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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/09/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai SI.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1354 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI BLASIO ALESSIO, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI BLASIO ALESSIO, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 12.05.2018 in ZZ (SV), trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
matrimonio del Comune di ZZ al numero 2, parte II, serie A, anno 2018, con ordine all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di ZZ, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“a) affidare la minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
presso la madre;
b) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia
nei weekend a fine settimana alternati, dalle ore 20:00 del venerdì alle ore 20:00 della Per_1
domenica; c) durante le settimane in cui il padre non terrà la figlia nel corso del weekend, egli la terrà il lunedì
dalle ore 18:00 sino al martedì mattina alle ore 7:00, il mercoledì dalle ore 18:00 sino al giovedì
mattina alle ore 7:00 ed il venerdì dalle ore 18:00 alle ore 12:00 del sabato mattina;
d) durante le settimane in cui il padre terrà la figlia nel corso del weekend, egli la terrà anche dalle
ore 18:00 del mercoledì sino alle ore 7:00 del giovedì;
e) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il padre terrà con sé la figlia dal 23 al 29 Per_1
dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio e viceversa;
f) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il padre terrà con sé la figlia il giorno di Per_1
Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo e viceversa;
g) nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche
non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, mentre per le altre
festività e per il giorno del compleanno di si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Per_1
h) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 CP_1
della figlia un importo mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 del relativo mese di competenza, oltre al
rimborso della propria quota dell'assegno unico (sino a quando non sarà possibile che la SI.ra
riesca a percepirlo per intero, compresa quindi la quota di cui ora beneficia il marito): CP_1
i) il SI. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia Parte_1
secondo le Linee Guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di Savona, quindi libri scolastici
e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività
ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, al netto delle
detrazioni fiscali;
l) dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, che hanno già regolamentato
ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che nulla hanno da pretendere l'uno
dall'altro.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04.09.2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo