Ordinanza cautelare 17 marzo 2025
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02963/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00203/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 203 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, nato ad [...] il [...], n.q. di amministratore di sostegno del sig. -OMISSIS-, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, dall’avvocato Santo Botta, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Morello n. 40;
contro
Comune di Aragona, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocatessa Vincenza Chiapparo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Santa TA (Ag), via Nazionale n. 14;
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare degli effetti,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del provvedimento di diniego adottato sulla richiesta di ammissione al ricovero in una struttura assistenziale residenziale per disabili psichici con oneri di compartecipazione a carico del Comune di Aragona emesso il 3 dicembre 2024;
- del Regolamento comunale per l’accesso ai servizi residenziali, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 95 del 5 novembre 2010;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 24.06.2025 :
- del provvedimento di diniego della richiesta di ammissione al ricovero in una struttura assistenziale residenziale per disabili psichici con oneri di compartecipazione a carico del Comune di Aragona prot. 10971/2025 del 30 aprile 2025;
- ove occorra e per quanto di ragione, della relazione sociale prot. n. 8811 del 04 aprile 2025;
- ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione prot. n. 12344/2025 del 14 maggio 2025 di non accoglimento delle osservazioni dell’odierno ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Aragona;
Viste le ordinanze cautelari di questo Tribunale nn. 128/2025 e 422/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. AR GL e uditi per le parti i difensori, avvocato Botta per parte ricorrente ed avvocato Chiapparo per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha impugnato le determinazioni specificate in epigrafe, prospettandone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 legge n. 328/2000; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 6, 7, del Regolamento per l’accesso ai Servizi Residenziali; eccesso di potere per difetto d’istruttoria ;
II) Sul Regolamento per l’accesso ai Servizi residenziali: violazione degli artt. 38 e 117, comma 2, lett. m), Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, d.P.C.M. n. 159/2013; degli artt. 6, 24, 2, legge n. 328/2000; dell’art. 5 d.l. n. 201/2011 .
1.2) Per quanto concerne i fatti oggetto del decidere ha premesso che la grave situazione di salute, in cui versa il sig. -OMISSIS- (fratello e pupillo del sig. -OMISSIS-) affetto da “psicosi schizofrenica cronica grave con necessità di terapia continua e profonda disorganizzazione della vita di relazione” , ha implicato nel corso degli anni dei periodi di ricovero presso strutture specializzate, tant’è che il medesimo è attualmente ospitato presso la comunità alloggio per disabili psichici La NA di Canicattì (Ag).
Ritenendo di avere diritto al beneficio della compartecipazione alle relative spese da parte del Comune di Aragona, sulla base di quanto previsto dal locale Regolamento comunale per l’Accesso ai Servizi Residenziali , parte ricorrente ha presentato istanza in tal senso; istanza rigettata tuttavia con le determinazioni impugnate e fondate sulla circostanza, a dire dell’Amministrazione intimata ostativa alla concessione del suddetto beneficio, della titolarità (anche se pro quota con altre persone) di un patrimonio immobiliare proprio da parte del disabile.
1.3) In ordine alle deduzioni d’illegittimità articolate con l’atto introduttivo del giudizio, è stata lamentata innanzitutto un’errata interpretazione delle disposizioni regolamentari sui servizi residenziali ed in particolare dell’art. 6, comma 1, lett. c) del prefato regolamento, il quale avrebbe dovuto essere applicato in combinato disposto con il successivo comma 3 dello stesso articolo.
Invero, se l’Amministrazione intimata si fosse attenuta a tale parametro interpretativo, si sarebbe avveduta che, a fronte della prima di tali disposizioni, la quale esclude la possibilità di accedere al beneficio della compartecipazione alle spese di soggiorno presso strutture residenziali di natura socio/sanitaria per chi è titolare di un proprio patrimonio; la seconda accorda alla P.A. la facoltà di ammettere, in deroga al detto parametro, a tale beneficio “i casi di estrema gravità” , demandando all’Ufficio Servizi Sociali del Comune il compito di effettuare le verifiche del caso. E proprio in questa seconda fattispecie avrebbe dovuto essere sussunto il caso oggetto del decidere.
Pertanto, omettendo le verifiche previste per “i casi di estrema gravità” , il Comune intimato avrebbe assunto delle determinazioni illegittime sia sotto il profilo della violazione di legge, che sotto quello dell’eccesso di potere.
È stata altresì dedotta l’illegittimità del Regolamento comunale in discorso, laddove, per suo tramite, il Comune intimato ha introdotto dei requisiti di accesso al beneficio della compartecipazione alle spese dei servizi socio/assistenziali non previsti, in realtà, dalle fonti normative di rango legislativo (esattamente l’art. 6, legge n. 328/2000, l’art. 2, comma 1, d.P.C.M. n. 159/2013, il d.P.R.S. 19.06.2000 di cui alla G.U.R.S. n. 41 del 08.09.2000) secondo cui i Comuni sarebbero tenuti a vagliare le richieste di fruizione di tale beneficio prendendo in considerazione esclusivamente l’indice ISEE, essendo preclusa invece la possibilità di prevedere altri e diversi parametri.
1.4) Costituitasi in giudizio l’Amministrazione intimata, ad esito della camera di consiglio del 13.03.2025 è stata pronunziata l’ordinanza cautelare n. 128/2025, con cui è stato disposto un riesame dell’istanza di parte ricorrente da parte del Comune di Aragona, al fine di appurare se il caso oggetto del decidere potesse rientrare o mene nelle ipotesi appena descritte di ammissione in deroga al beneficio della compartecipazione.
Tale incombente è stato in effetti espletato dall’Amministrazione; ragione per la quale alla successiva udienza pubblica del 19.06.2025, parte ricorrente, dando atto dell’avvenuta adozione di un ulteriore provvedimento di diniego della sua istanza, ha domandato a questo Tribunale la concessione dei termini a difesa propedeutici all’incardinazione di un ricorso per motivi aggiunti.
2.1) Il gravame per motivi aggiunti è stato quindi versato in atti il successivo 24.06.2025, prospettando l’illegittimità delle determinazioni assunte in seconde cure dal Comune intimato per i motivi seguenti:
I) Falsa ed errata applicazione dell’ordinanza cautelare n. 128 del 17.03.2025; violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento per l’accesso ai Servizi residenziali; violazione e falsa applicazione del D.A. 867/S7 del 15.04.2003; eccesso di potere per difetto d’istruttoria ;
II) Sul regolamento per l’accesso ai Servizi residenziali: violazione degli artt. 38 e 117, comma 2, lett. m.), Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, d.P.C.M. n. 159/2013, degli artt. 6, 24, 25, legge n. 328/2000, dell’art. 5 d.L. n. 201/2011 .
2.2) Ad esito della camera di consiglio del 22.07.2025, fissata per decidere sulla nuova istanza cautelare formulata da parte ricorrente mercé il suddetto atto per motivi aggiunti, è stata adottata l’ordinanza cautelare n. 422/2025, di rigetto per carenza del requisito del periculum in mora dell’istanza in questione.
Infine all’udienza pubblica del 18.11.2025 il Tribunale ha rilevato di ufficio (come da avviso riportato a verbale) la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio e ha invitato le parti presenti a dedurre sul punto.
Ascoltati i difensori la causa è stata assunta in decisione.
3.1) In via preliminare il Tribunale rileva la sopravvenuta carenza d’interesse all’esame delle deduzioni prospettate con l’atto introduttivo del giudizio, provocata dal fatto che le determinazioni gravate con tale atto sono state sostituite da quelle adottate dall’Amministrazione intimata ad esito dell’ordinanza cautelare di remand n. 128/2025.
Pertanto il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
3.2) Passando così all’esame delle questioni prospettate con il pedissequo ricorso per motivi aggiunti, con il primo dei detti motivi parte ricorrente, pur dando atto della circostanza che il nuovo provvedimento di diniego è stato preceduto da una Relazione redatta appositamente dagli Uffici del Comune intimato in applicazione di quanto disposto dall’art. 6 Reg. comunale cit. (incombente che, invece, era stato omesso in sede di prime cure) ha lamentato la lacunosità degli accertamenti istruttori così espletati sia sotto il profilo strettamente medico; che sotto l’ulteriore profilo del ricorrere delle condizioni “di agiatezza” ostative, in base alla disciplina in materia, alla concessione del beneficio della compartecipazione comunale alle spese attinenti i servizi sociali.
Sotto il primo profilo è stato rilevato in particolare che l’Amministrazione si sarebbe limitata a prendere atto della patologia (invero molto grave) diagnosticata al sig. -OMISSIS-, obliterando però qualsiasi valutazione sul “progetto riabilitativo” nel cui ambito il ricovero del disabile andava iscritto, segnatamente sui punti seguenti: a ) accertamento della sussistenza o meno del requisito dell’autosufficienza del disabile; b ) contestuale verifica della capacità della madre del disabile (unico familiare effettivamente convivente col medesimo) di assicurare l’assistenza necessaria all’infermo; c ) prognosi di possibili rischi di “emarginazione sociale” , a cui il disabile potrebbe andare incontro in mancanza del supporto economico dell’Amministrazione intimata.
Per ciò che attiene il secondo degli anzidetti profili è stato esposto che il Comune di Aragona avrebbe fatto applicazione della disposizione prevista dal D.A. n. 867/S7 del 15.04.2003, secondo cui è in facoltà dei Comuni di denegare l’ammissione di un disabile al beneficio della compartecipazione comunale alle spese socio/sanitarie, allorché l’interessato sia titolare di un patrimonio (immobiliare o mobiliare) con un valore di scambio sufficiente a coprire tali oneri.
Senonché, tale disposizione sarebbe in realtà inefficace, essendo stata sospesa con D.A. del 09.09.2003 (pubblicato sulla G.U.R.S. del 17.10.2003) ed in ogni caso sarebbe stata applicata erroneamente, non avendo provveduto, il Comune, a verificare l’effettivo valore di mercato dei cespiti patrimoniali in proprietà del sig. -OMISSIS-.
Mercé il secondo motivo aggiunto è stata sviluppata invece la censura attinente all’incongruità del parametro prescelto dal Comune, cioè la titolarità di un patrimonio suscettibile di essere dismesso per far fronte alle spese necessarie all’assistenza del disabile, rispetto alle fonti normative di grado sovraordinato disciplinanti la materia.
A dire di parte ricorrente, infatti, tale discrimine si porrebbe in contrasto in primo luogo con l’art. 6, comma 4, legge n. 328/2000, secondo cui “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica” .
Tale norma implicherebbe che ogni qual volta la condizione economica dell’interessato si deteriori ad un punto tale da non consentirgli di far fronte alle spese di ricovero, sarebbe preciso obbligo del Comune di residenza di accordare il beneficio della compartecipazione alle medesime.
In concreto l’individuazione del livello d’indigenza al di sotto del quale tale condizione di incapienza economica dovrebbe assumersi per conclamata rientrerebbe nei cd. L.E.A. (i Livelli Essenziali di Assistenza) riservati alla competenza statale dall’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., fatta salva una residuale competenza legislativa regionale in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio/sanitarie; attribuzioni esercitate dalla Regione Siciliana con il D.P.R.S. 19.06.2000 (pubblicato nella G.U.R.S. n. 41 del 08.09.2000).
Orbene, a norma di tali disposizioni regionali, come peraltro anche della disciplina statale sui L.E.A., l’unico parametro utilizzabile per verificare le capacità economiche di una persona, ai fini della fruizione del beneficio della compartecipazione comunale, sarebbe quello espresso dall’ISEE.
Di talché la scelta del Comune intimato di fare riferimento invece al criterio della titolarità di un patrimonio proprio da parte dell’interessato si porrebbe assolutamente al di fuori del quadro legislativo e regolamentare disciplinante la materia dei servizi socio/assistenziali.
Anche l’ulteriore riferimento fatto dall’Amministrazione intimata nel suo provvedimento di diniego alla titolarità da parte del sig. -OMISSIS- di una pensione d’invalidità sarebbe da ritenere “un fuor d’opera”, dal momento che ai sensi di quanto disposto dall’art. 24, 1 comma, lett. g), legge n. 328/2000 emolumenti di questo tipo sarebbero esclusi da ogni valutazione al riguardo.
3.3) Tali prospettazioni difensive, che per la loro connessione, possono essere esaminate congiuntamente, risultano infondate per le motivazioni che seguono.
Questo Tribunale ha trattato di recente il tema del ricovero dei disabili psichici presso le comunità alloggio, giungendo alla conclusione che le relative spese non sono da annoverare tra quelle a totale carico dell’Amministrazione.
Più esattamente, con sentenza 29.05.2025, n. 1204 questa Sezione del T.A.R.S. Palermo, ha chiarito, con argomentazioni che anche questo Collegio condivide e fa propri, che il ricovero in comunità alloggio non rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza relativi alle prestazioni socio/sanitarie, che devono essere garantiti, in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale; e che sono erogati o a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente (così l’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 502/1992); Livelli a cui si riferiscono il D.P.C.M. 29.11.2001 e il nuovo D.P.C.M. 12.01.17, rubricato Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che, secondo l’art. 3 septies del d.lgs. n. 502/1992, “Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione” (così il comma 1 dell’art. 3 septies cit.). Tali prestazioni comprendono sia le “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” , ossia “le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite” (cfr. art. 3 septies cit., comma 2, lett. a); sia le “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” , cioè “tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute” (art. 3 septies cit., comma 2, lett. b).
Le sole prestazioni sociali a rilevanza sanitaria “sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” (art. 3 septies , comma 6, 1° periodo). Invece, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono di competenza dell’A.S.P. e vengono finanziate dalla Regione “sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza” (art. 3 septies , comma 6, secondo periodo).
Pertanto risulta inesatto il riferimento ai L.E.A. per le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di competenza dei Comuni, quale è il ricovero in comunità alloggio, prestazione non a caso non menzionata nei DD.PP.CC.MM. di definizione e aggiornamento dei L.E.A.
Il ricovero in comunità alloggio si presenta infatti come un servizio di assistenza sociale, integrativo rispetto alle prestazioni socio/sanitarie a carico del S.S.N., da non confondere con la prestazione di ricovero con i trattamenti socio/riabilitativi a bassa intensità contemplati dall’art. 33, comma 2, lett. c), D.P.C.M. 12.01.2017, i quali, ricompresi nell’ambito dei L.E.A., sono a carico del S.S.N. per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera.
È pur vero che, nel caso oggetto del decidere, parte ricorrente ha prospettato che il ricovero in comunità alloggio del sig. -OMISSIS- sarebbe parte di un più articolato programma terapeutico congruo alla particolarità (e gravità) delle patologie, che, purtroppo, lo affliggono; e che per tale ragione detto ricovero assolverebbe in realtà ad una funzione precipuamente terapeutica, piuttosto che assistenziale, tale da farlo rientrare tra i servizi sanitari a carico dell’Amministrazione.
Tuttavia, come anticipato ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. c), d.P.C.M. 12.01.2017, l’Ente pubblico chiamato a far fronte agli oneri economici attinenti tali servizi è il Servizio Sanitario Nazionale. Di talché eventuali pretese al riguardo potevano (e possono tuttora) essere fatte valere nei confronti di tale Ente da parte dell’interessato, essendo il S.S.N. del tutto estraneo all’odierno giudizio.
3.4) In ordine all’ulteriore profilo di gravame attinente alla correttezza dei parametri stabiliti nel Regolamento comunale per l’Accesso ai Servizi Residenziali , anch’esso impugnato dinanzi questo Tribunale, i medesimi risultano conformi a quanto disposto dal D.A. EE.LL. n. 867/S7 del 15.04.2003, avente ad oggetto: Accesso agevolato ai Servizi sociali/Criteri unificati di valutazione economica (ISEE) .
Invero, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 di detto decreto è in facoltà degli Enti Locali subordinare la fruizione dei servizi in questione da parte di persone titolari di un reddito ISEE di importo, di per sé, tale da giustificarne l’erogazione a carico totale dell’Amministrazione, all’ulteriore verifica dell’indisponibilità di un patrimonio (immobiliare o mobiliare) di valore commerciale tale da coprire i relativi costi ovvero di un livello complessivo di benessere economico/sociale del nucleo familiare di appartenenza del disabile; dovendosi intendere, ai sensi dell’art. 8 del prefato D.A., ricompresi in tale nucleo familiare tutti i soggetti obbligati alle prestazioni alimentari in favore del disabile in virtù di quanto previsto dall’art. 433 cod. civ.
Risulta pertanto corretto l’operato dell’Amministrazione intimata sia sul punto della ricostruzione del nucleo familiare di appartenenza del sig. -OMISSIS- come esteso anche ai germani non conviventi col medesimo, trattandosi di soggetti tenuti, ai sensi dell’art. 433, n. 6, cod. civ. alle erogazioni alimentari in favore del disabile; sia sull’ulteriore profilo concernete la valutazione di redditi esenti ai fini fiscali ovvero di cespiti patrimoniali in comproprietà per appurare le capacità economiche del nucleo familiare di appartenenza del disabile.
È opportuno precisare infine che, come correttamente controdedotto dall’Amministrazione intimata, la sospensione dell’efficacia del D.A. EE.LL. n. 867/S7, disposta mercé il successivo D.A. Famiglia, Politiche Sociali, Autonomie Locali, del 09.09.2003 ha avuto luogo per un frangente circoscritto a giorni trenta, chiuso il quale il decreto in discorso ha riacquistato forza cogente.
3.5) Conclusivamente, il Tribunale a ) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio; b ) rigetta il gravame per motivi aggiunti.
4) Infine, in considerazione della particolare natura delle questioni trattate, viene disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da pedissequo ricorso per motivi aggiunti, così decide:
a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio;
b) rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2 septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO VA, Presidente
AR GL, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR GL | TO VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.