Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 1000 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 23/12/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1000/2024
avente per oggetto:
separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
congiuntamente proposta da nata il [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso/a dall'Avv. GENTA ANNALISA
E
nato il [...] a [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. BARBERO MARILENA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ricorso depositato telematicamente in data 19/03/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. confermare l'assegnazione della ex casa coniugale, ubicata nel Comune di Cherasco, Fraz. Bricco
Via Fossano n.2/D, unitamente agli arredi, mobili e pertinenze e tutto quanto in essa contenuto, verrà assegnata alla ORa che l'abiterà unitamente al figlio;
2. in relazione alla ex casa Parte_3
coniugale in comproprietà, le parti concordano esplicitamente che, oltre a tutte le relative alla manutenzione straordinaria da suddividersi al 50% in ragione della comproprietà, saranno nella stessa percentuale suddivise le seguenti spese: - premio assicurativo sulla casa - manutenzione straordinaria della caldaia - manutenzione straordinaria cancello elettrico e portone del garage- tinteggiatura ringhiera.
3. Per quanto riguarda la collocazione e l'affidamento del figlio , quest'ultimo, Per_1
collocato in via prevalente presso la madre ove manterrà la residenza anagrafica, resterà affidato congiuntamente al padre e alla madre, genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. I genitori si impegnano reciprocamente a informare, coinvolgere e rendere partecipe l'altro genitore nelle scelte relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio
(scuola, sport, tempo libero, divertimento, etc..), decisioni che comunque verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori e si impegnano a non screditare la figura dell'altro genitore avanti al figlio.
4. Con riguardo alle modalità di visita e frequentazione tra padre e figlio: • ogni martedì il padre preleverà il figlio da scuola alle ore 16.00 e il giovedì immediatamente successivo alla Per_1
8.00 lo riaccompagnerà a scuola;
• i week-end verranno trascorsi dal figlio con il padre o con la madre a settimane alterne, dal sabato alle 9.00 sino alla domenica sera alle 21,00, salvo diversi impegni e/o esigenze lavorative dei genitori;
nel week-end trascorso con il padre, sarà cura di quest'ultimo riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna;
• durante le vacanze estive, da Per_1
intendersi quale periodo di chiusura della scuola, il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni anche non consecutivi, periodo da concordarsi previamente entro il 31 maggio di ogni anno;
• le vacanze pasquali verranno trascorse dal figlio per metà con un genitore e per metà con l'altro genitore;
• le vacanze natalizie, da intendersi quale periodo di chiusura della scuola, verranno suddivise in due periodi l'uno comprendente il Natale l'altro comprendente il Capodanno che verranno trascorsi dal figlio ad anni alterni con ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore;
• le altre festività e ricorrenze nazionali (Ognissanti, Festa dell'Immacolata, Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori e Festa della Repubblica) verranno trascorse dal figlio con un genitore o con l'altro ad anni alterni;
• il giorno del compleanno del figlio , 7 maggio, verrà trascorso dal medesimo ad anni alterni con l'uno Per_1
o con l'altro genitore. • il giorno del compleanno della madre verrà trascorso dal figlio con la medesima così come il giorno del compleanno del padre verrà trascorso dal figlio con il medesimo 5.
In merito al mantenimento del figlio . Il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile Per_1
a titolo di contributo al mantenimento pari ad € 300,00, da indicizzarsi annualmente su base Istat, tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla ORa entro Parte_3
il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie relative al figlio verranno suddivise al 50% in ossequio al Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del 07.07.2017 in uso presso il Tribunale di Asti;
specificando che le parti concordano di suddividere altresì al 50% le spese relative: alla mensa scolastica, al trasporto per recarsi a scuola, al corredo scolastico di inizio anno, all'abbigliamento sportivo e all'abbigliamento di cambio stagione. I coniugi concordano altresì a che l'Assegno Unico
e Universale per figli a carico (o altro equivalente) venga percepito in via esclusiva dalla ORa
. I coniugi concordano altresì che, stante l'affidamento congiunto, per quanto riguarda Parte_3 il Deposito di risparmio aperto per l'accantonamento di somme di denaro in favore del figlio minore
, presso la Banca del Piemonte, così come per quanto riguarda il conto corrente allo stesso Per_1
intestato presso la Banca d'Alba filiale di Santa Vittoria e ogni altro bene del minore saranno gestiti,
a tutela del minore stesso, con l'accordo e l'intestazione di entrambi i genitori.
6. In relazione all'estinzione del debito di cui in premessa contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, il OR , riconosciutosi già in sede di separazione debitore per il 50% continuerà Parte_2 ad effettuare un bonifico mensile di € 200,00 direttamente al Sig. (zio della ORa Controparte_1
) sino ad estinzione della residua somma di sua competenza ancora dovuta. La ORa Parte_3
riconosciutasi già in sede di separazione debitrice nei confronti dello zio Parte_3 CP_1
del restante 50% continuerà ad effettuare un bonifico mensile di € 200,00 direttamente al Sig.
[...]
sino ad estinzione della somma di sua competenza ancora dovuta. Ogni coniuge sarà Controparte_1
libero di estinguere anticipatamente il proprio debito, confermando che non vige alcun obbligo di solidarietà.
7. In merito alle automobili, le parti concordano che la ORa resterà Parte_3 intestataria dell'autovettura FIAT A16 targata EC186HX di cui ne avrà l'uso esclusivo ed il OR
resterà intestatario dell'autovettura KIA Sportage targato EY089TW. 8. Parte_2
Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi domanda di contribuzione.
10. Le parti si danno vicendevolmente atto di avere regolato ogni loro pendenza economica e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra e viceversa, per qualsiasi titolo, ragione e causale – fatta eccezione per i superiori impegni e adempimenti – e di ritenersi pertanto soddisfatte e tacitate in ogni loro pretesa. 11.Spese legali compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], celebrato in CHERASCO in data
[...]
03/09/2010, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 7, Parte I,
Serie, Anno 2010 alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.