Sentenza breve 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 20/02/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00345/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01647/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1647 del 2025, proposto da
RO IA OC RM, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Ciminelli, Giuseppina Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roseto Capo Spulico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Roseto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’Ordinanza n. 51/2025, Prot. n. 6.../C, emessa in data 29.08.2025 dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Roseto Capo Spulico e notificata in pari data, con la quale si modifica la precedente Ordinanza n. 150 del 01.08.2022 e si ordina al ricorrente la demolizione delle opere edilizie realizzate presso l’immobile sito in Via Lungomare n. 192, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 23, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa, per quanto di ragione, la richiamata Ordinanza n. 150 prot. 5289 del 01.08.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roseto Capo Spulico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IC AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con ordinanza n. 150 del 1° agosto 2022 il Comune di Roseto Capo Spulico ha ordinato a RM RO IA OC la demolizione di alcune opere da egli effettuate, asseritamente, in assenza di titolo abilitativo;
- con successiva ordinanza n. 51 del 29 agosto 2025 il Comune ha modificato l’ordinanza n. 150 predetta con esclusivo riferimento alla norma fondativa della sanzione, cioè l’art. 33 D.P.R. n. 380/2001 anziché l’art. 31, comma 3, precedentemente indicato;
- con ricorso notificato il 30 ottobre 2025 ed iscritto a ruolo il 27 novembre 2025, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 51/2025 per tre motivi in diritto, oltre istanza di sospensione in via cautelare;
- in data 11 dicembre 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Capo Spulico, che poi, il 27 gennaio 2026, ha depositato l’istanza di fissazione udienza, precedentemente non depositata dal ricorrente;
- nelle proprie difese il Comune ha anzitutto eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse atteso che l’ordinanza impugnata è meramente modificativa della ordinanza n. 150/2022, che non è stata mai impugnata; ha poi argomentato in ordine alla infondatezza nel merito;
- alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a..
Ritenuto che:
- l’eccezione di inammissibilità del Comune è fondata e va accolta;
- il provvedimento impugnato, come può leggersi dalla sua motivazione, è meramente modificativo di una delle norme richiamate dalla precedente ordinanza a fondamento del potere dell’amministrazione di ordinare la demolizione, senza che possa parlarsi di una modifica sostanziale;
- infatti da una parte la norma originariamente indicata, cioè l’art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, non riguarda uno dei casi in cui è previsto l’esercizio dei poteri repressivi del Comune in materia, bensì si limita a regolare gli effetti della mancata ottemperanza ad un ordine di demolizione; dunque era evidentemente non conferente rispetto alla motivazione del provvedimento;
- dall’altra parte già dalla motivazione della ordinanza n. 150 del 2022 emergeva che il presupposto dell’ordine di demolizione fosse l’assenza di titolo per l’avvenuta ristrutturazione;
- ne deriva che, se il presente ricorso fosse accolto, parte ricorrente non otterrebbe il bene della vita richiesto, cioè l’eliminazione dell’originaria ingiunzione alla demolizione, ma solo il venir meno di una correzione meramente formale della precedente ordinanza;
- in altre parole, considerato che l’ordinanza n. 150 del 2022 non è stata tuttavia mai impugnata, l’impugnazione dell’ordinanza n. 51/2025 non può riaprire i termini a tal fine, poiché non concreta una nuova lesione dell’interesse del privato ma si limita ad apporre una mera correzione di carattere formale;
- il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse;
- in ragione delle peculiarità della fattispecie, sussistono ragioni equitative per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IC AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC AF | IV CO |
IL SEGRETARIO