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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10940 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 24181/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante il deposito di note scritte, così come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto con D.lgs .149/22, come mod. dal D.Lgs. 164/24 ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24181/2023, ivi riunito il procedimento n. 3388/2024 R.G.A.C. ed aventi ad oggetto: opposizione ad ordinanze- ingiunzioni, e vertente
TRA
(C.F. ) con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Napoli alla Salita Pontecorvo n. 90 in persona dell'Amm.re unico Sig. (C.F.: ), Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Villa Santa Maria n° 14, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pezone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTI
E
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 da funzionario a ciò delegato, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Vespucci n.172,
OPPOSTO
Conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, la società in epigrafe, in persona del legale rappresentante proponeva opposizione avverso l'ordinanza di Ingiunzione n. 715/2023, sul presupposto del rapporto n. NA00001/2021-390-01-R01 del 21.02.2022, con cui veniva contestato alla Parte_1 la violazione dell'art. 1 comma 910 e 911 Legge 205/2017 per aver omesso di corrispondere la retribuzione, con mezzi tracciabili in favore del dipendente sig. irrogando la sanzione di €. 7.000,00 oltre Controparte_2 spese di notifica.
In sintesi i motivi di ricorso erano i seguenti: 1) difetto e/o contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato, anche in relazione ai tempi del procedimento;
2) infondatezza, nel merito, della violazione contestata, avendo il ricorrente provveduto al pagamento dello stipendio del dipendente in questione con modalità differenti per poche mensilità e solo ed esclusivamente in considerazione delle difficoltà rappresentate da tale lavoratore;
3) insussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 L 689/81 e/o comunque ricorrenza dell'esimente della buona fede.
La società ingiunta, quale obbligato in solido, proponeva, poi, un secondo ricorso avverso la medesima ordinanza-ingiunzione articolando, per buona misura, i medesimi motivi sopra indicati
Il primo procedimento assumeva il n.r.g. 24181/2023, mentre il secondo il n.r.g. 3388/2024; in entrambi si costituiva l'amministrazione resistente che, contestando l'avverso e dedotto in giudizio dagli opponenti, chiedeva il rigetto dei ricorsi e la conferma dell'impugnata ordinanza.
Il Giudice, riuniti i procedimenti pendenti dinanzi a sé stante l'evidente connessione soggettiva e oggettiva tra gli stessi, disattese le richieste istruttorie, rinviava le cause per la discussione dei ricorsi alla data odierna.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che le opposizioni spiegate sono infondate e, per tale ragione, non meritano accoglimento.
In limine litis, sul piano processuale, non pare inutile ricordare che le cause connesse e riunite conservano la loro autonomia, per cui vengono definite in base alle prove raccolte in ciascuna di esse: gli elementi probatori emersi nell'una potranno essere utilizzati nell'altra solo per rafforzare il convincimento che si sia formato in base alle prove raccolte in ognuno.
Ancora, va evidenziato che entrambi i ricorsi sono ammissibili, laddove essi sono stati promossi dal rappresentante legale, persona fisica, e dalla società, quale soggetto responsabile in solido ai sensi dell'art. 6 L. 689/81.
- 2 - Tanto chiarito, il motivo sub 1) è infondato. In premessa, la doglianza articolata si risolve, invero, in una mera declinazione teorica dei doveri posti in capo all'amministrazione relativamente all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, ma, di fatto, la parte ricorrente non si è preoccupata minimamente di evidenziare in concreto quali siano i profili di criticità della motivazione adottata dall' nell'ordinanza Controparte_1 impugnata. In ogni caso, sul punto è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza secondo cui “L'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata come fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Di conseguenza, il provvedimento è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione” (cfr. Cass. civile, sez. II, 30/07/2021, n.21924). Poiché il giudizio ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, i vizi di motivazione in ordine alle difese dell'interessato non comportano la nullità dell'ordinanza ingiunzione. Le suddette difese potranno essere riproposte nel giudizio di opposizione e il giudice dovrà vagliarne la fondatezza in tale sede (Cass., sez. un., n. 1786 del 28/01/2010, secondo cui anche la mancata audizione dell'interessato, che ne ha fatto richiesta, in sede amministrativa non comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione). Ancora “I vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass. n. 12503 del 21/05/2018). Ancora, per ciò che concerne, poi, la doglianza relativa ai tempi previsti per ogni singola fase del procedimento amministrativo di adozione dell'impugnata ordinanza, è doglianza tanto generica da non poter essere presa in considerazione, laddove la parte ricorrente non si è neanche preoccupata, non tanto e non solo di argomentare in modo puntuale la doglianza in commento, ma soprattutto di indicare quali termini del procedimento siano stati violati.
Quanto al motivo sub 2), va rilevato che la parte ricorrente ha riconosciuto il fatto storico sotteso all'impugnata ordinanza, ma si è giustificata assumendo che il pagamento dello stipendio con mezzi non tracciabili sarebbe avvenuto
- 3 - per poche mensilità ed in ragione delle difficoltà rappresentate dallo stesso dipendente.
Ora, va rammentato che il comma 910 stabilisce che: “A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni”. Il comma 911 stabilisce che: “i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.”
Nel caso di specie, la contestata violazione risulta essere stata accertata nel verbale di accertamento e notificazione n. prot. 52957 del 01/12/2021, ma ancora, nel corso degli accertamenti, la parte ricorrente non ha provato documentalmente di aver corrisposto al dipendente identificato la retribuzione per i mesi contestati (giugno, luglio, agosto e ottobre 2021) nelle modalità imposte dalla normativa vigente. D'altra parte, le giustificazioni addotte da parte ricorrente appaiono, seppure prese in considerazione, del tutto irrilevanti, laddove le richiamate norme non ammettono deroghe di sorta, né tantomeno, dato il carattere assolutamente imperativo delle stesse, queste possono essere messe aggirate con strumenti pattizi.
Quanto, infine, al motivo sub 3) esso è infondato. L'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. nn. 10508/1995, 7143/2001, 8343/2001, 14107/2003, 5304/2004, 5155/2005, 20930/2009,9546/2018, 1529/2018, 4114/2016). È
- 4 - onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede, e in particolare: “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. nn. 4927/1998, 1873/1995, 10508/1995, 10893/1996). Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019). Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018). Conclusivamente, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero. Ora, nel caso di specie, per un verso, come anzi osservato, la parte ricorrente ha di fatto ammesso di aver corrisposto alcuni stipendi a favore del dipendete con mezzi alternativi a quelli stabiliti dalla legge e, addirittura di aver concordato tali modalità con il lavoratore (cfr. ricorso pagg. 5 e 6 “Ciò posto, solo temporaneamente, per poche mensilità, si provvedeva a versare lo stipendio in modalità differenti, tenuto conto del momentaneo stato di difficoltà del lavoratore, e ciò veniva effettuato per garantire comunque al sig.
[...]
economica e per evitare ritardi nei pagamenti. Tale modalità, come CP_3 precisato sin dalla fase istruttoria, era concordata tra le parti come temporanea, provvisoria, non definitiva, viste le difficoltà economiche del lavoratore trattandosi di periodo breve che non si sarebbe prolungato a lungo, COSA DI FATTO ACCADUTA, UNA VOLTA RISOLTASI LA PROBLEMATICA DEL LAVORATORE”), per l'altro, essa non allegato alcun altro elemento da cui potesse desumersi la ricorrenza della buona fede, da ritenersi quindi esclusa.
Sulla scorta dei motivi che precedono, dunque, i ricorsi vanno rigettati.
Per le spese di giudizio nulla è dovuto, evidenziandosi sul punto che, quando l'autorità amministrativa sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente che sia
- 5 - soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma soltanto il rimborso delle spese, ove richieste e documentate (cfr. Cass. 27/8/2007, n. 18066; Cass. 11389/11; Cass. n. 20980/16).
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10a civile definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Rigetta i ricorsi;
2) nulla è dovuto in relazione alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, il 24/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 6 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante il deposito di note scritte, così come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto con D.lgs .149/22, come mod. dal D.Lgs. 164/24 ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24181/2023, ivi riunito il procedimento n. 3388/2024 R.G.A.C. ed aventi ad oggetto: opposizione ad ordinanze- ingiunzioni, e vertente
TRA
(C.F. ) con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Napoli alla Salita Pontecorvo n. 90 in persona dell'Amm.re unico Sig. (C.F.: ), Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Villa Santa Maria n° 14, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pezone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTI
E
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 da funzionario a ciò delegato, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Vespucci n.172,
OPPOSTO
Conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, la società in epigrafe, in persona del legale rappresentante proponeva opposizione avverso l'ordinanza di Ingiunzione n. 715/2023, sul presupposto del rapporto n. NA00001/2021-390-01-R01 del 21.02.2022, con cui veniva contestato alla Parte_1 la violazione dell'art. 1 comma 910 e 911 Legge 205/2017 per aver omesso di corrispondere la retribuzione, con mezzi tracciabili in favore del dipendente sig. irrogando la sanzione di €. 7.000,00 oltre Controparte_2 spese di notifica.
In sintesi i motivi di ricorso erano i seguenti: 1) difetto e/o contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato, anche in relazione ai tempi del procedimento;
2) infondatezza, nel merito, della violazione contestata, avendo il ricorrente provveduto al pagamento dello stipendio del dipendente in questione con modalità differenti per poche mensilità e solo ed esclusivamente in considerazione delle difficoltà rappresentate da tale lavoratore;
3) insussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 L 689/81 e/o comunque ricorrenza dell'esimente della buona fede.
La società ingiunta, quale obbligato in solido, proponeva, poi, un secondo ricorso avverso la medesima ordinanza-ingiunzione articolando, per buona misura, i medesimi motivi sopra indicati
Il primo procedimento assumeva il n.r.g. 24181/2023, mentre il secondo il n.r.g. 3388/2024; in entrambi si costituiva l'amministrazione resistente che, contestando l'avverso e dedotto in giudizio dagli opponenti, chiedeva il rigetto dei ricorsi e la conferma dell'impugnata ordinanza.
Il Giudice, riuniti i procedimenti pendenti dinanzi a sé stante l'evidente connessione soggettiva e oggettiva tra gli stessi, disattese le richieste istruttorie, rinviava le cause per la discussione dei ricorsi alla data odierna.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che le opposizioni spiegate sono infondate e, per tale ragione, non meritano accoglimento.
In limine litis, sul piano processuale, non pare inutile ricordare che le cause connesse e riunite conservano la loro autonomia, per cui vengono definite in base alle prove raccolte in ciascuna di esse: gli elementi probatori emersi nell'una potranno essere utilizzati nell'altra solo per rafforzare il convincimento che si sia formato in base alle prove raccolte in ognuno.
Ancora, va evidenziato che entrambi i ricorsi sono ammissibili, laddove essi sono stati promossi dal rappresentante legale, persona fisica, e dalla società, quale soggetto responsabile in solido ai sensi dell'art. 6 L. 689/81.
- 2 - Tanto chiarito, il motivo sub 1) è infondato. In premessa, la doglianza articolata si risolve, invero, in una mera declinazione teorica dei doveri posti in capo all'amministrazione relativamente all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, ma, di fatto, la parte ricorrente non si è preoccupata minimamente di evidenziare in concreto quali siano i profili di criticità della motivazione adottata dall' nell'ordinanza Controparte_1 impugnata. In ogni caso, sul punto è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza secondo cui “L'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata come fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Di conseguenza, il provvedimento è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione” (cfr. Cass. civile, sez. II, 30/07/2021, n.21924). Poiché il giudizio ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, i vizi di motivazione in ordine alle difese dell'interessato non comportano la nullità dell'ordinanza ingiunzione. Le suddette difese potranno essere riproposte nel giudizio di opposizione e il giudice dovrà vagliarne la fondatezza in tale sede (Cass., sez. un., n. 1786 del 28/01/2010, secondo cui anche la mancata audizione dell'interessato, che ne ha fatto richiesta, in sede amministrativa non comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione). Ancora “I vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass. n. 12503 del 21/05/2018). Ancora, per ciò che concerne, poi, la doglianza relativa ai tempi previsti per ogni singola fase del procedimento amministrativo di adozione dell'impugnata ordinanza, è doglianza tanto generica da non poter essere presa in considerazione, laddove la parte ricorrente non si è neanche preoccupata, non tanto e non solo di argomentare in modo puntuale la doglianza in commento, ma soprattutto di indicare quali termini del procedimento siano stati violati.
Quanto al motivo sub 2), va rilevato che la parte ricorrente ha riconosciuto il fatto storico sotteso all'impugnata ordinanza, ma si è giustificata assumendo che il pagamento dello stipendio con mezzi non tracciabili sarebbe avvenuto
- 3 - per poche mensilità ed in ragione delle difficoltà rappresentate dallo stesso dipendente.
Ora, va rammentato che il comma 910 stabilisce che: “A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni”. Il comma 911 stabilisce che: “i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.”
Nel caso di specie, la contestata violazione risulta essere stata accertata nel verbale di accertamento e notificazione n. prot. 52957 del 01/12/2021, ma ancora, nel corso degli accertamenti, la parte ricorrente non ha provato documentalmente di aver corrisposto al dipendente identificato la retribuzione per i mesi contestati (giugno, luglio, agosto e ottobre 2021) nelle modalità imposte dalla normativa vigente. D'altra parte, le giustificazioni addotte da parte ricorrente appaiono, seppure prese in considerazione, del tutto irrilevanti, laddove le richiamate norme non ammettono deroghe di sorta, né tantomeno, dato il carattere assolutamente imperativo delle stesse, queste possono essere messe aggirate con strumenti pattizi.
Quanto, infine, al motivo sub 3) esso è infondato. L'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. nn. 10508/1995, 7143/2001, 8343/2001, 14107/2003, 5304/2004, 5155/2005, 20930/2009,9546/2018, 1529/2018, 4114/2016). È
- 4 - onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede, e in particolare: “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. nn. 4927/1998, 1873/1995, 10508/1995, 10893/1996). Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019). Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018). Conclusivamente, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero. Ora, nel caso di specie, per un verso, come anzi osservato, la parte ricorrente ha di fatto ammesso di aver corrisposto alcuni stipendi a favore del dipendete con mezzi alternativi a quelli stabiliti dalla legge e, addirittura di aver concordato tali modalità con il lavoratore (cfr. ricorso pagg. 5 e 6 “Ciò posto, solo temporaneamente, per poche mensilità, si provvedeva a versare lo stipendio in modalità differenti, tenuto conto del momentaneo stato di difficoltà del lavoratore, e ciò veniva effettuato per garantire comunque al sig.
[...]
economica e per evitare ritardi nei pagamenti. Tale modalità, come CP_3 precisato sin dalla fase istruttoria, era concordata tra le parti come temporanea, provvisoria, non definitiva, viste le difficoltà economiche del lavoratore trattandosi di periodo breve che non si sarebbe prolungato a lungo, COSA DI FATTO ACCADUTA, UNA VOLTA RISOLTASI LA PROBLEMATICA DEL LAVORATORE”), per l'altro, essa non allegato alcun altro elemento da cui potesse desumersi la ricorrenza della buona fede, da ritenersi quindi esclusa.
Sulla scorta dei motivi che precedono, dunque, i ricorsi vanno rigettati.
Per le spese di giudizio nulla è dovuto, evidenziandosi sul punto che, quando l'autorità amministrativa sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente che sia
- 5 - soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma soltanto il rimborso delle spese, ove richieste e documentate (cfr. Cass. 27/8/2007, n. 18066; Cass. 11389/11; Cass. n. 20980/16).
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10a civile definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Rigetta i ricorsi;
2) nulla è dovuto in relazione alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, il 24/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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