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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Serena Baccolini Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2387/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore Dr. elettivamente domiciliata in Milano Parte_2
(MI), Via Archimede, n. 57 presso lo studio dell'Avv. Matteo Luigi Vescovi, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente NT C.F._1 domiciliata in Milano (MI), Via M. Barozzi, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Danilo
Buongiorno, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
Avv. , (C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., CP_2 CP_3 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Milano (MI), Via Cerva, 20;
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per IL Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n.
5537/2023, resa nella causa civile r.g.n. 37019/2023 dal Tribunale di Milano, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa B^, pubblicata in data 4 luglio 2023 e notificata a mezzo pec da controparte in data 5 luglio 2023
In via pregiudiziale:
Qualora la Corte non ritenga di acquisire direttamente ex art. 345 comma 2 c.p.c. i documenti che si riproducono sub. doc. 3, e già prodotti in 1° grado sub. doc. 21 – 22, l'odierna Appellante chiede, come già richiesto nelle note di trattazione scritte con precisazione delle conclusioni del 1° grado di giudizio del 24 marzo 2023, anche ai fini di cui agli artt. 346 e 356 c.p.c., ove ritenuto opportuno approfondire gli accertamenti sui fatti di causa all'esito della produzione dei documenti di formazione postuma e/o al fine di consentire la riacquisizione degli stessi negli eventuali termini istruttori, disporsi la rimessione in termini a favore di parte Appellante, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, instare ed eccepire negli assegnandi termini. Nel merito in via principale:
- Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare le domande ivi contenute, l'atto del 17 maggio 2024 denominato “Rinnovo costituzione”, ma costituente in realtà un atto di intervento, proposto dall'Avv. Stefania Squeo in proprio.
- In riforma della Sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo 11611/22 emesso dal Tribunale di Milano in data 08.07.22 poiché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto ed in ogni caso, accertare e dichiarare che il credito dell'Appellata è inesigibile ai sensi dell'art. 2467 cod. civ. e che quindi ad oggi nulla è dovuto da in favore della Sig.ra Parte_1 NT
, in qualità di erede del sig. a titolo di restituzione del
[...] Persona_1 finanziamento soci, né per qualsiasi altro titolo o ragione.
In ogni caso: Con vittoria dei compensi professionali ex D.M. 55/14 e spese, rimborso forfettario 15%, oltre Cpa e Iva, di entrambi i gradi di giudizio, riformando la sentenza di 1° grado anche in punto spese processuali ed ordinando all'Avv. Stefania Squeo, legale antistatario, di restituire all'Appellante quanto eventualmente pagato in esecuzione della Sentenza impugnata in punto spese legali.
In via istruttoria:
Ammettersi eventuale CTU per valutare la situazione finanziaria della società
[...]
sia nell'anno 2017 che nell'anno 2022, conformemente a quanto disposto Parte_1 dall'art. 2467 cod. civ.
Per NT
l'Ell.ma Corte adita, reiectis contraiis, voglia dichiarare inammissibile/improponibile e comunque rigettare integralmente l'atto di appello per tutti i motivi sopra indicati.
Condannare per lite temeraria, sussistendone i presupposti, ex art.96 c.p.c., secondo quell'importo che determinerà a discrezione l'adita Corte anche in via equitativa.
Vittoria del presente grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Per Avv. Stefania SQUEO: dichiarare inammissibile/improponibile e comunque rigettare integralmente l'atto di appello per tutti i motivi sopra indicati.
Condannare per lite temeraria, sussistendone i presupposti, ex art. 96 c.p.c., secondo quell'importo che determinerà a discrezione l'adita Corte anche in via equitativa.
Vittoria del doppio grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario, fino alla costituzione del nuovo avvocato per la parte CP_1
NT
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Milano emetteva in data 8.7.2022, su ricorso di NT
, quale erede di il decreto ingiuntivo n. 11611/2022, con cui
[...] Persona_1
pag. 2/10 ingiungeva a il pagamento della somma di Euro 61.685,03, oltre Parte_1 interessi e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di restituzione del finanziamento soci effettuato dal de cuius in favore della predetta società. Persona_1
2. Il proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo ed Parte_1 eccepiva l'errata quantificazione delle somme effettivamente versate da in Persona_1 favore della società e l'applicazione dell'art. 2467 c.c., che imponeva la postergazione del pagamento rispetto agli altri creditori, trattandosi di un finanziamento erogato in una situazione di grave crisi finanziaria della società.
3. Si costituiva in giudizio , contestando la ricostruzione NT avversaria e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4. Il Tribunale di Milano, Sez. XV Civile – Impresa B, con sentenza pronunciata in data 22.6.2023 (pubblicata in data 4.7.2023; sentenza n. 5537/2023), rigettava l'opposizione e condannava la parte opponente a rifondere alla parte convenuta opposta le spese di lite, con distrazione in favore del difensore Avv. Stefania Squeo.
Con riguardo alla sussistenza del credito vantato dalla convenuta opposta, il Tribunale riteneva sussistente la prova del versamento a da parte del de Parte_1 cuius della somma di Euro 61.685,03 a titolo di finanziamento soci e il Per_1 conseguente diritto di – e della convenuta opposta – alla restituzione. Per_1
Con riguardo alla postergazione del credito, il Tribunale rilevava che Parte_1 non aveva dimostrato che sia al momento del finanziamento soci sia al momento
[...] della richiesta di restituzione dello stesso da parte della convenuta, la società versasse in uno stato di crisi economico-finanziaria.
Per contro, il giudice di primo grado rilevava che dai bilanci relativi agli esercizi 2018,
2019, 2020 e 2021, risultava che la situazione patrimoniale ed economica de
[...]
pur a fronte di debiti importanti, era ben lontana dall'eccessivo squilibrio Parte_1 finanziario, quale presupposto della postergazione. Rilevava, altresì, che la allegazione de di una situazione di squilibrio finanziario, risultante dal Parte_1 verbale di approvazione dell'ultimo bilancio dell'esercizio 2022, era tardiva, in quanto effettuata solo in sede di precisazione delle conclusioni. In conclusione, il Tribunale rigettava l'eccezione di postergazione del credito.
5. Il ha appellato la sentenza davanti a questa Parte_1
Corte, articolando due motivi di gravame:
-erroneità della sentenza per avere ritenuto tardiva la produzione in giudizio del verbale di assemblea del 13.3.2023 e del bilancio di esercizio 2022 e per non avere disposto la rimessione in termini della opponente per tale produzione documentale;
-erronea valutazione dei bilanci relativi agli esercizi dal 2017 al 2021. 6. e l'Avv. Stefania Squeo si sono costituite in giudizio NT
e hanno chiesto la conferma integrale della gravata sentenza in ragione dell'inammissibilità dei motivi di gravame e, comunque, dell'infondatezza dell'impugnazione. In data 5.12.2023, l'Avv. Stefania Squeo ha dato atto della rinuncia al mandato professionale conferitole da . NT
pag. 3/10 7. All'udienza del 20.12.2023, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissando udienza al 23.10.2024 per la rimessione al Collegio per la decisione.
8. ha depositato, in data 24.4.2024, comparsa di NT costituzione con il patrocinio dell'Avv. Danilo Buongiorno. Con comparsa depositata in data 17.5.2024 l'Avv. Stefania Squeo ha rinnovato la propria costituzione in giudizio, dando atto della persistenza dell'interesse alla difesa del proprio credito riguardante le proprie spese legali liquidate e distratte nel giudizio di primo grado.
9. L'udienza del 23.10.2024 è stata rinviata al 26.2.2025; a tale nuova udienza, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto tardiva e inammissibile la produzione in giudizio del verbale di approvazione del bilancio di esercizio 2022, effettuata da in Parte_1 sede di precisazione delle conclusioni. A tale riguardo, l'appellante ha rilevato, in primo luogo, che il bilancio di esercizio 2022 era stato approvato nel corso dell'assemblea dei soci del 13.3.2023 e la relativa produzione, effettuata in data 24.3.2023, dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, non poteva considerarsi tardiva, trattandosi di documenti di formazione successiva alla predetta scadenza. In ogni caso, il giudice di primo grado nulla aveva statuito sulla richiesta di rimessione in termini formulata dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni. In secondo luogo, tale produzione documentale non comportava, secondo l'appellante, alcuna violazione del contraddittorio, in quanto la controparte avrebbe potuto replicare alla stessa con gli scritti conclusivi. L'appellante ha evidenziato, poi, che da tale documentazione emergeva la sussistenza di uno stato di crisi finanziaria della società al momento della richiesta di rimborso del finanziamento da parte dell'erede di – effettuata con il deposito del ricorso Persona_1 per ingiunzione nel mese di giugno 2022 – sicché la relativa richiesta di rimborso non avrebbe potuto essere accolta. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità del motivo di NT gravame, rilevando che, alla prima udienza del 17.1.2023, le parti avevano concordemente chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente rinuncia de alle istanze istruttorie indicate nell'atto di Parte_1 opposizione. Successivamente, aveva chiesto l'anticipazione Parte_1 dell'udienza di precisazione delle conclusioni (originariamente fissata al 24.10.2023) e l'udienza era stata anticipata al 4.4.2023 ed era, pertanto, incorsa nella decadenza per la produzione documentale, per causa alla stessa imputabile, in quanto, se non avesse domandato l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni pag. 4/10 (originariamente fissata al 24.10.2023), avrebbe potuto depositare in data 24.3.2023 il bilancio di esercizio 2022. L'appellata ha rilevato, poi, che non aveva formulato domanda di Parte_1 declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, ai fini della rimessione in termini.
[.. Rileva la Corte che il giudice di primo grado ha ritenuto tardive sia la allegazione de della sussistenza di una situazione di squilibrio finanziario sia la Parte_1 produzione del verbale di approvazione del bilancio di esercizio 2022.
Tale statuizione non è condivisibile.
La sussistenza di una situazione di squilibrio finanziario della società era stata allegata da con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. Parte_1 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 13 e segg.), sicché la successiva allegazione, in sede di precisazione delle conclusioni, della sussistenza di uno squilibrio finanziario non poteva considerarsi tardiva. A ciò occorre aggiungere che le situazioni di cui all'art. 2467 comma 2 c.c. – ossia,
l'eccessivo squilibrio nell'indebitamento o la situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento - costituiscono un fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento operato dal socio in favore della società, rilevabile d'ufficio dal giudice, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione predetta risulti provata ex actis, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28.2.2019, n. 12994). Infine, va rilevato che la produzione documentale effettuata dall'attrice in data
30.3.2023 - consistente nel verbale di assemblea del 13.3.2023 e nel bilancio di esercizio al 31.12.2022 (docc. 21 e 22 fasc. primo grado - non poteva Parte_1 considerarsi tardiva, trattandosi di documenti di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, essendo gli stessi stati formati rispettivamente in data 13.3.2023 e in data 21.3.2023. Sotto questo profilo, l'istanza di rimessione in termini – il cui omesso esame concretizza di per sé un vizio del procedimento (Cass. Civ., Sez. Un., 25.11.2021, n.
663244; Cass. Civ., Sez. III, 21.2.2024, n. 4667) – è meritevole di accoglimento, poiché la decadenza nella relativa produzione non è riconducibile ad un causa imputabile alla società attrice.
