Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2948/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2948/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIGI UGO
- ATTORE
E
(C.F. ), quale impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1 alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, Controparte_2 in persona dei legali rapp.ti p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Tuccillo
- CONVENUTA
- CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI -
Come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio la , nella sua qualità Parte_1 Controparte_1 di impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del FGVS in deducendo che: CP_2
- il 07.05.2011, alle ore 16.15 circa, mentre era alla guida del proprio motoveicolo
Honda tg. DP 94519 e percorreva la Piazza Abbeveratoio in Ponticelli (Na), nel tentativo di rapina perpetrato ai suoi danni, veniva tamponato da altro motoveicolo non identificato, il cui conducente dopo averlo scaraventato al suolo si allontanava repentinamente dal luogo del sinistro, facendo perdere le proprie tracce ed impedendo ai presenti la rilevazione del numero di targa;
- che a seguito dell'incidente aveva subito gravi lesioni personali per le quali veniva trasportato all'ospedale Loreto Mare di LI, nonché danni al proprio motoveicolo quantificati, come da prevenivo in atti, in € 2.732,80;
- che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di LI apriva un procedimento contro ignoti in seguito alla querela sporta il 13.07.2011, definito il
17.11.2011 dal GIP con decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del fatto;
- che la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi al conducente della moto non identificata.
Tanto premesso, chiede al Tribunale di “ 1) dichiararsi, preliminarmente, che l'incidente de-quo è avvenuto per esclusiva responsabilità di un motoveicolo cd. pirata;
2) condannarsi, per
l'effetto, le in p.l.r.p.t., quale impresa designata a gestire il F.G.V.S. Controparte_3 per la al risarcimento delle lesioni personali subite dall'istante, siccome giudicate CP_2 guaribili in giorni 80 di I.T.T., di ulteriori giorni 60 di I.T.P. al 50% e ulteriore giorni 70 di
I.T.P. al 25% e di postumi permanenti nella misura del 15% quantificati in complessivi €.
81.270,43, così distinti: - €. 45.522,00 per danno biologico permanente;
- €. 15.618,75 per
ITT ed ITP;
- €.20.029,68 per personalizzazione del danno biologico (ex morale) alla luce delle tabelle di calcolo del Tribunale di Milano;
- €. 100,00 per spese mediche, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta dall'egr. Giudice anche sulla scorta di CTU medico-legale che sin d'ora si chiede;
3) condannarsi ancora, le Controparte_3 in p.l.r.p.t., quale impresa designata a gestire il F.G.V.S. per la al
[...] CP_2 risarcimento dei danni subiti al motoveicolo di proprietà dell'istante quantificati in €. 2.732,80
o in quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta dall'egr. Giudice anche sulla scorta di CTU tecnica che sin d'ora si chiede;
4) condannarsi, infine, essa
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convenuta, al pagamento delle spese e competenze di avvocato, oltre contributo spese generali studio ex art. 15 T.F., c.p.a., come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
La convenuta si costituiva tempestivamente eccependo, in via Controparte_3 preliminare, la nullità della citazione ex artt. 163 e 164 cpc, l'improponibilità della domanda ex artt. 143, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, la prescrizione del diritto fatto valere ai sensi dell'art. 2947, II comma, c.c., contestando nel merito le avverse domande di cui ne chiedeva il rigetto.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi i testi e Testimone_1 Tes_2
, e disposta una C.T.U. di tipo medico-legale la causa, mutato il
[...] giudicante, veniva ritenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Questioni preliminari.
E' stata fornita prova in giudizio della legittimazione dell'attore per i danni non patrimoniali richiesti attraverso la documentazione medica in atti, per quelli patrimoniali essa risulta dall'allegato certificato cronologico PRA relativo al motoveicolo Honda tg. DP 94519; la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, è dimostrata mediante la produzione in atti di copia delle raccomandate del 25.10.2011, 16.02.2016 e del 21.06.2019, inviate all'impresa designata convenuta in giudizio e alla Consap nei termini utili per interrompere la prescrizione, trovando applicazione nella specie il termine più lungo di prescrizione previsto dal terzo comma dell'art. 2947 c.c. per il reato di lesioni colpose derivanti dalla circolazione stradale, nonchè l'infruttuoso decorso del termine dilatorio (spatium deliberandi) prima della notifica della citazione avvenuta il 05.02.2020.
Va, infine, respinta perchè infondata l'eccezione di nullità della citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.: l'eccepita genericità dell'atto introduttivo non sussiste posto che parte attrice ha indicato luogo e data dell'evento, le precise modalità del fatto, le conseguenze patite, il risarcimento richiesto.
Nel merito.
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La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'attore, prospettando l'accadimento di un sinistro cagionato da un veicolo non identificato, ha dedotto in giudizio una fattispecie riconducibile astrattamente alla ipotesi di cui all'art. 283, co.1) lett. a Dlgs
209/05.
Sul punto, va osservato, in generale, che in caso di incidente cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, l'onere di denuncia all'autorità investigativa non integra una vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda, giacchè, in tal guisa opinando, si introdurrebbe surrettiziamente un'ipotesi di giurisdizione condizionata, al di fuori dei casi tassativamente individuati dalla legge.
Invero, la norma regolatrice della fattispecie (art.19 lett. a) l.990/1969) si limita a prevedere il diritto al risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia, laddove venga offerta la prova della causazione dell'illecito da parte di un veicolo rimasto sconosciuto, di talchè la mancata denunzia dei fatti all'autorità investigativa non può costituire a priori un elemento ostativo al riconoscimento del danno, ma una circostanza che unita agli altri elementi di prova consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e, pertanto, la fondatezza dell'azione spiegata.
A siffatta conclusione induce un'attenta lettura esegetica della citata disposizione, conforme al tenore testuale e alla ratio ispiratrice della stessa.
Alla stregua della concorde interpretazione di dottrina e giurisprudenza, sul danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art.19 lett. a) l.990/1969 grava l'onere di provare “sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto" (così, ad es., Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
Più specificamente, la prova sul punto a carico del danneggiato deve riguardare, anzitutto, la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo,
l'impossibilità incolpevole della mancata identificazione: l'imposizione al danneggiato di un onere di diligenza nell'identificazione (nei limiti del possibile) del veicolo e/o del conducente cui va ascritto il sinistro è consentanea alla
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finalità perseguita dal legislatore di evitare eventuali frodi che possono verificarsi con l'imputazione a ipotetici conducenti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni causati da veicoli noti e dichiarati non identificati allo scopo di evitare conseguenze penali al conducente ovvero l'inasprimento dei premi assicurativi.
Ovviamente l'onere della prova può essere assolto anche mediante presunzioni: in tal senso la Suprema Corte insegna che l'essere rimasto il veicolo investitore non identificato è circostanza che presuntivamente può "ritenersi provata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria per identificazione del veicolo o natante investitore abbiano avuto esito negativo” mentre è “irrilevante, invece, l'astratta possibilita' di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate o complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi per le lesioni subite o perché comunque non idoneo a compierle". (così, ad es., sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
L'attore ha provato l'avvio da parte dell'A.G. del procedimento penale a carico di ignoti per il quale è stato anche emesso decreto di archiviazione in data
17.11.2011. In particolare, la non identificazione del motoveicolo danneggiante emerge dal verbale di querela contro ignoti del 13.07.2011 proposta dall'attore presso i Commissariato di Ponticelli per i fatti di causa, dal decreto di archiviazione del g.i.p. di questo Tribunale del 17.11.2011 e dalle dichiarazioni rese sul punto dai testimoni escussi.
Ciò premesso, per la ricostruzione delle modalità di svolgimento della vicenda, decisa valenza assume la deposizione testimoniale resa da , Testimone_1 confermata sostanzialmente da quella resa da , dettagliata e Testimone_2 meritevole di credibilità anche in mancanza di elementi istruttori di tenore contrario.
Il teste ha dichiarato: “Mentre ero al bar abbiamo avvertito un forte rumore di motorino che arrivava ad alta velocità, noi eravamo sul marciapiede fuori al bar. Il motorino arrivava da direzione Via Argine verso Barra;
l'incrocio era molto trafficato perché lì c'è la svolta sia per
Barra che per Ponticelli. Preciso che la parte trafficata era quella dell'incrocio. Questo motorino
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attirava la nostra attenzione visto il rumore e tamponava il sig sul lato posteriore del
Pt_1 motoveicolo. Sh bianco color perla, in quel momento in marcia;
andavano tutti e due verso piazzetta abbeveratoio nella stessa direzione. Il motorino quindi tamponava il sig. Che
Pt_1 aveva il casco, e lo scaraventava a terra. Il sig. l'ho riconosciuto dopo. Preciso che notavo
Pt_1 che il passeggero del motorino investitore sfoderò una pistola quindi verosimilmente era un tentativo di rapina. Quando il sig. cadde dal lato sinistro, lamentava forti dolori. Tutti ci
Pt_1 avvicinammo e qualcuno chiamò l'ambulanza. Un altro ragazzo fermò l'auto della polizia che stava passando;
io però non parlai con la polizia perché andai dai parenti del sig. per
Pt_1 avvisarli. Il motoveicolo investitore era diretto verso Ponticelli infatti superò a destra per scappare quindi nessuno vide il modello e la targa. I passeggeri erano comunque giovani e non avevano il casco.” Ha poi precisato di essersi girato al rumore del motorino prima dell'impatto e “vidi la pistola che il conducente stava per estrarre. dopo l'impatto,
Pt_1 lamentava un forte dolore quindi non era lucido e non ci disse nulla riguardo alla pistola.
Preciso di essermi subito girato perché abitiamo in un quartiere particolare per cui un motorino ad alta velocità attira l'attenzione.”
E' evidente che un po' per la repentinità dell'accaduto ed un po' perché
l'attenzione del testimone si è rivolta immediatamente verso l'attore caduto in terra, non è stato possibile rilevare il numero di targa del motociclo investitore.
Dalla testimonianza raccolta è emerso che il sinistro è stato indubbiamente cagionato da un motoveicolo non identificato e che a seguito del Pt_1 tamponamento finiva a terra essendovi stato sospinto dalla moto dei malviventi.
