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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/08/2025, n. 3421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3421 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1482/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice rel. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in decisione in data 10.07.2025, avente ad oggetto:
l'accertamento del diritto alla protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998, promosso
DA
nato in [...] il [...] (c.f. - Pt_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Iacovazzo in virtù di procura
[...] C.F._2 in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, alla Via Luigi Cacciatore, n. 55
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI
Le parti concludevano come da note in atti (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022).
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2025, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Salerno del 13/02/2025, notificato in data 24.02.2025, a seguito del parere sfavorevole della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Speciale Internazionale di Salerno, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata dal ricorrente.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio con atto notificato in data 12.05.2025, parte resistente non si è costituita in giudizio e va, quindi, dichiarata contumace.
All'esito della trattazione dinanzi al Collegio ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., come novellati dal d.lgs. 149/2022 (in vigore dal 28.02.2023), la causa veniva quindi riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente in rito va rilevato che le controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario (oggi protezione speciale) sono disciplinate dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011.
In proposito si evidenzia che il D.L. n. 113 del 2018, modificando il D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, sulla competenza delle sezioni specializzate, ha riformulato la lett. d) (da "per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n.
25, art. 32, comma 3", a "per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n.
25, art. 32, comma 3") e ha introdotto nel medesimo comma la lett. D bis), che prevede la competenza delle sezioni specializzate "per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286, artt. 18 e 18 bis, art. 19, comma 2, lett. d) e d-bis), art. 20 bis, art. 22, comma 12 quater".
Con ciò il legislatore mostra chiaramente che ha inteso tenere distinti i ricorsi impugnatori dei provvedimenti delle commissioni territoriali, contemplati all'art. 1, comma 3, lett. c), cit., dagli altri ricorsi non consistenti in impugnazioni dei detti provvedimenti, bensì intesi a richiedere direttamente al tribunale, senza passare per la commissione territoriale, le forme di tutela umanitaria previste alla lett.
d), come riformulata, e alla lett. d-bis) introdotta ex novo, prevedendo per queste ultime l'adozione del rito sommario di cognizione come disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 ter, introdotto dallo stesso D.L. n. 11 del 2018, peraltro davanti al tribunale in composizione collegiale.
Recentemente anche la Suprema Corte ha chiarito che: “Il rito applicabile alle controversie che hanno ad oggetto esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, presentate dopo l'entrata in pagina 2 di 8 vigore del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile
2017, n. 46 e prima dell'entrata in vigore del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge l dicembre 2018, n. 132, è quello ordinario di cui agli artt. 281 bis e segg. cod. proc. civ. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento sommario di cognizione di cui agli arti. 702 bis e segg. cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. 18430/2020).
Pertanto, alla luce di tali principi sanciti anche da più recente giurisprudenza, la presente causa, essendo stata iscritta a ruolo dopo l'entrata in vigore del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, va decisa dal Tribunale in composizione collegiale. Inoltre, a seguito della novella degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., ad opera del d.lgs. 149/2022 (in vigore dal 28.02.2023), la causa deve essere decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Per quanto attiene al diritto sostanziale, appare necessario fare un breve excursus delle modifiche normative che hanno interessato negli ultimi anni la cd. protezione complementare.
Invero, inizialmente il sistema era completato dalla previsione del diritto alla protezione umanitaria, che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs.
286/1998.
Tale norma prevedeva che “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98).
Si trattava, dunque, di una misura connotata dai caratteri della residualità e dell'atipicità che trovava applicazione in tutte le ipotesi in cui non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ma le disposizioni costituzionali o internazionali vigenti imponevano comunque allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione.
Rientravano in tale fattispecie, in particolare, alcune ipotesi previste dall'art. 19 del D.Lgs. n.
286/1998 (divieti di espulsione di cui alle lett. a) e b)), laddove pur ricorrendo situazioni sostanzialmente sovrapponibili ai presupposti per il riconoscimento dello Status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b) del D.Lgs n. 251/2007, tali forme di protezione non potevano essere riconosciute (tipicamente per la presenza dei reati ostativi di cui agli artt. 10 e 16 del D.Lgs n. 251/2007), e si procedeva quindi all'applicazione del principio di non refoulement.
La giurisprudenza di legittimità aveva poi individuato una serie di ipotesi riconducibili ai seri motivi (clausola suscettibile di ampia interpretazione), ricomprendendo nella stessa varie situazioni pagina 3 di 8 soggettive, come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al Paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari (cfr. Cass. n. 26887/2013).
La materia è stata successivamente disciplinata dal D.L. n. 113 del 2018, in vigore dal
5.10.2018, che ha abrogato l'art. 5 comma 6 del D.lgs 286 del 1998 introducendo i permessi di soggiorno c.d. speciali, da rilasciarsi per specifiche esigenze di carattere umanitario, quali ad esempio le cure mediche (art. 19 comma 2, lett. d-bis del D.Lgs. n. 286/1998), le calamità (art. 20-bis del D.Lgs.
n. 286/1998), atti di particolare valore civile (art. 42 bis del D.Lgs. n. 286/1998) e le ipotesi di operatività dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1. del D.Lgs. n. 286/1998 (cd.
“protezione speciale”). Il legislatore, inoltre, rimodulava e riconduceva ai permessi di soggiorno per casi speciali altre fattispecie già contemplate dal D.Lgs. n. 286/1998, ossia i permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18), per le vittime di violenza domestica (art. 18-bis) e per i soggetti in condizione di particolare sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12 quater).
Il sistema è stato ulteriormente modificato dal D.L. n. 130/2020, in vigore dal 22.10.2020
(convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173), con un sostanziale ampliamento dei casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. insorti a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018.
In particolare, l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, così come modificato in sede di conversione dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173
- alla lett. a) ha modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L. n. 113/18 aveva eliminato: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ((o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6))”.
- alla lett. e), ha così modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998: “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani
o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto ((sua)) vita pagina 4 di 8 privata e familiare, a meno che esso ((sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Il successivo comma 1.2 prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il legislatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3,
Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2,
Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che “in tema di protezione speciale, il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1, seconda parte come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (v. Cass. N. 36789/22). Inoltre, con riguardo al nuovo strumento di tutela si è affermato, che “in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia” (v. Cass. 8373/2022).
Si è poi osservato, quanto ai presupposti, che si tratta di una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, soprattutto per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. pagina 5 di 8 giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria (Cass. n. 18455/2022: “In tema di protezione internazionale "speciale", il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1, la seconda parte, come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n. 173 del 2020 - applicabile
"ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 - attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa”; Cass. n. 37275/2022).
Si tratta di una “modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni: segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale - nozione questa più ampia della sola integrazione lavorativa - e che assume rilievo anche l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine” (v. Cass. n. 8400/2023, non massimata).
Ancora, in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione
“Unilav”, che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano (v. Cassazione civile sez.
I, 18/04/2023, n.10371).
Va, infine evidenziato, per completezza che il D.L. 10 marzo 2023, n.20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. (23G00030)", pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10.03.2023, abroga le disposizioni citate di cui all'art. 19, comma 1.1 terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, espungendo dall'ordinamento il permesso per protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero.
La previsione in oggetto specifica al successivo comma 2 l'ambito applicativo della novellata disciplina, disponendo: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
A questo punto, occorre individuare la norma applicabile al caso di specie. pagina 6 di 8 Ritiene questo Collegio che al procedimento in esame trovi applicazione la previgente disciplina della cd. protezione speciale, essendo stata la domanda presentata in data (19/07/2022) anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, n.20, prevista dall'articolo 12 nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 10 marzo 2023.
Venendo al caso di specie, rileva il Collegio che, con riferimento al richiesto rilascio di un permesso per protezione speciale ex D.L. 130/2020, il ricorrente ha allegato e documentato il suo inserimento nel tessuto socio-economico italiano, depositando: Unilav, buste paga e CUD relativi a diversi contratti a tempo determinato a decorrere dal mese di settembre del 2023, ancora in essere a dicembre 2024 e rinnovati fino a dicembre 2025; attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2
(cfr. documentazione in atti).
In questa prospettiva, ritiene il Collegio, considerata la condizione di integrazione raggiunta nel
Paese di accoglienza, che l'allontanamento del richiedente comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, cui si accompagnerebbe l'esposizione del richiedente al grave rischio di essere immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, valutata, altresì, l'assenza di ragioni di sicurezza pubblica ostative alla permanenza, ricorrono i presupposti il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo la normativa ratione temporis applicabile al caso in esame.
Il ricorso va pertanto accolto.
La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, manda gli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il decreto-legge n. 130 del
2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;
• COMPENSA le spese di lite;
pagina 7 di 8 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 02.08.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iervolino Dott. Andrea Luce
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice rel. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in decisione in data 10.07.2025, avente ad oggetto:
l'accertamento del diritto alla protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998, promosso
DA
nato in [...] il [...] (c.f. - Pt_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Iacovazzo in virtù di procura
[...] C.F._2 in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, alla Via Luigi Cacciatore, n. 55
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI
Le parti concludevano come da note in atti (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022).
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2025, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Salerno del 13/02/2025, notificato in data 24.02.2025, a seguito del parere sfavorevole della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Speciale Internazionale di Salerno, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata dal ricorrente.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio con atto notificato in data 12.05.2025, parte resistente non si è costituita in giudizio e va, quindi, dichiarata contumace.
All'esito della trattazione dinanzi al Collegio ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., come novellati dal d.lgs. 149/2022 (in vigore dal 28.02.2023), la causa veniva quindi riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente in rito va rilevato che le controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario (oggi protezione speciale) sono disciplinate dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011.
In proposito si evidenzia che il D.L. n. 113 del 2018, modificando il D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, sulla competenza delle sezioni specializzate, ha riformulato la lett. d) (da "per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n.
25, art. 32, comma 3", a "per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n.
25, art. 32, comma 3") e ha introdotto nel medesimo comma la lett. D bis), che prevede la competenza delle sezioni specializzate "per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286, artt. 18 e 18 bis, art. 19, comma 2, lett. d) e d-bis), art. 20 bis, art. 22, comma 12 quater".
Con ciò il legislatore mostra chiaramente che ha inteso tenere distinti i ricorsi impugnatori dei provvedimenti delle commissioni territoriali, contemplati all'art. 1, comma 3, lett. c), cit., dagli altri ricorsi non consistenti in impugnazioni dei detti provvedimenti, bensì intesi a richiedere direttamente al tribunale, senza passare per la commissione territoriale, le forme di tutela umanitaria previste alla lett.
d), come riformulata, e alla lett. d-bis) introdotta ex novo, prevedendo per queste ultime l'adozione del rito sommario di cognizione come disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 ter, introdotto dallo stesso D.L. n. 11 del 2018, peraltro davanti al tribunale in composizione collegiale.
Recentemente anche la Suprema Corte ha chiarito che: “Il rito applicabile alle controversie che hanno ad oggetto esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, presentate dopo l'entrata in pagina 2 di 8 vigore del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile
2017, n. 46 e prima dell'entrata in vigore del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge l dicembre 2018, n. 132, è quello ordinario di cui agli artt. 281 bis e segg. cod. proc. civ. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento sommario di cognizione di cui agli arti. 702 bis e segg. cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. 18430/2020).
Pertanto, alla luce di tali principi sanciti anche da più recente giurisprudenza, la presente causa, essendo stata iscritta a ruolo dopo l'entrata in vigore del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, va decisa dal Tribunale in composizione collegiale. Inoltre, a seguito della novella degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., ad opera del d.lgs. 149/2022 (in vigore dal 28.02.2023), la causa deve essere decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Per quanto attiene al diritto sostanziale, appare necessario fare un breve excursus delle modifiche normative che hanno interessato negli ultimi anni la cd. protezione complementare.
Invero, inizialmente il sistema era completato dalla previsione del diritto alla protezione umanitaria, che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs.
286/1998.
Tale norma prevedeva che “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98).
Si trattava, dunque, di una misura connotata dai caratteri della residualità e dell'atipicità che trovava applicazione in tutte le ipotesi in cui non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ma le disposizioni costituzionali o internazionali vigenti imponevano comunque allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione.
Rientravano in tale fattispecie, in particolare, alcune ipotesi previste dall'art. 19 del D.Lgs. n.
286/1998 (divieti di espulsione di cui alle lett. a) e b)), laddove pur ricorrendo situazioni sostanzialmente sovrapponibili ai presupposti per il riconoscimento dello Status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b) del D.Lgs n. 251/2007, tali forme di protezione non potevano essere riconosciute (tipicamente per la presenza dei reati ostativi di cui agli artt. 10 e 16 del D.Lgs n. 251/2007), e si procedeva quindi all'applicazione del principio di non refoulement.
La giurisprudenza di legittimità aveva poi individuato una serie di ipotesi riconducibili ai seri motivi (clausola suscettibile di ampia interpretazione), ricomprendendo nella stessa varie situazioni pagina 3 di 8 soggettive, come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al Paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari (cfr. Cass. n. 26887/2013).
La materia è stata successivamente disciplinata dal D.L. n. 113 del 2018, in vigore dal
5.10.2018, che ha abrogato l'art. 5 comma 6 del D.lgs 286 del 1998 introducendo i permessi di soggiorno c.d. speciali, da rilasciarsi per specifiche esigenze di carattere umanitario, quali ad esempio le cure mediche (art. 19 comma 2, lett. d-bis del D.Lgs. n. 286/1998), le calamità (art. 20-bis del D.Lgs.
n. 286/1998), atti di particolare valore civile (art. 42 bis del D.Lgs. n. 286/1998) e le ipotesi di operatività dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1. del D.Lgs. n. 286/1998 (cd.
“protezione speciale”). Il legislatore, inoltre, rimodulava e riconduceva ai permessi di soggiorno per casi speciali altre fattispecie già contemplate dal D.Lgs. n. 286/1998, ossia i permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18), per le vittime di violenza domestica (art. 18-bis) e per i soggetti in condizione di particolare sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12 quater).
Il sistema è stato ulteriormente modificato dal D.L. n. 130/2020, in vigore dal 22.10.2020
(convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173), con un sostanziale ampliamento dei casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. insorti a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018.
In particolare, l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, così come modificato in sede di conversione dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173
- alla lett. a) ha modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L. n. 113/18 aveva eliminato: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ((o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6))”.
- alla lett. e), ha così modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998: “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani
o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto ((sua)) vita pagina 4 di 8 privata e familiare, a meno che esso ((sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Il successivo comma 1.2 prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il legislatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3,
Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2,
Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che “in tema di protezione speciale, il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1, seconda parte come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (v. Cass. N. 36789/22). Inoltre, con riguardo al nuovo strumento di tutela si è affermato, che “in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia” (v. Cass. 8373/2022).
Si è poi osservato, quanto ai presupposti, che si tratta di una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, soprattutto per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. pagina 5 di 8 giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria (Cass. n. 18455/2022: “In tema di protezione internazionale "speciale", il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1, la seconda parte, come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n. 173 del 2020 - applicabile
"ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 - attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa”; Cass. n. 37275/2022).
Si tratta di una “modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni: segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale - nozione questa più ampia della sola integrazione lavorativa - e che assume rilievo anche l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine” (v. Cass. n. 8400/2023, non massimata).
Ancora, in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione
“Unilav”, che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano (v. Cassazione civile sez.
I, 18/04/2023, n.10371).
Va, infine evidenziato, per completezza che il D.L. 10 marzo 2023, n.20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. (23G00030)", pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10.03.2023, abroga le disposizioni citate di cui all'art. 19, comma 1.1 terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, espungendo dall'ordinamento il permesso per protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero.
La previsione in oggetto specifica al successivo comma 2 l'ambito applicativo della novellata disciplina, disponendo: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
A questo punto, occorre individuare la norma applicabile al caso di specie. pagina 6 di 8 Ritiene questo Collegio che al procedimento in esame trovi applicazione la previgente disciplina della cd. protezione speciale, essendo stata la domanda presentata in data (19/07/2022) anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, n.20, prevista dall'articolo 12 nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 10 marzo 2023.
Venendo al caso di specie, rileva il Collegio che, con riferimento al richiesto rilascio di un permesso per protezione speciale ex D.L. 130/2020, il ricorrente ha allegato e documentato il suo inserimento nel tessuto socio-economico italiano, depositando: Unilav, buste paga e CUD relativi a diversi contratti a tempo determinato a decorrere dal mese di settembre del 2023, ancora in essere a dicembre 2024 e rinnovati fino a dicembre 2025; attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2
(cfr. documentazione in atti).
In questa prospettiva, ritiene il Collegio, considerata la condizione di integrazione raggiunta nel
Paese di accoglienza, che l'allontanamento del richiedente comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, cui si accompagnerebbe l'esposizione del richiedente al grave rischio di essere immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, valutata, altresì, l'assenza di ragioni di sicurezza pubblica ostative alla permanenza, ricorrono i presupposti il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo la normativa ratione temporis applicabile al caso in esame.
Il ricorso va pertanto accolto.
La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, manda gli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il decreto-legge n. 130 del
2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;
• COMPENSA le spese di lite;
pagina 7 di 8 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 02.08.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iervolino Dott. Andrea Luce
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