Il deposito dei citati documenti è stato effettuato nel giudizio di primo grado in data
24.3.2023 ed è stato nuovamente effettuato nel presente giudizio unitamente al deposito dell'atto di citazione in appello (doc. 3 fasc. appello , sicché non Parte_1 occorre assegnare all'appellante un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta.
Da ultimo, per completezza, va evidenziato che i citati documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3 c.p.c., di guisa che è ammissibile, sotto questo profilo, la relativa produzione effettuata con l'atto introduttivo del presente giudizio (v. sul tema, Cass. Civ., 11.3.2022, n. 7977; Cass. Civ., 21.1.2013,
n. 1370; Cass. Civ., 16.9.2011, n. 18962).
pag. 5/10 In conclusione, il verbale di assemblea del 13.3.2023 e il bilancio di esercizio al
31.12.2022 devono ritenersi acquisiti al giudizio, con conseguente accoglimento del motivo di gravame. 2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la valutazione dei bilanci relativi agli esercizi dal 2017 al 2021 effettuata dal giudice di primo grado. In particolare, l'appellante ha evidenziato che il bilancio relativo all'esercizio 2017 – anno del finanziamento soci effettuato da – riportava una perdita di Euro Persona_1
44.234,00 (segnatamente, debiti per Euro 4.229.828,00, crediti di poco valore e rimanenze per Euro 3.973.169,00) e, quindi, la società versava in una situazione di difficoltà finanziaria che avrebbe reso necessari conferimenti dei soci (e non finanziamenti soci); il bilancio relativo all'esercizio 2018 chiudeva con un utile di Euro 881,00 e un indebitamento per Euro 4.097.596,00; il bilancio relativo all'esercizio 2022 riportava una perdita di Euro 2.082.781,00 e, in sede di approvazione, era stato deliberato, dai soci all'unanimità, l'anticipato scioglimento della società con conseguente messa in liquidazione. Con precipuo riferimento al bilancio di esercizio 2022, l'appellante ha spiegato che la perdita di Euro 2.082.781,00 discendeva da un debito ingente della società, relativo al mutuo di Euro 3.000.000,00 contratto con per la realizzazione di una Controparte_4 operazione immobiliare nella provincia di Piacenza e l'unica componente attiva erano le rimanenze, costituite dal valore degli immobili di proprietà della società. Tali immobili
– ubicati nella provincia di Piacenza, ove si era registrato un crollo del mercato immobiliare a causa del fallimento della società che aveva in gestione i campi da golf adiacenti al complesso immobiliare – erano stati valutati dal perito Geom. Per_2
alla data del 24.2.2023, in Euro 568.000,00 (a fronte di una valutazione riportata
[...] nel bilancio 2021 di Euro 2.596.517), con conseguente perdita di Euro 2.082.781,00. L'appellante ha evidenziato, poi, che la situazione di grave difficoltà economico- finanziaria della società era nota all'appellata , la quale aveva partecipato CP_1 all'assemblea del 13.3.2023, deliberando favorevolmente l'approvazione del bilancio e l'anticipato scioglimento della società. L'appellante ha concluso nel senso del pieno assolvimento dell'onere probatorio, gravante a suo carico e avente ad oggetto la dimostrazione della sussistenza di uno stato di crisi economico-finanziaria al momento del finanziamento soci e al momento della richiesta di rimborso dello stesso. L'appellata ha contestato la ricostruzione avversaria e ha rilevato che il CP_1 giudice di primo grado aveva correttamente esaminato i prospetti contabili e i documenti prodotti da Ha aggiunto che l'appellante, nel Parte_1 procedimento esecutivo (Proc. n. 28/2923 RG pendente innanzi al Tribunale di
Piacenza) fondato sul titolo esecutivo – di cui aveva chiesto la revoca in questa sede- non si era opposta all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma anzi aveva chiesto la conversione del pignoramento, al fine di provvedere al pagamento del debito, così riconoscendo e facendo acquiescenza dell'esistenza del credito azionato dall'appellata.
pag. 6/10 Ha precisato, infine, di essersi opposta, in sede di assemblea del 13.3.2022, alla messa in liquidazione della società. Rileva la Corte che sono incontestati fra le parti sia l'ammontare del credito del de cuius nei confronti della società (pari a Euro 61.685,03) sia l'anno del relativo Persona_1 finanziamento (anno 2017), non essendo le relative statuizioni della sentenza di primo grado state oggetto di gravame.
Ciò posto, la ratio legis dell'art. 2467 c.c. è da individuare nell'intento di contrastare la non infrequente sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione sui creditori e sui terzi del rischio da continuazione dell'attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei soci e aggravamento del dissesto a scapito dei creditori: tale fenomeno è determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, apportando nuove risorse a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento, anziché in quella più appropriata del conferimento (cfr. Cass. Civ., Sez.
I, 15.5.2019, n. 12994; v. anche Cass. Civ., 20.5.2016, n. 10509; Cass. Civ., 7.7.2015, n.
14056).
La postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali e integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma.
In presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, sussistente sia al momento della concessone del finanziamento sia al momento della richiesta di rimborso, la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento e, in caso di azione giudiziale di restituzione proposta dal socio, il giudice del merito è chiamato a verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467
c.c., comma 2, sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, altresì al momento della sua decisione.
In particolare, la situazione di crisi contemplata all'art. 2467 comma 2 c.c., quale fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento operato dal socio in favore della società e rilevabile dal giudice d'ufficio, è rappresentata da uno stato di eccessivo squilibrio nell'indebitamento o da una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. In altre parole, le oggettive circostanze previste dalla legge per la qualificazione di "credito postergato" fanno capo ad uno stato di eccessivo squilibrio nell'indebitamento o ad una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. Declinando tali principi al caso di specie, si rileva che, con riguardo all'anno di erogazione del finanziamento soci (anno 2017) la società versava in una situazione finanziaria che avrebbe reso necessario un conferimento. Nel verbale dell'assemblea del 13.10.2017, si dà atto di una crisi di liquidità finanziaria della società, che non consentiva il pagamento delle spese condominiali e dell'IVA, pari quest'ultima a Euro 23.287,18 e rimasta sospesa. Si legge, infatti, che “il Presidente ritiene necessario effettuare una richiesta di finanziamento soci per complessivi €
pag. 7/10 150.000.00. Viste le impellenti scadenze, connesse al pagamento delle spese condominiali e dell'IVA rimasta sospesa (quest'ultima pari a € 23.287,18), ritiene necessaria una prima erogazione di € 100.000,00 entro il 30 ottobre 2017 e una successiva di € 50.000,00 entro il 30 novembre 2017” (doc. 9 fasc. primo grado CP_1
).
[...]
L'assenza di liquidità finanziaria per il pagamento delle spese condominiali e dell'IVA è indicativa, a prescindere dall'esistenza di uno squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, di una situazione finanziaria che avrebbe reso ragionevolmente necessari apporti di capitale in luogo del finanziamento da parte dei soci.
Dal che ne discende che il presupposto per la postergazione era presente al momento della deliberazione del finanziamento.
Con riguardo, poi, al momento della richiesta di rimborso del finanziamento, avvenuta nell'anno 2022, si rileva che il bilancio di esercizio riportava una perdita di Euro 2.082.781,00 e, in sede di approvazione, era stato deliberato, dai soci all'unanimità, l'anticipato scioglimento della società con conseguente messa in liquidazione. In particolare, nel verbale di assemblea del 13.3.2023, si dà atto di “una rilevante perdita d'esercizio al 31/12/2022, che ha ridotto al di sotto del minimo legale il capitale sociale, comportando l'obbligo per i soci di deliberare secondo quanto disposto dall'art. 2447 c.c., provvedendo in alternativa: alla ricapitalizzazione, alla trasformazione, allo scioglimento con messa in liquidazione della società” e che “tenuto conto che nessuno dei soci ha interesse a ricapitalizzare la società né a trasformare la stessa in una società di persone, Il Presidente propone lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2484 del c.c. L'assemblea all'unanimità delibera d approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2022 che si chiude con una perdita d € 2.082.781, di non rimuovere la causa di scioglimento e di procedere, pertanto, all'anticipato scioglimento della società ed alla relativa messa in liquidazione” (doc. 21 fasc. primo grado Parte_1
.
[...]
Appare, dunque, evidente che la società versava in una grave situazione finanziaria che avrebbe ragionevolmente richiesto un conferimento.
Sussiste, pertanto, anche con riguardo al momento della richiesta di rimborso del finanziamento, il presupposto per la postergazione di cui all'art. 2467 comma 2 c.c.
Il secondo motivo di appello è dunque fondato e meritevole di accoglimento. 3. In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta da dell'opposizione proposta avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 11611/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 8.7.2022, che va pertanto revocato. L'accoglimento dell'appello impone la regolazione delle spese dei due gradi di giudizio secondo l'esito complessivo (v. Cass. Civ., n. 14916/2020) e pertanto vanno poste a carico dell'appellata . NT
Tali spese sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14
e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della pag. 8/10 controversia, dell'assenza di attività istruttoria nei due gradi di giudizio, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. 4. In accoglimento della domanda svolta dall'appellante nei confronti del legale distrattario, Avv. Stefania Squeo e avente ad oggetto la restituzione delle somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, va ordinata all'avvocato antistatario la restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza di primo grado caducata. Va disattesa l'eccezione, sollevata da e dall'Avv. NT
Stefania Squeo, di inammissibilità della domanda svolta nei confronti dell'Avv. Squeo, per non essere la stessa stata evocata in giudizio.
Rileva, in proposito, la Corte che la domanda di restituzione nei confronti del legale distrattario delle somme può essere proposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche innanzi al giudice dell'impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, 20.9.2002, n. 13752; Cass. Civ., 10.12.2001, n. 15571).
La Suprema Corte è, inoltre, costante nel ritenere che, da un lato, non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale e, dall'altro lato, che il legale distrattario, benché non evocato personalmente in giudizio, subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez.
VI, 24.2.2022, n. 6225; v. anche Cass. Sez. VI, ord. 25.10.2017, n. 25247; Cass. Civ.,
Sez. III, 28.12.2016, n. 27166; Cass. Civ., Sez. III, 14.4.2010, n. 9062). Infine, va disattesa che l'eccezione dell'appellante di inammissibilità della costituzione in proprio dell'Avv. Stefania Squeo, in quanto carente di legittimazione alla partecipazione al giudizio. Ritiene la Corte che sussiste la legittimazione dell'Avv. Stefania Squeo alla partecipazione al giudizio nella veste di legale distrattario, in considerazione del fatto che la stessa subisce gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado ai fini restitutori delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado e, dunque, è portatrice di un interesse che ne legittima la partecipazione al giudizio in tale veste.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 5537/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in
[...] data 22.6.2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 11611/2022, emesso Parte_1 dal Tribunale di Milano in data 8.7.2022 e revoca il predetto decreto ingiuntivo;
pag. 9/10 2. condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate in Euro 8.739,50 (di cui Euro 306,50 per spese e Euro
8.433,00 per compensi) per il giudizio di primo grado e in Euro 11.129,50 (di cui Euro per 1.138,50 per spese e Euro 9.991,00 per compensi) per il giudizio di appello, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA;
3. ordina all'Avv. Stefania Squeo, legale antistatario, di restituire all'appellante le somme ricevute in forza della sentenza di primo grado.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Marianna Galioto
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Serena Baccolini Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2387/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore Dr. elettivamente domiciliata in Milano Parte_2
(MI), Via Archimede, n. 57 presso lo studio dell'Avv. Matteo Luigi Vescovi, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente NT C.F._1 domiciliata in Milano (MI), Via M. Barozzi, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Danilo
Buongiorno, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
Avv. , (C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., CP_2 CP_3 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Milano (MI), Via Cerva, 20;
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per IL Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n.
5537/2023, resa nella causa civile r.g.n. 37019/2023 dal Tribunale di Milano, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa B^, pubblicata in data 4 luglio 2023 e notificata a mezzo pec da controparte in data 5 luglio 2023
In via pregiudiziale:
Qualora la Corte non ritenga di acquisire direttamente ex art. 345 comma 2 c.p.c. i documenti che si riproducono sub. doc. 3, e già prodotti in 1° grado sub. doc. 21 – 22, l'odierna Appellante chiede, come già richiesto nelle note di trattazione scritte con precisazione delle conclusioni del 1° grado di giudizio del 24 marzo 2023, anche ai fini di cui agli artt. 346 e 356 c.p.c., ove ritenuto opportuno approfondire gli accertamenti sui fatti di causa all'esito della produzione dei documenti di formazione postuma e/o al fine di consentire la riacquisizione degli stessi negli eventuali termini istruttori, disporsi la rimessione in termini a favore di parte Appellante, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, instare ed eccepire negli assegnandi termini. Nel merito in via principale:
- Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare le domande ivi contenute, l'atto del 17 maggio 2024 denominato “Rinnovo costituzione”, ma costituente in realtà un atto di intervento, proposto dall'Avv. Stefania Squeo in proprio.
- In riforma della Sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo 11611/22 emesso dal Tribunale di Milano in data 08.07.22 poiché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto ed in ogni caso, accertare e dichiarare che il credito dell'Appellata è inesigibile ai sensi dell'art. 2467 cod. civ. e che quindi ad oggi nulla è dovuto da in favore della Sig.ra Parte_1 NT
, in qualità di erede del sig. a titolo di restituzione del
[...] Persona_1 finanziamento soci, né per qualsiasi altro titolo o ragione.
In ogni caso: Con vittoria dei compensi professionali ex D.M. 55/14 e spese, rimborso forfettario 15%, oltre Cpa e Iva, di entrambi i gradi di giudizio, riformando la sentenza di 1° grado anche in punto spese processuali ed ordinando all'Avv. Stefania Squeo, legale antistatario, di restituire all'Appellante quanto eventualmente pagato in esecuzione della Sentenza impugnata in punto spese legali.
In via istruttoria:
Ammettersi eventuale CTU per valutare la situazione finanziaria della società
[...]
sia nell'anno 2017 che nell'anno 2022, conformemente a quanto disposto Parte_1 dall'art. 2467 cod. civ.
Per NT
l'Ell.ma Corte adita, reiectis contraiis, voglia dichiarare inammissibile/improponibile e comunque rigettare integralmente l'atto di appello per tutti i motivi sopra indicati.
Condannare per lite temeraria, sussistendone i presupposti, ex art.96 c.p.c., secondo quell'importo che determinerà a discrezione l'adita Corte anche in via equitativa.
Vittoria del presente grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Per Avv. Stefania SQUEO: dichiarare inammissibile/improponibile e comunque rigettare integralmente l'atto di appello per tutti i motivi sopra indicati.
Condannare per lite temeraria, sussistendone i presupposti, ex art. 96 c.p.c., secondo quell'importo che determinerà a discrezione l'adita Corte anche in via equitativa.
Vittoria del doppio grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario, fino alla costituzione del nuovo avvocato per la parte CP_1
NT
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Milano emetteva in data 8.7.2022, su ricorso di NT
, quale erede di il decreto ingiuntivo n. 11611/2022, con cui
[...] Persona_1
pag. 2/10 ingiungeva a il pagamento della somma di Euro 61.685,03, oltre Parte_1 interessi e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di restituzione del finanziamento soci effettuato dal de cuius in favore della predetta società. Persona_1
2. Il proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo ed Parte_1 eccepiva l'errata quantificazione delle somme effettivamente versate da in Persona_1 favore della società e l'applicazione dell'art. 2467 c.c., che imponeva la postergazione del pagamento rispetto agli altri creditori, trattandosi di un finanziamento erogato in una situazione di grave crisi finanziaria della società.
3. Si costituiva in giudizio , contestando la ricostruzione NT avversaria e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4. Il Tribunale di Milano, Sez. XV Civile – Impresa B, con sentenza pronunciata in data 22.6.2023 (pubblicata in data 4.7.2023; sentenza n. 5537/2023), rigettava l'opposizione e condannava la parte opponente a rifondere alla parte convenuta opposta le spese di lite, con distrazione in favore del difensore Avv. Stefania Squeo.
Con riguardo alla sussistenza del credito vantato dalla convenuta opposta, il Tribunale riteneva sussistente la prova del versamento a da parte del de Parte_1 cuius della somma di Euro 61.685,03 a titolo di finanziamento soci e il Per_1 conseguente diritto di – e della convenuta opposta – alla restituzione. Per_1
Con riguardo alla postergazione del credito, il Tribunale rilevava che Parte_1 non aveva dimostrato che sia al momento del finanziamento soci sia al momento
[...] della richiesta di restituzione dello stesso da parte della convenuta, la società versasse in uno stato di crisi economico-finanziaria.
Per contro, il giudice di primo grado rilevava che dai bilanci relativi agli esercizi 2018,
2019, 2020 e 2021, risultava che la situazione patrimoniale ed economica de
[...]
pur a fronte di debiti importanti, era ben lontana dall'eccessivo squilibrio Parte_1 finanziario, quale presupposto della postergazione. Rilevava, altresì, che la allegazione de di una situazione di squilibrio finanziario, risultante dal Parte_1 verbale di approvazione dell'ultimo bilancio dell'esercizio 2022, era tardiva, in quanto effettuata solo in sede di precisazione delle conclusioni. In conclusione, il Tribunale rigettava l'eccezione di postergazione del credito.
5. Il ha appellato la sentenza davanti a questa Parte_1
Corte, articolando due motivi di gravame:
-erroneità della sentenza per avere ritenuto tardiva la produzione in giudizio del verbale di assemblea del 13.3.2023 e del bilancio di esercizio 2022 e per non avere disposto la rimessione in termini della opponente per tale produzione documentale;
-erronea valutazione dei bilanci relativi agli esercizi dal 2017 al 2021. 6. e l'Avv. Stefania Squeo si sono costituite in giudizio NT
e hanno chiesto la conferma integrale della gravata sentenza in ragione dell'inammissibilità dei motivi di gravame e, comunque, dell'infondatezza dell'impugnazione. In data 5.12.2023, l'Avv. Stefania Squeo ha dato atto della rinuncia al mandato professionale conferitole da . NT
pag. 3/10 7. All'udienza del 20.12.2023, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissando udienza al 23.10.2024 per la rimessione al Collegio per la decisione.
8. ha depositato, in data 24.4.2024, comparsa di NT costituzione con il patrocinio dell'Avv. Danilo Buongiorno. Con comparsa depositata in data 17.5.2024 l'Avv. Stefania Squeo ha rinnovato la propria costituzione in giudizio, dando atto della persistenza dell'interesse alla difesa del proprio credito riguardante le proprie spese legali liquidate e distratte nel giudizio di primo grado.
9. L'udienza del 23.10.2024 è stata rinviata al 26.2.2025; a tale nuova udienza, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto tardiva e inammissibile la produzione in giudizio del verbale di approvazione del bilancio di esercizio 2022, effettuata da in Parte_1 sede di precisazione delle conclusioni. A tale riguardo, l'appellante ha rilevato, in primo luogo, che il bilancio di esercizio 2022 era stato approvato nel corso dell'assemblea dei soci del 13.3.2023 e la relativa produzione, effettuata in data 24.3.2023, dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, non poteva considerarsi tardiva, trattandosi di documenti di formazione successiva alla predetta scadenza. In ogni caso, il giudice di primo grado nulla aveva statuito sulla richiesta di rimessione in termini formulata dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni. In secondo luogo, tale produzione documentale non comportava, secondo l'appellante, alcuna violazione del contraddittorio, in quanto la controparte avrebbe potuto replicare alla stessa con gli scritti conclusivi. L'appellante ha evidenziato, poi, che da tale documentazione emergeva la sussistenza di uno stato di crisi finanziaria della società al momento della richiesta di rimborso del finanziamento da parte dell'erede di – effettuata con il deposito del ricorso Persona_1 per ingiunzione nel mese di giugno 2022 – sicché la relativa richiesta di rimborso non avrebbe potuto essere accolta. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità del motivo di NT gravame, rilevando che, alla prima udienza del 17.1.2023, le parti avevano concordemente chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente rinuncia de alle istanze istruttorie indicate nell'atto di Parte_1 opposizione. Successivamente, aveva chiesto l'anticipazione Parte_1 dell'udienza di precisazione delle conclusioni (originariamente fissata al 24.10.2023) e l'udienza era stata anticipata al 4.4.2023 ed era, pertanto, incorsa nella decadenza per la produzione documentale, per causa alla stessa imputabile, in quanto, se non avesse domandato l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni pag. 4/10 (originariamente fissata al 24.10.2023), avrebbe potuto depositare in data 24.3.2023 il bilancio di esercizio 2022. L'appellata ha rilevato, poi, che non aveva formulato domanda di Parte_1 declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, ai fini della rimessione in termini.
[.. Rileva la Corte che il giudice di primo grado ha ritenuto tardive sia la allegazione de della sussistenza di una situazione di squilibrio finanziario sia la Parte_1 produzione del verbale di approvazione del bilancio di esercizio 2022.
Tale statuizione non è condivisibile.
La sussistenza di una situazione di squilibrio finanziario della società era stata allegata da con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. Parte_1 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 13 e segg.), sicché la successiva allegazione, in sede di precisazione delle conclusioni, della sussistenza di uno squilibrio finanziario non poteva considerarsi tardiva. A ciò occorre aggiungere che le situazioni di cui all'art. 2467 comma 2 c.c. – ossia,
l'eccessivo squilibrio nell'indebitamento o la situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento - costituiscono un fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento operato dal socio in favore della società, rilevabile d'ufficio dal giudice, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione predetta risulti provata ex actis, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28.2.2019, n. 12994). Infine, va rilevato che la produzione documentale effettuata dall'attrice in data
30.3.2023 - consistente nel verbale di assemblea del 13.3.2023 e nel bilancio di esercizio al 31.12.2022 (docc. 21 e 22 fasc. primo grado - non poteva Parte_1 considerarsi tardiva, trattandosi di documenti di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, essendo gli stessi stati formati rispettivamente in data 13.3.2023 e in data 21.3.2023. Sotto questo profilo, l'istanza di rimessione in termini – il cui omesso esame concretizza di per sé un vizio del procedimento (Cass. Civ., Sez. Un., 25.11.2021, n.
663244; Cass. Civ., Sez. III, 21.2.2024, n. 4667) – è meritevole di accoglimento, poiché la decadenza nella relativa produzione non è riconducibile ad un causa imputabile alla società attrice.
Il deposito dei citati documenti è stato effettuato nel giudizio di primo grado in data
24.3.2023 ed è stato nuovamente effettuato nel presente giudizio unitamente al deposito dell'atto di citazione in appello (doc. 3 fasc. appello , sicché non Parte_1 occorre assegnare all'appellante un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta.
Da ultimo, per completezza, va evidenziato che i citati documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3 c.p.c., di guisa che è ammissibile, sotto questo profilo, la relativa produzione effettuata con l'atto introduttivo del presente giudizio (v. sul tema, Cass. Civ., 11.3.2022, n. 7977; Cass. Civ., 21.1.2013,
n. 1370; Cass. Civ., 16.9.2011, n. 18962).
pag. 5/10 In conclusione, il verbale di assemblea del 13.3.2023 e il bilancio di esercizio al
31.12.2022 devono ritenersi acquisiti al giudizio, con conseguente accoglimento del motivo di gravame. 2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la valutazione dei bilanci relativi agli esercizi dal 2017 al 2021 effettuata dal giudice di primo grado. In particolare, l'appellante ha evidenziato che il bilancio relativo all'esercizio 2017 – anno del finanziamento soci effettuato da – riportava una perdita di Euro Persona_1
44.234,00 (segnatamente, debiti per Euro 4.229.828,00, crediti di poco valore e rimanenze per Euro 3.973.169,00) e, quindi, la società versava in una situazione di difficoltà finanziaria che avrebbe reso necessari conferimenti dei soci (e non finanziamenti soci); il bilancio relativo all'esercizio 2018 chiudeva con un utile di Euro 881,00 e un indebitamento per Euro 4.097.596,00; il bilancio relativo all'esercizio 2022 riportava una perdita di Euro 2.082.781,00 e, in sede di approvazione, era stato deliberato, dai soci all'unanimità, l'anticipato scioglimento della società con conseguente messa in liquidazione. Con precipuo riferimento al bilancio di esercizio 2022, l'appellante ha spiegato che la perdita di Euro 2.082.781,00 discendeva da un debito ingente della società, relativo al mutuo di Euro 3.000.000,00 contratto con per la realizzazione di una Controparte_4 operazione immobiliare nella provincia di Piacenza e l'unica componente attiva erano le rimanenze, costituite dal valore degli immobili di proprietà della società. Tali immobili
– ubicati nella provincia di Piacenza, ove si era registrato un crollo del mercato immobiliare a causa del fallimento della società che aveva in gestione i campi da golf adiacenti al complesso immobiliare – erano stati valutati dal perito Geom. Per_2
alla data del 24.2.2023, in Euro 568.000,00 (a fronte di una valutazione riportata
[...] nel bilancio 2021 di Euro 2.596.517), con conseguente perdita di Euro 2.082.781,00. L'appellante ha evidenziato, poi, che la situazione di grave difficoltà economico- finanziaria della società era nota all'appellata , la quale aveva partecipato CP_1 all'assemblea del 13.3.2023, deliberando favorevolmente l'approvazione del bilancio e l'anticipato scioglimento della società. L'appellante ha concluso nel senso del pieno assolvimento dell'onere probatorio, gravante a suo carico e avente ad oggetto la dimostrazione della sussistenza di uno stato di crisi economico-finanziaria al momento del finanziamento soci e al momento della richiesta di rimborso dello stesso. L'appellata ha contestato la ricostruzione avversaria e ha rilevato che il CP_1 giudice di primo grado aveva correttamente esaminato i prospetti contabili e i documenti prodotti da Ha aggiunto che l'appellante, nel Parte_1 procedimento esecutivo (Proc. n. 28/2923 RG pendente innanzi al Tribunale di
Piacenza) fondato sul titolo esecutivo – di cui aveva chiesto la revoca in questa sede- non si era opposta all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma anzi aveva chiesto la conversione del pignoramento, al fine di provvedere al pagamento del debito, così riconoscendo e facendo acquiescenza dell'esistenza del credito azionato dall'appellata.
pag. 6/10 Ha precisato, infine, di essersi opposta, in sede di assemblea del 13.3.2022, alla messa in liquidazione della società. Rileva la Corte che sono incontestati fra le parti sia l'ammontare del credito del de cuius nei confronti della società (pari a Euro 61.685,03) sia l'anno del relativo Persona_1 finanziamento (anno 2017), non essendo le relative statuizioni della sentenza di primo grado state oggetto di gravame.
Ciò posto, la ratio legis dell'art. 2467 c.c. è da individuare nell'intento di contrastare la non infrequente sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione sui creditori e sui terzi del rischio da continuazione dell'attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei soci e aggravamento del dissesto a scapito dei creditori: tale fenomeno è determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, apportando nuove risorse a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento, anziché in quella più appropriata del conferimento (cfr. Cass. Civ., Sez.
I, 15.5.2019, n. 12994; v. anche Cass. Civ., 20.5.2016, n. 10509; Cass. Civ., 7.7.2015, n.
14056).
La postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali e integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma.
In presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, sussistente sia al momento della concessone del finanziamento sia al momento della richiesta di rimborso, la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento e, in caso di azione giudiziale di restituzione proposta dal socio, il giudice del merito è chiamato a verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467
c.c., comma 2, sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, altresì al momento della sua decisione.
