Art. 2. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse. ((2)) 2. Il testo unico di cui al comma 1 conterra' le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "E' differito al 30 giugno 1989 il termine per l'emanazione del testo unico di cui all' articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12 ".
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "E' differito al 30 giugno 1989 il termine per l'emanazione del testo unico di cui all' articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12 ".