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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2929/2023
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DE NICOLO ANTONIO, come da Parte_1
procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. DE LEONARDIS ILARIA ) VIA G. C.F._1 C.F._2
ROSSA 12 ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.4.24 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il CP_1 beneficio richiesto.
.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è fondata .
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che la ricorrente si trovava nelle condizioni integranti la necessità dell' indennità di accompagnamento a far data dalla data della revisione.
La spese seguono la soccombenza. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 19.4.23 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1 dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dalla revisione;
condanna l' alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 3867,00 oltre oneri accessori CP_1 di legge , con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 06/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore