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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 838/21 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere
3) Dott. Scolaro Maria Giuseppa Consigliere relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 838/2021 R.G. posta in decisione all'udienza del 21.10.2024; vertente tra
nato a [...] il [...], CF. residente in [...] C.F._1
La G. Farina 17, Messina rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Bosurgi, presso il cui studio in Messina, Via dei Verdi 85, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, depositata in data 03.05.2024, unitamente all'atto di costituzione con nuovo procuratore;
Appellante contro già , già CP_1 CP_2 Controparte_3 P.IVA_ con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7 (c.a.p. ), numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona e codice fiscale numero di partita IVA P.IVA_2
n. presso la C.C.I.A.A. di Verona VR/19260, in persona del suo legale P.IVA_3 CP_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia del Foro di Roma, codice fiscale , indirizzo PEC C.F._2 Email_1 da intendersi valido quale domicilio digitale, anche ai fini della ricezione di comunicazioni e notificazioni, giusta procura in atti;
Appellata
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_5 dott. con sede in V.le Europa n° 65, ed elettivamente domiciliata in Controparte_6 CP_5
1 Messina Via Dogali n° 50, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Giacoppo (Fax 090 663814 Posta Certificata: che la rappresenta e difende Email_2 per procura in atti;
Appellata (breviter, , -quale avente causa di Controparte_7 CP_8 con sede legale in Sondrio Piazza Quadrivio n.8, codice fiscale Controparte_9
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio n. , iscritto all'Albo delle P.IVA_4
Banche n.489, Società appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7, in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_10 rappresentato e difeso dall'avv. Franco Maria Merlino (codice fiscale – CodiceFiscale_3 indirizzo PEC - fax 095/7636345), giusta mandato Email_3 alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Messina, Via XXIV Maggio n.67, presso lo studio del procuratore domiciliatario Avv. Massimo Leggio;
Appellata
“ - nuova denominazione assunta dalla giusta iscrizione CP_11 Controparte_12 del verbale di assemblea straordinaria presso la C.C.I.A.A. di Milano in data 09/07/2020, in notaio di Milano - con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, in persona Per_1 del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Messina, via dei Mille n. 243, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Arena (C.F.: ; indirizzo di posta CodiceFiscale_4 elettronica certificata: che la rappresenta e difende in forza della Email_4 procura alle liti allegata in atti;
Appellata-interveniente
( ) e per essa (P.I. CP_13 P.IVA_5 Controparte_14
) in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_6
Appellata N.C. e nei confronti di ( ) CP_15 CodiceFiscale_5
( ) Controparte_16 CodiceFiscale_6
( ) CP_17 CodiceFiscale_7
Appellati N.C. (già convenuti contumaci in primo grado)
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1766/21, emessa dal Tribunale di Messina in data 14.10.2021 e pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure, con ricorso notificato in data 06.10.2011, debitore esecutato Parte_1 nella procedura esecutiva immobiliare n. 105/01 R.G.E, promossa dinanzi al Tribunale di Messina dal proponeva opposizione a pignoramento chiedendo, previa Controparte_18
2 sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., dichiararsi la nullità delle operazioni di vendita del 25.09.2014 eseguite dal professionista delegato nella procedura esecutiva.
Con decreto inaudita altera parte del 14-18 ottobre 2011 il Giudice dell'esecuzione (nel prosieguo anche “G.E.”) rigettava l'istanza di sospensione della procedura, fissando al 13.01.2012 l'udienza di discussione della proposta opposizione.
Quindi, con motivata ordinanza del 13-16 gennaio 2012, il G.E., confermando il provvedimento già adottato, rigettava integralmente l'opposizione del assegnando i termini per Pt_1
l'introduzione della fase di merito del giudizio.
Avverso tale ordinanza il spiegava reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., che Pt_1 veniva, con successivo provvedimento del 30.07.2012, rigettato.
Intanto, nel termine assegnato dal G.E., il introduceva il giudizio di merito Pt_1 dell'opposizione, con atto di citazione notificato il 14.02.2012, reiterando, sostanzialmente, gli stessi motivi di contestazione già dedotti e disattesi in sede cautelare e di reclamo (nullità del pignoramento e della relativa trascrizione per avere indicato beni di un terzo non debitore;
nullità del pignoramento e della relativa trascrizione per il difetto di continuità delle trascrizioni;
nullità degli atti compiuti successivamente alla consumazione del termine concesso al notaio delegato per il compimento delle operazioni di vendita).
In assenza di attività istruttoria, la causa veniva decisa con l'impugnata sentenza n. 1766/2021 con la quale il Giudice, preso atto dell'intervenuta estinzione della procedura esecutiva R.G.E. 105/2001, giusta provvedimento del 23.4.2021, in esito alla approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato, dichiarava cessata la materia del contendere ed esaminati nel merito i motivi di opposizione ai fini delle determinazioni sulle spese di giudizio, li rigettava integralmente, condannando il al pagamento delle Pt_1 spese di lite nei confronti sia del creditore procedente che dei creditori intervenuti.
*
Con atto di citazione notificato in data 20.11.2021, proponeva appello Parte_2 avverso la predetta sentenza, censurandola per “Violazione del principio della domanda ex art. 99 cpc e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art.112 c.p.c.; violazione diritto di difesa e principio del contraddittorio e del giusto processo ex art. 111 Cost.; erronea e/o contraddittoria motivazione”.
Adduceva l'appellante che avrebbe errato il Giudice di prime cure, nel ritenere valida ed efficacie la procedura esecutiva n. 105/2021, dichiarando quindi la cessazione della materia del contendere in forza dell'avvenuta approvazione del riparto finale delle spese e della consequenziale estinzione della stessa procedura. Assumeva, infatti, che le questioni sottoposte all'esame del Tribunale sarebbero state frettolosamente archiviate senza una attenta valutazione delle eccezioni che l'odierno appellante aveva sollevato e che sostanzialmente riproponeva con il gravame.
3 Si costituivano in questo grado di giudizio gli appellati: (già già CP_1 CP_2 Controparte_19
[...]
Controparte_5
Controparte_7
e - nuova denominazione assunta dalla CP_11 Controparte_12 tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, i quali eccepivano l'inammissibilità dell'appello a mente dell'art. 348 bis c.p.c., in considerazione del fatto che non avrebbe avuto alcuna ragionevole probabilità di essere accolto (segnatamente la la CP_1 CP_11 ed il nonché ai sensi dell'art. 618 c.p.c. (segnatamente la Controparte_7 CP_1 la ed il ). Inoltre, la Controparte_5 Controparte_7 CP_11 eccepiva, altresì, il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti per mancata notifica dell'atto di appello, mentre la eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_1
Tutti gli appellati, in via subordinata, nel merito chiedevano comunque il rigetto dell'appello e alcuni di essi (la la ed il CP_1 Controparte_5 Controparte_7
anche la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, primo e
[...] terzo comma, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
In esito all'udienza “cartolare” del 16.09.2022, veniva rigettata l'istanza di sospensiva, indi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.11.2023 e, successivamente, rinviata a causa dell'eccessivo cario del ruolo all'udienza del 25.03.2024. Nelle more il procedimento veniva riassegnato al Giudice Ausiliario, dr. Treppiccione e, successivamente, a causa del motivo di astensione evidenziato dal predetto, riassegnata al precedente Consigliere titolare e fissata per la precisazione delle conclusioni per la data del 21.10.2024.
A tale udienza (svoltasi con le forme cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal D.Leg.vo 149/2022) la causa, sulle conclusioni scritte precisate dalle parti, veniva assunta in decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione deve rilevarsi, come anche eccepito dalle parti appellate, l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 618 c.p.c.
La disposizione di cui al citato secondo comma dell'art 618 c.p.c. (rubricato “Provvedimenti del giudice dell'esecuzione”) sancisce che il giudice dell'esecuzione all'udienza fissata ai sensi dell'art. 618, comma 1, c.p.c. “dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile”. Il terzo comma della stessa disposizione (art. 618
4 c.p.c.) poi, prevede testualmente che “sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma”.
A sua volta, è bene precisare, l'art. 617 c.p.c., primo comma, dispone che “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”, mentre il secondo comma dello stesso articolo (art. 617 c.p.c.) dispone che “Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Nel caso in esame, secondo le chiare emergenze degli atti, compresa la motivazione della sentenza impugnata, quest'ultima risulta emessa all'esito di giudizio incardinato dal vente ad Pt_2 oggetto opposizione agli atti esecutivi.
Ed infatti, avuto riguardo alla prospettazione di parte opponente ed alle ragioni poste a fondamento dell'opposizione, come sopra richiamate nella parte narrativa, è fuor di dubbio che essa dovesse e debba essere evidentemente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi del richiamato art. 617 c.p.c..
Di seguito, la sentenza risulta emessa all'esito del “giudizio di merito” (di cui al citato art. 618, comma 2, c.p.c.), introdotto dal on atto di citazione del 14.02.2012, che veniva Pt_2 iscritto al n. 947/2012 R.G. Tribunale di Messina.
Come è noto tale istituito costituisce un rimedio attinente alle modalità di svolgimento del processo esecutivo, in cui la contestazione attiene alla regolarità formale degli atti, dunque al quomodo dell'esecuzione; in particolare, con tale forma di opposizione si mira a far valere l'invalidità, l'inopportunità oltre che l'incongruenza degli atti esecutivi. Si tratta, dunque, di uno strumento di chiusura, utilizzabile ogni qualvolta l'ordinamento non prevede un diverso mezzo di reazione nell'ambito del processo esecutivo.
Orbene, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo” (ex pluris, Cass. civ., ord. n. 9868/2021); ne deriva, con riferimento alla fattispecie concreta, che l'opposizione proposta dal qualificata anche Pt_1 dal giudice di prime cure come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (come può evincersi dalla chiara lettura della sentenza gravata), era impugnabile unicamente con il ricorso straordinario per cassazione nel termine di cui all'art. 325 c.p.c., comma 2, e art. 326 c.p.c., ovvero art. 327 c.p.c., comma 1.
All'uopo si segnala l'orientamento reso dal Supremo consesso (Corte Cass. Civ. Sez. VI, Ord. n. 5712 del 03/03/2020) secondo cui : “Qualora l'appello (nella specie, avanzato avverso una sentenza
5 pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la "translatio iudicii" perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.), strutturalmente diverso”.
Di talché, a prescindere dall'esito finale del giudizio di primo grado (dichiarazione di cessazione della materia del contendere), è di tutta evidenza che la sentenza medesima non poteva costituire oggetto di appello, per effetto della preclusione di cui all'art. 618, terzo comma, c.p.c.
Va quindi emessa declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da con Parte_1 assorbimento di tutti gli altri motivi ed eccezioni.
*
Ritiene la Corte che non vi siano gli estremi per accogliere la domanda avanzata da alcuna delle parti appellate, nei confronti dell'appellante di risarcimento danni ex art. 96 c. p. c. per lite temeraria, in quanto non risultano allegate, né dimostrate, la mala fede e/o la colpa grave nel proporre l'impugnazione, e neppure sono stati allegati e dimostrati i danni che ognuna delle parti appellate avrebbe effettivamente subito in conseguenza dell'avversa impugnazione.
Reputa la Corte di non dovere provvedere neanche a norma dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p. c., non essendo ravvisabile in capo all'appellante una condotta oggettivamente valutabile come
“abuso dello strumento processuale”, consistente nell'avere impugnato la sentenza solo a fini pretestuosi o dilatori (v. da ultimo Cass. Civ. nn. 26545/20221; 3830/2021).
*
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello segue, in ossequio al principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di ognuna delle parti appellate costituite in questa fase di giudizio, delle spese processuali, quantificandole secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base al “peso economico” della controversia, come dichiarato peraltro dall'appellante nell'atto introduttivo di questa fase.
Al riguardo, va rammentato, infatti, l'insegnamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, secondo cui “ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al peso economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici
6 dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile" (Cass. Civ., Sent. n. 35878/2022; Civ. Civ., Sent. 38730/2021; 1360/2014).
Prendendo, perciò, a riferimento il relativo scaglione di cui alla tabella applicabile (da €. 26.001,00 a €. 52.000,00) e tenuto conto dei valori minimi diminuiti del 20%, in considerazione della decisione in rito, nonché della modestissima entità delle questioni trattate, l'onorario si determina in complessivi € 3.388,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva, €. 761,50 per la fase di trattazione/istruttoria -ridotta del 50%, attesa la minima incidenza in questo grado di appello della relativa fase- ed € 1.735,00 per la fase decisionale;
importi ridotti del 20%) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge. Nulla sulle spese per le parti appellate non costituite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte, quanto all'appellante, “… dà atto … della sussistenza dei presupposti Parte_1 di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 838/2021 RGAC, sull'appello proposto da così Parte_1 provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto;
2) condanna alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti appellate Parte_1 costituite, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida, per ognuna, in complessivi € 3.388,00 (ripartiti come indicato in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) nulla sulle spese per le parti appellate non costituite;
4) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini) 7 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere
3) Dott. Scolaro Maria Giuseppa Consigliere relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 838/2021 R.G. posta in decisione all'udienza del 21.10.2024; vertente tra
nato a [...] il [...], CF. residente in [...] C.F._1
La G. Farina 17, Messina rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Bosurgi, presso il cui studio in Messina, Via dei Verdi 85, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, depositata in data 03.05.2024, unitamente all'atto di costituzione con nuovo procuratore;
Appellante contro già , già CP_1 CP_2 Controparte_3 P.IVA_ con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7 (c.a.p. ), numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona e codice fiscale numero di partita IVA P.IVA_2
n. presso la C.C.I.A.A. di Verona VR/19260, in persona del suo legale P.IVA_3 CP_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia del Foro di Roma, codice fiscale , indirizzo PEC C.F._2 Email_1 da intendersi valido quale domicilio digitale, anche ai fini della ricezione di comunicazioni e notificazioni, giusta procura in atti;
Appellata
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_5 dott. con sede in V.le Europa n° 65, ed elettivamente domiciliata in Controparte_6 CP_5
1 Messina Via Dogali n° 50, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Giacoppo (Fax 090 663814 Posta Certificata: che la rappresenta e difende Email_2 per procura in atti;
Appellata (breviter, , -quale avente causa di Controparte_7 CP_8 con sede legale in Sondrio Piazza Quadrivio n.8, codice fiscale Controparte_9
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio n. , iscritto all'Albo delle P.IVA_4
Banche n.489, Società appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7, in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_10 rappresentato e difeso dall'avv. Franco Maria Merlino (codice fiscale – CodiceFiscale_3 indirizzo PEC - fax 095/7636345), giusta mandato Email_3 alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Messina, Via XXIV Maggio n.67, presso lo studio del procuratore domiciliatario Avv. Massimo Leggio;
Appellata
“ - nuova denominazione assunta dalla giusta iscrizione CP_11 Controparte_12 del verbale di assemblea straordinaria presso la C.C.I.A.A. di Milano in data 09/07/2020, in notaio di Milano - con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, in persona Per_1 del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Messina, via dei Mille n. 243, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Arena (C.F.: ; indirizzo di posta CodiceFiscale_4 elettronica certificata: che la rappresenta e difende in forza della Email_4 procura alle liti allegata in atti;
Appellata-interveniente
( ) e per essa (P.I. CP_13 P.IVA_5 Controparte_14
) in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_6
Appellata N.C. e nei confronti di ( ) CP_15 CodiceFiscale_5
( ) Controparte_16 CodiceFiscale_6
( ) CP_17 CodiceFiscale_7
Appellati N.C. (già convenuti contumaci in primo grado)
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1766/21, emessa dal Tribunale di Messina in data 14.10.2021 e pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure, con ricorso notificato in data 06.10.2011, debitore esecutato Parte_1 nella procedura esecutiva immobiliare n. 105/01 R.G.E, promossa dinanzi al Tribunale di Messina dal proponeva opposizione a pignoramento chiedendo, previa Controparte_18
2 sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., dichiararsi la nullità delle operazioni di vendita del 25.09.2014 eseguite dal professionista delegato nella procedura esecutiva.
Con decreto inaudita altera parte del 14-18 ottobre 2011 il Giudice dell'esecuzione (nel prosieguo anche “G.E.”) rigettava l'istanza di sospensione della procedura, fissando al 13.01.2012 l'udienza di discussione della proposta opposizione.
Quindi, con motivata ordinanza del 13-16 gennaio 2012, il G.E., confermando il provvedimento già adottato, rigettava integralmente l'opposizione del assegnando i termini per Pt_1
l'introduzione della fase di merito del giudizio.
Avverso tale ordinanza il spiegava reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., che Pt_1 veniva, con successivo provvedimento del 30.07.2012, rigettato.
Intanto, nel termine assegnato dal G.E., il introduceva il giudizio di merito Pt_1 dell'opposizione, con atto di citazione notificato il 14.02.2012, reiterando, sostanzialmente, gli stessi motivi di contestazione già dedotti e disattesi in sede cautelare e di reclamo (nullità del pignoramento e della relativa trascrizione per avere indicato beni di un terzo non debitore;
nullità del pignoramento e della relativa trascrizione per il difetto di continuità delle trascrizioni;
nullità degli atti compiuti successivamente alla consumazione del termine concesso al notaio delegato per il compimento delle operazioni di vendita).
