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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 682/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA DEI Parte_1
PORTOGHESI 12 ROMA rappresentata dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Parte appellante contro parte domiciliata in Via Vigliena, 10 00192 Roma rappresentata CP_1 dall'avv. RAIMONDO PIETRO
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1990/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro in data 19.2.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la gravata sentenza è stato dichiarato il diritto di al risarcimento del danno CP_1 conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza per l'A.S. 2022/2023 ed all'attribuzione di punti 12 ai fini dei successivi aggiornamenti delle GPS (dai quali sottrarre quelli eventualmente già maturati per effetto di supplenze saltuarie nel detto periodo) e per l'effetto condannato il resistente al pagamento in Parte_1 favore della stessa di tutte le somme maturate e non percepite per il periodo 21.10.2022 – 31.08.2023 in conformità allo stipendio tabellare vigente, con detrazione delle somme eventualmente percepite nel detto periodo per effetto di successivi contratti di supplenza saltuaria.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il mentre l'appellata si è costituita in Parte_1 giudizio per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° L'originaria ricorrente aveva lamentato la mancata assegnazione di incarico da GPS (Graduatorie Provinciali di Supplenza) per illegittimo funzionamento dell'algoritmo, esponendo in sintesi quanto segue.
Ella, inserita per il biennio 2022/2024 nella 2^ Fascia delle GPS nella provincia di Roma, tra le altre, per le classi di concorso e per le scuole specificamente indicate in ricorso (con i relativi punteggi e posizionamenti in graduatoria), pur avendo indicato il 3.8.22 le preferenze delle scuole e la scelta per supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche e/o spezzoni, si era vista
“superare” da docenti con punteggio inferiore, risultati assegnatari/beneficiari di contratti di docenza a tempo determinato (scadenza il 30 giungo o 31 agosto) per le stesse classi di concorso, graduatoria e fascia di appartenenza: docenti che venivano nominativamente indicati, unitamente ai rispettivi punteggi e alle scuole di assegnazione.
Tanto costituiva violazione del principio meritocratico e di buon andamento della p.a., frutto, in particolare, di un errore del sistema informatico (algoritmo) che aveva riconosciuto la ricorrente come “rinunciataria” a causa di un non corretto incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali.
Era evidente il danno alla professionalità derivato alla ricorrente: non solo per il mancato svolgimento dell'incarico spettante, ma anche per il progressivo distacco (non maturando ella punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche) rispetto a coloro che tale punteggio avevano conseguito.
Il Tribunale, nel contraddittorio con il , che ha sostenuto la legittimità del suo operato Parte_1 sulla base della distinzione tra il funzionamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e quello delle “procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione” richiamate dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 22/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 41/2000), ha condiviso la tesi di parte ricorrente, così motivando:
“ La ricorrente è stata qualificata come rinunciataria all'incarico, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'Ordinanza Ministeriale 112/2022, art. 12, a norma del quale:
“1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. (…) 3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. (…) 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Osserva, invero, il Tribunale che, da un lato, la ricorrente ha provato di aver espresso preferenza analitica per l'incarico assegnato ai concorrenti con punteggio inferiore (vedasi documento 5 allegato in atti); dall'altro, l'Amministrazione non ha provato l'avvenuto avveramento delle condizioni richieste affinché la medesima potesse considerarsi rinunciataria, con conseguente diritto alla nomina dei candidati preferiti.
Si ritiene infatti sulla base di un'interpretazione letterale della previsione sopra indicata che la mancata indicazione, nella domanda di partecipazione, di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non indicate tra le sue preferenze e non già l'esclusione dello stesso dall'intera procedura di conferimento degli incarichi, essendogli consentito di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina.
In altre parole l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi è prevista solo per l'ipotesi di mancata presentazione dell'istanza da parte del docente iscritto alle GPS, che omette di proporre ulteriore istanza telematica rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento per l'A.S 2022/2023 o nel caso di rinuncia all'incarico da parte del docente, che ricevuta tramite sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo (si richiama ex art. 118 disp. Att. c.p.c. la copiosa giurisprudenza di merito pronunciatasi sulla questione controversa, tra cui ex plurimis sentenza Tribunale Roma, sezione IV lavoro n. 3005)”.
Lamenta il appellante, con il primo motivo di gravame, l'erroneità dell'affermazione Parte_1 del giudice secondo cui l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi dovrebbe conseguire solo alla “mancata presentazione dell'istanza da parte del docente iscritto alle GPS, che omette di proporre ulteriore istanza telematica rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento […] o nel caso di rinuncia all'incarico da parte del docente, che […] decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo”. Al contrario, il meccanismo disegnato dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/22 prevede che, laddove l'aspirante non abbia espresso la sua preferenza per tutte le sedi disponibili, nel caso in cui ad un turno di nomina si renda disponibile rispetto alla sua posizione in graduatoria una di tali sedi non prescelte, egli debba essere considerato rinunciatario e, conseguentemente, vada escluso da tutte le assegnazioni per i turni successivi per l'anno scolastico di riferimento. E parte ricorrente aveva effettivamente deciso di limitare le sedi presso cui presentare domanda, risultando conseguentemente rinunciataria al momento del proprio turno di nomina, posto che in quel medesimo turno avrebbe potuto ricevere la convocazione per altro incarico non indicato al momento dell'inoltro della candidatura. In altre parole, colui che – pur essendo in turno di nomina – non ha ricevuto una sede in conseguenza della propria libera scelta di limitare le proprie opzioni alle sole destinazioni espresse nella sua domanda deve equipararsi a tutti gli effetti ad un soggetto rinunciatario, con la conseguente perdita della possibilità di essere chiamato per le successive disponibilità che sorgano, anche nelle sedi espressamente prescelte al momento dell'istanza. L'informatizzazione della procedura era rimasta coerente con tali disposizioni, che già operavano così nella modalità “in presenza”.
Osserva il Collegio che la questione dell'interpretazione dell'O.M. in parola è stata già affrontata da questa Corte, che in fattispecie sovrapponibile ha ritenuto, con motivazione qui condivisa e richiamata ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc, di non aderire alla lettura fornitane dal Ministro appellante (v. da ultimo Sentenza n. 3605/2024 pubbl. il 27/11/2024):
“(…..) Tale interpretazione non trova tuttavia alcun appiglio letterale e logico nella normativa in esame.
Il comma 11 dell'articolo 12 della citata Ordinanza in effetti si limita a rappresentare che gli aspiranti, i quali abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita -e quindi abbiano manifestato espressamente la volontà di rinuncia ad una supplenza che era stata loro offerta tra le sedi, i posti di lavoro o le tipologie di incarico prescelti- non avrebbero potuto partecipare alle ulteriori fasi di attribuzione della supplenza.
Viceversa, in nessun passaggio della disposizione sopra riportata si statuisce che nel momento in cui, successivamente al turno nel quale l'aspirante non ha ottenuto soddisfazione con la proposta di un incarico, si rendano disponibili altri posti nella stessa classe di concorso, debba assegnarsi il posto all'aspirante che non sia mai stato preso in considerazione nelle precedenti tornate. Laddove, successivamente all'assegnazione di sedi con il primo turno, si rendono disponibili nuovi posti nella medesima classe di concorso, e per la sede o la tipologia di incarico prescelto dall'aspirante, il
è in effetti obbligato a ripercorrere la graduatoria dall'inizio offrendo il posto al docente Parte_1 col maggiore punteggio per quella classe di concorso e che abbia espresso la preferenza per quella sede e per quella tipologia di incarico. Solo l'accettazione di un incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non rivedibili con la conseguenza che, se successivamente all'accettazione di un qualsivoglia incarico si determinasse una nuova disponibilità per classe di concorso, sede o posto ambiti, il docente sarebbe correttamente da considerarsi rinunciatario (per aver accettato altro incarico) in relazione alla nuova disponibilità.
Non può invece condividersi la prospettazione del ministero secondo il quale, terminato il turno di nomine in cui il docente è rimasto insoddisfatto, l'amministrazione possa procedere ad individuare gli aventi diritto partendo dall'ultimo dei candidati coinvolti nelle precedenti fasi.
Secondo l'amministrazione la norma ritiene equivalenti la posizione di coloro che hanno rinunciato all'incarico effettivamente conferito pur rientrante tra le preferenze espresse, e quelli di coloro ai quali l'incarico non sia stato assegnato perché riguardante una tipologia di posto – sede o classe di concorso - non indicata nelle preferenze.
Tale prospettazione non è desumibile dalla ordinanza ministeriale che viceversa opera un corretto distinguo tra il caso in cui il docente non abbia richiesto alcuna sede, ovvero abbia richiesto talune sedi e sia stato destinatario di una proposta di incarico in occasione del suo turno di nomina e abbia rifiutato detta proposta, e i restanti casi.
Nel primo caso, e cioè laddove il docente abbia rifiutato un incarico concretamente offerto e rispondente alle sue istanze egli è considerato correttamente rinunciatario anche nei successivi turni di nomina. Ciò si spiega in ragione dell'efficace esercizio dell'azione amministrativa che non può essere soggetta a rallentamenti derivanti da mutamenti di aspettative personali o prospettive professionali.
Allo stesso modo, laddove l'aspirante docente non abbia indicato alcuna sede, egli è considerato rinunciatario rispetto a qualsiasi proposta da parte dell'amministrazione.
Viceversa, laddove egli abbia indicato un numero definito di posti, sedi e classi di concorso, e nel primo turno di nomina difetti la disponibilità di una di queste sedi, classi di concorso e tipologie di posto egli dovrà considerarsi rinunciatario in relazione a posti sedi e classi di concorso non richiesti (ma disponibili ), ma sarà poi rivalutato in occasione dei successivi turni di nomina (entro il 31 dicembre) laddove emergessero disponibilità per posti, sedi, classi di concorso da lui richieste e alla cui assegnazione risultasse avere diritto in relazione al punteggio posseduto e quindi alla posizione in graduatoria . Una diversa interpretazione dell'Ordinanza ministeriale, oltre a non trovare conforto letterale nella previsione, risulterebbe palesemente violativa degli artt. Cost. 3 e 97 sul presupposto della irragionevolezza di una previsione che consideri rinunciatario chi, anziché chiedere tutti i posti disponibili, ne chieda solo alcuni, così come della previsione che non consenta al sistema informatico, nei turni successivi di nomina, di ripartire sempre dal candidato collocato in graduatoria in posizione migliore per la classe di concorso, il posto e la sede ambita (non potendosi giustificare la pretermissione dell'aspirante con punteggio maggiore a vantaggio di un collega meno titolato per un posto richiesto da entrambi); l'art.12, punto 10, per altro verso, si riferisce alle vere e proprie “rinunce all'incarico”, ossia ai casi in cui un docente, concretamente incaricato di una supplenza, vi rinunci.
Nel caso in cui un docente assegnatario di una supplenza (che aveva chiesto) vi rinunci, è del tutto compatibile con Cost. 3 e 97 che gli sia negato di rimettere in discussione i risultati del turno, ed anche l'idea di ripartire dall'ultimo dei candidati “trattati” (il che significa pretermetterlo “in toto” nella tornata annuale), presenta una certa coerenza col principio di buon andamento, posto che la ristrettezza dei tempi nei quali, ogni anno scolastico, si deve provvedere alla copertura delle supplenze annuali rende probabilmente ragionevole che i risultati dei velocissimi “miniconcorsi” (in senso atecnico) dei quali constano i turni annuali di assegnazione delle supplenze non tollerino che sui relativi risultati incidano ripensamenti.
Sarebbe invece illegittimo prevedere che il docente il quale, in un turno di nomina, non sia destinatario di incarichi per l'assenza di posti, sedi e classi di concorso ambite, sia pretermesso nei turni successivi in favore di docenti meno titolati per posti sedi, classi di concorso, invece, da lui richiesti;
ed infatti l'OM in realtà non lo prevede affatto. Operato questo accertamento, laddove il docente dimostri di essere stato illegittimamente pretermesso, matura un diritto risarcitorio nei confronti dell'Amministrazione”.
Applicando tali principi al caso di specie, non essendo contestati i punteggi e i posizionamenti in graduatoria come dedotti nel ricorso introduttivo, relativi sia alla ricorrente che agli altri docenti, la isulta essere stata illegittimamente pretermessa. CP_1
Con un secondo motivo di gravame il lamenta “Carenza di motivazione in sede di Parte_1 individuazione del contratto che sarebbe spettato alla docente e conseguente quantificazione del punteggio ad essa spettante e del risarcimento del danno patito”.
Secondo il non poteva presumersi che la docente, se fosse stata nominata da GPS Parte_1 nell'anno scolastico 2022/2023, avrebbe ottenuto una supplenza di durata annuale (31 agosto 2023), anziché fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2023), oltre che su cattedra ad orario completo anziché su spezzone, avendo la ricorrente, nelle preferenze espresse, fatto riferimento alle tre diverse tipologie di contratto (annuale, fino al termine delle attività didattiche e spezzone), sicchè la determinazione della durata annuale del rapporto di lavoro, in luogo di quella fino al termine delle attività didattiche o dello spezzone orario, avrebbe potuto essere acclarata solo in presenza di prova della effettiva disponibilità - presso una delle scuole scelte dalla docente - di un posto annuale, valutazione che in alcun modo trapela dalla decisione impugnata, non potendosi pertanto ritenere adeguatamente provata la effettiva sussistenza del c.d. danno da perdita di retribuzione.
Egualmente infondato il secondo motivo di appello.
La ricorrente ha documentato di aver espresso preferenza analitica per l'incarico che riteneva assegnato a concorrenti con punteggio inferiore, compreso quello con durata annuale.
Si legge infatti nell'istanza di espressione preferenze supplenze prodotta al doc. 5, richiamato anche dal Tribunale: “ (1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE (3) SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:12 oppure 16; Compl. stesso ins.; Compl. diverso ins.; Compl. nella scuola”.
Era dunque l'Amministrazione, in presenza di tale espressa richiesta, reiterata nelle conclusioni nel ricorso introduttivo, a dover opporre (e documentare) la indisponibilità di posti di supplenza annuale presso uno degli istituti indicati dalla ricorrente.
Conclusivamente, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento alle cause di valore indeterminabile, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Risultando soccombente un'Amministrazione dello Stato, deve darsi atto che non sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 2.000,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 03/06/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste