Sentenza 2 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 02/12/2021, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/12/2021
N. 01443/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01014/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società Caterina S.A.S. di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Guglielmo Calcerano, Valerio Impellizzeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpav - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Regione Veneto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del diniego di accesso tacito formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, Legge 7 agosto 1990 n. 241, e dell'art. 116, comma 1 e 2, del Codice del Processo Amministrativo, in ordine all'istanza di accesso agli atti inviata a mezzo PEC in data 22 luglio 2021 dalla Sig.ra -OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Caterina S.A.S. di -OMISSIS-, quale proprietaria dell'Hotel -OMISSIS- sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-;
nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Caterina S.A.S. di -OMISSIS-, a detto accesso e per il conseguente ordine alle Amministrazioni competenti di esibizione dei documenti richiesti e facoltà per la ricorrente di estrarre copia dei documenti medesimi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Iliad Italia S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 27 settembre 2021, ha chiesto l’annullamento del diniego di accesso, perfezionatosi tacitamente, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, frapposto dal Comune resistente alla domanda presentata in data 22 luglio 2021 e finalizzata all’ostensione dei seguenti documenti: 1) autorizzazione all'installazione dell'impianto tecnico da parte di Iliad Italia S.p.a. nell'immobile sito in -OMISSIS-, località -OMISSIS-, ed allegati; 2) Istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.a. ed allegati; 3) contratti attestanti l’effettiva disponibilità del bene locato in capo alla sublocatrice, sino a risalire all'effettivo titolare della proprietà dominicale; 4) Piano Antenne del Comune di -OMISSIS-; 5) Ogni parere o nullaosta reso o acquisito in materia ambientale, sanitaria (ad es. in relazione ai limiti posti all'emissione di onde elettromagnetiche), paesaggistica, urbanistico-edilizia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.
Nessuno si è costituito in giudizio per il Comune resistente.
Si è costituita in giudizio, in quanto controinteressata, Iliad Italia s.p.a.. contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 1 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con memoria depositata in data 11 novembre 2021, parte ricorrente ha dato conto del fatto che <<il Comune di -OMISSIS-, successivamente alla notificazione ed al deposito del presente ricorso, ha trasmesso alla medesima la documentazione richiesta>>, instando, quindi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma con applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale a carico del Comune resistente.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo parte ricorrente dato atto che il proprio interesse sotteso alla richiesta di accesso è stato, sia pure tardivamente, soddisfatto.
Avendo, d’altronde, parte ricorrente dovuto esperire il ricorso introduttivo del presente giudizio ed avendo il Comune resistente provveduto ad evadere la richiesta di accesso solo a seguito dell’azione esperita dai ricorrenti, così peraltro dimostrando la fondatezza della stessa, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico del Comune resistente e sono liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il Comune resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in Euro 1.000,00 (mille/00) per compensi oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO