CA
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 526 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello
DA rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Croce presso il Parte_1 cui studio in Palermo, via Principe di Villafranca n.16, è elettivamente domiciliato appellante
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv.to Mariangela Fricano presso il cui CP_1 studio in Palermo, via Trinacria n.59, è elettivamente domiciliata appellato all'udienza del 24.10.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.4797/2021 emessa il 16/12/2021 il Tribunale G.L. di
Palermo, ha respinto il ricorso con il quale dipendente Parte_1 dell' con inquadramento nel II livello del CCNL di categoria, aveva CP_1 chiesto, in ragione del prospettato svolgimento di mansioni superiori, il riconoscimento del proprio diritto ad essere inquadrato nel IV o, in subordine, nel
III livello del CCNL di settore dal 17.10.2014 nonché la condanna della parte datoriale al pagamento delle relative differenze retributive.
Ha ritenuto, il primo Giudice che l'espletata prova orale non avesse confermato il diritto del al riconoscimento del superiore Parte_1
Pag.1 inquadramento.
Avverso tale decisione ha interposto appello il con ricorso Parte_1 depositato il 06/05/2022 chiedendone la riforma.
Rileva che il primo Giudice ha “omesso di dare conto in maniera esauriente del criterio c.d. trifasico, ossia non ha compiuto quella penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni espletate dalla ricorrente, quale risultante non solo dai documenti versati in atti, ma anche e soprattutto dalle prove testimoniali”.
Deduce che il “coordinamento di altri dipendenti” non è requisito indispensabile
“sia della declaratoria di IV livello che della declaratoria di III livello del CCNL settore Gas
Acqua” e, quanto ai requisiti “dell'autonomia e della responsabilità” assume di averne dimostrato la sussistenza.
Sostiene, in altri termini, di aver svolto, dal 17.10.2014, in maniera continuativa e con piena autonomia e discrezionalità tecnica, mansioni “tecniche e/o operative di elevata complessità e specializzazione di “Conduttore” di automezzi speciali (il c.d.
“autospurgo”) implicanti in via esclusiva e con piena autonomia anche le operazioni di manovra di tutta la strumentazione di cui il mezzo è dotato (“canal jet”)” e, dal dicembre 2016, le mansioni di “escavatorista”; che il disimpegno di una prestazione lavorativa di tal fatta ha trovato riscontro nella prova testimoniale espletata in prime cure.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento delle domande spiegate in prime cure.
Ha resistito al gravame l' con memoria del 22.04.2024 CP_1 variamente contestato la fondatezza delle avverse censure chiedendo la conferma della pronuncia oggetto di appello.
Espletata c.t.u. contabile, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è fondato per quanto di ragione.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2103 c.c. nella versione ratione temporis vigente:
“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato
Pag.2 dai contratti collettivi, e comunque, non superiore a tre mesi.”
Costituisce, poi, principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore “ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n. 8025; Cass. civ.,
Sez. Lav., 30.10.2008 n. 26233) ed ancora “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. Civ. Sez. Lav., 23.01.2003 n. 1012; in senso conforme Cass. civ. Sez. Lav. 28.04.2015, n. 8589, Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003
n.11925; Cass. civ., Sez. Lav., 06.03.2007 n. 5128).
In aderenza ai canoni ermeneutici ripetutamente affermati dalla Suprema
Corte, l'adito magistrato è chiamato nel caso concreto a seguire un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi successive:
a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli (ex plurimis Cass. 22 novembre
2019 n.30580; 7 settembre 2016 n.18943; 27 settembre 20110 n.20272; 16 febbraio
2005 n.3069; Cass. 20.11.2000 n.14981)
Traslando tali principi nell'odierna vicenda processuale si osserva quanto segue.
è stato inquadrato nel livello II del CCNL di categoria Parte_1
Gas Acqua a cui appartiene il personale che:
“- svolge lavori esecutivi di contenuto tecnico-amministrativo-commerciale o attività operative di carattere esecutivo correlate ad una specialità di mestiere o attività ausiliare complesse o differenziate;
- esegue in autonomia la propria attività, nell'ambito di procedure e prassi definite,
Pag.3 anche se inserito in squadra;
- ha responsabilità sul risultato operativo dell'attività svolta;
- scambia informazioni di tipo operativo;
- possiede conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche e processi operativi, conseguite con addestramento ed esperienza lavorativa e corsi di aggiornamento periodici.”
Il tuttavia, ha sostenuto, col ricorso di primo grado, di aver Parte_1 svolto mansioni superiori riconducibili al IV livello cui appartiene il personale che:
- svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che, di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità;
- è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
- si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento.
In via subordinata ha chiesto l'inquadramento nel III livello del CCNL cui appartiene il dipendente che:
- “svolge attività di concetto tecniche, amministrative e/o commerciali oppure attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
- è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti;
- scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività;
- possiede conoscenze tecniche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento…”;
Pag.4 Gli elementi discriminanti tra il II livello (di effettivo inquadramento) e quelli (superiori) gradatamente rivendicati dal risiedono nel fatto che Parte_1 nel livello di appartenenza (ossia il II) rientrano solo attività meramente operative di carattere esecutivo (anche in caso di inserimento in squadra) con responsabilità sul risultato operativo dell'attività svolta.
Di diverso contenuto, invece, si appalesano gli elementi caratterizzanti il III
e il IV livello che possono così sintetizzarsi:
- la complessità delle mansioni espletate (“attività operative con particolare specializzazione che, di norma comportano coordinamento di altri lavoratori”, IV livello;
“attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori”, III livello);
- il grado di “autonomia operativa” caratterizzante lo svolgimento delle mansioni (“contenuti margini di discrezionalità”, IV livello; “nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione”, III livello);
- il livello di responsabilità gestionale (““è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati”, IV livello; “è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti”,
III livello);
- il contenuto delle informazioni acquisite e quotidianamente utilizzate (“si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale”, IV livello; “scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività”, III livello).
Orbene, il teste (con qualifica di “quadro” che Testimone_1 CP_1
“nell'ottobre 2014” rivestiva “la qualifica di VIII livello” ed era “capo dell'unita “AQM acque nere”)) ha affermato (cfr. verbale udienza 28.9.2021) che formulava “un programma di intervento” che poi comunicava “per mezzo dei sig.ri e Parte_2
alla squadra autospurgo dove venivano indicate il luogo ed il tipo di intervento”. Parte_3
Lo stesso (qualificato) teste ha poi precisato che “il ricorrente era l'unico non soltanto che conduceva il mezzo autospurgo per recarsi al luogo dell'intervento, ma anche che manovrasse tutta la strumentazione di cui il mezzo era dotato”.
Tale versione dei fatti, si osserva, è stata viepiù confermata, nel suo nucleo essenziale, dalla deposizione di (“collega del ricorrente”) il quale ha Testimone_2 riferito che il “dall'ottobre 2014” aveva “svolto mansioni di autista della Parte_1
Pag.5 squadra autospurgo composta oltre che dal ricorrente da altri due operatori” e che il ricorrente “oltre a condurre il mezzo per recarsi sul luogo dell'operazione” aveva “il compito di utilizzare e manovrare i comandi che si trovano all'esterno della vettura”; ha aggiunto che in caso di impossibilità di risolvere il problema oggetto di intervento egli e il avevano “il compito di individuare il punto di rottura e di comunicarlo ai nostri Parte_1 superiori” per l'invio di “altra squadra con mezzi più pesanti …” e che entrambi erano
“gli unici a manovrare i comandi di cui sopra”. Infine, ha riferito che “la squadra autospurgo si reca sul posto che collegialmente decide quale sia il luogo ed il modo più idoneo per la riuscita dell'intervento”.
Sul piano documentale, si osserva, è provato che il il 6.10.2014 Parte_1 aveva frequentato un “corso per preposto al controllo del cantiere (per i lavoratori impiegati nelle attività di “conduzioni mezzi pesanti”) …” (cfr. “curriculum aziendale” fascicolo di parte), che negli ordini “di lavoro” egli era espressamente deputato alla conduzione del mezzo pesante e alla manovra delle apparecchiature a bordo macchina (cfr. doc. fascicolo di parte appellante) e che lo stesso era munito di apposita patente di guida.
Per come risulta evidente, dunque, il sin dall'ottobre del 2014, Parte_1 venne adibito alla conduzione di un mezzo pesante (autospurgo) e con il preciso compito (essendo abilitato e possedendo conoscenze specialistiche) di manovrare le apparecchiature in funzione dell'intervento da effettuare sul luogo in cui la squadra veniva di volta in volta inviata per fronteggiare emergenze non particolarmente complesse sulla rete fognaria.
Non si trattava, tuttavia, di “attività operative” richiedenti “particolare specializzazione che di norma comportano coordinamento di altri lavoratori” con responsabilità dei risultati operativi e “contenuti margini di discrezionalità” (IV livello).
Egli, al contrario, si limitava a svolgere “attività operative specializzate” (III livello) che, avuto riguardo al caso di specie (esclusa la necessità di coordinamento di altre persone, atteso che la declaratoria parla di attività che “possono comportare coordinamento di altri lavoratori”) implicavano il disimpegno di una prestazione, per l'appunto, specializzata, con “autonomia nella esecuzione”, responsabilità “dei risultati operativi” e “con elementi di variabilità nella realizzazione”, senza alcuna “gestione” di informazioni differenziate.
Mansioni, queste, che lo stesso CCNL di categoria ascrive (per il terzo
Pag.6 livello) ad un “OPERAIO SPECIALISTA IMPIANTI E RETI” ossia al “lavoratore che effettua operazioni e lavori specialistici su impianti e reti singolarmente o nella squadra, anche in situazioni di emergenza, svolgendo attività di conduzione e manutenzione impiantistica
e di esercizio della rete” (cfr. CCNL fascicolo di parte)
In altri termini, le mansioni concretamente svolte dal - Parte_1 contrariamente a quanto affermato nella sentenza qui impugnata che, in tale parte, merita di essere riformata – dovevano e devono ricondursi nel III livello del CCNL, in quanto:
- svolgeva “attività operative specializzate”;
- la sua autonomia era limitata “nell'esecuzione di procedure” e contraddistinta da
“elementi di variabilità nella realizzazione” (nel senso delle modalità di espletamento dell'intervento in cui non erano presenti significativi margini di discrezionalità);
- la sua responsabilità era focalizzata ai soli “risultati operativi delle attività svolte” (tale intendendosi l'eventuale risoluzione, attraverso l'impiego della strumentazione in dotazione al mezzo pesante, della problematica oggetto di intervento assegnato alla squadra).
Incombenze, quelle espletate dal pacificamente rientranti nel III Parte_1 livello del CCNL Gas-Acqua, dovendosi categoricamente escludere che le stesse potessero e possano ricondursi al IV livello del medesimo CCNL.
Ed è giust'appunto sulla base di tali risultanze processuali che in questa sede
è stato conferito mandato al nominato C.T.U. di calcolare le differenze retributive nel periodo compreso tra il 17.10.2014 ed il 3.5.2018 (data di deposito del ricorso di primo grado) sulla base del trattamento economico vigente riferito ad un lavoratore inquadrato nel III livello del CCNL portando in detrazione quanto già corrisposto nel medesimo periodo “sulla base delle voci retributive e dei corrispondenti importi indicati nelle buste paga allegate in atti” (cfr. ordinanza 2.5.2024).
Il C.T.U., dott. ha eseguito l'incarico ricevuto con Persona_1 relazione depositata in data 23.8.2024 (cfr. doc. in atti) ed è pervenuto alla determinazione del complessivo credito (comprensivo di interessi e rivalutazione calcolati fino al 7.8.2024) di €13.675,71 (a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro straordinario feriale, notturno, festivo, festivo notturno, lavoro straordinario co riposto compensativo).
Pag.7 Deve, infine, escludersi, come pure dedotto in memoria dall' la CP_1 sussistenza dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Al riguardo, assorbente di ogni altra considerazione è il fatto che le differenze retributive rivendicate e qui riconosciute decorrono dall'ottobre 2014 e che (anche a prescindere dalla diffida del 15.2.2018 – cfr. doc. fascicolo di parte) il ricorso di primo grado è stato notificato alla parte datoriale nel giugno del 2018
(cfr. doc. in atti).
Talchè, sulla scorta di quanto sopra esposto, in parziale riforma della sentenza impugnata, al deve essere senz'altro riconosciuta la qualifica Parte_1 superiore (III livello del CCNL di categoria) a partire dal 17.1.2015 (ossia decorsi tre mesi dall'inizio dello svolgimento delle mansioni superiori) con conseguente condanna dell' al pagamento in favore del predetto della complessiva CP_2 somma di €13.675,71, oltre accessori come per legge dall'8.8.2024 fino al soddisfo.
3) Considerato l'esito complessivo del giudizio, risulta conforme a giustizia la parziale compensazione delle spese del doppio grado in ragione di 1/3.
La testante quota, liquidata coma da dispositivo in favore dell'appellato, deve porsi a carico dell' in ossequio al principio della soccombenza. CP_1
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, devono definitivamente porsi a carico dell'appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.4797/2021 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data
16.12.2021, così provvede:
- dichiara che ha diritto ad essere inquadrato nel III livello del Parte_1
CCNL di settore a far data dal 17.1.2015;
- condanna l' al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 complessiva somma di €13.675,71, per le causali di cui in parte motiva, oltre accessori come per legge dall'8.8.2024 sino al soddisfo;
- compensa parzialmente tra le parti le spese del doppio grado in ragione di 1/3 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della residua quota che liquida, per il primo grado, in complessivi €2.650,00 e, per il
Pag.8 secondo grado, in complessivi €2.670,00 per compensi professionali oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali come per legge se dovuti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate come da CP_1 separato decreto.
Palermo 24 ottobre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
Pag.9