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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 16 gennaio 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3995/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Sfravara, giusta procura in Parte_1
atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dal dott. Giovanni Dell'Acqua ex art. 417-bis c.p.c.;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_2 procura generale alle liti, dall'avv. Maria Cammaroto;
RESISTENTI
OGGETTO: differenze retributive operai forestali a tempo determinato
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.7.2023 adiva questo giudice Parte_1
del lavoro premettendo di essere inserita nelle graduatorie ex L.R. Sic. n. 16/96 e di aver prestato attività lavorativa in favore dell'Assessorato convenuto da quasi trent'anni come operaia a tempo determinato (OTD) con la qualifica di bracciante agricolo qualificato.
Riferiva che nel corso degli anni aveva sempre prestato la medesima attività lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) che presso lo stesso datore di lavoro erano inquadrati nella sua stessa qualifica.
1 Richiamava il CIRL 2001 che l'art. 11 per gli OTI prevedeva, quale parte della retribuzione, una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a lire 7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Contr Denunciava la disparità di trattamento tra OTI e e assumeva che essa era in aperta violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 che, pur di immediata applicazione anche dinanzi al giudice nazionale, era stato ripreso dal legislatore nazionale all'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2015.
Riferiva che dal luglio 2018 aveva lavorato per 32 mesi ed assumeva di avere diritto a vedersi riconoscere come dovuto il complessivo importo di € 2.048,00 (64x32) oltre al versamento della relativa contribuzione previdenziale presso l' . CP_2
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che ella avesse diritto all'indennità professionale pari a € 4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato fino a un massimo di 16; ritenere e dichiarare che, avendo ella già nel 2018 lavorato per oltre 16 anni, avesse diritto già dal 2018 al riconoscimento di € 64,00 mensili a titolo di indennità professionale, o alla minore indennità professionale che dovesse essere riconosciuta nel corso del giudizio con la relativa decorrenza;
conseguentemente condannare l' CP_1 Controparte_4
al pagamento in suo favore di quanto dovuto pari a 2.048,00 (64x32), o ad altra somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino all'effettivo soddisfo;
per l'effetto, condannare parte resistente, al versamento in favore dell' dei contributi sulle somme riconosciute ed entro i limiti CP_2
della prescrizione quinquennale. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. L'Amministrazione convenuta, costituitasi in giudizio con memoria depositata in data 09.04.2024, contestava la fondatezza della domanda attorea, facendo rilevare che le ragioni di politica sociale sottese alle assunzioni di OTD, l'assenza di una procedura concorsuale, la stagionalità dell'attività lavorativa svolta dai predetti lavoratori e le finalità di tutela dei valori occupazionali espresse nell'obbligo posto in capo al datore di lavoro pubblico di assicurare un numero minimo di giornate lavorative nel corso dell'anno a contingenti predeterminati di operai configuravano ragioni oggettive idonee a derogare al sistema delle tutele del lavoro a termine e dei rimedi apprestati in caso di abusiva successione contrattuale. In subordine, eccepiva l'erroneità dei criteri di calcolo
2 (non avendo il ricorrente lavorato mesi interi) e la prescrizione quinquennale ex art. 2948
c.c.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
3. Con memoria depositata in data 12.04.2024, si costituiva in giudizio anche l' , chiedendo, nell'ipotesi accoglimento anche parziale della domanda, la condanna CP_2 dell'Amministrazione convenuta al versamento all'Istituto della contribuzione di legge sulla retribuzione che sarebbe risultata spettante ,oltre somme aggiuntive calcolate secondo l'art. 116, comma 8 della legge n. 388 del 22 dicembre 2000, comunque accertando l'irricevibilità per intervenuta prescrizione della contribuzione antecedente al quinquennio dalla notifica del ricorso.
4. All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
5. Ai fini della decisione della controversia occorre individuare la natura giuridica dei dedotti rapporti di lavoro.
Ai sensi della L.R. n. 66/1981 “Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli e dell'Azienda Controparte_5 [...]
la Regione Sicilia, per il triennio 1981-1983, anche in Controparte_6
relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all'affrancazione di boschi d'interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, provvedeva ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avevano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51
3 annue, agli operai che nel triennio 1978- 80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 150 giornate ai fini previdenziali”.
La possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato era stata dunque espressamente prevista per le medesime esigenze, anche di carattere straordinario, normativamente individuate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
L'assunto trova conferma nel disposto di cui all'art. 15 della L.R. n. 52/1984, a norma del quale “per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l' Controparte_7
e gli continuano ad avvalersi
[...] Controparte_5
degli operai assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 1
e 10 della legge regionale 18 aprile 1981 n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità”.
In particolare, l'art. 56 della L.R. n. 16/1996 dispone che “
1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi
l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centuno giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal
15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno (…) 6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale”
Quanto allo stato giuridico degli operai forestali, l'art. 8 della L.R. n. 66/1981 dispone che ad essi si applichi “il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agrario eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica” al cui recepimento provvede l'Assessore Regionale per
l'Agricoltura con proprio decreto entro trenta giorni dalla sottoscrizione, “nonché dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in Palermo l'11 gennaio 1980 e successive modificazioni”.
Sulla base della natura privatistica di tali contratti, nonché delle modalità di assunzione e della stagionalità dell'impiego, la giurisprudenza, con consolidato
4 orientamento condiviso da questo Tribunale in precedenti pronunce relative a fattispecie di identico tenore, ha escluso per lungo tempo la qualificazione degli operai forestali come dipendenti pubblici, ritenendo tali rapporti assimilabili al lavoro agricolo, nel quale l'assunzione a tempo determinato rappresenta la regola, con espressa esenzione dall'applicazione del D.Lgs. n. 368/2001.
Tale orientamento va tuttavia rivisto alla luce dei più recenti arresti della Corte di
Cassazione (v. Cass. n. 3805/2019, condivisa da Cass. n. 9786/2020) secondo cui i rapporti di lavoro degli operai forestali andrebbero invece inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in considerazione della natura di Ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto ai fini istituzionali dell'ente, senza che assumano rilievo a tali fini elementi estrinseci o formali, quali l'assunzione dei lavoratori in qualità di “operai agricoli”.
Giova sul punto richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 12242/2012 la quale, escludendo la natura di imprenditori agricoli in riferimento agli enti pubblici economici come i consorzi di bonifica i quali perseguono fini economici non solamente agricoli, anche se con attività in parte strumentali all'agricoltura, ha precisato che ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applica la disciplina sui contratti a termine e, in particolare, la regola sull'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine (art. 1 D.Lgs n. 368/2001 ratione temporis applicabile) - senza che osti la disposizione che esclude dall'applicazione della disciplina stessa i rapporti instaurati dai “datori di lavoro dell'agricoltura” (in senso conforme v. Cass.
29061/2017); tale principio non può dunque che valere anche per gli enti pubblici non economici, quale un ente locale.
Va peraltro ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l'assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato (e alla conseguente disciplina previdenziale).
Nella specie, la ricorrente ha prestato servizio in qualità di operaio forestale a tempo determinato svolgendo mansioni rientranti in quelle proprie del personale bracciantile alle dipendenze del Dipartimento regionale delle foreste (tra le quali attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento ed è stato assunto, con carattere di stagionalità, sulla base dell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui al successivo art. 45 ter dell'allegato Testo
5 coordinato della L.R. n. 16/1996 (G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17) alle LL.RR. nn.
13/1999 e 14/2006.
Ne deriva che i rapporti intercorsi tra la ricorrente e l'Assessorato resistente rientrano nell'ambito del pubblico impiego e sono dunque assoggettati alla disciplina di cui all'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001, cui non è di ostacolo la natura della Sicilia di Regione ad autonomia differenziata (ai sensi dell'art. 116 Cost., comma 1, come sostituito dalla L.
Cost. n. 3/2001, art. 2).
Costituisce infatti indirizzo costante della Corte Costituzionale quello secondo cui
"per effetto dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è riconducibile all'ordinamento civile che l'art. 117 Cost., comma 2, lett. l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il legislatore nazionale quindi ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni" (v. Corte Cost. nn. 19/2013,
286/2013, 211/2014); alla stregua di tali considerazioni, la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicché il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all'autonomia privata con carattere di inderogabilità.
Va poi specificato che entrambe le categorie di lavoratori (a tempo determinato e indeterminato) sono disciplinate dalla L.R. n. 16/1996, rispettivamente agli artt. 46, 47 e
56.
La successiva L.R. n. 14/2006, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha poi tra l'altro istituito, con art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, nel quale sono stati unificati con L.R. n. 5/2014 sia i lavoratori impiegati nel servizio di antincendio boschivo che tutti gli altri lavoratori già inseriti nel suddetto elenco e addetti ad attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, difesa della vegetazione dagli incendi e tutte le attività a queste collaterali.
Risulta dunque di tutta evidenza che anche gli operai a tempo determinato, quali la ricorrente, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono
6 soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 legge n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle CP_4
stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale (v. così Corte di Appello
Catania n. 150/2020). Le stesse declaratorie contenute nel CCNL (artt.35 e 49 CCNL
2006) non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea o meno del rapporto, a dimostrazione del fatto che le mansioni espletate dal personale forestale dispendono esclusivamente dal livello posseduto ma non anche dalla temporaneità o meno del contrato di lavoro.
Può dirsi dato pacifico tra le parti che la prestazione lavorativa richiesta ed esigibile dal personale forestale precario, come la ricorrente, è identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Ne deriva la disparità di trattamento economico tra le due categorie di lavoratori in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi appare illegittima, non essendo riscontrabile, né tantomeno prospettata, alcuna differenza qualitativa tra le prestazioni rese da entrambe le categorie, né potendosi individuare precisi e concreti elementi di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14); l'Assessorato resistente ha infatti insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, vale a dire sulle presunte ragioni di legittimazione del ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro), da non confondere con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr.
Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico).
D'altra parte, l'indennità de qua ha quale fine quello di riconoscere al lavoratore un contributo monetario alla luce dell'esperienza maturata, circostanza, questa, che non può escludersi in ragione della durata a termine del rapporto di lavoro. Anzi, i ripetuti contratti a termine stipulati dall'odierna ricorrente confermano l'acquisita esperienza nel corso degli anni.
L'art. 11 CIRL 2001 nella parte in cui prevede a favore dei soli OTI la corresponsione, quale parte della retribuzione, di una indennità professionale da corrispondersi mensilmente stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e, in virtù dell'efficacia diretta della
7 clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori assunti con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Nella specie trova dunque applicazione il citato art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della Regione
Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998), il quale prevede in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OT. pari a
£.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Tale indennità professionale è richiamata anche dall'art. 4 del CRL 2017, il cui ultimo comma dispone che “ai lavoratori LTI spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente LTI fino a un massimo di 16 anni”.
Nessuna indennità professionale legata all'anzianità di servizio è prevista invece, per gli operai a tempo determinato, la cui retribuzione è composta soltanto dal minimo contrattuale nazionale conglobato, dal salario integrativo regionale e dal c.d. terzo elemento.
La limitazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato costituisce una ingiustificata disparità di trattamento a danno degli OTD e, anche in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, va riconosciuta ai lavoratori a termine la maggiorazione retributiva prevista per i lavoratori a tempo indeterminato (così Corte di Appello di Catania n.
150/2021. Cfr., nello stesso senso, Trib. Messina n. 517/2023; Trib. Palermo n.
2347/2022, n. 1518/2013 e n. 1743/2023).
In ordine al quantum debeatur, inconducente risulta il criterio di calcolo suggerito dall'Amministrazione in quanto la contrattazione fa esclusivo riferimento alla mensilità e non anche alle giornate effettivamente lavorate. Non è un caso, infatti, che l'indennità richiesta sia corrisposta su base mensile a prescindere dal numero delle giornate Cont effettivamente lavorate, come comprovato dalle buste paga versate in atti riferibili a
(ai quali l'indennità viene corrisposta anche se gli stessi hanno lavorato pochi giorni e persino se nel mese di riferimento non hanno prestato alcuna giornata effettiva di lavoro).
Ed invero, le indennità mensili sono corrispondenti ai mesi effettivamente lavorati per ogni anno di permanenza nelle graduatorie fino ad un massimo di 16 anni
(conteggiando, ai fini di tale limite, anche le “annualità prescritte”, cioè quelle dal 1996 fino al 2017: cfr. Corte d'Appello di Catania, secondo cui “ai fini del calcolo di tali
8 incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento
(non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €
3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di
16 anni. In mancanza di offerta di conteggi analitici, da parte dei ricorrenti odierni appellati, dai quali possa scorporarsi l'esatto ammontare dei crediti in questa sede riconosciuti, va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo”).
Nel caso di specie, l'anzianità di servizio della ricorrente in forza di ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato sin dal 1998 risulta documentata dall'attestato di servizio depositato dalla stessa amministrazione resistente.
Il credito della lavoratrice va riconosciuto nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., visto che non sussiste alcun dubbio circa il decorso del termine prescrizionale dalla maturazione del singolo credito retributivo. Il primo atto interruttivo va individuato nella notifica del ricorso avvenuta il 08.09.2023.
Va quindi accolta l'eccezione di prescrizione limitatamente ai crediti relativi ai mesi di luglio e agosto 2018.
Va comunque precisato che la prescrizione, in ogni caso, riguarda esclusivamente i crediti, ma non anche l'anzianità che, essendo un fatto, è insuscettibile di prescrizione
(istituto riguardante esclusivamente i diritti), con la conseguenza che nel quantificare i crediti maturati nell'ultimo quinquennio dovrà considerarsi l'anzianità precedentemente maturata.
6. Ne deriva che alla ricorrente va riconosciuta l'indennità mensile di € 64,00 a decorrere dal settembre 2018 per i mesi effettivamente lavorati, pari a € 1.920,00 (64x30) oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020). E in tal senso va pronunziata condanna dell'Amministrazione resistente.
7. La ricorrente ha inoltre diritto alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale (nell'ambito di un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva) mediante l'accreditamento dei contributi dovuti su tale maggior imponibile
- a prescindere dallo spontaneo versamento da parte del datore di lavoro o dalla loro effettiva riscossione, anche coattiva (che è questione diversa e attiene invece alla soddisfazione del diritto di credito dell' ). CP_2
9 8. Quanto alla domanda di versamento dei contributi, essa va accolta essendo stata limitata tenuto conto della prescrizione quinquennale, interrotta dalla notifica del ricorso all'amministrazione convenuta, e quindi con riferimento ai cinque anni antecedenti la suddetta notifica avvenuta in data 08.09.2023.
9. La controvertibilità delle questioni affrontate, il limitato accoglimento del ricorso e i contrasti registratisi in giurisprudenza giustificano la compensazione per metà delle spese del giudizio. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore della ricorrente e dell' ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. come da dispositivo, CP_2
tenuto conto della natura (rispettivamente causa di lavoro e di previdenza) e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità del contenzioso e della limitata attività processuale svolta. Va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Fabio Sfravara, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità professionale pari ad € 64,00 mensili a decorrere dal settembre 2018, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta a corrisponderle le suindicate differenze retributive pari ad € 1.920,00 dal settembre 2018 alla data del deposito del ricorso e al pagamento delle relative differenze contributive;
- condanna altresì l'Amministrazione convenuta a rifondere alla ricorrente metà delle spese del giudizio, che si liquidano – già ridotte - in € 514,75, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a., distratte in favore del procuratore antistatario avv. Fabio Sfravara;
- condanna l'Amministrazione convenuta alla rifusione in favore dell' di metà CP_2
delle spese del giudizio che si liquidano – già ridotte - in € 124,75, oltre spese generali, compensando il resto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina 16 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La
Face
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