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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/06/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1623/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvestro Diana ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, per procura in atti ricorrente Contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
, , in persona del
[...] Controparte_3
Direttore in carica, , in persona del Dirigente in Controparte_4 carica, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Serafino e dall'avv. Stefano Rovelli ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed elettivamente domiciliati come in atti resistente
OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 24.11.2024, la ricorrente ha esposto di avere lavoro, quale docente supplente, con contratti a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo I.C via IV Novembre di Cornaredo (MI), negli aa.ss. 2019/20 (dal 30/09/2019 al 30/06/2020), 2020/21 (dal 03/11/2020 al 08/06/2021), 2021/22 (dal 20/09/2021 al 30/06/2022), 2022/23 (dal 27/09/2022 al 30/06/2023) e 2023/24 (dal 18/09/2023 al 30/06/2024) e di essere attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo I.C I Militi di Saronno (VA).
1 La ricorrente ha dedotto di non aver mai fruito, in questi anni, dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121, comma 1 e 122 della legge n. 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per le annualità 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e la condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della carta elettronica, per un valore complessivo corrispondente ad € 2.500,00 oltre al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Il si è costituito in giudizio e ha chiesto Controparte_1 dichiararsi l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2020/2021, nonché dichiararsi l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi e l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna discussione di parte ricorrente, dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Inquadramento normativo e giurisprudenza
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. L'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento e un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico pedagogica”. L'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e il successivo art. 64 del medesimo CCNL che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo
2 delle proprie professionalità”. E' indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari. Gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e l'art. 282 del d.lgs. n. 297/94, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
né potrebbe essere altrimenti posto che le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepite dalla Direttiva 1999/70, vietano qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha sottolineato come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
La CGUE, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha infine statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ... deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi ...”.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 ha riconosciuto che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124/1999, e che ai suddetti docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In conclusione e in sintesi, l'art. 1 della L. n. 107/2017 e l'art. 15 del D.L. n. 69/2023, nella parte in cui attribuiscono la carta docente, rispettivamente, al solo personale assunto a tempo indeterminato o (limitatamente all'a.s. 2023/24) con supplenza fino al 31 agosto, devono essere pertanto disapplicati, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare l'attribuzione della carta elettronica al personale a tempo determinato con supplenze inferiori al 31 agosto, essendo il
3 beneficio economico dei 500 euro vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete anche al personale con contratti a termine di durata inferiore al 31 agosto, per cui la mancata attribuzione della carta ai docenti precari, con supplenze inferiori al 31 agosto, viola il divieto di discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato, posto che entrambi svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. Ai fini del raggiungimento della soglia dei 180 gg., si deve procedere alla sommatoria dei singoli giorni. La Carta Docenti va riconosciuta in misura piena anche ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee consecutive, prestino servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche (Tribunale di Verona, 10/11/2023, n. 591, Tribunale di Padova, 31/10/2023, n. 490).
Sotto il profilo dell'interesse ad agire, sulla scorta dei principi desumibili dalla sentenza della Cassazione (Cass. Sez. lav., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961) emerge che la Carta Elettronica deve essere attribuita anche ai docenti con supplenze brevi, qualora attestino l'iscrizione nelle GPS, posto che la Cassazione ha statuito che quello che conta non è la durata della supplenza e neppure l'attualità del servizio, bensì solo l'inserimento nel sistema scolastico, comprovato appunto dall'inserimento nelle graduatorie per le supplenze. Di recente la CGUE, chiamata dal Tribunale di Ravenna a decidere se le prestazioni temporanee svolte dal docente a termine sotto la soglia minima dei 180 gg. o del part -time di un tempo indeterminato rilevino ai fini della violazione del divieto di discriminazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, anche al fine di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia, ha chiarito che “84 … che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate” (sentenza del 30 Cont novembre 2023, emessa nella causa C-270/22 promossa contro il ).
La posizione di parte ricorrente
Parte ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Non è maturata alcuna prescrizione quinquennale, considerata la diffida del 23.10.2024, depositata in atti, interruttiva del termine di prescrizione.
Considerati i principi espressi dalla Suprema Corte con riferimento alla prescrizione del diritto, non si ravvisa, inoltre, alcuna estinzione del diritto (o
4 perenzione), essendo peraltro evidente che la ricorrente non avrebbe potuto spendere il beneficio economico entro il biennio dalla maturazione del diritto, posto che le somme non erano neppure accessibili quale docente a termine.
