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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3526 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI SEZIONE I CIVILE Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1509/2025 R. G. tra rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Rosa Cardone;
Parte_1
RICORRENTE e rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Giulia Pividori;
Parte_2 RICORRENTE nei confronti di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Barbara Daprile;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con ricorso depositato il 30.01.2025 (nata a [...] negli Stati Uniti Parte_1 d'America il 24.04.1953) e (nata a [...] il [...]), premesso che: Parte_2
1. il 25.08.1979 aveva contratto matrimonio concordatario con (nato il Persona_1 06.09.1942 in Toritto);
2. con sentenza n. 4253/2016 del 19.07.2016, passata in giudicato il 07.10.2016, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio stabilendo a carico di suo marito – su accordo delle parti - un assegno divorzile di € 450,00 mensili;
3. in data 03.06.2017 il aveva contratto matrimonio con ma poi Per_1 Parte_1 era deceduto in data 11.08.2024 in Altamura;
poiché la on aveva contratto matrimonio successivamente al divorzio ed era titolare di Parte_2 assegno divorzile aveva diritto alla propria quota di reversibilità ex art. 9 della L. 898/1970. Pertanto, chiedevano al Tribunale di Bari di assegnare alle ricorrenti con effetto retroattivo a far data dal mese di settembre 2024 la quota loro spettante sulla pensione di reversibilità del Per_1 ripartendola nella misura di 1/3 in favore della e di 2/3 in favore della Pt_1 Parte_2 In data 01.07.2025 si costituiva in giudizio l rimettendosi alle determinazioni del Tribunale CP_1 per la determinazione delle rispettive quote. All'udienza a trattazione scritta del 17.09.2025, previo deposito di note scritte, la causa veniva riservata per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 22.02.2025. CONSIDERATO IN DIRITTO La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. 1.- L'art. 9 co 3° L. n. 898/70 (nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 13 L. n. 74/87) subordina il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità a due presupposti, entrambi ricorrenti nel caso di specie:
1. l'esistenza di un coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità (la
); Pt_1
2. il diritto in capo all'altro coniuge divorziato dal de cuius (la a percepire l'assegno Pt_2 divorzile. Il Collegio non disconosce che il criterio di determinazione della quota fondato sulla durata del matrimonio non possa essere recepito in termini assoluti ma vada contemperato alla luce di altri elementi, ed in primo luogo di quello della condizione economica delle parti. In tal senso si è ripetutamente espressa la S. C. – “In ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità e alla luce dei precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale (nonché tenuto conto detta sentenza interpretativa di rigetto della corte costituzionale 4 novembre 1999 n. 419), la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto), anche ponderando ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale;
fra tali elementi, da individuarsi nell'ambito dell'art. 5 l. n. 898 del 1970, specifico rilievo assumono l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, nonché le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, e in quest'ottica, e al solo fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge il tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal giudice del merito quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione delle situazioni” (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 19/02/2003, n. 2471; conforme Cassaz. Civ., Sez. I, 10/10/2003 n. 15164) -, sicché la relativa regola di diritto può ritenersi pacifica, ma tale insegnamento non può essere distorto al punto da trascurare completamente il dato normativo. 2.- Per altro verso la S.C. ha chiarito, con effetto dirimente sul motivo di cui innanzi, che l'elemento da prendere in peculiare considerazione al fine di delibare le domande proposte in subiecta materia è rappresentato dalla durata legale del matrimonio, inteso quale criterio preponderante e potenzialmente decisivo, con la possibilità di temperarlo ricorrendo all'applicazione di idonei criteri correttivi solo “…qualora tale criterio conduca ad esiti iniqui rispetto alle particolari circostanze della concreta fattispecie…avendo riguardo all'esigenza di tutelare, tra le due posizioni configgenti, quella del soggetto economicamente più debole e più bisognoso” (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 10/10/2003, n. 15148).
3.- Richiamato il suddetto insegnamento e passando ad esaminare il caso di specie, deve rilevarsi che le parti hanno già raggiunto un'intesa in ordine alla ripartizione della pensione di reversibilità, del tutto rispondente alle posizioni reddituali delle parti, alla durata dei matrimoni ed all'entità dell'assegno di divorzio.
4.- Ciò premesso ed alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio stima equo fissare nella misura concordata dalle parti, ovvero di 2/3 il diritto del coniuge divorziato a Parte_2 percepire la pensione di reversibilità dell'ex marito defunto e nella misura di 1/3 Persona_1 il diritto del coniuge superstite Parte_1 I suddetti diritti alla corresponsione della quota della pensione di reversibilità decorrono per legge dal mese successivo al decesso del ovvero da settembre 2024. Per_1 Tutto quanto sopra premesso, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, devesi ordinare all' di corrispondere la quota di pensione di reversibilità nella misura innanzi indicata CP_1 direttamente alle ricorrenti, nonché gli arretrati a costoro spettanti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso di (ovvero da settembre 2024). Persona_1
5.- Tenuto conto dei motivi che hanno determinato l'insorgenza del presente procedimento, della necessità di una statuizione giudiziale per la determinazione delle rispettive quote e della mancata opposizione dell' alla domanda di parte ricorrente, ricorrono giusti motivi per disporre la CP_1 compensazione delle spese di giudizio tra le ricorrenti e l' CP_1 La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 30.01.2025 da e nei confronti dell' accoglie la Parte_1 Parte_2 CP_1 domanda e per l'effetto:
1. dichiara che a spetti, in qualità di coniuge divorziato, la quota pari ai Parte_2
2/3 della pensione di reversibilità del defunto e che a Persona_1 Pt_1
nella qualità di coniuge superstite, spetti 1/3 di detta pensione, con decorrenza dal
[...] mese successivo a quello della morte dell'ex coniuge;
2. ordina all' di corrispondere la suddetta quota direttamente alle ricorrenti, nonché gli CP_1 arretrati a costoro spettanti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso di (ovvero da settembre 2024) Persona_1
3. dichiara compensate, per l'intero, le spese di lite tra le ricorrenti e l' CP_1
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 7 ottobre 2025.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1509/2025 R. G. tra rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Rosa Cardone;
Parte_1
RICORRENTE e rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Giulia Pividori;
Parte_2 RICORRENTE nei confronti di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Barbara Daprile;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con ricorso depositato il 30.01.2025 (nata a [...] negli Stati Uniti Parte_1 d'America il 24.04.1953) e (nata a [...] il [...]), premesso che: Parte_2
1. il 25.08.1979 aveva contratto matrimonio concordatario con (nato il Persona_1 06.09.1942 in Toritto);
2. con sentenza n. 4253/2016 del 19.07.2016, passata in giudicato il 07.10.2016, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio stabilendo a carico di suo marito – su accordo delle parti - un assegno divorzile di € 450,00 mensili;
3. in data 03.06.2017 il aveva contratto matrimonio con ma poi Per_1 Parte_1 era deceduto in data 11.08.2024 in Altamura;
poiché la on aveva contratto matrimonio successivamente al divorzio ed era titolare di Parte_2 assegno divorzile aveva diritto alla propria quota di reversibilità ex art. 9 della L. 898/1970. Pertanto, chiedevano al Tribunale di Bari di assegnare alle ricorrenti con effetto retroattivo a far data dal mese di settembre 2024 la quota loro spettante sulla pensione di reversibilità del Per_1 ripartendola nella misura di 1/3 in favore della e di 2/3 in favore della Pt_1 Parte_2 In data 01.07.2025 si costituiva in giudizio l rimettendosi alle determinazioni del Tribunale CP_1 per la determinazione delle rispettive quote. All'udienza a trattazione scritta del 17.09.2025, previo deposito di note scritte, la causa veniva riservata per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 22.02.2025. CONSIDERATO IN DIRITTO La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. 1.- L'art. 9 co 3° L. n. 898/70 (nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 13 L. n. 74/87) subordina il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità a due presupposti, entrambi ricorrenti nel caso di specie:
1. l'esistenza di un coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità (la
); Pt_1
2. il diritto in capo all'altro coniuge divorziato dal de cuius (la a percepire l'assegno Pt_2 divorzile. Il Collegio non disconosce che il criterio di determinazione della quota fondato sulla durata del matrimonio non possa essere recepito in termini assoluti ma vada contemperato alla luce di altri elementi, ed in primo luogo di quello della condizione economica delle parti. In tal senso si è ripetutamente espressa la S. C. – “In ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità e alla luce dei precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale (nonché tenuto conto detta sentenza interpretativa di rigetto della corte costituzionale 4 novembre 1999 n. 419), la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto), anche ponderando ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale;
fra tali elementi, da individuarsi nell'ambito dell'art. 5 l. n. 898 del 1970, specifico rilievo assumono l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, nonché le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, e in quest'ottica, e al solo fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge il tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal giudice del merito quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione delle situazioni” (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 19/02/2003, n. 2471; conforme Cassaz. Civ., Sez. I, 10/10/2003 n. 15164) -, sicché la relativa regola di diritto può ritenersi pacifica, ma tale insegnamento non può essere distorto al punto da trascurare completamente il dato normativo. 2.- Per altro verso la S.C. ha chiarito, con effetto dirimente sul motivo di cui innanzi, che l'elemento da prendere in peculiare considerazione al fine di delibare le domande proposte in subiecta materia è rappresentato dalla durata legale del matrimonio, inteso quale criterio preponderante e potenzialmente decisivo, con la possibilità di temperarlo ricorrendo all'applicazione di idonei criteri correttivi solo “…qualora tale criterio conduca ad esiti iniqui rispetto alle particolari circostanze della concreta fattispecie…avendo riguardo all'esigenza di tutelare, tra le due posizioni configgenti, quella del soggetto economicamente più debole e più bisognoso” (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 10/10/2003, n. 15148).
3.- Richiamato il suddetto insegnamento e passando ad esaminare il caso di specie, deve rilevarsi che le parti hanno già raggiunto un'intesa in ordine alla ripartizione della pensione di reversibilità, del tutto rispondente alle posizioni reddituali delle parti, alla durata dei matrimoni ed all'entità dell'assegno di divorzio.
4.- Ciò premesso ed alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio stima equo fissare nella misura concordata dalle parti, ovvero di 2/3 il diritto del coniuge divorziato a Parte_2 percepire la pensione di reversibilità dell'ex marito defunto e nella misura di 1/3 Persona_1 il diritto del coniuge superstite Parte_1 I suddetti diritti alla corresponsione della quota della pensione di reversibilità decorrono per legge dal mese successivo al decesso del ovvero da settembre 2024. Per_1 Tutto quanto sopra premesso, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, devesi ordinare all' di corrispondere la quota di pensione di reversibilità nella misura innanzi indicata CP_1 direttamente alle ricorrenti, nonché gli arretrati a costoro spettanti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso di (ovvero da settembre 2024). Persona_1
5.- Tenuto conto dei motivi che hanno determinato l'insorgenza del presente procedimento, della necessità di una statuizione giudiziale per la determinazione delle rispettive quote e della mancata opposizione dell' alla domanda di parte ricorrente, ricorrono giusti motivi per disporre la CP_1 compensazione delle spese di giudizio tra le ricorrenti e l' CP_1 La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 30.01.2025 da e nei confronti dell' accoglie la Parte_1 Parte_2 CP_1 domanda e per l'effetto:
1. dichiara che a spetti, in qualità di coniuge divorziato, la quota pari ai Parte_2
2/3 della pensione di reversibilità del defunto e che a Persona_1 Pt_1
nella qualità di coniuge superstite, spetti 1/3 di detta pensione, con decorrenza dal
[...] mese successivo a quello della morte dell'ex coniuge;
2. ordina all' di corrispondere la suddetta quota direttamente alle ricorrenti, nonché gli CP_1 arretrati a costoro spettanti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso di (ovvero da settembre 2024) Persona_1
3. dichiara compensate, per l'intero, le spese di lite tra le ricorrenti e l' CP_1
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 7 ottobre 2025.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato