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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/12/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice, dott.ssa IN Amelia IA Balbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3400/2024 R.G., avente per oggetto: “prestazione d'opera intellettuale”, promossa
DA
Avv. Giuseppe Brancasi, n. 03.01.1951 a Lecce e con studio in San Pancrazio Salentino alla via
Mazzini 51, c.f. in giudizio di persona anche ai sensi dell'art. 86 c.p.c, C.F._1 quale Difensore di Ufficio del sig nel procedimento penale Tribunale di Brindisi r.g. Per_1
n.1705/19 nominato, ai sensi dell'art.97 4° comma all'udienza del 06.07.2020 poi confermato nelle successive, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Lecce.
RESISTENTE
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
in persona del Ministro Controparte_2 CP_3
Procura Repubblica presso il Tribunale di Lecce CP_2
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte ricorrente: “in riforma del decreto impugnato, Voglia liquidare, in favore dell'istante, il compenso per l'attività svolta nel processo penale sopra indicato nell'interesse dell'imputato CP_4 nella misura di € 1724, da detrarre il 30%, così € 1207, con vittoria di spese”.
[...] per la resistente “Piaccia al Tribunale Civile di Brindisi di rigettare l'avverso Controparte_1 ricorso, con vittoria d spese e competenze di lite”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del L'Avvocato Brancasi ha proposto opposizione avverso il decreto del 14/11/24, depositato in cancelleria il successivo giorno 15 e comunicato il 15.11.24, con il quale veniva rigettata la richiesta di liquidazione proposta dall'odierno ricorrente per l'attività professionale di difensore di ufficio svolta in favore dell'imputato nel procedimento penale svoltosi CP_4 innanzi a questo Tribunale e contrassegnato al n.ro di rg 1705/19. Il rigetto veniva giustificato per
“non possono ritenersi sussistenti le condizioni per procedere alla liquidazione”.
L'opponente ha dedotto che l'estensore del provvedimento impugnato non ha per nulla considerato che l'imputato deve essere considerato irreperibile in quanto costui, cittadino extracomunitario di cittadinanza Nigeriana, viene, già nel decreto di citazione a giudizio dichiarato residente presso la struttura di prima accoglienza, temporanea, del CARA di Brindisi il Difensore di Ufficio;
che l a richiesta formulata alla Questura di Brindisi, inevasa, del 05.10.23, allegata nel fascicolo della istanza di liquidazione, non ha prodotto nulla, per cui ad oggi il Ricorrente non conosce l'esatta residenza e/o dimora dell'imputato né il Ricorrente aveva altri strumenti per conoscere la residenza e/o dimora dell'imputato; che questa mancata di informazione con consente di poter proporre l'ingiunzione di pagamento in danno di ST non potendo notificare alcun atto, non potendo richiedere ed eseguire alcun pignoramento;
che alla luce della ricostruzione della vicenda l'imputato deve essere considerato irreperibile di fatto.
Ha chiesto, in riforma del decreto impugnato, al Tribunale di liquidare, in favore dell'istante, il compenso per l'attività svolta nel processo penale sopra indicato nell'interesse dell'imputato CP_4 nella misura di € 1724, da detrarre il 30%, così € 1207, con vittoria di spese anche del
[...] presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la sola che ha eccepito il Controparte_5 proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda avversamente spiegata.
Ritenuto il procedimento maturo per la decisione, lo stesso è stato assegnato a questo Giudice che ne ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c cui nessuna delle parti si è opposta nel termine assegnato.
Indi la decisione è stata riservata.
***
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva tanto dell' CP_1
quanto della presso il Tribunale di Lecce ad essere convenute nel
[...] Controparte_6 presente giudizio incoato ai sensi dell'articolo 170 del d.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 (v. sentenza della Corte di Cassazione SU n.8516 del 29 maggio 2012) essendo parte dello stesso solo il
(in senso conforme cfr. Cassazione ordinanza del 6 marzo 2018, n. 5314). Controparte_2 Nel merito l'opposizione e infondata e deve essere respinta.
Correttamente infatti, nell'opposto decreto si richiama il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (V. Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 8359 del 29/04/2020 - Rv. 657594
- 01) a mente del quale “In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio”.
Si ritiene, pertanto, che l'esperimento del procedimento monitorio costituisca un passaggio obbligato per poter richiedere la liquidazione dei compensi, così come l'atto di precetto ed il pignoramento, mentre nella fattispecie in disamina l'istante ha dedotto circa la superfluità dell'esperimento delle predette procedure per il recupero del credito azionato in via ordinaria deducendo che era sconosciuto l'attuale domicilio o residenza o dimora dell'imputato debitore.
Correttamente il Giudice del provvedimento impugnato ha allora richiamato il principio di diritto espresso da consolidata giurisprudenza di legittimità (tra tutte Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
8111 del 07/04/2014 - Rv. 630371 - 01) secondo il qua le “In tema di patrocinio a spese dello Stato,
l'irreperibilità dell'assistito, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pur essendo una situazione sostanziale e di fatto, indipendente dall'emissione del decreto ex artt. 159 e 160 cod. proc. pen., non coincide con la circostanza che lo straniero sia senza fissa dimora in Italia. Ne consegue che il difensore d'ufficio, il quale chieda la liquidazione del compenso per la difesa dell'imputato straniero i cui dati anagrafici siano conosciuti con sicurezza, ha l'onere di provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che sia impedito il recupero del credito all'estero”.
Orbene, nel caso di specie, come emerge dalla documentazione prodotta e agli atti, l'istante si è limitato ad inoltrare una pec il 5 ottobre 2023 alla Questura di Brindisi al fine di ottenere informazioni sull'attuale dimora di , missiva che è rimasta priva di riscontro e alla quale CP_4 non è seguita nessuna altra iniziativa tesa al rintraccio del predetto.
Non possono, pertanto, ritenersi sussistenti le condizioni per procedere alla liquidazione dell'onorario per come ritenuto dal giudice di prima istanza e l'opposizione deve essere conseguentemente respinta.
Atteso l'esito complessivo del Giudizio si ritiene di compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Avv. Giuseppe CP_ Brancasi, contro , Procura Repubblica presso Controparte_1 Controparte_2 il Tribunale di Lecce, respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva tanto dell' quanto della Controparte_1 [...]
presso il Tribunale di Lecce ad essere convenute nel presente giudizio;
Controparte_6
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto del 14/11/24, depositato in cancelleria il successivo giorno 15 e comunicato il 15.11.24, con il quale veniva rigettata la richiesta di liquidazione proposta dall'odierno ricorrente per l'attività professionale di difensore di ufficio svolta in favore dell'imputato nel procedimento penale svoltosi innanzi a questo Tribunale e CP_4 contrassegnato al n.ro di rg 1705/19. compensa interamente tra le parti le spese di lite;
Così deciso, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa IN Amelia IA Balbo