In particolare, la situazione di crisi contemplata all'art. 2467 comma 2 c.c., quale fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento operato dal socio in favore della società e rilevabile dal giudice d'ufficio, è rappresentata da uno stato di eccessivo squilibrio nell'indebitamento o da una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. In altre parole, le oggettive circostanze previste dalla legge per la qualificazione di "credito postergato" fanno capo ad uno stato di eccessivo squilibrio nell'indebitamento o ad una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. Declinando tali principi al caso di specie, si rileva che, con riguardo all'anno di erogazione del finanziamento soci (anno 2017) la società versava in una situazione finanziaria che avrebbe reso necessario un conferimento. Nel verbale dell'assemblea del 13.10.2017, si dà atto di una crisi di liquidità finanziaria della società, che non consentiva il pagamento delle spese condominiali e dell'IVA, pari quest'ultima a Euro 23.287,18 e rimasta sospesa. Si legge, infatti, che “il Presidente ritiene necessario effettuare una richiesta di finanziamento soci per complessivi €
pag. 7/10 150.000.00. Viste le impellenti scadenze, connesse al pagamento delle spese condominiali e dell'IVA rimasta sospesa (quest'ultima pari a € 23.287,18), ritiene necessaria una prima erogazione di € 100.000,00 entro il 30 ottobre 2017 e una successiva di € 50.000,00 entro il 30 novembre 2017” (doc. 9 fasc. primo grado CP_1
).
[...]
L'assenza di liquidità finanziaria per il pagamento delle spese condominiali e dell'IVA è indicativa, a prescindere dall'esistenza di uno squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, di una situazione finanziaria che avrebbe reso ragionevolmente necessari apporti di capitale in luogo del finanziamento da parte dei soci.
Dal che ne discende che il presupposto per la postergazione era presente al momento della deliberazione del finanziamento.
Con riguardo, poi, al momento della richiesta di rimborso del finanziamento, avvenuta nell'anno 2022, si rileva che il bilancio di esercizio riportava una perdita di Euro 2.082.781,00 e, in sede di approvazione, era stato deliberato, dai soci all'unanimità, l'anticipato scioglimento della società con conseguente messa in liquidazione. In particolare, nel verbale di assemblea del 13.3.2023, si dà atto di “una rilevante perdita d'esercizio al 31/12/2022, che ha ridotto al di sotto del minimo legale il capitale sociale, comportando l'obbligo per i soci di deliberare secondo quanto disposto dall'art. 2447 c.c., provvedendo in alternativa: alla ricapitalizzazione, alla trasformazione, allo scioglimento con messa in liquidazione della società” e che “tenuto conto che nessuno dei soci ha interesse a ricapitalizzare la società né a trasformare la stessa in una società di persone, Il Presidente propone lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2484 del c.c. L'assemblea all'unanimità delibera d approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2022 che si chiude con una perdita d € 2.082.781, di non rimuovere la causa di scioglimento e di procedere, pertanto, all'anticipato scioglimento della società ed alla relativa messa in liquidazione” (doc. 21 fasc. primo grado Parte_1
.
[...]
Appare, dunque, evidente che la società versava in una grave situazione finanziaria che avrebbe ragionevolmente richiesto un conferimento.
Sussiste, pertanto, anche con riguardo al momento della richiesta di rimborso del finanziamento, il presupposto per la postergazione di cui all'art. 2467 comma 2 c.c.
Il secondo motivo di appello è dunque fondato e meritevole di accoglimento. 3. In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta da dell'opposizione proposta avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 11611/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 8.7.2022, che va pertanto revocato. L'accoglimento dell'appello impone la regolazione delle spese dei due gradi di giudizio secondo l'esito complessivo (v. Cass. Civ., n. 14916/2020) e pertanto vanno poste a carico dell'appellata . NT
Tali spese sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14
e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della pag. 8/10 controversia, dell'assenza di attività istruttoria nei due gradi di giudizio, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. 4. In accoglimento della domanda svolta dall'appellante nei confronti del legale distrattario, Avv. Stefania Squeo e avente ad oggetto la restituzione delle somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, va ordinata all'avvocato antistatario la restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza di primo grado caducata. Va disattesa l'eccezione, sollevata da e dall'Avv. NT
Stefania Squeo, di inammissibilità della domanda svolta nei confronti dell'Avv. Squeo, per non essere la stessa stata evocata in giudizio.
Rileva, in proposito, la Corte che la domanda di restituzione nei confronti del legale distrattario delle somme può essere proposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche innanzi al giudice dell'impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, 20.9.2002, n. 13752; Cass. Civ., 10.12.2001, n. 15571).
La Suprema Corte è, inoltre, costante nel ritenere che, da un lato, non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale e, dall'altro lato, che il legale distrattario, benché non evocato personalmente in giudizio, subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez.
VI, 24.2.2022, n. 6225; v. anche Cass. Sez. VI, ord. 25.10.2017, n. 25247; Cass. Civ.,
Sez. III, 28.12.2016, n. 27166; Cass. Civ., Sez. III, 14.4.2010, n. 9062). Infine, va disattesa che l'eccezione dell'appellante di inammissibilità della costituzione in proprio dell'Avv. Stefania Squeo, in quanto carente di legittimazione alla partecipazione al giudizio. Ritiene la Corte che sussiste la legittimazione dell'Avv. Stefania Squeo alla partecipazione al giudizio nella veste di legale distrattario, in considerazione del fatto che la stessa subisce gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado ai fini restitutori delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado e, dunque, è portatrice di un interesse che ne legittima la partecipazione al giudizio in tale veste.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 5537/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in
[...] data 22.6.2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 11611/2022, emesso Parte_1 dal Tribunale di Milano in data 8.7.2022 e revoca il predetto decreto ingiuntivo;
pag. 9/10 2. condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate in Euro 8.739,50 (di cui Euro 306,50 per spese e Euro
8.433,00 per compensi) per il giudizio di primo grado e in Euro 11.129,50 (di cui Euro per 1.138,50 per spese e Euro 9.991,00 per compensi) per il giudizio di appello, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA;
3. ordina all'Avv. Stefania Squeo, legale antistatario, di restituire all'appellante le somme ricevute in forza della sentenza di primo grado.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Marianna Galioto
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