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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 775/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
TT OM RE, TO
FAGNONI MONICA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4370/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9BIR1400007-2025 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 330/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24/07/2025, veniva notificato alla Ricorrente_1 S.R.L., odierna ricorrente, l'atto di irrogazione sanzioni n. T9BIR1400007-2025 per il periodo di imposta 2021, con il quale l'Ufficio, a seguito del coinvolgimento della società in un circuito fraudolento realizzato mediante l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, procedeva ad irrogare la sanzione amministrativa determinata nella misura di € 2.025.000,00 pari al 25% dei costi indebitamente dedotti, ai sensi dell'art. 8, co. 2, D.L. n. 16/2012. La Società ricorrenteriteneva applicabile al caso di specie il cd.“Ravvedimento speciale” disciplinato dall'articolo 1, commi da 174 a 178, dellalegge 29 dicembre 2022, n. 197, che consente di regolarizzare le violazioniriguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d'imposta in corso al 31dicembre 2022 e a quelli precedenti, attraverso il pagamento delle sanzioni nellamisura di 1/18 del minimo edittale irrogabile.
In data 11/07/2024, l'Ufficio, ritenendo le violazioni punite con la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 16/2012 non rientranti nell'ambito di applicazione del “ravvedimento speciale”, notificava l'atto di contestazione n. T9BCO1400497/2024, per l'anno 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso.
Premesso che la ricorrente ha avviato una procedura di concordato preventivo si osserva che nonostante la grave situazione di crisi della Società ha inteso avvalersi della possibilità, normativamente garantita, dell'istituto del ravvedimento operoso c.d. speciale, disciplinato dall'art. 1, commi da 174 a 178, l. n. 197/2022
(c.d. Legge di Bilancio 2023) e successive modificazioni, per (evidenti) ragioni di opportunità e nell'intento di evitare un lungo e defatigante contenzioso. Occorre osservare che, specie tenuto conto delle modifiche normative intervenute nel corso degli anni, risulta del tutto illogico escludere, oggi, che la sanzione contemplata dall'art. 8, co. 2, d.l. n. 16/2012 non possa essere oggetto di ravvedimento operoso, tanto
“ordinario”, quanto “speciale”, nell'eventualità in cui il contribuente abbia ricevuto la notifica di un processo verbale di constatazione o di uno schema d'atto exart.
6- bis, co. 1, l. n. 212/2000 (confermativo di quanto indicato nel PVC in merito alla sussistenza di una correlazione tra costi e ricavi inesistenti e volto ad illustrare le sanzioni che saranno irrogate con apposito atto di contestazione). Ad oggi, difatti, il contribuente ha la possibilità di avvalersi del ravvedimento indipendentemente dal fatto che una violazione sia già stata constatata ovvero che siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, dovendo individuarsi il termine ultimo per poter effettuare la regolarizzazione spontanea nella formale notifica di un atto impositivo.
In particolare, rileva, l'art. 13, co. 1, lett. bquater), d.lgs. n. 472/1997 garantisce la possibilità di beneficiare di una riduzione sanzionatoria pari ad 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24, l. 7 gennaio 1929, n. 4 (ovvero tramite un Processo verbale di constatazione), salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli artt. 6, co.
2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, co. 3, o 11, co. 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
E'proprio l'inciso «anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo» a presupporre, necessariamente, che del ravvedimento operoso ordinario ex art. 13, co. 1, lett. b- quater), d.lgs. n. 472/1997 sia certamente possibile avvalersi anche in quei casi in cui la regolarizzazione riguardi sanzioni non collegate ad alcun tributo, così come nelle ipotesi di cui all'art. 8, co. 2, d.l. n. 16/2012.
Tenuto altresì conto degli opportuni chiarimenti attinenti alla delimitazione dell'ambito di applicazione oggettivo dell'istituto, espressi dallo stesso Legislatore che, con l'art. 21, d.l. n. 34/2023, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 1, co. 174 e 176, della Legge di bilancio 2023, non pare evidentemente possibile ravvisare alcun ostacolo alla possibilità di avvalersi (anche) del ravvedimento operoso c.d. speciale nelle fattispecie riconducibili all'art. 8, co. 2, d.l. n. 16/2012.
La natura interpretativa del contenzioso, induce alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
TT OM RE, TO
FAGNONI MONICA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4370/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9BIR1400007-2025 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 330/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24/07/2025, veniva notificato alla Ricorrente_1 S.R.L., odierna ricorrente, l'atto di irrogazione sanzioni n. T9BIR1400007-2025 per il periodo di imposta 2021, con il quale l'Ufficio, a seguito del coinvolgimento della società in un circuito fraudolento realizzato mediante l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, procedeva ad irrogare la sanzione amministrativa determinata nella misura di € 2.025.000,00 pari al 25% dei costi indebitamente dedotti, ai sensi dell'art. 8, co. 2, D.L. n. 16/2012. La Società ricorrenteriteneva applicabile al caso di specie il cd.“Ravvedimento speciale” disciplinato dall'articolo 1, commi da 174 a 178, dellalegge 29 dicembre 2022, n. 197, che consente di regolarizzare le violazioniriguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d'imposta in corso al 31dicembre 2022 e a quelli precedenti, attraverso il pagamento delle sanzioni nellamisura di 1/18 del minimo edittale irrogabile.
In data 11/07/2024, l'Ufficio, ritenendo le violazioni punite con la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 16/2012 non rientranti nell'ambito di applicazione del “ravvedimento speciale”, notificava l'atto di contestazione n. T9BCO1400497/2024, per l'anno 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso.
Premesso che la ricorrente ha avviato una procedura di concordato preventivo si osserva che nonostante la grave situazione di crisi della Società ha inteso avvalersi della possibilità, normativamente garantita, dell'istituto del ravvedimento operoso c.d. speciale, disciplinato dall'art. 1, commi da 174 a 178, l. n. 197/2022
(c.d. Legge di Bilancio 2023) e successive modificazioni, per (evidenti) ragioni di opportunità e nell'intento di evitare un lungo e defatigante contenzioso. Occorre osservare che, specie tenuto conto delle modifiche normative intervenute nel corso degli anni, risulta del tutto illogico escludere, oggi, che la sanzione contemplata dall'art. 8, co. 2, d.l. n. 16/2012 non possa essere oggetto di ravvedimento operoso, tanto
“ordinario”, quanto “speciale”, nell'eventualità in cui il contribuente abbia ricevuto la notifica di un processo verbale di constatazione o di uno schema d'atto exart.
6- bis, co. 1, l. n. 212/2000 (confermativo di quanto indicato nel PVC in merito alla sussistenza di una correlazione tra costi e ricavi inesistenti e volto ad illustrare le sanzioni che saranno irrogate con apposito atto di contestazione). Ad oggi, difatti, il contribuente ha la possibilità di avvalersi del ravvedimento indipendentemente dal fatto che una violazione sia già stata constatata ovvero che siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, dovendo individuarsi il termine ultimo per poter effettuare la regolarizzazione spontanea nella formale notifica di un atto impositivo.
In particolare, rileva, l'art. 13, co. 1, lett. bquater), d.lgs. n. 472/1997 garantisce la possibilità di beneficiare di una riduzione sanzionatoria pari ad 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24, l. 7 gennaio 1929, n. 4 (ovvero tramite un Processo verbale di constatazione), salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli artt. 6, co.
2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, co. 3, o 11, co. 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
E'proprio l'inciso «anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo» a presupporre, necessariamente, che del ravvedimento operoso ordinario ex art. 13, co. 1, lett. b- quater), d.lgs. n. 472/1997 sia certamente possibile avvalersi anche in quei casi in cui la regolarizzazione riguardi sanzioni non collegate ad alcun tributo, così come nelle ipotesi di cui all'art. 8, co. 2, d.l. n. 16/2012.
Tenuto altresì conto degli opportuni chiarimenti attinenti alla delimitazione dell'ambito di applicazione oggettivo dell'istituto, espressi dallo stesso Legislatore che, con l'art. 21, d.l. n. 34/2023, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 1, co. 174 e 176, della Legge di bilancio 2023, non pare evidentemente possibile ravvisare alcun ostacolo alla possibilità di avvalersi (anche) del ravvedimento operoso c.d. speciale nelle fattispecie riconducibili all'art. 8, co. 2, d.l. n. 16/2012.
La natura interpretativa del contenzioso, induce alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, spese compensate.