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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/05/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10140/2024 R.G., avente come oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. LEVORI LUIGI
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 15 ottobre 2010 tra i signori e ordinando Parte_1 CP_1
1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
- Avendo i coniugi definito in sede separativa ogni questione economica e/o reale, dipendente dal rapporto di coniugio e/o comunque da ogni altro diverso titolo ad esso connesso e/o da esso indipendente, confermare il mantenimento autonomo di ciascun coniuge in quanto entrambi occupati ed economicamente indipendenti. […] Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/08/2024 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 15/10/2010 a Brescia con e che dall'unione non sono nati figli. CP_1
Ha aggiunto che la separazione è stata disposta giusta accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 30/11/2023 (doc. 2).
Il ricorrente ha quindi chiesto la pronuncia del divorzio.
All'udienza del 25/2/2025, dichiarata la contumacia di parte resistente, il Giudice, ritenuto di non dover adottare alcun provvedimento in via temporanea e urgente, ha rimesso la causa al Collegio senza concessione dei termini per gli atti conclusivi in quanto rinunciati.
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che: a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita risalente al 30/11/2023, munito di nulla osta il successivo 11/12/2023 (doc. 2).
Il periodo di separazione trascorso, le vicende intercorse e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sui reciproci rapporti patrimoniali
Parte ricorrente ha chiesto altresì confermarsi il mantenimento autonomo di ciascun coniuge come già statuito in sede separativa.
2 Al riguardo, si rammenta che con lo scioglimento del vincolo coniugale conseguente alla pronuncia del divorzio viene meno l'assegno di mantenimento eventualmente previsto in sede separativa, sicché in assenza di domanda di attribuzione dell'assegno divorzile null'altro va disposto sul punto (cfr.
Cass. Civ. n. 12196/2017 e successive conformi).
3) Sulle spese processuali
La natura della presente causa, inerente all'adozione di una pronuncia sullo status delle persone, rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza in senso tecnico, impone di pronunciare l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Brescia il 15/10/2010 tra
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia al n. 247, parte II, serie A, anno 2010;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10140/2024 R.G., avente come oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. LEVORI LUIGI
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 15 ottobre 2010 tra i signori e ordinando Parte_1 CP_1
1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
- Avendo i coniugi definito in sede separativa ogni questione economica e/o reale, dipendente dal rapporto di coniugio e/o comunque da ogni altro diverso titolo ad esso connesso e/o da esso indipendente, confermare il mantenimento autonomo di ciascun coniuge in quanto entrambi occupati ed economicamente indipendenti. […] Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/08/2024 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 15/10/2010 a Brescia con e che dall'unione non sono nati figli. CP_1
Ha aggiunto che la separazione è stata disposta giusta accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 30/11/2023 (doc. 2).
Il ricorrente ha quindi chiesto la pronuncia del divorzio.
All'udienza del 25/2/2025, dichiarata la contumacia di parte resistente, il Giudice, ritenuto di non dover adottare alcun provvedimento in via temporanea e urgente, ha rimesso la causa al Collegio senza concessione dei termini per gli atti conclusivi in quanto rinunciati.
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che: a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita risalente al 30/11/2023, munito di nulla osta il successivo 11/12/2023 (doc. 2).
Il periodo di separazione trascorso, le vicende intercorse e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sui reciproci rapporti patrimoniali
Parte ricorrente ha chiesto altresì confermarsi il mantenimento autonomo di ciascun coniuge come già statuito in sede separativa.
2 Al riguardo, si rammenta che con lo scioglimento del vincolo coniugale conseguente alla pronuncia del divorzio viene meno l'assegno di mantenimento eventualmente previsto in sede separativa, sicché in assenza di domanda di attribuzione dell'assegno divorzile null'altro va disposto sul punto (cfr.
Cass. Civ. n. 12196/2017 e successive conformi).
3) Sulle spese processuali
La natura della presente causa, inerente all'adozione di una pronuncia sullo status delle persone, rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza in senso tecnico, impone di pronunciare l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Brescia il 15/10/2010 tra
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia al n. 247, parte II, serie A, anno 2010;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
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