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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/10/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa D'Antonio Francesca, ha pronunziato all'udienza del 16.10.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.,
la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2270 del ruolo generale del Lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
1) nato a [...] il [...]; Parte_1
2) nata a [...] l'[...]; CP_1
3) , nato a [...] il [...]; Controparte_2
4) nata a [...] il [...]; Controparte_3
5) , nata a [...] il [...]; Controparte_4
6) , nato a [...] il [...]; Controparte_5
7) , nato a [...] l'[...]; CP_6 tutti unitamente rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Galotto e Antonio
Costabile e domiciliati presso il loro studio, in Roccapiemonte (SA), alla Via
IA RA snc – Parco Belfiore;
Ricorrenti
E
, in persona del legale Controparte_7
rappresentante p.t., con sede in alla Via Nizza n. 146 CP_7
Contumace
OGGETTO: compenso per lavoro festivo infrasettimanale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.04.2025, i ricorrenti, premesso di essere dipendenti a tempo indeterminato dell' , con il profilo professionale CPS – Parte_2
infermiere, nonché con quello di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.), ex
categorie B e D del C.C.N.L. del Personale Comparto Sanità e di svolgere la propria attività lavorativa presso il P.O. “S. Francesco D'Assisi” di LI IT
(SA) e presso il Distretto Sanitario “D.S.B. 64 – Eboli/CI” di Eboli (SA),
esponevano: - che nel corso della loro attività lavorativa avevano sempre osservato turni rotativi nell'arco di 24 ore (mattina, pomeriggio, notte, smonto,
riposo) e ciò anche nei giorni festivi, civili e religiosi, infrasettimanali;
- che la contrattazione collettiva di settore e, in particolare, l'art. 9 del C.C.N.L.
del 20.09.2001, integrativo della Contrattazione Collettiva del 7.4.1999, poi riconfermato dall'art. 29, comma 6, del nuovo C.C.N.L. relativo al triennio 2016/2018, aveva stabilito il diritto dei dipendenti a godere del riposo nelle feste infrasettimanali o, in alternativa, alla retribuzione dell'attività svolta in quelle giornate;
- che, ai sensi dell'art. 34, comma 8, del richiamato C.C.N.L., è disposta una maggiorazione del 30% della paga oraria per lo straordinario festivo e una maggiorazione del 50% per lo straordinario festivo e notturno;
- che, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'indennità
prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 (oggi recepito dall'art. 86 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 21.05.2018) e quella di cui all'art. 9 del
CCNL 20.9.2001 sono cumulabili tra loro in favore del personale del comparto sanità, poiché tale meccanismo permette di compensare la maggiore gravosità
del lavoro prestato secondo il sistema della turnazione, che aumenta quando il turno ricade in una giornata festiva;
- che l convenuta aveva usufruito delle loro prestazioni Controparte_7
lavorative anche nei giorni festivi infrasettimanali, senza tuttavia corrispondergli alcun incremento retributivo a tale titolo;
- che la condotta serbata dall'Azienda datrice era illegittima, anche considerando il fatto che, a partire dal 2023, essa eroga regolarmente ai propri dipendenti il compenso per lavoro festivo infrasettimanale;
- che perciò essi avevano maturato il diritto di ottenere la corresponsione della predetta maggiorazione retributiva, per i periodi e in virtù delle ore espletate –
così come risultanti dai marcatori temporali aziendali - nei termini che seguono: , € 1.447,00 (€ 15,60 x 72 ore in straordinario diurno;
€ 17,99 x Parte_1
18 ore in straordinario notturno) a far tempo dal 3.07.2019 al 31.12.2022;
, € 1.424,00 (€ 18,75 x 46 ore in straordinario diurno;
€ 21,63 x 26 CP_1
ore in straordinario notturno) per il periodo dal 7.04.2020 al 31.12.2022;
, € 1.216,00 (€ 18,17 x 60 ore in straordinario diurno;
€ Controparte_2
20,97 x 6 ore in straordinario notturno) relativamente all'arco temporale che andava dal 7.04.2020 al 31.12.2022; , € 1.994,00 (€ 18,17 Controparte_3
x 89 ore in straordinario diurno;
€ 20,97 x 18 ore in straordinario notturno) con riguardo all'arco di tempo dal 24.03.2020 al 31.12.2022; , € Controparte_4
1.817,00 (€ 21,29 x 60 ore in straordinario diurno;
€ 24,56 x 22 ore in straordinario notturno) a far data dal 3.07.2019 al 31.12.2022; CP_5
, € 1.308,00 (€ 18,17 x 72 ore in straordinario diurno) relativamente al
[...]
periodo dal 27.11.2020 al 31.12.2022; , € 2.816,00 (€ 21,29 x CP_6
100 ore in straordinario diurno;
€ 24,56 x 28 ore in straordinario notturno) a far tempo dal 3.07.2019 al 31.12.2022;
- che vani erano stati i tentativi di recupero stragiudiziale da essi esperiti al fine di ottenere l'attribuzione delle predette spettanze economiche, per cui si era reso indispensabile il ricorso all'autorità giudiziaria.
Tanto premesso, , , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
, , e adivano il
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno affinché accertasse e dichiarasse in loro favore il diritto di ottenere il pagamento dell'attività lavorativa prestata nei giorni festivi infrasettimanali, nell'arco temporale da essi, rispettivamente,
dedotto e, per l'effetto, condannasse l , in Controparte_8
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ciascuno di essi, della somma lorda complessiva sopra riportata o di quella maggiore o minore determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi di legge. Il tutto con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
L' non si costituiva in giudizio. Controparte_8
Indi, all'udienza del 16.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice, subentrato nella trattazione del presente procedimento in forza del decreto del Presidente del Tribunale n. 183/2025, in sostituzione del dott.
Romano GI, ricevute le note a firma del solo procuratore dei ricorrenti,
contenenti le istanze e conclusioni ivi rassegnate, decideva la causa con sentenza.
Il ricorso proposto da , , , Parte_1 CP_1 Controparte_2
, , e è Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
fondato, per cui deve essere accolto per i motivi che saranno di seguito illustrati.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia dell' convenuta Controparte_7
che, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di trattazione, non si è costituita nel presente giudizio.
Al riguardo, va rimarcato che il predetto stato contumaciale non determina alcun mutamento nel riparto dell'onere della prova relativamente ai fatti posti dalla parte a base della pretesa azionata nel presente giudizio;
di talché sui ricorrenti incombe il dovere di dimostrare la sussistenza del diritto invocato in base alla regola di cui all'art. 2697 cod. civ.
Compiuta tale puntualizzazione, si deve sottolineare che i lavoratori in questione hanno agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento delle spettanze economiche da essi maturate a titolo di lavoro festivo infrasettimanale durante il loro rapporto di lavoro alle dipendenze dell' CP_7
convenuta.
Dunque, per poter meglio esplicitare le ragioni della statuizione, va innanzitutto richiamata la normativa riferibile alla materia in esame e la giurisprudenza su di essa delineatasi nel corso del tempo.
I principali, anche se non esclusivi, referenti, in tal senso, vanno individuati nell'art. 20 del C.C.N.L. del 1° settembre 1995 e nell'art. 34 del C.C.N.L. del 7
aprile 1999.
Il primo, rubricato, “Riposo settimanale” prescrive: “1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero 52 all'anno,
indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato tra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2”.
L'Art. 34 C.c.n.l. 7 aprile 1999 – “Lavoro straordinario” stabilisce, invece, che:
“1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4,
comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
Limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;
dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata,
convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dal 1° gennaio 1998
resta confermata nei valori spettanti al 31.12.1997. Successivamente è
adeguata secondo le decorrenze degli incrementi del trattamento tabellare iniziale.
Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1”.
Le regole così cristallizzate sono state, successivamente, riprese dall'art. 9 del
CCNL 20 settembre 2001 e ribadite dalla Contrattazione Collettiva di Categoria
afferente al triennio 2016 – 2018 che, all'art. 29, comma 6, recita: “l'attività
prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Il suddetto art. 29, comma 6, è stato poi oggetto di interpretazione giurisprudenziale circa la sua portata applicativa.
In particolare, ad avviso dei Supremi Giudici di Legittimità – espressisi sull'esegesi della disposizione poc'anzi richiamata in base all'iter legislativo che ha condotto alla sua adozione – l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo,
ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre
2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera,
compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5); il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il
"diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva"; in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III,
(Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire
8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno,
ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore"; il CCNL 7 aprile 1999,
art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma
7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8,
ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così
ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore
6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo"; infine con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile
1999, le parti collettive mediante l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "ad integrazione di quanto previsto dal
CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività
prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"; all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo,
quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa,
il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria, determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità; la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21
maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto,
con un minimo di 2 ore "); occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL
7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso,
da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi secondo cui l'indennità
prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non è
rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è
anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17); si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale gli originari ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che,
quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività; la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo (si veda,
per la ricostruzione illustrata, da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav., 24/01/2022, n. 2006 e, in senso conforme, la recente Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1747 del 2023,
nonché Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1505 del 2021, Cass. Civ., Sez. Lav., n. 6716
del 2021 e Cass. Civ., Sez. Lav., n. 33126 del 2021).
Dunque, alla luce dei principi espressi, l'indennità prevista dall'art. 44 è
pienamente compatibile e cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20 settembre 2001 – attuale art. 29, comma 6, del C.C.N.L. relativo al triennio 2016-2018.
Orbene, questo giudice, sulla scorta delle norme richiamate, nonché
dell'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità delineatosi in materia, ritiene che i ricorrenti vantino il pieno diritto a fruire dell'indennità per il lavoro festivo infrasettimanale nell'arco temporale da essi rivendicato.
A tale esito decisionale è possibile pervenire valorizzando, oltre che l'interpretazione del dato normativo, nei termini espressi, anche la prova documentale resa dai lavoratori in corso di causa, cui non ha fatto seguito alcuna dimostrazione di segno contrario da parte dell convenuta, CP_7
rimasta contumace.
Si fa riferimento all'esame dei marcatori temporali denominati “Stampa
Cartellino”, nonché alle buste paga, versati in atti, dai quali è possibile evincere che le ore di servizio osservate dai dipendenti, nelle giornate festive infrasettimanali, durante il periodo richiesto da ciascuno di essi, non sono state loro regolarmente retribuite. In ordine al quantum della pretesa azionata, in assenza di specifica contestazione da parte dell , lo si ribadisce, rimasta Controparte_8
contumace nel presente giudizio, possono ritenersi corretti i conteggi allegati all'atto introduttivo in quanto elaborati sulla scorta dei dati emergenti dalle buste paga e dai marcatori temporali secondo le previsioni della contrattazione collettiva.
Logico corollario delle argomentazioni innanzi espresse diviene, quindi,
l'accoglimento della domanda proposta da , , Parte_1 CP_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e nei confronti dell' ,
[...] CP_6 Controparte_8
in persona del legale rappresentante p.t. e, per l'effetto, la condanna di quest'ultima, con riguardo all'arco temporale dedotto da ciascun lavoratore, al pagamento, in favore di ognuno di essi, delle somme richieste.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, ai valori minimi di riferimento, nonché con una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2270 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025 promosso da , , Parte_1 CP_1 Controparte_2
, , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' Controparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere, a titolo di
[...]
lavoro festivo infrasettimanale a la somma di € 1.447,00, per il Parte_1
periodo dal 3.07.2019 al 31.12.2022, a l'importo di € 1.424,00, CP_1
per il periodo dal 7.04.2020 al 31.12.2022, a la somma di Controparte_2
€ 1.216,00, per il periodo dal 7.04.2020 al 31.12.2022, a Controparte_3
una somma di € 1.994,00, per il periodo dal 24.03.2020 al 31.12.2022, a
[...]
l'importo di € 1.817,00, per il periodo dal 3.07.2019 al 31.12.2022, CP_4
a l'importo di € 1.308,00, per il periodo dal 27.11.2020 al Controparte_5
31.12.2022 e a la somma di € 2.816,00, per il periodo dal CP_6
3.07.2019 al 31.12.2022 oltre interessi legali, per ciascuno di essi, dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo;
2) condanna la al pagamento delle spese del Controparte_8
presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.320,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione.
Salerno, 16/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca D'Antonio