Tanto accertato in fatto, si ritiene, in diritto, che secondo la giurisprudenza di legittimità, che questo giudice pienamente condivide, il Fondo di Garanzia deve rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso di danno derivante da fatti dolosi di terzi (Cass. n. 4798 del 17 maggio 1999). Ed ancora: "L'istituto del fondo di garanzia per le vittime della strada, dì cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e la relativa disciplina di risarcimento di cui all'art. 21 della stessa legge, pur essendo dettati da motivi di solidarietà, si ispirano tuttavia ai principii fondamentali della responsabilità aquiliana, sicché l'obbligazione che scaturisce a carico di tale fondo, nel caso di atto illecito imputabile ad un veicolo
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non identificato, ha natura risarcitoria del danno e non è sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. (Cass. n. 6532 del 27 giugno 1990).
D'altronde, ai sensi del primo comma dell'art. 2054 cc, il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
E nella fattispecie, nella quale la parte onerata ha pienamente provato l'urto, ovvero il tamponamento, una siffatta prova è del tutto carente per le ragioni anzidette.
In conclusione, dalla dinamica appena descritta emerge in modo inequivocabile l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo rimasto privo di identificazione nella produzione causale del sinistro oggetto della presente controversia con conseguente condanna dell'impresa designata convenuta all'integrale risarcimento dei danni alla persona patiti dall'attore per effetto dell'incidente già sopra descritto.
Risarcimento danni.
Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU dott. Per_1 le quali appaiono adeguatamente calibrate rispetto al tipo di trauma
[...] subito. Il CTU, quindi, con una valutazione analitica, completa ed immune da vizi logici, ha accertato in conseguenza diretta dell'incidente patito dall'attrice soddisfacendo così il nesso di causalità diretta tra evento patito e danni subiti:
- un danno biologico permanente del 10% per “Frattura scomposta pluriframmentaria metaepifisaria prossimale tibiale con interessamento articolare estesa alle spine tibiali”; età del danneggiato al momento del fatto anni 41; un' inabilità temporanea totale (I.T.T.) di gg. 92; un' inabilità temporanea parziale
(I.T.P.) di gg. 90 al 50%.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della
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S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella specie, peraltro, non viene operato alcun aumento percentuale personalizzante, non essendovi in atti sufficienti elementi sulla cui base ritenere la sussistenza di eventuali peggioramenti della qualità della vita del soggetto causalmente connessi all'evento di danno per cui è causa ed eccedenti quelli normalmente correlabili a ogni lesione dell'integrità psicofisica del tipo in esame e alle precedenti patologie a carico dell'attore.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente: danno biologico
10% (età 41 anni al tempo del sinistro) € 20.899,00; ITT gg. 92 x 115,00 = €
10.580,00; ITP al 50% gg 90 x 115,00= € 5.175,00; Per un totale pari ad €
36.654,00.
Non risultano spese mediche documentate, per cui nulla sarà riconosciuto a tale titolo.
Le somme liquidate devono essere rivalutate dalla data del sinistro;
su tale somma sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo, infatti, permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
Per quanto concerne, invece, l'ammontare del pregiudizio patrimoniale patito dall'attore, quale proprietario del motoveicolo Honda tg. DP 94519, in proposito, si rammenta che l'art. 283 del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 stabilisce che “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la
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CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione nel caso in cui, per quello che ci occupa, il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato. In tal caso, il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500,00 per la parte eccedente tale ammontare.
Ebbene, tenuto conto dei danni al motoveicolo come evidenziati dalle fotografie e del certificato cronologica P. R. A. prodotti in giudizio, questo giudice non ritiene di poter aderire alla stima emergente dal preventivo di spesa versato agli atti, in quanto privo di autonomo rilievo probatorio, stimando equo determinare il danno patito da in misura pari ad €. 700,00 all'attualità, con conseguente Pt_1 condanna della convenuta al pagamento di € 200,00, quale parte eccedente €
500,00, in favore di a titolo di danno patrimoniale. Su tale importo saranno Pt_1 dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di giudizio, comprese quelle di c.t.u. già separatamente liquidate, seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/2022 come in dispositivo;
si precisa che la liquidazione si attesta leggermente al di sotto dei valori medi in considerazione dell'assenza di questione giuridiche significative e di una fase istruttoria non complessa.
PQM
il Tribunale di LI – Sezione 6^ Civile – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda, e per l'effetto condanna le Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata per la CP_2 alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al
[...] pagamento, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, in favore di Pt_1
della somma di € 36.654,00, oltre € 200,00 per i danni al motoveicolo
[...]
Honda tg. DP 94519, oltre interessi come in motivazione;
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2) Condanna le nella indicata qualità, alla refusione in Controparte_1 favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.800,00, oltre € 790.00 per spese vive, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione all'Avv. Gigi Ugo per dichiarazione di anticipo resa, oltre rimborso degli esborsi corrisposti al C.T.U., come liquidati con separato decreto emesso in corso di causa.
Così deciso in LI, il 29 gennaio 2025.
Il G.O.P.
(dott.ssa Rita Nissim)
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