In assenza di attività istruttoria, la causa veniva decisa con l'impugnata sentenza n. 1766/2021 con la quale il Giudice, preso atto dell'intervenuta estinzione della procedura esecutiva R.G.E. 105/2001, giusta provvedimento del 23.4.2021, in esito alla approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato, dichiarava cessata la materia del contendere ed esaminati nel merito i motivi di opposizione ai fini delle determinazioni sulle spese di giudizio, li rigettava integralmente, condannando il al pagamento delle Pt_1 spese di lite nei confronti sia del creditore procedente che dei creditori intervenuti.
*
Con atto di citazione notificato in data 20.11.2021, proponeva appello Parte_2 avverso la predetta sentenza, censurandola per “Violazione del principio della domanda ex art. 99 cpc e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art.112 c.p.c.; violazione diritto di difesa e principio del contraddittorio e del giusto processo ex art. 111 Cost.; erronea e/o contraddittoria motivazione”.
Adduceva l'appellante che avrebbe errato il Giudice di prime cure, nel ritenere valida ed efficacie la procedura esecutiva n. 105/2021, dichiarando quindi la cessazione della materia del contendere in forza dell'avvenuta approvazione del riparto finale delle spese e della consequenziale estinzione della stessa procedura. Assumeva, infatti, che le questioni sottoposte all'esame del Tribunale sarebbero state frettolosamente archiviate senza una attenta valutazione delle eccezioni che l'odierno appellante aveva sollevato e che sostanzialmente riproponeva con il gravame.
3 Si costituivano in questo grado di giudizio gli appellati: (già già CP_1 CP_2 Controparte_19
[...]
Controparte_5
Controparte_7
e - nuova denominazione assunta dalla CP_11 Controparte_12 tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, i quali eccepivano l'inammissibilità dell'appello a mente dell'art. 348 bis c.p.c., in considerazione del fatto che non avrebbe avuto alcuna ragionevole probabilità di essere accolto (segnatamente la la CP_1 CP_11 ed il nonché ai sensi dell'art. 618 c.p.c. (segnatamente la Controparte_7 CP_1 la ed il ). Inoltre, la Controparte_5 Controparte_7 CP_11 eccepiva, altresì, il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti per mancata notifica dell'atto di appello, mentre la eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_1
Tutti gli appellati, in via subordinata, nel merito chiedevano comunque il rigetto dell'appello e alcuni di essi (la la ed il CP_1 Controparte_5 Controparte_7
anche la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, primo e
[...] terzo comma, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
In esito all'udienza “cartolare” del 16.09.2022, veniva rigettata l'istanza di sospensiva, indi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.11.2023 e, successivamente, rinviata a causa dell'eccessivo cario del ruolo all'udienza del 25.03.2024. Nelle more il procedimento veniva riassegnato al Giudice Ausiliario, dr. Treppiccione e, successivamente, a causa del motivo di astensione evidenziato dal predetto, riassegnata al precedente Consigliere titolare e fissata per la precisazione delle conclusioni per la data del 21.10.2024.
A tale udienza (svoltasi con le forme cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal D.Leg.vo 149/2022) la causa, sulle conclusioni scritte precisate dalle parti, veniva assunta in decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione deve rilevarsi, come anche eccepito dalle parti appellate, l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 618 c.p.c.
La disposizione di cui al citato secondo comma dell'art 618 c.p.c. (rubricato “Provvedimenti del giudice dell'esecuzione”) sancisce che il giudice dell'esecuzione all'udienza fissata ai sensi dell'art. 618, comma 1, c.p.c. “dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile”. Il terzo comma della stessa disposizione (art. 618
4 c.p.c.) poi, prevede testualmente che “sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma”.
A sua volta, è bene precisare, l'art. 617 c.p.c., primo comma, dispone che “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”, mentre il secondo comma dello stesso articolo (art. 617 c.p.c.) dispone che “Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Nel caso in esame, secondo le chiare emergenze degli atti, compresa la motivazione della sentenza impugnata, quest'ultima risulta emessa all'esito di giudizio incardinato dal vente ad Pt_2 oggetto opposizione agli atti esecutivi.
Ed infatti, avuto riguardo alla prospettazione di parte opponente ed alle ragioni poste a fondamento dell'opposizione, come sopra richiamate nella parte narrativa, è fuor di dubbio che essa dovesse e debba essere evidentemente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi del richiamato art. 617 c.p.c..
Di seguito, la sentenza risulta emessa all'esito del “giudizio di merito” (di cui al citato art. 618, comma 2, c.p.c.), introdotto dal on atto di citazione del 14.02.2012, che veniva Pt_2 iscritto al n. 947/2012 R.G. Tribunale di Messina.
Come è noto tale istituito costituisce un rimedio attinente alle modalità di svolgimento del processo esecutivo, in cui la contestazione attiene alla regolarità formale degli atti, dunque al quomodo dell'esecuzione; in particolare, con tale forma di opposizione si mira a far valere l'invalidità, l'inopportunità oltre che l'incongruenza degli atti esecutivi. Si tratta, dunque, di uno strumento di chiusura, utilizzabile ogni qualvolta l'ordinamento non prevede un diverso mezzo di reazione nell'ambito del processo esecutivo.
Orbene, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo” (ex pluris, Cass. civ., ord. n. 9868/2021); ne deriva, con riferimento alla fattispecie concreta, che l'opposizione proposta dal qualificata anche Pt_1 dal giudice di prime cure come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (come può evincersi dalla chiara lettura della sentenza gravata), era impugnabile unicamente con il ricorso straordinario per cassazione nel termine di cui all'art. 325 c.p.c., comma 2, e art. 326 c.p.c., ovvero art. 327 c.p.c., comma 1.
All'uopo si segnala l'orientamento reso dal Supremo consesso (Corte Cass. Civ. Sez. VI, Ord. n. 5712 del 03/03/2020) secondo cui : “Qualora l'appello (nella specie, avanzato avverso una sentenza
5 pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la "translatio iudicii" perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.), strutturalmente diverso”.
Di talché, a prescindere dall'esito finale del giudizio di primo grado (dichiarazione di cessazione della materia del contendere), è di tutta evidenza che la sentenza medesima non poteva costituire oggetto di appello, per effetto della preclusione di cui all'art. 618, terzo comma, c.p.c.
Va quindi emessa declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da con Parte_1 assorbimento di tutti gli altri motivi ed eccezioni.
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Ritiene la Corte che non vi siano gli estremi per accogliere la domanda avanzata da alcuna delle parti appellate, nei confronti dell'appellante di risarcimento danni ex art. 96 c. p. c. per lite temeraria, in quanto non risultano allegate, né dimostrate, la mala fede e/o la colpa grave nel proporre l'impugnazione, e neppure sono stati allegati e dimostrati i danni che ognuna delle parti appellate avrebbe effettivamente subito in conseguenza dell'avversa impugnazione.
Reputa la Corte di non dovere provvedere neanche a norma dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p. c., non essendo ravvisabile in capo all'appellante una condotta oggettivamente valutabile come
“abuso dello strumento processuale”, consistente nell'avere impugnato la sentenza solo a fini pretestuosi o dilatori (v. da ultimo Cass. Civ. nn. 26545/20221; 3830/2021).
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Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello segue, in ossequio al principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di ognuna delle parti appellate costituite in questa fase di giudizio, delle spese processuali, quantificandole secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base al “peso economico” della controversia, come dichiarato peraltro dall'appellante nell'atto introduttivo di questa fase.
Al riguardo, va rammentato, infatti, l'insegnamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, secondo cui “ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al peso economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici
6 dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile" (Cass. Civ., Sent. n. 35878/2022; Civ. Civ., Sent. 38730/2021; 1360/2014).
Prendendo, perciò, a riferimento il relativo scaglione di cui alla tabella applicabile (da €. 26.001,00 a €. 52.000,00) e tenuto conto dei valori minimi diminuiti del 20%, in considerazione della decisione in rito, nonché della modestissima entità delle questioni trattate, l'onorario si determina in complessivi € 3.388,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva, €. 761,50 per la fase di trattazione/istruttoria -ridotta del 50%, attesa la minima incidenza in questo grado di appello della relativa fase- ed € 1.735,00 per la fase decisionale;
importi ridotti del 20%) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge. Nulla sulle spese per le parti appellate non costituite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte, quanto all'appellante, “… dà atto … della sussistenza dei presupposti Parte_1 di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 838/2021 RGAC, sull'appello proposto da così Parte_1 provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto;
2) condanna alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti appellate Parte_1 costituite, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida, per ognuna, in complessivi € 3.388,00 (ripartiti come indicato in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) nulla sulle spese per le parti appellate non costituite;
4) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini) 7 8