TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/06/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3686/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 3686/2020 R.G. vertente tra con l'Avv. Ugo Franceschetti Parte_1
e l'Avv. Alessandro Boselli
attrice e
, con l'Avv. Paola Monte- Controparte_1
verde convenuta
in punto: canoni
CONCLUSIONI
presentate in data 09.05.2025
dal procuratore di parte attrice:
„Insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate, in particolare per
l'ammissione della Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile per determinare: - la quantifi-
cazione dell'ammontare del canone concessorio effettivamente dovuto, in applicazione del-
1 la tariffa antecedente all'introduzione del Regolamento del 2003; - la quantificazione delle
maggiorazioni indebitamente versate da nei confronti dell' al netto di Pt_1 CP_2
quanto eventualmente medio tempore rimborsato;
nonché per l'accoglimento delle seguenti
conclusioni:
In tesi, accertare l'efficacia ultra partes dell'intervenuto annullamento giurisdizionale del
Regolamento del 2003, nella parte in cui ha introdotto le maggiorazioni di cui alle nuove
tariffe A e C, e dei successivi atti di pretesa convalida;
- in ipotesi, disapplicare il Regola-
mento del 2003, come ratificato nel 2010, per le medesime ragioni che hanno portato
all'annullamento con sentenza del Consiglio di Stato n. 860/2012; - in ogni caso accertare
la misura corretta del canone di concessione giusta l'applicazione della Tariffa anteceden-
te all'approvazione del Regolamento del 2003 annullato;
- in ogni caso, per l'effetto, con-
dannare l' alla restituzione in favore di delle maggiorazioni e dei relativi CP_2 Pt_1
interessi indebitamente versati all'Autorità e non ancora restituiti fino al dì del saldo, nella
misura che verrà accertata nel corso del giudizio, comunque non inferiore a circa 235.000
euro per ogni annualità o in quella di giustizia che Codesto Ill.mo Tribunale vorrà accerta-
re in corso di causa;
- in subordine, pronunciare una sentenza di condanna generica, ai
sensi dell'articolo 278, I comma, c.p.c., affinché sia accertata la sussistenza del diritto di
a non veder applicate nel rapporto concessorio in esame le maggiorazioni di cui Pt_1
alle tariffe A e C contestate e sia rimessa sull'Autorità convenuta la definitiva liquidazione
di quanto indebitamente percepito al netto delle maggiorazioni contestate. Con vittoria di
spese e competenze del giudizio e rimborso del contributo unificato.”;
dal procuratore di parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per
2 le causali esposte nei precedenti scritti depositati in atti: In via preliminare di rito: - di-
chiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice amministrativo;
Nel merito: - in via principale, respingere la domanda della Società attrice, perché infon-
data sia nell'an che nel quantum in fatto e in diritto, e ad ogni modo non provata e, co-
munque, in ipotesi, circoscrivere la condanna alle somme di cui risulti provato il versa-
mento e con decurtazione di quelle per le quali si è formato il giudicato per mancata impu-
gnazione di un capo di condanna della sentenza del Tribunale di Firenze n. 973/2013. In
ogni caso, con vittoria di spese e di onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società , con atto di citazione notificato in data 04/12/2020, ha convenuto in Pt_1
giudizio Autorità di Sistema Portuale per sentirla condannare alla ripetizione delle maggiorazioni del canone demaniale disposte dal Regolamento d'uso delle aree de-
maniali marittime, adottato dall'Amministrazione con delibera del Comitato Portua-
le n. 15 del 20/7/2010. La domanda attrice è fondata sull'asserito presupposto dell'estensione degli effetti di annullamento della sentenza del Consiglio di Stato n.
860 del 2012 (che ha disposto l'annullamento del Regolamento d'uso delle aree demaniali adottato nel 2003 con decreto n. 121/COM del 24/11/2003) erga omnes
ed anche con effetti involgenti Regolamento del 2010.
La pretesa è quantificata in una somma non inferiore a 220.000,00 Euro annui.
Parte convenuta ha contestato integralmente la fondatezza della pretesa avversaria evidenziando come la sentenza del Consiglio di Stato n. 850/2012 abbia determinato l'annullamento de Regolamento del 2003 ma non del successivo Regolamento del
2010. Per tale ragione è stato precisato che le somme dovute a titolo di maggiora-
3 zione del canone non sono qualificabili come indebite, traendo la loro ragione d'essere da un atto impositivo non travolto dal giudicato di annullamento della sen-
tenza del Consiglio di Stato n. 850/2012. Parte convenuta, in sostanza, ha rilevato che si tratta di pretese fondate su un atto (Regolamento del 2010) efficace, esecutivo e produttivo di effetti, in quanto non impugnato e tanto meno annullato in via auto-
noma.
Secondo la convenuta, in effetti, con il Regolamento del 2010, l'Amministrazione, a seguito della precedente sentenza del TAR Toscana che aveva annullato per vizio di incompetenza il Regolamento del 2003, avrebbe esercitato una nuova discrezionali-
tà amministrativa e così regolamentato nuovamente la materia della pronuncia og-
getto di annullamento del TAR Toscana.
Nell'atto di costituzione è stata, inoltre, allegata la pendenza di altro giudizio presso la Corte d'Appello di Firenze tra le medesime parti, avente ad oggetto l'azione di ripetizione dei pagamenti eseguiti in forza del Regolamento del 2003, giudizio nel quale, tuttavia, sarebbero state ricomprese anche annualità coincidenti con quelle azionate nel presente giudizio.
Alla prima udienza del 25/03/2021, il giudice all'epoca assegnatario, Dott. Carlo
Cardi, dopo aver raccolto la precisazione della parte attrice circa l'estensione della domanda, da intendersi limitata a partire dall'annualità del 2013 e, riservata ogni va-
lutazione sulle eccezioni/istanze preliminari, concedeva i termini per le prime due memorie dell'art. 183, comma IV c.p.c. e si riservava di fissare udienza di prosecu-
zione al momento della scadenza di tale termine.
Le parti hanno così proceduto al deposito delle memorie istruttorie ed alla scadenza
4 del secondo termine dell'art. 183, comma VI c.p.c., il Giudice ha emesso ordinanza in data 28/05/2021, con cui ha disposto, per le domande dei nn. 1 e 2 (rispettiva-
mente “In tesi, accertare l'efficacia ultra partes dell'intervenuto annullamento giu-
risdizionale del regolamento del 2003, nella parte in cui ha introdotto le maggiora-
zioni di cui alle nuove tariffe A e C e dei successivi atti di convalida”, e “In ipotesi,
disapplicare il Regolamento del 2003, come ratificato nel 2010, per le medesime
ragioni che hanno portato all'annullamento con sentenza del Consiglio di Stato n.
860/2012”), la litispendenza.
Con la stessa ordinanza, relativamente alle domande sub nn. 3 e 4, è stata disposta la sospensione del giudizio sino alla decisione della causa pendente in Corte
d'Appello.
In data 6/07/2023 è stata pubblicata la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.
1478/2023 Con atto notificato prima del passaggio in giudicato della decisione della
Corte d'Appello, in data 25/09/2023, l'attrice ha agito per la riassunzione del Pt_1
giudizio.
Il Giudice neo-assegnatario ha rilevato che la citata sentenza di Appello non era an-
cora passata in giudicato, provvedendo nuovamente a sospendere il giudizio.
Il giudizio è stato, dunque, nuovamente riassunto con atto notificato in data
22/04/2024 a cui hanno fatto seguito le memorie depositate da ambo le parti.
All'udienza del 16/05/2024 il Giudice, rilevato che non era stato assegnato il termi-
ne di cui alla memoria ex art. 183, VI° comma c.p.c. n. 3, ha concesso alle parti l'ulteriore termine di venti giorni a decorrere dal 20/05/2024 e ha rinviato la causa,
per decidere sulle istanze delle parti, all'udienza del 27/06/2024.
5 A detta udienza, svoltasi mediante lo scambio e il deposito di sintetiche note scritte,
il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha rinviato per la precisa-
zione delle conclusioni all'udienza del 3/10/2024, al cui esito la causa è stata tratte-
nuta in decisione sulle conclusioni dele parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Successivamente, il Giudice, con ordinanza del 17.1.2025, così disponeva:
“Letto l'art. 101 c.p.c., il quale, per ciò che qui interessa, dispone che il “se ritiene
di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice ri-
serva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferio-
re a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il de-
posito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”;
ritenuto che la presente causa sia suscettibile di essere decisa sulla base della sus-
sistenza del giudicato, in relazione a quanto statuito dalla sentenza, passata per
l'appunto in giudicato, n. 1478/2023 della Corte d'Appello di Firenze, nella parte
in cui rileva (parte in grassetto evidenziata dal redattore) che il Tribunale di Firen-
ze ha accolto la domanda riconvenzionale dell'Autorità Portuale avente tale speci-
fico oggetto, evidentemente fondata sul presupposto della validità e legittimità del-
la delibera del Comitato Portuale n. 15 del 20 luglio 2010, e tale parte della sen-
tenza non è stata impugnata dall'appellante, onde sul punto si è formato il giudi-
cato;
ritenuto pertanto che debba essere concesso termine alle parti per poter prendere
posizione sul punto, dovendo la causa essere rimessa sul ruolo,
un tanto premesso,
6 rimette
la causa sul ruolo;
assegna
alle parti termine fino al 17.2.2025 per poter prendere posizione, tramite brevi me-
morie da depositare in PCT, sul punto di cui sopra;
fissa
all'esito l'udienza del 27.2.2025, ore 8.30; […]”.
Depositate le note entro il termine assegnato, il Giudice fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale la causa veniva trattenuta in de-
cisione senza assegnazione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c.
2. Giova premettere l'effettivo confine, oramai chiaramente delineato, del presente giudizio.
Invero, come premesso sub 1, con ordinanza del 28/05/2021, il Giudice dichiarava
(con decisione definitiva in quanto non impugnata) la litispendenza relativamente alle domande attoree nn. 1 e 2 (e, dunque: 1) “In tesi, accertare l'efficacia ultra par-
tes dell'intervenuto annullamento giurisdizionale del regolamento del 2003, nella
parte in cui ha introdotto le maggiorazioni di cui alle nuove tariffe A e C e dei suc-
cessivi atti di convalida”, e 2) “In ipotesi, disapplicare il Regolamento del 2003 ,
come ratificato nel 2010, per le medesime ragioni che hanno portato
all'annullamento con sentenza del Consiglio di Stato n. 860/2012”), domande sulle quali, dunque, questo Giudice non può pronunciarsi, un tanto giacché su tali do-
mande pendeva già un distinto giudizio illo tempore pendente innanzi alla Corte
d'Appello di Firenze, poi deciso con la sentenza, passata in giudicato, n. 1478/2023.
7 Riassunto, quindi, il giudizio, questo è limitato alla decisione sulle domande nn. 3 e
4 (e, dunque: 3) - in ogni caso accertare la misura corretta del canone di conces-
sione giusta l'applicazione della Tariffa antecedente all'approvazione del Regola-
mento del 2003 annullato;
e 4) - in ogni caso, per l'effetto, condannare l' CP_2
alla restituzione in favore di delle maggiorazioni e dei relativi interessi in- Pt_1
debitamente versati all'Autorità e non ancora restituiti fino al dì del saldo, nella
misura che verrà accertata nel corso del giudizio, comunque non inferiore a circa
235.000 euro per ogni annualità o in quella di giustizia che Codesto Ill.mo Tribuna-
le vorrà accertare in corso di causa), tenuto presente che parte attrice, alla prima udienza, precisava le domande, nel senso che “la presente domanda è riferita al ca-
none concessorio a partire dall'annualità 2013, data di passaggio in giudicato del-
la sentenza del Consiglio di Stato n. 860/2012, cosicché non risulta alcun tipo di
sovrapposizione fra la domanda già azionata e la presente”.
3. Detto che, in ordine alle prime due domande, veniva dichiarata la litispendenza,
giova comunque per ordine espositivo, ribadire che, con la sentenza passata in giu-
dicato, al proposito veniva statuito che l'annullamento in sede giurisdizionale di un
atto amministrativo a efficacia generale inscindibile ha l'effetto di eliminarlo defini-
tivamente dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che non hanno
partecipato al giudizio poiché la caducazione va oltre l'ambito applicativo dell'art.
2909 c.c., accogliendo, dunque, il primo motivo di appello svolto dall'odierna attri-
ce ed, in accoglimento, quindi della (per intendersi) originaria domanda sub 1 di cui al presente giudizio (sulla quale veniva dichiarata la litispendenza), statuizione, co-
me più volte detta, oramai coperta dal giudicato.
8 Ma, a ben vedere, anche le domande, per le quali non veniva dichiarata la litispen-
denza e per le quali il giudizio veniva riassunto una volta cessata la causa di sospen-
sione, sono coperte dal giudicato.
Ad un attento esame della pronuncia della Corte d'Appello, ora anch'essa passata in giudicato, infatti, essa accoglieva la domanda di ripetizione della solo in rife- Pt_1
rimento alle maggiorazioni corrisposte sotto la vigenza del Regolamento del 2003,
non invece quella di ripetizione per le maggiorazioni derivanti dal Regolamento del
2010.
Devesi, tuttavia, dare un breve excursus sul susseguirsi degli atti amministrativi co-
stituenti il sostrato del contenzioso.
È, in particolare pacifico che il canone di concessione, ai sensi dell'articolo 7, tariffa
A e dell'articolo 12 del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricom-
preso nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Livorno veniva de-
terminato con decreto del Commissario dell'Autorità Portuale n. 121/Comm. del
24.11.2003. Poi, a partire dall'1.1.2004, in forza del Regolamento, veniva determi-
nato un incremento del canone concessorio, con l'introduzione della “nuova tariffa
concessione aree e banchine per operazioni portuali”.
Impugnato il regolamento dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regio-
nale, il giudizio (proposto da si concludeva con la Parte_2
sentenza del T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1501 del 19.5.2010 (cfr. doc. 4 di parte attri-
ce), che riconosceva “il vizio di incompetenza dei provvedimenti commissariali im-
pugnati [..], che, in via conseguenziale, viziano la successiva delibera n. 11/2004
del Comitato Portuale e le determinazioni relative alla quantificazione del canone”.
9 Successivamente, l'Autorità Portuale di Livorno promuoveva appello dinnanzi al
Consiglio di Stato avverso tale decisione.
Sennonché, nelle more del giudizio di impugnazione, il Comitato Portuale di Livor-
no adottava la delibera n. 15 del 20.7.2010 (cfr. doc. 5 di parte attrice), recante
“Conferma canoni demaniali per operazioni portuali”.
Il Consiglio di Stato disattendeva l'appello, specificando, in motivazione, di ritenere
“non priva di fondamento la censura con cui si deduce l'assenza nei provvedimenti
impugnati in primo grado di un'adeguata motivazione a supporto dell'adozione dei
nuovi parametri di calcolo e, in specie, l'assenza di una sufficiente analisi del fab-
bisogno finanziario dell'Autorità portuale in relazione alle funzioni istituzionali da
assolvere, oltre che di una stima dell'incidenza del disposto incremento percentuale
rispetto al fabbisogno” (così sentenza C.d.S. n. 860/2012).
Ora, il profilo critico è l'efficacia e validità o meno del Regolamento stesso del
2010, giacché per parte attrice tale approdo è inaccoglibile sulla scorta della tesi se-
condo cui l'annullamento del precedente regolamento da parte del Consiglio di Sta-
to avrebbe caducato, travolgendolo, anche il seguente atto;
di contrario avviso inve-
ce parte convenuta, secondo cui tale provvedimento avrebbe una propria e ben di-
stinta autonomia, sicché, in assenza di impugnazione, mai avvenuta dello stesso,
non vi sarebbero motivi per ritenerlo inefficace od invalido.
A ben vedere, tale profilo è tuttavia coperto dal giudicato per essere stato anch'esso scrutinato e deciso dalla citata sentenza di Corte d'Appello Firenze n. 1478/2023,
ora pacificamente pure essa passata in giudicato.
Perspicuo è, invero, il passaggio (cfr. ibidem, pp. 15-16: parti in grassetto evidenzia-
10 te dal redattore) secondo cui “in conclusione sostiene la che essa Parte_3
poteva agire per la tutela dei propri diritti sia invocando gli effetti del giudicato
amministrativo per i canoni nel periodo fra il 1° gennaio 2003 ed il 21 luglio 2010,
sia chiedendo la disapplicazione della delibera del Comitato Portuale n. 15 del 20
luglio 2010 di per sé illegittima, a prescindere dall'esito della sua separata impu-
gnazione, per quanto atteneva i criteri di determinazione dei canoni reintrodotti
con effetto ex nunc coincidenti con le tariffe annullate.
Osserva sul punto la Corte: dall'interpretazione dell'atto introduttivo e degli scritti
difesivi del primo grado appare evidente che la abbia agito con Parte_3
l'azione di ripetizione di indebito per la tutela dei suoi diritti lesi invocando il Re-
golamento d'uso delle aree marittime annullato dal TAR, mentre il successivo dan-
no dovuto a quanto deliberato in data 20 luglio 2010 dall'Autorità Portuale, resta
precluso dal petitum iniziale.
Occorre chiarire che quando ha agito in giudizio in primo grado nel settem- CP_3
bre del 2013 aveva già corrisposto a controparte tutti i canoni che le erano stati ri-
chiesti “ad esclusione di un rateo residuo per l'anno 2012 e dell'intero anno 2013”
(vedi citazione di primo grado, pag. 2); tanto è vero che l'attrice chiedeva al Tribu-
nale di quantificare le somme che aveva diritto a vedersi rimborsare perché pagate
in eccesso dal 2004 in poi, in quanto richieste sulla base di un Regolamento poi an-
nullato dal giudice amministrativo, nonché di accertare a quanto ammontava il giu-
sto canone da pagare a controparte per la concessione delle aree demaniali marit-
time “per il rateo inevaso dell'anno 2012 e per i ratei dell'anno 2013 e all'esito
procedere all'integrale compensazione” tra i rispettivi debiti/crediti e dunque, qua-
11 lora residuasse una differenza a saldo a favore dell'attrice, condannare l'Autorità
Portuale al pagamento della medesima differenza oltre interessi legali (vedi con-
clusioni citazione di primo grado, pagg. 7/8).
La domanda di parte attrice era dunque essenzialmente una domanda di mero ac-
certamento e solo eventualmente di ripetizione di indebito, quest'ultima esperita so-
lo nel caso in cui l'indebito accertato in conseguenza degli effetti della pronuncia
del giudice amministrativo superasse nel quantum l'importo dovuto a controparte
per il rateo ancora inevaso dell'anno 2012 e per i ratei dell'anno 2013.
Orbene, tale ultimo importo è stato già accertato dal primo giudice, avendo il Tri-
bunale di Firenze accolto la domanda riconvenzionale dell'Autorità Portuale aven-
te tale specifico oggetto, evidentemente fondata sul presupposto della validità e le-
gittimità della delibera del Comitato Portuale n. 15 del 20 luglio 2010, e tale parte
della sentenza non è stata impugnata dall'appellante, onde sul punto si è formato
il giudicato”.
Dunque, il prius delle domande per cui è causa, costituito dalla validità ed efficacia del Regolamento 15 del 20 luglio 2010 (trattandosi, dunque, di statuizione proprio in punto accertamento di esistenza e legittimità del provvedimento), è, come accer-
tato da Corte d'Appello, indubitabilmente coperto dal giudicato per non essere stato il relativo capo della sentenza di primo grado impugnato dalla odierna attrice nel giudizio originario, essendo pure fuori di dubbio che il giudicato possa essere rile-
vato d'ufficio (dovendosi pure rileva re che la sentenza della Corte d'Appello è ausa volta passata in giudicato).
Il fatto, quindi, che il profilo appena significato sia irrimediabilmente coperto dal
12 giudicato, assorbe qualsivoglia altra questione, determinando il necessario rigetto delle domande attoree, relative – giova ribadirlo – indubitabilmente a canoni deri-
vanti, ratione temporis, dal più volte citato regolamento n. 15 del 20 luglio 2010.
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte attrice dovrà rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi considerare che la fase istrut-
toria avveniva su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta le pretese attoree;
condanna parti attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 22.426,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a
13 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, 6.6.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 3686/2020 R.G. vertente tra con l'Avv. Ugo Franceschetti Parte_1
e l'Avv. Alessandro Boselli
attrice e
, con l'Avv. Paola Monte- Controparte_1
verde convenuta
in punto: canoni
CONCLUSIONI
presentate in data 09.05.2025
dal procuratore di parte attrice:
„Insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate, in particolare per
l'ammissione della Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile per determinare: - la quantifi-
cazione dell'ammontare del canone concessorio effettivamente dovuto, in applicazione del-
1 la tariffa antecedente all'introduzione del Regolamento del 2003; - la quantificazione delle
maggiorazioni indebitamente versate da nei confronti dell' al netto di Pt_1 CP_2
quanto eventualmente medio tempore rimborsato;
nonché per l'accoglimento delle seguenti
conclusioni:
In tesi, accertare l'efficacia ultra partes dell'intervenuto annullamento giurisdizionale del
Regolamento del 2003, nella parte in cui ha introdotto le maggiorazioni di cui alle nuove
tariffe A e C, e dei successivi atti di pretesa convalida;
- in ipotesi, disapplicare il Regola-
mento del 2003, come ratificato nel 2010, per le medesime ragioni che hanno portato
all'annullamento con sentenza del Consiglio di Stato n. 860/2012; - in ogni caso accertare
la misura corretta del canone di concessione giusta l'applicazione della Tariffa anteceden-
te all'approvazione del Regolamento del 2003 annullato;
- in ogni caso, per l'effetto, con-
dannare l' alla restituzione in favore di delle maggiorazioni e dei relativi CP_2 Pt_1
interessi indebitamente versati all'Autorità e non ancora restituiti fino al dì del saldo, nella
misura che verrà accertata nel corso del giudizio, comunque non inferiore a circa 235.000
euro per ogni annualità o in quella di giustizia che Codesto Ill.mo Tribunale vorrà accerta-
re in corso di causa;
- in subordine, pronunciare una sentenza di condanna generica, ai
sensi dell'articolo 278, I comma, c.p.c., affinché sia accertata la sussistenza del diritto di
a non veder applicate nel rapporto concessorio in esame le maggiorazioni di cui Pt_1
alle tariffe A e C contestate e sia rimessa sull'Autorità convenuta la definitiva liquidazione
di quanto indebitamente percepito al netto delle maggiorazioni contestate. Con vittoria di
spese e competenze del giudizio e rimborso del contributo unificato.”;
dal procuratore di parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per
2 le causali esposte nei precedenti scritti depositati in atti: In via preliminare di rito: - di-
chiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice amministrativo;
Nel merito: - in via principale, respingere la domanda della Società attrice, perché infon-
data sia nell'an che nel quantum in fatto e in diritto, e ad ogni modo non provata e, co-
munque, in ipotesi, circoscrivere la condanna alle somme di cui risulti provato il versa-
mento e con decurtazione di quelle per le quali si è formato il giudicato per mancata impu-
gnazione di un capo di condanna della sentenza del Tribunale di Firenze n. 973/2013. In
ogni caso, con vittoria di spese e di onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società , con atto di citazione notificato in data 04/12/2020, ha convenuto in Pt_1
giudizio Autorità di Sistema Portuale per sentirla condannare alla ripetizione delle maggiorazioni del canone demaniale disposte dal Regolamento d'uso delle aree de-
maniali marittime, adottato dall'Amministrazione con delibera del Comitato Portua-
le n. 15 del 20/7/2010. La domanda attrice è fondata sull'asserito presupposto dell'estensione degli effetti di annullamento della sentenza del Consiglio di Stato n.
860 del 2012 (che ha disposto l'annullamento del Regolamento d'uso delle aree demaniali adottato nel 2003 con decreto n. 121/COM del 24/11/2003) erga omnes
ed anche con effetti involgenti Regolamento del 2010.
La pretesa è quantificata in una somma non inferiore a 220.000,00 Euro annui.
Parte convenuta ha contestato integralmente la fondatezza della pretesa avversaria evidenziando come la sentenza del Consiglio di Stato n. 850/2012 abbia determinato l'annullamento de Regolamento del 2003 ma non del successivo Regolamento del
2010. Per tale ragione è stato precisato che le somme dovute a titolo di maggiora-
3 zione del canone non sono qualificabili come indebite, traendo la loro ragione d'essere da un atto impositivo non travolto dal giudicato di annullamento della sen-
tenza del Consiglio di Stato n. 850/2012. Parte convenuta, in sostanza, ha rilevato che si tratta di pretese fondate su un atto (Regolamento del 2010) efficace, esecutivo e produttivo di effetti, in quanto non impugnato e tanto meno annullato in via auto-
noma.
Secondo la convenuta, in effetti, con il Regolamento del 2010, l'Amministrazione, a seguito della precedente sentenza del TAR Toscana che aveva annullato per vizio di incompetenza il Regolamento del 2003, avrebbe esercitato una nuova discrezionali-
tà amministrativa e così regolamentato nuovamente la materia della pronuncia og-
getto di annullamento del TAR Toscana.
Nell'atto di costituzione è stata, inoltre, allegata la pendenza di altro giudizio presso la Corte d'Appello di Firenze tra le medesime parti, avente ad oggetto l'azione di ripetizione dei pagamenti eseguiti in forza del Regolamento del 2003, giudizio nel quale, tuttavia, sarebbero state ricomprese anche annualità coincidenti con quelle azionate nel presente giudizio.
Alla prima udienza del 25/03/2021, il giudice all'epoca assegnatario, Dott. Carlo
Cardi, dopo aver raccolto la precisazione della parte attrice circa l'estensione della domanda, da intendersi limitata a partire dall'annualità del 2013 e, riservata ogni va-
lutazione sulle eccezioni/istanze preliminari, concedeva i termini per le prime due memorie dell'art. 183, comma IV c.p.c. e si riservava di fissare udienza di prosecu-
zione al momento della scadenza di tale termine.
Le parti hanno così proceduto al deposito delle memorie istruttorie ed alla scadenza
4 del secondo termine dell'art. 183, comma VI c.p.c., il Giudice ha emesso ordinanza in data 28/05/2021, con cui ha disposto, per le domande dei nn. 1 e 2 (rispettiva-
mente “In tesi, accertare l'efficacia ultra partes dell'intervenuto annullamento giu-
risdizionale del regolamento del 2003, nella parte in cui ha introdotto le maggiora-
zioni di cui alle nuove tariffe A e C e dei successivi atti di convalida”, e “In ipotesi,
disapplicare il Regolamento del 2003, come ratificato nel 2010, per le medesime
ragioni che hanno portato all'annullamento con sentenza del Consiglio di Stato n.
860/2012”), la litispendenza.
Con la stessa ordinanza, relativamente alle domande sub nn. 3 e 4, è stata disposta la sospensione del giudizio sino alla decisione della causa pendente in Corte
d'Appello.
In data 6/07/2023 è stata pubblicata la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.
1478/2023 Con atto notificato prima del passaggio in giudicato della decisione della
Corte d'Appello, in data 25/09/2023, l'attrice ha agito per la riassunzione del Pt_1
giudizio.
Il Giudice neo-assegnatario ha rilevato che la citata sentenza di Appello non era an-
cora passata in giudicato, provvedendo nuovamente a sospendere il giudizio.
Il giudizio è stato, dunque, nuovamente riassunto con atto notificato in data
22/04/2024 a cui hanno fatto seguito le memorie depositate da ambo le parti.
All'udienza del 16/05/2024 il Giudice, rilevato che non era stato assegnato il termi-
ne di cui alla memoria ex art. 183, VI° comma c.p.c. n. 3, ha concesso alle parti l'ulteriore termine di venti giorni a decorrere dal 20/05/2024 e ha rinviato la causa,
per decidere sulle istanze delle parti, all'udienza del 27/06/2024.
5 A detta udienza, svoltasi mediante lo scambio e il deposito di sintetiche note scritte,
il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha rinviato per la precisa-
zione delle conclusioni all'udienza del 3/10/2024, al cui esito la causa è stata tratte-
nuta in decisione sulle conclusioni dele parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Successivamente, il Giudice, con ordinanza del 17.1.2025, così disponeva:
“Letto l'art. 101 c.p.c., il quale, per ciò che qui interessa, dispone che il “se ritiene
di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice ri-
serva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferio-
re a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il de-
posito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”;
ritenuto che la presente causa sia suscettibile di essere decisa sulla base della sus-
sistenza del giudicato, in relazione a quanto statuito dalla sentenza, passata per
l'appunto in giudicato, n. 1478/2023 della Corte d'Appello di Firenze, nella parte
in cui rileva (parte in grassetto evidenziata dal redattore) che il Tribunale di Firen-
ze ha accolto la domanda riconvenzionale dell'Autorità Portuale avente tale speci-
fico oggetto, evidentemente fondata sul presupposto della validità e legittimità del-
la delibera del Comitato Portuale n. 15 del 20 luglio 2010, e tale parte della sen-
tenza non è stata impugnata dall'appellante, onde sul punto si è formato il giudi-
cato;
ritenuto pertanto che debba essere concesso termine alle parti per poter prendere
posizione sul punto, dovendo la causa essere rimessa sul ruolo,
un tanto premesso,
6 rimette
la causa sul ruolo;
assegna
alle parti termine fino al 17.2.2025 per poter prendere posizione, tramite brevi me-
morie da depositare in PCT, sul punto di cui sopra;
fissa
all'esito l'udienza del 27.2.2025, ore 8.30; […]”.
Depositate le note entro il termine assegnato, il Giudice fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale la causa veniva trattenuta in de-
cisione senza assegnazione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c.
2. Giova premettere l'effettivo confine, oramai chiaramente delineato, del presente giudizio.
Invero, come premesso sub 1, con ordinanza del 28/05/2021, il Giudice dichiarava
(con decisione definitiva in quanto non impugnata) la litispendenza relativamente alle domande attoree nn. 1 e 2 (e, dunque: 1) “In tesi, accertare l'efficacia ultra par-
tes dell'intervenuto annullamento giurisdizionale del regolamento del 2003, nella
parte in cui ha introdotto le maggiorazioni di cui alle nuove tariffe A e C e dei suc-
cessivi atti di convalida”, e 2) “In ipotesi, disapplicare il Regolamento del 2003 ,
come ratificato nel 2010, per le medesime ragioni che hanno portato
all'annullamento con sentenza del Consiglio di Stato n. 860/2012”), domande sulle quali, dunque, questo Giudice non può pronunciarsi, un tanto giacché su tali do-
mande pendeva già un distinto giudizio illo tempore pendente innanzi alla Corte
d'Appello di Firenze, poi deciso con la sentenza, passata in giudicato, n. 1478/2023.
7 Riassunto, quindi, il giudizio, questo è limitato alla decisione sulle domande nn. 3 e
4 (e, dunque: 3) - in ogni caso accertare la misura corretta del canone di conces-
sione giusta l'applicazione della Tariffa antecedente all'approvazione del Regola-
mento del 2003 annullato;
e 4) - in ogni caso, per l'effetto, condannare l' CP_2
alla restituzione in favore di delle maggiorazioni e dei relativi interessi in- Pt_1
debitamente versati all'Autorità e non ancora restituiti fino al dì del saldo, nella
misura che verrà accertata nel corso del giudizio, comunque non inferiore a circa
235.000 euro per ogni annualità o in quella di giustizia che Codesto Ill.mo Tribuna-
le vorrà accertare in corso di causa), tenuto presente che parte attrice, alla prima udienza, precisava le domande, nel senso che “la presente domanda è riferita al ca-
none concessorio a partire dall'annualità 2013, data di passaggio in giudicato del-
la sentenza del Consiglio di Stato n. 860/2012, cosicché non risulta alcun tipo di
sovrapposizione fra la domanda già azionata e la presente”.
3. Detto che, in ordine alle prime due domande, veniva dichiarata la litispendenza,
giova comunque per ordine espositivo, ribadire che, con la sentenza passata in giu-
dicato, al proposito veniva statuito che l'annullamento in sede giurisdizionale di un
atto amministrativo a efficacia generale inscindibile ha l'effetto di eliminarlo defini-
tivamente dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che non hanno
partecipato al giudizio poiché la caducazione va oltre l'ambito applicativo dell'art.
2909 c.c., accogliendo, dunque, il primo motivo di appello svolto dall'odierna attri-
ce ed, in accoglimento, quindi della (per intendersi) originaria domanda sub 1 di cui al presente giudizio (sulla quale veniva dichiarata la litispendenza), statuizione, co-
me più volte detta, oramai coperta dal giudicato.
8 Ma, a ben vedere, anche le domande, per le quali non veniva dichiarata la litispen-
denza e per le quali il giudizio veniva riassunto una volta cessata la causa di sospen-
sione, sono coperte dal giudicato.
Ad un attento esame della pronuncia della Corte d'Appello, ora anch'essa passata in giudicato, infatti, essa accoglieva la domanda di ripetizione della solo in rife- Pt_1
rimento alle maggiorazioni corrisposte sotto la vigenza del Regolamento del 2003,
non invece quella di ripetizione per le maggiorazioni derivanti dal Regolamento del
2010.
Devesi, tuttavia, dare un breve excursus sul susseguirsi degli atti amministrativi co-
stituenti il sostrato del contenzioso.
È, in particolare pacifico che il canone di concessione, ai sensi dell'articolo 7, tariffa
A e dell'articolo 12 del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricom-
preso nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Livorno veniva de-
terminato con decreto del Commissario dell'Autorità Portuale n. 121/Comm. del
24.11.2003. Poi, a partire dall'1.1.2004, in forza del Regolamento, veniva determi-
nato un incremento del canone concessorio, con l'introduzione della “nuova tariffa
concessione aree e banchine per operazioni portuali”.
Impugnato il regolamento dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regio-
nale, il giudizio (proposto da si concludeva con la Parte_2
sentenza del T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1501 del 19.5.2010 (cfr. doc. 4 di parte attri-
ce), che riconosceva “il vizio di incompetenza dei provvedimenti commissariali im-
pugnati [..], che, in via conseguenziale, viziano la successiva delibera n. 11/2004
del Comitato Portuale e le determinazioni relative alla quantificazione del canone”.
9 Successivamente, l'Autorità Portuale di Livorno promuoveva appello dinnanzi al
Consiglio di Stato avverso tale decisione.
Sennonché, nelle more del giudizio di impugnazione, il Comitato Portuale di Livor-
no adottava la delibera n. 15 del 20.7.2010 (cfr. doc. 5 di parte attrice), recante
“Conferma canoni demaniali per operazioni portuali”.
Il Consiglio di Stato disattendeva l'appello, specificando, in motivazione, di ritenere
“non priva di fondamento la censura con cui si deduce l'assenza nei provvedimenti
impugnati in primo grado di un'adeguata motivazione a supporto dell'adozione dei
nuovi parametri di calcolo e, in specie, l'assenza di una sufficiente analisi del fab-
bisogno finanziario dell'Autorità portuale in relazione alle funzioni istituzionali da
assolvere, oltre che di una stima dell'incidenza del disposto incremento percentuale
rispetto al fabbisogno” (così sentenza C.d.S. n. 860/2012).
Ora, il profilo critico è l'efficacia e validità o meno del Regolamento stesso del
2010, giacché per parte attrice tale approdo è inaccoglibile sulla scorta della tesi se-
condo cui l'annullamento del precedente regolamento da parte del Consiglio di Sta-
to avrebbe caducato, travolgendolo, anche il seguente atto;
di contrario avviso inve-
ce parte convenuta, secondo cui tale provvedimento avrebbe una propria e ben di-
stinta autonomia, sicché, in assenza di impugnazione, mai avvenuta dello stesso,
non vi sarebbero motivi per ritenerlo inefficace od invalido.
A ben vedere, tale profilo è tuttavia coperto dal giudicato per essere stato anch'esso scrutinato e deciso dalla citata sentenza di Corte d'Appello Firenze n. 1478/2023,
ora pacificamente pure essa passata in giudicato.
Perspicuo è, invero, il passaggio (cfr. ibidem, pp. 15-16: parti in grassetto evidenzia-
10 te dal redattore) secondo cui “in conclusione sostiene la che essa Parte_3
poteva agire per la tutela dei propri diritti sia invocando gli effetti del giudicato
amministrativo per i canoni nel periodo fra il 1° gennaio 2003 ed il 21 luglio 2010,
sia chiedendo la disapplicazione della delibera del Comitato Portuale n. 15 del 20
luglio 2010 di per sé illegittima, a prescindere dall'esito della sua separata impu-
gnazione, per quanto atteneva i criteri di determinazione dei canoni reintrodotti
con effetto ex nunc coincidenti con le tariffe annullate.
Osserva sul punto la Corte: dall'interpretazione dell'atto introduttivo e degli scritti
difesivi del primo grado appare evidente che la abbia agito con Parte_3
l'azione di ripetizione di indebito per la tutela dei suoi diritti lesi invocando il Re-
golamento d'uso delle aree marittime annullato dal TAR, mentre il successivo dan-
no dovuto a quanto deliberato in data 20 luglio 2010 dall'Autorità Portuale, resta
precluso dal petitum iniziale.
Occorre chiarire che quando ha agito in giudizio in primo grado nel settem- CP_3
bre del 2013 aveva già corrisposto a controparte tutti i canoni che le erano stati ri-
chiesti “ad esclusione di un rateo residuo per l'anno 2012 e dell'intero anno 2013”
(vedi citazione di primo grado, pag. 2); tanto è vero che l'attrice chiedeva al Tribu-
nale di quantificare le somme che aveva diritto a vedersi rimborsare perché pagate
in eccesso dal 2004 in poi, in quanto richieste sulla base di un Regolamento poi an-
nullato dal giudice amministrativo, nonché di accertare a quanto ammontava il giu-
sto canone da pagare a controparte per la concessione delle aree demaniali marit-
time “per il rateo inevaso dell'anno 2012 e per i ratei dell'anno 2013 e all'esito
procedere all'integrale compensazione” tra i rispettivi debiti/crediti e dunque, qua-
11 lora residuasse una differenza a saldo a favore dell'attrice, condannare l'Autorità
Portuale al pagamento della medesima differenza oltre interessi legali (vedi con-
clusioni citazione di primo grado, pagg. 7/8).
La domanda di parte attrice era dunque essenzialmente una domanda di mero ac-
certamento e solo eventualmente di ripetizione di indebito, quest'ultima esperita so-
lo nel caso in cui l'indebito accertato in conseguenza degli effetti della pronuncia
del giudice amministrativo superasse nel quantum l'importo dovuto a controparte
per il rateo ancora inevaso dell'anno 2012 e per i ratei dell'anno 2013.
Orbene, tale ultimo importo è stato già accertato dal primo giudice, avendo il Tri-
bunale di Firenze accolto la domanda riconvenzionale dell'Autorità Portuale aven-
te tale specifico oggetto, evidentemente fondata sul presupposto della validità e le-
gittimità della delibera del Comitato Portuale n. 15 del 20 luglio 2010, e tale parte
della sentenza non è stata impugnata dall'appellante, onde sul punto si è formato
il giudicato”.
Dunque, il prius delle domande per cui è causa, costituito dalla validità ed efficacia del Regolamento 15 del 20 luglio 2010 (trattandosi, dunque, di statuizione proprio in punto accertamento di esistenza e legittimità del provvedimento), è, come accer-
tato da Corte d'Appello, indubitabilmente coperto dal giudicato per non essere stato il relativo capo della sentenza di primo grado impugnato dalla odierna attrice nel giudizio originario, essendo pure fuori di dubbio che il giudicato possa essere rile-
vato d'ufficio (dovendosi pure rileva re che la sentenza della Corte d'Appello è ausa volta passata in giudicato).
Il fatto, quindi, che il profilo appena significato sia irrimediabilmente coperto dal
12 giudicato, assorbe qualsivoglia altra questione, determinando il necessario rigetto delle domande attoree, relative – giova ribadirlo – indubitabilmente a canoni deri-
vanti, ratione temporis, dal più volte citato regolamento n. 15 del 20 luglio 2010.
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte attrice dovrà rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi considerare che la fase istrut-
toria avveniva su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta le pretese attoree;
condanna parti attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 22.426,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a
13 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, 6.6.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
14