento a favore di parte attrice a titolo di danno patrimoniale.
Considerata la dinamica del sinistro, il concorso di colpa accertato in corso di causa è escluda la responsabilità ai sensi 97 c.p.c. addebitata da parte attrice a parte CP_5
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi dello scaglione di riferimento, ponendo a carico di parte le spese di parte stante il CP_5 CP_2 disposto di cui all'art. 1917 comma 3 c.p.c.
Stante la mancata costituzione di parte attore nel giudizio dinnanzi al Controparte_4
Giudice di Pace, le domande svolte in tale sede e qui non riproposte si intendono rinunciate.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4419/2019, disattesa ogni contraria istanza
Accertato il concorso di colpa di – nella misura del 30% - e di Parte_1 nella misura del 70% - nella causazione del sinistro oggetto di Parte_3 causa, accertato che il veicolo condotta da è assicurato per la RC con la CP_2
Controparte_9 visto l'art. 1917 c.c. condanna al pagamento a favore di
Controparte_9 Parte_1 della somma di € 52.730,65 – comprensiva dell'importo di € 25.186,47 liquidato a titolo di provvisionale – oltre interessi legali sulla somma devalutata al 10.02.2019 – giorno del sinistro – e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento a titolo di danno non patrimoniale, condanna al pagamento a favore di della
Controparte_9 Parte_1 somma di € 3.292,38 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del 10.02.2019 – giorno del sinistro – alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento a titolo di danno patrimoniale, condanna al pagamento a favore di delle
Controparte_9 Parte_1 spese di lite liquidate in € 14.103,00 per compensi, iva e cpa di legge, oltre 15% di spese generali, condanna al pagamento a favore delle
Controparte_9 CP_2 spese di lite liquidate in € 14.103,00 per compensi, iva e cpa di legge, oltre 15% di spese generali,
Pisa, 13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
11
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n 4419/2019 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa, Parte_1 CodiceFiscale_1
Piazza San Paolo all'Orto n. 22, presso e nello studio dell'avv. Elena Jaccheri, che la rappresenta giusta delega in atto
Attore
(P.IVA , elettivamente domiciliata in Pisa, in Via Controparte_1 P.IVA_1
Giusti n. 10, presso e nello studio dell'avv. Stefania Mezzetti, che la rappresenta giusta delega in atto
Convenuta
(C.F. elettivamente domiciliato in CP_2 CodiceFiscale_2
Pisa, Lungarno Bruno Buozzi n. 13, presso e nello studio dell'avv. Lorenzo Pappalardo che lo rappresenta e difende giusta delega in atto
Convenuto
Controparte_3
Convenuto contumace
Controparte_4
Convenuta contumace in riassunzione
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 23.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
1 Ha agito in giudizio in riassunzione chiedendo in via preliminare e Parte_1 pregiudiziale di disporre a suo favore il pagamento di una somma a titolo di provvisionale, ai sensi dell'art. 5 L. 102/2006, pari al 50% almeno del danno, nel merito ha domandato di accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro per CP_2 cui è causa e per l'effetto condannarlo – in solido con la – al risarcimento dei CP_5 danni patiti per una somma pari, o comunque non inferiore ad € 191.152,40, oltre condanna ex art. 96 cpc. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_4
ha convenuto in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace,
[...]
l'odierno attore unitamente al ed alla per far accertare CP_3 CP_5
l'esclusiva responsabilità di per la verificazione del sinistro di cui è causa e Pt_1 conseguentemente condannarlo, unitamente agli altri convenuti, al risarcimento dei danni patiti dal veicolo di pari ad € 5.673, oltre € 366,00 per spese di CP_2 noleggio di veicolo sostitutivo, € 600,00 per spese si assistenza stragiudiziale, oltre al risarcimento del danno per fermo tecnico da intendere quale FRAM;
2. Si è costituita l'odierna parte attrice formulando domanda riconvenzionale, e sollevando eccezione di incompetenza per valore ed istanza ex art. 102 c.p.c.,
3. L'attore ha dedotto di aver subito gravi danni a causa del sinistro, come confermato dalla valutazione prognostica della compagnia assicurativa,
4. La responsabilità del – conducente dell'autovettura Mazda CX3 tg CP_2
FN607FX – risulta chiaramente dalla relazione del perito Persona_1
5. Il in particolare ha oltrepassato la linea del dare precedenza in velocità, CP_2
violando gli artt. 141 comma 1 e 2 e 145 comma 4 Codice della Strada,
6. Si sono regolarmente costituiti e la – assicurazione di CP_3 CP_5
entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro – chiedendo di accertare la congruità delle somme offerte all'attore con rigetto di ogni ulteriore domanda,
7. Con scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.07.2019 il Giudice di Pace di Pisa ha dichiarato la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Pisa,
Si è regolarmente costituita – d'ora in poi – Controparte_6 CP_6 chiedendo di accertare la responsabilità concorrente di e per il sinistro Pt_1 CP_2
2 verificatosi e di ritiene congrue le somme già offerte e versate all'odierno attore;
nel merito – richiamata la costituzione svolta nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace – ha ribadito che:
8. La dinamica del sinistro descritta dall'attore mal si concilia con il verbale redatto dagli agenti intervenuti,
9. La responsabilità è da attribuire in maniera paritetica ad entrambi i conducenti,
10. Il quantum richiesto è ingiustificato,
11. Priva di fondamento è la domanda di condanna al pagamento di una provvisionale-
Si è costituito chiedendo di rigettare le domande di parte attrice in quanto CP_2 infondate e in via subordinata di dichiarare tenuta a tenere Controparte_7 indenne e manlevare l'assicurato dai danni che sarà tenuto a risarcire all'attore ai sensi dell'art. 1917 c.c. con condanna della stessa compagnia ai sensi dell'art. 1917 comma 3
c.c.; in merito alle deduzioni attorea ha replicato che:
12. La ricostruzione di parte attrice è contestata, in quanto l'attore ha omesso di dedurre di essere giunto all'intersezione tra via Ugo Rindi e via Tino di Camaino – luogo dell'impatto – dopo aver oltrepassato il passaggio a livello con barriere in fase di chiusura, incurante dei dispostivi acustici ed a luci rosse,
13. Circostanza confessata dallo stesso attore e confermata dai sommari informatori assunti nell'immediatezza dei fatti, tanto che è stata comminata la sanzione per violazione dell'art. 147 comma 3 e 5,
14. Il ha impegnato l'intersezione ove è avvenuto l'impatto confidando che CP_2
nessuno provenisse da Via del Marmigliaio, in quanto il passaggio a livello era in fase di chiusura,
15. La quantificazione del danno appare inoltre non giustificata.
Pur regolarmente citati e Controparte_3 Controparte_4 sono rimasti contumaci.
[...]
La causa è stata istruita oltre che con i documenti offerti, con l'assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 01.02.2021
3 Con provvedimento del 06.05.2022 il giudice precedentemente assegnatario ha accolto la domanda di liquidazione di una provvisionale a favore dell'attore, pari ad € 25186,47.
All'udienza del 23.01.2025 – tenuta in modalità cartolare - le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate.
*******
1. sulla dinamica del sinistro.
La dinamica del sinistro risulta accertata dagli agenti intervenuti in occasione del sinistro e confermata dall'assunzione delle prove orali assunte;
in particolare gli agenti della Polizia
Municipale intervenuti hanno verbalizzato che “Il in sella al ciclomotore Parte_1
“Piaggio Vespa” targato X7JPL di proprietà di in atti meglio identificato, Controparte_3 percorreva la via del Marmigliaio in direzione dell'antistante via Ugo Rindi. Appena superato il passaggio a livello con barriere in fase di chiusura, opportunamente segnalate da dispositivi acustici ed a luci rosse, ovvero appena imboccata la ricordata via Ugo Rindi che in quel punto viene a formare una Per_ intersezione con le vie Tino di Camaino e accadeva che la parte frontale del proprio veicolo entrasse in sensibile collisione con la parte frontale e centrale dell'autovettura “Mazda” targata FN 670 FX di proprietà e condotta dal che, in arrivo da sinistra e cioè dalla ricordata via Tino di CP_2
Caimano, aveva impegnato il quadrivio al fine di immettersi nella prospiciente via Padre Fedi. Si viene a rappresentare che a causa della configurazione geometrica dell'intersezione in parola, l'auto aveva dovuto compiere una “S” con curva volgente per prima a destra e poi a sinistra, presentandosi così in modo frontale rispetto all'attivo del ciclomotore che, come già detto, arrivava da destra”.
In merito alla condotta tenuta dal è necessario precisare quanto emerso dalle CP_2 prove orali assunte, in particolare:
a) – agente intervenuto in occasione del sinistro – ha riferito che “Il Testimone_1
conducnte mi ha riferito al moento dell'intervento che la si immetteva in via CP_8 CP_8
Rindi, passando dietro ad un autobus, che si trova in via Rindi con direzione verso il passaggio a livello / via del Marmigliaio, fermo proprio dinanzi all'incrocio di via Tino da Camaino (…) Il coducente ha riferito era stato obbligato a passare dietro l'autobus fermo dinanzi CP_8 all'incrocio di via Tino da Camaino per poter poi entrare in via Rindi e da via Rindi in via Fedi.
(…) Il conducente della ha riferito che la stessa passava dietro all'autobus, Pt_2 CP_8 lasciandolo poi alla propria destra, per poi cercare di svoltare a sinistra in via Fedi;
Il conducente
4 ha dichiarato di aver “sfilato” il pullman da dietro non ha dichiarato di aver percorso Pt_2 alcuni metri della via U. Rindi contromano nella corsia di sinistra, per poi svoltare a sinistra in via Fedi, andando a collidere frontalmente con lo scooter”
b) – giusto sui luoghi dopo il sinistro – ha riferito che “Posso Testimone_2
riferire che al momento in cui sono intervenuto sui luoghi la si trovava in posizione CP_8 frontale allo scooter, nella corsia di marcia dello scooter;
. Ricordo l'autobus fermo al passaggio a livello”
c) – sentito in sede di interrogatorio formale – ha dichiarato “Io CP_2
provenivo da Via Camaino e alla fine strada trovo un cartello posizionato che indica di dare precedenza. Dopo tale cartello sulla mia destra trovo un pullman fermo, in quanto la sbarra del passaggio a livello era giù. A questo penso di non dover dare la precedenza in quanto le sbarre sono giù, quindi mi immetto nella strada per proseguire al mia direzione di marcia e mi trovo sul cofano uno scooter Faccio presente che al momento in cui ho sfilato il pullman due barriere del passaggio a livello erano giù, mentre le altre due stavano calando e il motorino è passato tra le due barriere” (…) “Per passare dietro al pullman mi sono spostato sulla corsia di marcia opposta”
(…) Ho supposto che essendo il pullman fermo, e il pullman mi ostruisce la visuale nessuno può transitare dalla mia destra in quanto le sbarre erano scese. Per poter vedere oltre all'autobus dovevo affacciarmi e proseguire e andare avanti (…) “Io mi sono trovato davanti che Pt_1 avrà percorso circa ml 5 circa.”
d) ha riferito che “Posso confermare che al momento dell'urto la si Testimone_3 CP_8
trovava in posizione frontale allo scooter, nella corsia di marcia dello scooter”
In merito alla condotta di le testimonianze rese hanno confermato che lo stesso Pt_1 ha attraversato i binari nonostante fosse azionato il segnale acustico – luminoso e le sbarre si stessero abbassando;
in particolare i testi hanno dichiarato che:
e) “Posso riferire che al momento del sinistro, non ne ricordo la data, mi Testimone_4
trovavo fermo alla sbarra del passaggio a livello dalla parte di Via S. Iacopo. Ho visto passare un motorino nel momento in cui le sbarre si stavano abbassando. Io mi ero fermato. Ricordo che le sbarre stavano scendendo, non ricordo il suono acustico, né a quale altezza fossero le sbarre nel momento in cui è passato il motorino. 2) Ho già risposto. Le sbarre erano già in movimento.
Non ricordo l'altezza.”
5 f) “Mi trovavo dietro l'auto del e posso riferire di aver visto il 10 Testimone_3 CP_2
febbraio 2019, intorno alle ore 20,00, il signor proveniente da via del Parte_1
Marmigliaio in direzione via Ugo Rindi, attraversava il passaggio a livello nonostante le barriere fossero già in fase di chiusura, con i dispositivi acustici e le luci rosse in funzione. ADR dalla mia prospettiva potevo vedere il passaggio a livello. Io avevo davanti il ed il pullman. CP_2
Eravamo in fila. 2) Posso riferire che nel momento in cui attraversava il passaggio a Pt_1 livello le sbarre erano quasi chiuse, mancavano pochi centimetri. Faccio presente che erano in movimento”
Dalle dichiarazioni sopra riportate – nella parte che qui interessa ed al fine di integrare quando riportato dagli agenti verbalizzanti – emerge con certezza che ha Pt_1 attraversato i binari quando le sbarre stavano già scendendo e quanto il passaggio era pertanto inibito e che stante la presenza di un pullman fermo sulla sua corsia, ha CP_2 invaso la corsia di marcia opposta per sorpassarlo, nonostante non avesse visuale per vedere se sopraggiungevano veicoli.
Pertanto, accertato che entrambe le parti hanno posto in essere condotte in violazione del
Codice della Strada come meglio sopra riportati, considerato che la condotta di il CP_2 quale ha invaso la corsia di marcia opposta senza avere la giusta visuale per controllare che non sopraggiungessero mezzi, ha violato una regola cautelare proprio finalizzata ad evitare lo scontro frontale di veicoli, che il segnale acustico-luminoso del passaggio a livello non avrebbe dovuto determinare nel la convinzione assoluta che nessun CP_2 mezzo sarebbe sopraggiunto in quella corsia e in quella direzione, considerato anche la condotta colposa del nell'aver attraversato i binari nonostante il passaggio ne Pt_1 fosse inibito, violando la regola cautelare volta a garantire il corretto passaggio dei treni – circostanza non impedita nel caso concreto – condiviso quanto già anticipato dal giudice precedentemente assegnatario, accertato un concorso di colpa di entrambe le parti nella causazione del sinistro di causa, è attribuita a la responsabilità del 70% e a CP_2 Pt_1 la responsabilità del 30%.
2. sulla quantificazione del danno
In punto di quantificazione del danno biologico patito dall'attore si ritiene di condividere quanto accertato dal perito di parte attrice in considerazione della mancata contestazione
6 di parte Assicurazione circa l'invalidità riconosciuta e degli esiti della perizia dell'assicurazione, con una valutazione molto prossima a quella della perizia di parte.
Alla luce di ciò, è riconosciuta alla parte una IP del 16%, 52 giorni di IT al 100%, 41 giorni di IT al 75%, 31 giorni di IT al 50% e 25 giorni di IT al 25% determinato - applicando in via equitativa la Tabella Unica Nazionale approvata con d.p.r. 12/2025 entrata in vigore il 05.03.2025 al fine di garantire uniformità di trattamento per le lesioni superiori al 9% - sulla base del seguente calcolo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 21 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Punto danno biologico € 3.330,81
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86
Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 52
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 41
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 31
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25
Danno biologico risarcibile € 47.964,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 63.312,00
Invalidità temporanea totale € 5.980,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.536,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.782,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 718,75
Totale danno biologico temporaneo € 12.017,50
Totale generale: € 75.329,50
Considerato il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, la somma sopra determinata deve essere decurtata dal 30%, con conseguente condanna al pagamento della somma di € 52.730,65, - da cui dovrà essere decurtata quanto eventualmente già ricevuto a titolo di provvisionale, qui confermata, pari ad € 25.186,47, determinando un residuo di
€ 27.544,18 – a carico di parte assicurazione – ai sensi dell'art. 1917 comma 1 e 2 c.c. –
7 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 10.02.2019 – giorno del sinistro – e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento a titolo di danno non patrimoniale a favore dell'attore.
In punto di personalizzazione del danno la più recente giurisprudenza di legittimità – in continuità con l'orientamento maggioritario – ritiene che “La quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale
o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati” (Cassazione Civile sentenza n. 6378 del 2023); nel caso concreto, considerato che la giovane età dell'attore è già valutata nella quantificazione dal danno operata sulla base della nuova Tabella Unica, che la parte non ha allegato disagi o conseguenze ulteriori rispetto a quelle derivanti generalmente da danni analoghi a quelli da lui subiti, tanto da non aver nemmeno formulato istanze istruttorie sul punto, che lo stesso consulente di parte ha compreso nei 16% di IP “l'incidenza negativa sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato” ,è esclusa la personalizzazione del danno.
In punto di danno da perdita da capacità lavorativa generica (cfr pag. 14 atto di citazione in riassunzione) richiesta da parte attrice, si richiama in via preliminare quanto già dedotto ed argomentato dal giudice precedentemente assegnatario nel provvedimento del
06.05.2022 nella parte in cui ha osservato che “In merito invece al pregiudizio da lucro cessante, occorre rammentare, come già visto, che secondo quanto più volte chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, l'invalidità permanente (totale o parziale), mentre di per sé concorre a dar luogo a danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre a d accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e non ostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la
8 riduzione della capacità di lavoro specifica (cfr., in tal senso, ed ex multis , Cass. 23 gennaio 2006, n.
1230). Nella specie, pur a fronte di una percentuale del 16 %, in assenza di relazione tecnica d'ufficio, e quindi di riscontro certo e tranquillizzante (infatti la relazione medica dell'assicurazione nega l'incidenza del sinistro sulla capacità lavorativa a fronte della ritenuta obiettiva lesione della stessa da parte dell'attore), nessun ristoro allo stato può essere riconosciuto a tale titolo.”
Ciò premesso la giurisprudenza è costante nell'affermare che “L'accertata esistenza d'un danno alla salute patito da uno studente, anche se di non lieve entità (nella specie, determinata dal c.t.u. nella misura del 37 per cento della complessiva validità dell'individuo), non è di per sé sufficiente per ritenere necessariamente esistente un conseguente danno da riduzione della capacità di guadagno, a meno che il danneggiato non provi, sulla base di elementi concreti, o che a causa della lesione sia stato costretto a ritardare il compimento dei suoi studi e di conseguenza l'ingresso nel mondo del lavoro, ovvero una verosimile riduzione dei suoi redditi futuri.” (Cassazione Civile sentenza n. 16541 del 2012); nel caso di specie è dirimente osservare che parte attrice allega in sede di atto introduttivo – atto nella quale deve essere definito il thema probandum e decidendum – in maniera generica una asserita perdita di capacità lavorativa generica e che non ha formulato capitoli di prova sul punto o avanzato istanza di CTU in sede di II memoria istruttoria.
Si osserva inoltre che la parte ha dedotto di aver acquisito un diploma di istituto tecnico – settore tecnologico, senza meglio specificare quali attività lavorative avrebbe potuto svolgere, e ha allegato che al momento del sinistro stava frequentando la 3D Accademy, corso di materia di grafica 3D, avente si presume sbocchi lavorativi di natura più
“sedentaria”. Sul punto la parte non ha specificato se il corso interrotto è stato poi ripreso, se ha svolto ulteriori attività formative, in che settori era suo interesse cercare una occupazione e se allo stato svolge una attività lavorativa diversa da quella che avrebbe voluto e potuto svolgere.
La carenza e la genericità delle allegazioni hanno impedito al giudicante di disporre d'ufficio l'eventuale consulenza tecnica.
Per le ragioni di cui sopra la domanda è rigettata.
Sono invece riconosciute le spese mediche sostenute dalla parte per come dedotte e documentate in atti pari ad € 4.599,40, la cui riferibilità alle conseguenze del sinistro non è stata contestata dalla assicurazione.
9 In merito alle spese sostenute per la scuola 3D Accademy si osserva che la parte non ha specificato la durata del corso, quanto ne era già stato frequentato (essendo depositate agli atti pagamenti del 2018) e le ragioni per cui non ha ripreso la frequentazione, una volta guarito, oltre a non avere chiarito i motivi per cui sono richiesti i pagamenti eseguiti, relativi a contratto di iscrizione sottoscritto a maggio 2019, successivamente al sinistro e nel periodo di convalescenza, ( cfr doc. 24 all.to alla I memoria istruttoria).
Per tali ragioni le relative spese non possono essere rimborsate.
Parimenti privo di pregio è il documento 16 allegato all'atto introduttivo, in cui un terzo da atto di aver ricevuto € 500,00 dal padre dell'attore per prestazioni sanitarie, stante la mancanza di adeguata fatturazione e prova del pagamento oltre al difetto di legittimazione attiva, essendo l'asserito pagamento stato eseguito dal padre.
È invece riconosciuta la spese di € 104,00, pari al prezzo del casco danneggiato a seguito del sinistro, con conseguente liquidazione a favore dell'attore di un risarcimento pari ad €
4.703,40 a titolo di danno patrimoniale;
in ragione di quanto sopra, operata la decurtazione del 30%, parte assicurazione - ai sensi dell'art. 1917 comma 1 e 2 c.c. – è condannata al pagamento della somma di € 3.292,38 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del 10.02.2019 – giorno del sinistro – alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento a favore di parte attrice a titolo di danno patrimoniale.
Considerata la dinamica del sinistro, il concorso di colpa accertato in corso di causa è escluda la responsabilità ai sensi 97 c.p.c. addebitata da parte attrice a parte CP_5
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi dello scaglione di riferimento, ponendo a carico di parte le spese di parte stante il CP_5 CP_2 disposto di cui all'art. 1917 comma 3 c.p.c.
Stante la mancata costituzione di parte attore nel giudizio dinnanzi al Controparte_4
Giudice di Pace, le domande svolte in tale sede e qui non riproposte si intendono rinunciate.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4419/2019, disattesa ogni contraria istanza
Accertato il concorso di colpa di – nella misura del 30% - e di Parte_1 nella misura del 70% - nella causazione del sinistro oggetto di Parte_3 causa, accertato che il veicolo condotta da è assicurato per la RC con la CP_2
Controparte_9 visto l'art. 1917 c.c. condanna al pagamento a favore di
Controparte_9 Parte_1 della somma di € 52.730,65 – comprensiva dell'importo di € 25.186,47 liquidato a titolo di provvisionale – oltre interessi legali sulla somma devalutata al 10.02.2019 – giorno del sinistro – e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento a titolo di danno non patrimoniale, condanna al pagamento a favore di della
Controparte_9 Parte_1 somma di € 3.292,38 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del 10.02.2019 – giorno del sinistro – alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento a titolo di danno patrimoniale, condanna al pagamento a favore di delle
Controparte_9 Parte_1 spese di lite liquidate in € 14.103,00 per compensi, iva e cpa di legge, oltre 15% di spese generali, condanna al pagamento a favore delle
Controparte_9 CP_2 spese di lite liquidate in € 14.103,00 per compensi, iva e cpa di legge, oltre 15% di spese generali,
Pisa, 13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
11