Dalla documentazione prodotta risulta che, negli anni richiesti, la docente è stata destinataria di incarichi sino all'8 giugno negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 e sino al termine delle attività didattiche al 30 giugno negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Deve, pertanto, essere respinta l'eccezione di non spettanza del beneficio del bonus in oggetto per avere la ricorrente svolto incarichi su supplenza breve, considerato lo svolgimento di supplenza in continuità, sulla medesima cattedra, per oltre 8 mesi nell'a.s. 2019/20 (dal 30.9.20219 all'8.6.2020 con più contratti - da considerarsi supplenza in continuità “di analoga taratura rispetto all'incarico annuale” - cfr. Cass. n. 29961 del 27.10.2023), oltre 6 mesi nell'a.s. 2020/21 (dal 23.11.2020 all'8.6.2021, con unico contratto), oltre 7 mesi nell'a.s. 2021/22 (dal 2.11.2021 al 30.6.2022, con un unico contratto) e oltre 9 mesi negli aa.ss. 2022/23 (dal 27.9.2022 al 30.6.2023, con un unico contratto) e 2023/24 (dal 18.9.2023 al 30.6.2024 con un unico contratto), come da documenti depositati.
La docente ha documentato, altresì, l'attualità dell'interesse ad agire essendo destinataria di un contratto a tempo determinato con scadenza al 30.6.2025, oggi depositato.
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docenti per le annualità 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Di conseguenza, l'Amministrazione resistente deve essere condannata a mettere a disposizione della ricorrente la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato, per complessivi € 2.500,00, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessivi € 1.030,00 (applicati i minimi nello scaglione fino a euro 5.200,00, omessa la fase istruttoria), oltre spese generali 15%, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Così provvede tra le parti, in disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/1970 del Consiglio dell'Unione Europea:
5 - accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto,
- condanna il resistente al riconoscimento del beneficio stesso, CP_1 mediante emissione della Carta Docente e accredito del beneficio economico di
€ 2.500,00, in favore della ricorrente, quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 12/06/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
6
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1623/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvestro Diana ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, per procura in atti ricorrente Contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
, , in persona del
[...] Controparte_3
Direttore in carica, , in persona del Dirigente in Controparte_4 carica, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Serafino e dall'avv. Stefano Rovelli ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed elettivamente domiciliati come in atti resistente
OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 24.11.2024, la ricorrente ha esposto di avere lavoro, quale docente supplente, con contratti a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo I.C via IV Novembre di Cornaredo (MI), negli aa.ss. 2019/20 (dal 30/09/2019 al 30/06/2020), 2020/21 (dal 03/11/2020 al 08/06/2021), 2021/22 (dal 20/09/2021 al 30/06/2022), 2022/23 (dal 27/09/2022 al 30/06/2023) e 2023/24 (dal 18/09/2023 al 30/06/2024) e di essere attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo I.C I Militi di Saronno (VA).
1 La ricorrente ha dedotto di non aver mai fruito, in questi anni, dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121, comma 1 e 122 della legge n. 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per le annualità 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e la condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della carta elettronica, per un valore complessivo corrispondente ad € 2.500,00 oltre al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Il si è costituito in giudizio e ha chiesto Controparte_1 dichiararsi l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2020/2021, nonché dichiararsi l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi e l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna discussione di parte ricorrente, dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Inquadramento normativo e giurisprudenza
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. L'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento e un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico pedagogica”. L'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e il successivo art. 64 del medesimo CCNL che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo
2 delle proprie professionalità”. E' indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari. Gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e l'art. 282 del d.lgs. n. 297/94, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
né potrebbe essere altrimenti posto che le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepite dalla Direttiva 1999/70, vietano qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha sottolineato come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
La CGUE, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha infine statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ... deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi ...”.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 ha riconosciuto che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124/1999, e che ai suddetti docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In conclusione e in sintesi, l'art. 1 della L. n. 107/2017 e l'art. 15 del D.L. n. 69/2023, nella parte in cui attribuiscono la carta docente, rispettivamente, al solo personale assunto a tempo indeterminato o (limitatamente all'a.s. 2023/24) con supplenza fino al 31 agosto, devono essere pertanto disapplicati, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare l'attribuzione della carta elettronica al personale a tempo determinato con supplenze inferiori al 31 agosto, essendo il
3 beneficio economico dei 500 euro vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete anche al personale con contratti a termine di durata inferiore al 31 agosto, per cui la mancata attribuzione della carta ai docenti precari, con supplenze inferiori al 31 agosto, viola il divieto di discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato, posto che entrambi svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. Ai fini del raggiungimento della soglia dei 180 gg., si deve procedere alla sommatoria dei singoli giorni. La Carta Docenti va riconosciuta in misura piena anche ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee consecutive, prestino servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche (Tribunale di Verona, 10/11/2023, n. 591, Tribunale di Padova, 31/10/2023, n. 490).
Sotto il profilo dell'interesse ad agire, sulla scorta dei principi desumibili dalla sentenza della Cassazione (Cass. Sez. lav., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961) emerge che la Carta Elettronica deve essere attribuita anche ai docenti con supplenze brevi, qualora attestino l'iscrizione nelle GPS, posto che la Cassazione ha statuito che quello che conta non è la durata della supplenza e neppure l'attualità del servizio, bensì solo l'inserimento nel sistema scolastico, comprovato appunto dall'inserimento nelle graduatorie per le supplenze. Di recente la CGUE, chiamata dal Tribunale di Ravenna a decidere se le prestazioni temporanee svolte dal docente a termine sotto la soglia minima dei 180 gg. o del part -time di un tempo indeterminato rilevino ai fini della violazione del divieto di discriminazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, anche al fine di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia, ha chiarito che “84 … che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate” (sentenza del 30 Cont novembre 2023, emessa nella causa C-270/22 promossa contro il ).
La posizione di parte ricorrente
Parte ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Non è maturata alcuna prescrizione quinquennale, considerata la diffida del 23.10.2024, depositata in atti, interruttiva del termine di prescrizione.
Considerati i principi espressi dalla Suprema Corte con riferimento alla prescrizione del diritto, non si ravvisa, inoltre, alcuna estinzione del diritto (o
4 perenzione), essendo peraltro evidente che la ricorrente non avrebbe potuto spendere il beneficio economico entro il biennio dalla maturazione del diritto, posto che le somme non erano neppure accessibili quale docente a termine.
Dalla documentazione prodotta risulta che, negli anni richiesti, la docente è stata destinataria di incarichi sino all'8 giugno negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 e sino al termine delle attività didattiche al 30 giugno negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Deve, pertanto, essere respinta l'eccezione di non spettanza del beneficio del bonus in oggetto per avere la ricorrente svolto incarichi su supplenza breve, considerato lo svolgimento di supplenza in continuità, sulla medesima cattedra, per oltre 8 mesi nell'a.s. 2019/20 (dal 30.9.20219 all'8.6.2020 con più contratti - da considerarsi supplenza in continuità “di analoga taratura rispetto all'incarico annuale” - cfr. Cass. n. 29961 del 27.10.2023), oltre 6 mesi nell'a.s. 2020/21 (dal 23.11.2020 all'8.6.2021, con unico contratto), oltre 7 mesi nell'a.s. 2021/22 (dal 2.11.2021 al 30.6.2022, con un unico contratto) e oltre 9 mesi negli aa.ss. 2022/23 (dal 27.9.2022 al 30.6.2023, con un unico contratto) e 2023/24 (dal 18.9.2023 al 30.6.2024 con un unico contratto), come da documenti depositati.
La docente ha documentato, altresì, l'attualità dell'interesse ad agire essendo destinataria di un contratto a tempo determinato con scadenza al 30.6.2025, oggi depositato.
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docenti per le annualità 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Di conseguenza, l'Amministrazione resistente deve essere condannata a mettere a disposizione della ricorrente la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato, per complessivi € 2.500,00, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessivi € 1.030,00 (applicati i minimi nello scaglione fino a euro 5.200,00, omessa la fase istruttoria), oltre spese generali 15%, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Così provvede tra le parti, in disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/1970 del Consiglio dell'Unione Europea:
5 - accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto,
- condanna il resistente al riconoscimento del beneficio stesso, CP_1 mediante emissione della Carta Docente e accredito del beneficio economico di
€ 2.500,00, in favore della ricorrente, quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 12/06/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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