TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 20/02/2026, n. 345
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Sentenza breve 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Carenza di interesse

    Il Tribunale ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità. L'ordinanza impugnata (n. 51/2025) è meramente modificativa della precedente ordinanza (n. 150/2022) in relazione alla norma fondativa della sanzione (art. 33 D.P.R. n. 380/2001 anziché art. 31, comma 3), senza introdurre una modifica sostanziale. La precedente ordinanza n. 150/2022, che conteneva l'ordine di demolizione, non è mai stata impugnata. Pertanto, l'impugnazione dell'ordinanza n. 51/2025 non concreta una nuova lesione dell'interesse del privato ma si limita a una correzione formale, non potendo riaprire i termini per l'impugnazione della prima ordinanza. L'accoglimento del ricorso non porterebbe all'eliminazione dell'originaria ingiunzione alla demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 20/02/2026, n. 345
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 345
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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