TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5883/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA ET Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
( , Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Cancellieri e Barbara Gattuso,
giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 7.5.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE E
RESIDENZA DEI CONIUGI La casa coniugale sita in Roma, Via Castel di Leva n. 319, viene assegnata al sig. che continuerà a risiedervi. La sig.ra si Parte_1 Parte_2
impegna a rilasciare l'immobile entro il 1° settembre 2025, termine ultimo 30 dicembre 2025, salvo il caso in cui il cane di famiglia venga a mancare prima di tale data, nel qual caso il rilascio avverrà anticipatamente. La sig.ra , a seguito del rilascio dell'immobile, stabilirà la propria Parte_2
residenza in altro domicilio che verrà tempestivamente comunicato all'altro coniuge.
AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE I coniugi concordano che la figlia minore sia Per_1
affidata ad entrambi i genitori in forma condivisa, ai sensi degli artt. 337-ter e seguenti c.c., con collocazione prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, in attuazione del principio di bigenitorialità e nel superiore interesse della minore. In caso di disaccordo, ciascuno dei genitori potrà ricorrere al Giudice secondo quanto previsto dall'art. 337-ter, comma 3, c.c. CONDIZIONE ECONOMICA DEI CONIUGI I coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente di essere entrambi economicamente autosufficienti,
godendo ciascuno di autonoma capacità reddituale e patrimoniale che consente loro di mantenere un adeguato tenore di vita. In particolare: - il sig. svolge attività di libero Parte_1
professionista con un reddito annuo di € 30.000,00; - la sig.ra svolge attività di Parte_2
impiegata con un reddito annuo di € 40.000,00. La presente dichiarazione viene resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 c.c., confermando che nessuno dei coniugi versa in stato di bisogno e che pertanto non sussistono i presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento periodico in favore di alcuno di essi. ACCORDI ECONOMICI Il sig. a titolo Parte_1
di contributo una tantum omnicomprensivo, per l'acquisto da parte della Signora del Pt_2
mobilio dell'abitazione di Via di Castel di Leva n. 319, si impegna irrevocabilmente a corrispondere alla sig.ra la complessiva somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00), secondo le Parte_2
seguenti modalità e tempistiche: a) € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di prima tranche, da corrispondersi improrogabilmente entro e non oltre il 7 aprile 2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla sig.ra b) € 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di Pt_2
seconda tranche, alla sentenza di separazione. Le parti dichiarano e riconoscono che, con il puntuale versamento delle somme sopra indicate, null'altro sarà dovuto dal sig. alla sig.ra Pt_1 Pt_2
a qualsiasi titolo, ragione o causa, sia presente che futura, in relazione al rapporto matrimoniale ed alla sua cessazione, con espressa rinuncia della sig.ra ad ogni ulteriore pretesa economica Pt_2
nei confronti del coniuge, fatti salvi gli accordi relativi al mantenimento della figlia minore . Per_1 MANTENIMENTO DELLA FIGLIA DILETTA Il sig. si impegna a Parte_1
corrispondere, a titolo di mantenimento per la figlia , l'importo mensile di € 475,00, da Per_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, come previsto dall'art. 337-ter c.c., oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste dal protocollo d'intesa del Tribunale di Roma. Tale obbligo decorrerà dalla data di uscita dalla casa coniugale da parte della Signora TEMPI DI PERMANENZA CON LA FIGLIA I genitori Parte_2
concordano i seguenti tempi di permanenza con la figlia : Con il padre: martedì, mercoledì e Per_1
giovedì fino alle 20:30 Con la madre: giovedì dalle 20:30, venerdì, sabato, domenica e lunedì Un fine settimana al mese con il padre. Una settimana di vacanza estiva all'anno con ciascun genitore, da concertare con l'altro genitore entro il 30.06. Le festività natalizie e pasquali le trascorrerà Per_1
ad anni alterni con ciascun genitore (a titolo esemplificativo il giorno di Natale con la madre, il giorno di Santo Stefano con il padre, il primo dell'anno con il padre l'Epifania con la madre, la
Pasqua con il padre il Lunedì dell'Angelo con la madre e così ad anni alterni). BENI MOBILI La
sig.ra , al momento del rilascio dell'abitazione, porterà con sé: 2 poltrone, 1 lampada Parte_2
in policarbonato, quadri, piatti, bicchieri e alcune decorazioni per la casa preventivamente concordate. Il restante mobilio rimarrà nella disponibilità del sig. Parte_1
DIVORZIO Le parti si riservano di procedere con il divorzio entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 12.9.2010 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.01432, P I, Serie 03, dell'anno 2010);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice La Presidente
TA ET AR ZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA ET Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
( , Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Cancellieri e Barbara Gattuso,
giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 7.5.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE E
RESIDENZA DEI CONIUGI La casa coniugale sita in Roma, Via Castel di Leva n. 319, viene assegnata al sig. che continuerà a risiedervi. La sig.ra si Parte_1 Parte_2
impegna a rilasciare l'immobile entro il 1° settembre 2025, termine ultimo 30 dicembre 2025, salvo il caso in cui il cane di famiglia venga a mancare prima di tale data, nel qual caso il rilascio avverrà anticipatamente. La sig.ra , a seguito del rilascio dell'immobile, stabilirà la propria Parte_2
residenza in altro domicilio che verrà tempestivamente comunicato all'altro coniuge.
AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE I coniugi concordano che la figlia minore sia Per_1
affidata ad entrambi i genitori in forma condivisa, ai sensi degli artt. 337-ter e seguenti c.c., con collocazione prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, in attuazione del principio di bigenitorialità e nel superiore interesse della minore. In caso di disaccordo, ciascuno dei genitori potrà ricorrere al Giudice secondo quanto previsto dall'art. 337-ter, comma 3, c.c. CONDIZIONE ECONOMICA DEI CONIUGI I coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente di essere entrambi economicamente autosufficienti,
godendo ciascuno di autonoma capacità reddituale e patrimoniale che consente loro di mantenere un adeguato tenore di vita. In particolare: - il sig. svolge attività di libero Parte_1
professionista con un reddito annuo di € 30.000,00; - la sig.ra svolge attività di Parte_2
impiegata con un reddito annuo di € 40.000,00. La presente dichiarazione viene resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 c.c., confermando che nessuno dei coniugi versa in stato di bisogno e che pertanto non sussistono i presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento periodico in favore di alcuno di essi. ACCORDI ECONOMICI Il sig. a titolo Parte_1
di contributo una tantum omnicomprensivo, per l'acquisto da parte della Signora del Pt_2
mobilio dell'abitazione di Via di Castel di Leva n. 319, si impegna irrevocabilmente a corrispondere alla sig.ra la complessiva somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00), secondo le Parte_2
seguenti modalità e tempistiche: a) € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di prima tranche, da corrispondersi improrogabilmente entro e non oltre il 7 aprile 2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla sig.ra b) € 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di Pt_2
seconda tranche, alla sentenza di separazione. Le parti dichiarano e riconoscono che, con il puntuale versamento delle somme sopra indicate, null'altro sarà dovuto dal sig. alla sig.ra Pt_1 Pt_2
a qualsiasi titolo, ragione o causa, sia presente che futura, in relazione al rapporto matrimoniale ed alla sua cessazione, con espressa rinuncia della sig.ra ad ogni ulteriore pretesa economica Pt_2
nei confronti del coniuge, fatti salvi gli accordi relativi al mantenimento della figlia minore . Per_1 MANTENIMENTO DELLA FIGLIA DILETTA Il sig. si impegna a Parte_1
corrispondere, a titolo di mantenimento per la figlia , l'importo mensile di € 475,00, da Per_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, come previsto dall'art. 337-ter c.c., oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste dal protocollo d'intesa del Tribunale di Roma. Tale obbligo decorrerà dalla data di uscita dalla casa coniugale da parte della Signora TEMPI DI PERMANENZA CON LA FIGLIA I genitori Parte_2
concordano i seguenti tempi di permanenza con la figlia : Con il padre: martedì, mercoledì e Per_1
giovedì fino alle 20:30 Con la madre: giovedì dalle 20:30, venerdì, sabato, domenica e lunedì Un fine settimana al mese con il padre. Una settimana di vacanza estiva all'anno con ciascun genitore, da concertare con l'altro genitore entro il 30.06. Le festività natalizie e pasquali le trascorrerà Per_1
ad anni alterni con ciascun genitore (a titolo esemplificativo il giorno di Natale con la madre, il giorno di Santo Stefano con il padre, il primo dell'anno con il padre l'Epifania con la madre, la
Pasqua con il padre il Lunedì dell'Angelo con la madre e così ad anni alterni). BENI MOBILI La
sig.ra , al momento del rilascio dell'abitazione, porterà con sé: 2 poltrone, 1 lampada Parte_2
in policarbonato, quadri, piatti, bicchieri e alcune decorazioni per la casa preventivamente concordate. Il restante mobilio rimarrà nella disponibilità del sig. Parte_1
DIVORZIO Le parti si riservano di procedere con il divorzio entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 12.9.2010 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.01432, P I, Serie 03, dell'anno 2010);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice La Presidente
TA ET AR ZI