TAR Palermo, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 2963
TAR
Ordinanza cautelare 17 marzo 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 legge n. 328/2000; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 6, 7, del Regolamento per l’accesso ai Servizi Residenziali; eccesso di potere per difetto d’istruttoria

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile poiché le determinazioni gravate sono state sostituite da quelle adottate dall'Amministrazione a seguito dell'ordinanza cautelare di remand.

  • Improcedibile
    Sul Regolamento per l’accesso ai Servizi residenziali: violazione degli artt. 38 e 117, comma 2, lett. m), Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, d.P.C.M. n. 159/2013; degli artt. 6, 24, 2, legge n. 328/2000; dell’art. 5 d.l. n. 201/2011

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile poiché le determinazioni gravate sono state sostituite da quelle adottate dall'Amministrazione a seguito dell'ordinanza cautelare di remand.

  • Rigettato
    Falsa ed errata applicazione dell’ordinanza cautelare n. 128 del 17.03.2025; violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento per l’accesso ai Servizi residenziali; violazione e falsa applicazione del D.A. 867/S7 del 15.04.2003; eccesso di potere per difetto d’istruttoria

    Il Tribunale ritiene infondate le doglianze, poiché il ricovero in comunità alloggio non rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma costituisce un servizio di assistenza sociale di competenza comunale. Le argomentazioni relative alla titolarità di un patrimonio immobiliare e alla valutazione dei redditi sono considerate corrette secondo la normativa vigente e il Regolamento comunale.

  • Rigettato
    Sul regolamento per l’accesso ai Servizi residenziali: violazione degli artt. 38 e 117, comma 2, lett. m), Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, d.P.C.M. n. 159/2013, degli artt. 6, 24, 25, legge n. 328/2000, dell’art. 5 d.L. n. 201/2011

    Il Tribunale ritiene infondate le doglianze, poiché il ricovero in comunità alloggio non rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma costituisce un servizio di assistenza sociale di competenza comunale. Le argomentazioni relative alla titolarità di un patrimonio immobiliare e alla valutazione dei redditi sono considerate corrette secondo la normativa vigente e il Regolamento comunale.

  • Rigettato
    Motivazione relativa alla relazione sociale

    Il Tribunale rigetta il ricorso per motivi aggiunti nel suo complesso, pertanto anche questa domanda accessoria viene rigettata.

  • Rigettato
    Motivazione relativa alla comunicazione di non accoglimento

    Il Tribunale rigetta il ricorso per motivi aggiunti nel suo complesso, pertanto anche questa domanda accessoria viene rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 2963
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 2963
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo