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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/06/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1275 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY
CONTRO
Controparte_1
verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Visto il provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter CP_2
c.p.c., l' rappresentato e difeso come in epigrafe, ribadisce integralmente tutte le eccezioni, CP_2
argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
03/10/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, contestando le risultanze cui era pervenuto il CTU in sede di Accertamento Tecnico Preventivo.
Fissata udienza di comparizione l' non dava prova della notifica al procuratore di CP_2 [...]
che non si costituiva. CP_1
Rinviata l'udienza per mancato deposito sia di note di trattazione che del ricorso e del decreto di comparizione regolarmente notificato, all'udienza odierna parte ricorrente si limitava a depositare note di trattazione senza nulla dedurre sul punto della mancata notifica, ciò comporta che il giudizio di merito non si è correttamente instaurato e deve essere dichiarato l'improcedibile.
Spese compensate
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiara improcedibile la domanda;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Sciacca 12/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY
CONTRO
Controparte_1
verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Visto il provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter CP_2
c.p.c., l' rappresentato e difeso come in epigrafe, ribadisce integralmente tutte le eccezioni, CP_2
argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
03/10/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, contestando le risultanze cui era pervenuto il CTU in sede di Accertamento Tecnico Preventivo.
Fissata udienza di comparizione l' non dava prova della notifica al procuratore di CP_2 [...]
che non si costituiva. CP_1
Rinviata l'udienza per mancato deposito sia di note di trattazione che del ricorso e del decreto di comparizione regolarmente notificato, all'udienza odierna parte ricorrente si limitava a depositare note di trattazione senza nulla dedurre sul punto della mancata notifica, ciò comporta che il giudizio di merito non si è correttamente instaurato e deve essere dichiarato l'improcedibile.
Spese compensate
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiara improcedibile la domanda;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Sciacca 12/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini