Articolo 18 della Legge 11 maggio 1890, n. 6847
Articolo 17Articolo 19
Versione
3 giugno 1890
Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dello stralcio dell'asse ecclesiastico e fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1888-89 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella amministrazione, allegato al conto del Ministero di grazia e giustizia, in lire tremi-lionicinquecentoquarantottomilanovantasei e centesimi ventisei . . . . . . . . . . . L. 3,548,096.26
delle quali furono riscosse. . . . . . . . . . . » 2,367,683.57
---------------- e rimasero da riscuotere. . . . . . . . . . . . .L. 1,180,412.69
----------------
Entrata in vigore il 3 giugno 1890