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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/11/2025, n. 5247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5247 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 14957/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
IO SS, nel procedimento civile iscritto al n. 14957 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1 Controparte_2
2 Controparte_3
3 Parte_1
4 Controparte_4
5 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. IO SS 1
I. Con ricorso depositato in data 18.10.2023
1. , nata il [...] a [...], Parte_2 Mato Grosso do Sul, Brasile, titolare della carta d'identità e PF Num_1 (codice fiscale) residente in [...], CAP P.IVA_1 79825-100, Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasile;
2. nato il [...] a [...], Mato Grosso Controparte_3 do Sul, Brasile, titolare della carta d'identità e PF (codice fiscale) Num_2
, per sé e nell'esercizio della responsabilità parentale dei figli NumeroDi_3 minorenni:
3. nato il [...] a [...], São Paulo, Parte_3
Brasile, titolare della carta d'identità e PF (codice fiscale) Numer_4
, NumeroDi_5
4. nato il [...] a [...], São Paulo, Parte_4 Brasile, titolare della carta d'identità e PF (codice fiscale) NumeroD_6
, i minorenni in questo atto rappresentati anche dalla madre: NumeroDi_7
nata nel 04/12/1977, titolare della carta Parte_5
d'identità e PF (codice fiscale) , tutti residenti in [...] C.F._1 Major Solon, 595, appartamento 133, Campinas, São Paulo, Brasile;
5. nata il [...] a [...], Mato Controparte_5
Grosso do Sul, Brasile, titolare della carta d'identità PF (codice Num_9 fiscale) , residente in [...] NumeroD_10 Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
Riconoscere alla Sig.ra il diritto allo status di cittadina e di Parte_6 conseguenza: Accertare e dichiarare che, i ricorrenti sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti da cittadina che ha validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana. Per effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti della cittadina italiana sig.ra (o Parte_6 [...]
o – cfr. doc. 13 fascicolo ricorrenti) nata in [...] nel Parte_7 Parte_6 Comune di Motta di Livenza (Provincia di Treviso) il giorno 06.03.1909, figlia del Sig. e della Sig.ra la quale emigrava in Brasile, ove in Parte_8 Persona_1 data 30.04.1932 contraeva matrimonio con il sig. . Persona_2 Dal predetto matrimonio nasceva:
• il Sig. il 02.10.1933 che in data Parte_9
Dott. IO SS 2
22.05.1971 contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla Parte_10 loro unione nascevano:
➢ la Sig.ra il 07.03.1972, Controparte_1 odierna ricorrente che in data 17.12.1993 contraeva matrimonio con il sig. ; la sposa in virtù del matrimonio Persona_3 passò a firmare;
Parte_2
➢ la Sig.ra il 05.02.1979, Controparte_5 odierna ricorrente che in data 07.09.2006 contraeva matrimonio con il sig. la sposa in virtù del matrimonio Controparte_7 passò a firmare;
Controparte_5
➢ il Sig. il 21.06.1976, Controparte_3 odierno ricorrente che in data 31.05.2002 contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione nascevano: Parte_5
✓ il 21.05.2009, Parte_3 odierno ricorrente;
✓ il 27.07.2006, Parte_4 odierno ricorrente.
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti della sig.ra
[...] nata nel Comune di Motta di Livenza (Provincia di Treviso) il giorno Pt_6 06.03.1909, che contraendo matrimonio in data 30.04.1931 con il cittadino brasiliano, sig. e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto Persona_2 trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla
Dott. IO SS 3
materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_6 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della
Dott. IO SS 4
mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_6 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_6 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_6 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 30.10.2025
IL GOP
Dott. IO SS
Dott. IO SS 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
IO SS, nel procedimento civile iscritto al n. 14957 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1 Controparte_2
2 Controparte_3
3 Parte_1
4 Controparte_4
5 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. IO SS 1
I. Con ricorso depositato in data 18.10.2023
1. , nata il [...] a [...], Parte_2 Mato Grosso do Sul, Brasile, titolare della carta d'identità e PF Num_1 (codice fiscale) residente in [...], CAP P.IVA_1 79825-100, Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasile;
2. nato il [...] a [...], Mato Grosso Controparte_3 do Sul, Brasile, titolare della carta d'identità e PF (codice fiscale) Num_2
, per sé e nell'esercizio della responsabilità parentale dei figli NumeroDi_3 minorenni:
3. nato il [...] a [...], São Paulo, Parte_3
Brasile, titolare della carta d'identità e PF (codice fiscale) Numer_4
, NumeroDi_5
4. nato il [...] a [...], São Paulo, Parte_4 Brasile, titolare della carta d'identità e PF (codice fiscale) NumeroD_6
, i minorenni in questo atto rappresentati anche dalla madre: NumeroDi_7
nata nel 04/12/1977, titolare della carta Parte_5
d'identità e PF (codice fiscale) , tutti residenti in [...] C.F._1 Major Solon, 595, appartamento 133, Campinas, São Paulo, Brasile;
5. nata il [...] a [...], Mato Controparte_5
Grosso do Sul, Brasile, titolare della carta d'identità PF (codice Num_9 fiscale) , residente in [...] NumeroD_10 Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
Riconoscere alla Sig.ra il diritto allo status di cittadina e di Parte_6 conseguenza: Accertare e dichiarare che, i ricorrenti sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti da cittadina che ha validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana. Per effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti della cittadina italiana sig.ra (o Parte_6 [...]
o – cfr. doc. 13 fascicolo ricorrenti) nata in [...] nel Parte_7 Parte_6 Comune di Motta di Livenza (Provincia di Treviso) il giorno 06.03.1909, figlia del Sig. e della Sig.ra la quale emigrava in Brasile, ove in Parte_8 Persona_1 data 30.04.1932 contraeva matrimonio con il sig. . Persona_2 Dal predetto matrimonio nasceva:
• il Sig. il 02.10.1933 che in data Parte_9
Dott. IO SS 2
22.05.1971 contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla Parte_10 loro unione nascevano:
➢ la Sig.ra il 07.03.1972, Controparte_1 odierna ricorrente che in data 17.12.1993 contraeva matrimonio con il sig. ; la sposa in virtù del matrimonio Persona_3 passò a firmare;
Parte_2
➢ la Sig.ra il 05.02.1979, Controparte_5 odierna ricorrente che in data 07.09.2006 contraeva matrimonio con il sig. la sposa in virtù del matrimonio Controparte_7 passò a firmare;
Controparte_5
➢ il Sig. il 21.06.1976, Controparte_3 odierno ricorrente che in data 31.05.2002 contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione nascevano: Parte_5
✓ il 21.05.2009, Parte_3 odierno ricorrente;
✓ il 27.07.2006, Parte_4 odierno ricorrente.
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti della sig.ra
[...] nata nel Comune di Motta di Livenza (Provincia di Treviso) il giorno Pt_6 06.03.1909, che contraendo matrimonio in data 30.04.1931 con il cittadino brasiliano, sig. e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto Persona_2 trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla
Dott. IO SS 3
materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_6 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della
Dott. IO SS 4
mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_6 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_6 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_6 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 30.10.2025
IL GOP
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