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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n. 4580 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 16.1.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
11 Luglio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/07/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4580/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ricostruzione carriera docente e differenze retributive;
T R A
(C.F. rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti S. D. Tarantino e F. Vigna;
Ricorrente
CONTRO , in persona del rappresentato e difeso, ex Controparte_1 CP_2 art. 417 bis del c.p.c., dai Funzionari dott. S. Nucera e dott. N. Malara;
Resistente
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. A. M. Laganà;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.10.2023 la ricorrente in epigrafe ha lamentato il mancato riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo svolto con tutte le annesse conseguenze di ordine giuridico-economico.
In particolare, evidenziando di essere docente della scuola secondaria di II grando assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del in data 1.09.2007 e attualmente in servizio presso CP_4
l'Istituto Professionale per i servizi Alberghieri e Ris. – Ipalb di Villa San Giovanni (RC), ha sostenuto di aver lavorato, prima dell'immissione in ruolo, alle dipendenze del
[...]
in forza di diversi contratti a termine a partire dall'a.s. 1993/1994. Controparte_1
Ha affermato che in maniera illegittima il , attraverso il decreto di ricostruzione della CP_1 carriera prot. n. 8060 del 25.07.2018, non aveva effettuato la valutazione ai fini giuridici (e, quindi, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali) di un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 485, comma 1, D.Lgs. n.
297/1994.
Ha altresì sostenuto che, durante tutto il periodo di precariato alle dipendenze del
[...]
, non aveva goduto di alcun avanzamento retributivo connesso all'anzianità di servizio Controparte_1 per effetto dell'applicazione dell'art. 526 D.lgs. n. 297/1994.
Ha ancora eccepito di aver subito la soppressione della fascia stipendiale 3-8, a causa dell'erroneità del decreto di ricostruzione della carriera nella parte in cui non era stata applicata in suo favore la clausola di salvaguardia prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 2011 per soli docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 01.09.2010.
Infine, eccependo la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/770/CE e dell'art. 6 D.lgs. n. 368/2001, stante l'insussistenza di ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento, ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato e la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare la stessa nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù del suo collocamento nella fascia stipendiale conseguente all'intera e immediata valutazione del predetto servizio pre-ruolo.
Si è costituito in giudizio il resistente che, oltre ad eccepire la prescrizione decennale CP_1 del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e quella quinquennale alle differenze retributive, ha contestato la fondatezza della domanda stante l'esistenza di ragioni oggettive che obbligano a distinguere tra docenti di ruolo e docenti precari.
Altresì, rilevato che per gli aa.ss. 1993/1994, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, e 2000/2001 non sussistono i presupposti per il riconoscimento economico e giuridico in quanto di durata inferiore a quella minima prevista ex lege.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CP_ Si è costituito altresì l' il quale ha rilevato che sulle eventuali differenze retributive accertate e riconosciute si dovrà tenere conto anche dei relativi contributi previdenziali.
Ha pertanto concluso chiedendo la condanna al pagamento dei contributi previdenziali sulle somme che saranno accertate come dovute a titolo di retribuzioni.
*****
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
In particolare il thema decidendum attiene alla corretta ricostruzione dell'anzianità di servizio e, dunque, all'integrale riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta, ai fini della ricostruzione della carriera, sotto il profilo giuridico ed economico, nonché per il conseguimento delle differenze retributive, correlate alla maggiore anzianità di servizio, anche a titolo di risarcimento del danno per violazione di direttiva comunitaria self-executing.
Ai fini della soluzione della controversia appare, pertanto, utile differenziare il campo d'indagine ponendo l'attenzione, in primo luogo, sul profilo del computo, ai fini sia giuridici che economici, dell'intero servizio pre-ruolo nell'ambito del procedimento di ricostruzione della carriera;
nonché, in secondo luogo, sulla debenza di eventuali differenze retributive, anche in applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal CCNL ratione temporis applicabile.
Orbene giova effettuare una ricostruzione del frastagliato quadro normativo le cui disposizioni disciplinano l'anzianità di servizio nel comparto scuola. In base all'art. 526 D.Lgs. n. 297/1994 - “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo” - ai docenti precari non viene riconosciuta alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine fino all'immissione in ruolo, quando si procede alla ricostruzione di carriera.
La ricostruzione di carriera trova la propria disciplina nell'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 secondo cui “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo,
è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
L'anzianità maturata nel corso di rapporti a termine riceve, quindi, una parziale valorizzazione soltanto dopo l'immissione in ruolo e solo con efficacia ex nunc dal momento della conferma in ruolo;
il , cioè, corrisponde soltanto eventuali arretrati maturati da tale momento e fino alla CP_1 ricostruzione di carriera. Al momento dell'immissione in ruolo, il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale;
successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in considerazione i servizi eventualmente prestati anteriormente CP_1 all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi, ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto.
L'art. 4 co. 3 DPR n. 399/1988, integrando l'art. 485 cit., prevede, inoltre, che “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Ancora occorre rilevare come, in applicazione dell'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, come interpretato dall'art. 11 co. 14 L. n. 124/1999, il raggruppi i servizi a termine in base Controparte_1 all'anno scolastico di riferimento, prendendo in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, consentono di raggiungere almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente. Gli anni scolastici in cui è presente un numero di giorni di servizio da 180 a 365 entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, contrariamente al caso in cui il numero di giorni sia inferiore a 180 che non viene conteggiato.
Così calcolata l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il fa applicazione dell'art. CP_1
485 cit. e ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni in misura integrale e quelli successivi soltanto per due terzi.
Il terzo escluso dal computo dell'anzianità utile ai fini retributivi – che nei decreti di ricostruzione della carriera viene definita come “utile ai fini giuridici ed economici” – viene accantonato con la qualificazione come utile “ai soli fini economici” in attesa che il docente maturi l'anzianità complessiva di cui all'art. 4 co. 3 DPR. n. 399/1988.
Superato tale momento, a domanda dell'interessato, viene emesso un nuovo decreto di ricostruzione di carriera in cui – con efficacia ex nunc dal compimento dell'anzianità rilevante in base all'art. 4 – anche gli anni accantonati vengono inseriti nell'anzianità “utile ai fini giuridici ed economici”, con conseguente adeguamento della fascia stipendiale spettante. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Orbene tale sistema di ricostruzione del servizio pre-ruolo è stato posto al vaglio della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (CGUE sent. 20.09.2018 causa C-466/2017) la quale ha evidenziato che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Nel solco tracciato dalla giurisprudenza europea si è pronunciata altresì la Suprema Corte (così
Cass. n. 31149/2019; nello stesso senso Cass. n. 3474/2020) secondo cui “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto
"ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, ne' applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
La ratio della decisione va individuata nel tentativo di scongiurare il rischio di discriminazioni
“alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato le quali si anniderebbero nell'ipotesi in cui, in sede di ricostruzione della carriera, si utilizzasse il criterio dell'abbattimento così favorendo il lavoratore a termine che, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 D.Lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Pertanto la verifica sulla condotta discriminatoria non va condotta in astratto bensì sulla scorta della specificità del caso concreto con la conseguenza che possa considerarsi discriminato dall'applicazione dell'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994, soltanto il docente la cui anzianità, calcolata ai sensi della norma speciale, sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato il docente comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato.
Il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non può quindi essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi una decurtazione, occorrendo di contro verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole che, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, in altri termini, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati ne' gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, ne', per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa
Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno andrebbe disapplicata ed al docente riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito al docente assunto a tempo indeterminato, stante la contrarietà dell'abbattimento al diritto unionale.
Dall'analisi del prospetto dei mesi di servizio prestati dalla ricorrente nell'esclusivo periodo pre- ruolo – e non come sostenuto dall'attrice sino all'1.09.2010 stante l'immissione in ruolo in data
1.09.2007 – emerge l'espletamento dell'insegnamento per un numero di giorni pari a 2645 corrispondenti, dunque, a 7 anni e 2 mesi.
Considerato che il convenuto, nel decreto di ricostruzione di carriera del 25.07.2018, CP_1 con decorrenza dal 01/09/2010 (data di conferma in ruolo) le ha riconosciuto, a fini giuridici ed economici, un'anzianità pari a 7 anni 4 mesi e 0 giorni è evidente che, dalla sopraddetta comparazione, non emerge alcuna discriminazione realizzatasi in concreto.
La domanda, pertanto, non può essere accolta sotto il profilo del quantum del servizio pre-ruolo indicato in ricorso.
In merito alla diversa, ma correlata, richiesta di applicazione della corretta fascia stipendiale, giova richiamare in primis l'orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 2232/2020) secondo cui
“l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n.
477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n.
12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n.
15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n.
4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonchè la più recente Cass.
26 aprile 2018, n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo,
l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass.
4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n.
36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n.
16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che
l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”.
Alla luce di tali generali principi di diritto, appare opportuno effettuare un richiamo alle norme contrattuali-collettive che determinano la progressione economica connessa agli scatti di anzianità.
Premesso che prima dell'intervento del C.C.N.L. del 4 agosto 2011 era prevista una prima fascia di anzianità 0/2 anni e una seconda 3/8 anni con la conseguenza che il primo scatto stipendiale si maturava già al compimento di 3 anni di servizio, il citato contratto collettivo ha individuato, di contro, dall'a.s. 2011/2012 sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità:
0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi.
Pertanto, è stato tipizzato un diverso primo scatto che importa l'ingresso nella seconda posizione stipendiale dopo 8 anni di servizio continuativo.
Va ancora precisato che la norma contrattuale transitoria aveva previsto che “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010”, inserito o che avesse maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conservasse ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”; e che “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010”, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conservasse il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Ebbene, posto che sull'illegittima esclusione dei docenti precari dal meccanismo descritto nelle illustrate previsioni negoziali si è espressa la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 07/02/2020 n.
2924), nella specie l'ingresso in ruolo della ricorrente in data 1.09.2007 non comporta alcuna problematica interpretativa, essendo pacificamente consentita l'applicazione delle citate previsioni negoziali.
Dai documenti allegati in atti e dalla ricostruzione degli anni di servizio pre-ruolo emerge, dunque, che l'accesso alla fascia 3-8 sarebbe dovuto avvenire il 25.9.2002, mentre per la fascia stipendiale 9-14 il 31.08.2009, seguita dall'ingresso a partire dal 31.08.2015 nella fascia stipendiale
15-20.
In conclusione e, in parziale accoglimento del ricorso, va rigettata per le ragioni espresse la domanda relativa alla diversa ricostruzione di carriera e alle conseguenti pretese economiche.
Va, al contrario, ritenuto sussistente il diritto della ricorrente al pagamento delle eventuali differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti a tempo determinato e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all'anzianità di servizio maturata e, per l'effetto, va condannato il resistente a corrispondere alla stessa tali differenze retributive oltre CP_1 interessi legali dal dovuto al saldo.
In relazione a tale aspetto, invero, l'eccezione di prescrizione, sollevata dal resistente, coglie nel segno atteso che dai documenti allegati in atti emerge, quale unico interruttivo della causa estintiva, la diffida del 10.01.2022.
Pertanto, fermo restando che la prescrizione non incide sull'anzianità di servizio e sulla retribuzione maturanda in ragione del calcolo dell'integrale servizio preruolo prestato, con riguardo alle mere somme, dovute a titolo di differenze retributive, la ricorrente ha diritto alla corresponsione di esse solo a partire dal 10.01.2017, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
La complessità questioni giuridiche affrontate, peraltro risolte solo recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, costituiscono gravi motivi per giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla collocazione nella fascia stipendiale 3-8 dal 25.9.2002 nonché nella fascia stipendiale 9-14 dal 31.08.2009 e nella fascia
15-20 dal 31.08.2015. Per l'effetto condanna il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive, con decorrenza dal 10.01.2017, tra quanto percepito in forza dei contratti a tempo determinato e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali sopra citati previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola ratione temporis applicabili in base all'anzianità di servizio maturata.
Per l'effetto, condanna il resistente, in persona del a corrispondere alla CP_1 CP_2 ricorrente tali differenze retributive nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Nel resto rigetta la domanda relativa alla diversa ricostruzione di carriera e alle conseguenti pretese economiche.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11/07/2025
Il Giudice
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 16.1.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
11 Luglio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/07/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4580/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ricostruzione carriera docente e differenze retributive;
T R A
(C.F. rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti S. D. Tarantino e F. Vigna;
Ricorrente
CONTRO , in persona del rappresentato e difeso, ex Controparte_1 CP_2 art. 417 bis del c.p.c., dai Funzionari dott. S. Nucera e dott. N. Malara;
Resistente
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. A. M. Laganà;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.10.2023 la ricorrente in epigrafe ha lamentato il mancato riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo svolto con tutte le annesse conseguenze di ordine giuridico-economico.
In particolare, evidenziando di essere docente della scuola secondaria di II grando assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del in data 1.09.2007 e attualmente in servizio presso CP_4
l'Istituto Professionale per i servizi Alberghieri e Ris. – Ipalb di Villa San Giovanni (RC), ha sostenuto di aver lavorato, prima dell'immissione in ruolo, alle dipendenze del
[...]
in forza di diversi contratti a termine a partire dall'a.s. 1993/1994. Controparte_1
Ha affermato che in maniera illegittima il , attraverso il decreto di ricostruzione della CP_1 carriera prot. n. 8060 del 25.07.2018, non aveva effettuato la valutazione ai fini giuridici (e, quindi, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali) di un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 485, comma 1, D.Lgs. n.
297/1994.
Ha altresì sostenuto che, durante tutto il periodo di precariato alle dipendenze del
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, non aveva goduto di alcun avanzamento retributivo connesso all'anzianità di servizio Controparte_1 per effetto dell'applicazione dell'art. 526 D.lgs. n. 297/1994.
Ha ancora eccepito di aver subito la soppressione della fascia stipendiale 3-8, a causa dell'erroneità del decreto di ricostruzione della carriera nella parte in cui non era stata applicata in suo favore la clausola di salvaguardia prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 2011 per soli docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 01.09.2010.
Infine, eccependo la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/770/CE e dell'art. 6 D.lgs. n. 368/2001, stante l'insussistenza di ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento, ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato e la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare la stessa nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù del suo collocamento nella fascia stipendiale conseguente all'intera e immediata valutazione del predetto servizio pre-ruolo.
Si è costituito in giudizio il resistente che, oltre ad eccepire la prescrizione decennale CP_1 del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e quella quinquennale alle differenze retributive, ha contestato la fondatezza della domanda stante l'esistenza di ragioni oggettive che obbligano a distinguere tra docenti di ruolo e docenti precari.
Altresì, rilevato che per gli aa.ss. 1993/1994, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, e 2000/2001 non sussistono i presupposti per il riconoscimento economico e giuridico in quanto di durata inferiore a quella minima prevista ex lege.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CP_ Si è costituito altresì l' il quale ha rilevato che sulle eventuali differenze retributive accertate e riconosciute si dovrà tenere conto anche dei relativi contributi previdenziali.
Ha pertanto concluso chiedendo la condanna al pagamento dei contributi previdenziali sulle somme che saranno accertate come dovute a titolo di retribuzioni.
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Il ricorso risulta parzialmente fondato.
In particolare il thema decidendum attiene alla corretta ricostruzione dell'anzianità di servizio e, dunque, all'integrale riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta, ai fini della ricostruzione della carriera, sotto il profilo giuridico ed economico, nonché per il conseguimento delle differenze retributive, correlate alla maggiore anzianità di servizio, anche a titolo di risarcimento del danno per violazione di direttiva comunitaria self-executing.
Ai fini della soluzione della controversia appare, pertanto, utile differenziare il campo d'indagine ponendo l'attenzione, in primo luogo, sul profilo del computo, ai fini sia giuridici che economici, dell'intero servizio pre-ruolo nell'ambito del procedimento di ricostruzione della carriera;
nonché, in secondo luogo, sulla debenza di eventuali differenze retributive, anche in applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal CCNL ratione temporis applicabile.
Orbene giova effettuare una ricostruzione del frastagliato quadro normativo le cui disposizioni disciplinano l'anzianità di servizio nel comparto scuola. In base all'art. 526 D.Lgs. n. 297/1994 - “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo” - ai docenti precari non viene riconosciuta alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine fino all'immissione in ruolo, quando si procede alla ricostruzione di carriera.
La ricostruzione di carriera trova la propria disciplina nell'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 secondo cui “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo,
è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
L'anzianità maturata nel corso di rapporti a termine riceve, quindi, una parziale valorizzazione soltanto dopo l'immissione in ruolo e solo con efficacia ex nunc dal momento della conferma in ruolo;
il , cioè, corrisponde soltanto eventuali arretrati maturati da tale momento e fino alla CP_1 ricostruzione di carriera. Al momento dell'immissione in ruolo, il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale;
successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in considerazione i servizi eventualmente prestati anteriormente CP_1 all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi, ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto.
L'art. 4 co. 3 DPR n. 399/1988, integrando l'art. 485 cit., prevede, inoltre, che “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Ancora occorre rilevare come, in applicazione dell'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, come interpretato dall'art. 11 co. 14 L. n. 124/1999, il raggruppi i servizi a termine in base Controparte_1 all'anno scolastico di riferimento, prendendo in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, consentono di raggiungere almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente. Gli anni scolastici in cui è presente un numero di giorni di servizio da 180 a 365 entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, contrariamente al caso in cui il numero di giorni sia inferiore a 180 che non viene conteggiato.
Così calcolata l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il fa applicazione dell'art. CP_1
485 cit. e ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni in misura integrale e quelli successivi soltanto per due terzi.
Il terzo escluso dal computo dell'anzianità utile ai fini retributivi – che nei decreti di ricostruzione della carriera viene definita come “utile ai fini giuridici ed economici” – viene accantonato con la qualificazione come utile “ai soli fini economici” in attesa che il docente maturi l'anzianità complessiva di cui all'art. 4 co. 3 DPR. n. 399/1988.
Superato tale momento, a domanda dell'interessato, viene emesso un nuovo decreto di ricostruzione di carriera in cui – con efficacia ex nunc dal compimento dell'anzianità rilevante in base all'art. 4 – anche gli anni accantonati vengono inseriti nell'anzianità “utile ai fini giuridici ed economici”, con conseguente adeguamento della fascia stipendiale spettante. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Orbene tale sistema di ricostruzione del servizio pre-ruolo è stato posto al vaglio della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (CGUE sent. 20.09.2018 causa C-466/2017) la quale ha evidenziato che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Nel solco tracciato dalla giurisprudenza europea si è pronunciata altresì la Suprema Corte (così
Cass. n. 31149/2019; nello stesso senso Cass. n. 3474/2020) secondo cui “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto
"ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, ne' applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
La ratio della decisione va individuata nel tentativo di scongiurare il rischio di discriminazioni
“alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato le quali si anniderebbero nell'ipotesi in cui, in sede di ricostruzione della carriera, si utilizzasse il criterio dell'abbattimento così favorendo il lavoratore a termine che, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 D.Lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Pertanto la verifica sulla condotta discriminatoria non va condotta in astratto bensì sulla scorta della specificità del caso concreto con la conseguenza che possa considerarsi discriminato dall'applicazione dell'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994, soltanto il docente la cui anzianità, calcolata ai sensi della norma speciale, sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato il docente comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato.
Il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non può quindi essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi una decurtazione, occorrendo di contro verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole che, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, in altri termini, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati ne' gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, ne', per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa
Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno andrebbe disapplicata ed al docente riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito al docente assunto a tempo indeterminato, stante la contrarietà dell'abbattimento al diritto unionale.
Dall'analisi del prospetto dei mesi di servizio prestati dalla ricorrente nell'esclusivo periodo pre- ruolo – e non come sostenuto dall'attrice sino all'1.09.2010 stante l'immissione in ruolo in data
1.09.2007 – emerge l'espletamento dell'insegnamento per un numero di giorni pari a 2645 corrispondenti, dunque, a 7 anni e 2 mesi.
Considerato che il convenuto, nel decreto di ricostruzione di carriera del 25.07.2018, CP_1 con decorrenza dal 01/09/2010 (data di conferma in ruolo) le ha riconosciuto, a fini giuridici ed economici, un'anzianità pari a 7 anni 4 mesi e 0 giorni è evidente che, dalla sopraddetta comparazione, non emerge alcuna discriminazione realizzatasi in concreto.
La domanda, pertanto, non può essere accolta sotto il profilo del quantum del servizio pre-ruolo indicato in ricorso.
In merito alla diversa, ma correlata, richiesta di applicazione della corretta fascia stipendiale, giova richiamare in primis l'orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 2232/2020) secondo cui
“l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n.
477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n.
12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n.
15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n.
4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonchè la più recente Cass.
26 aprile 2018, n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo,
l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass.
4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n.
36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n.
16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che
l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”.
Alla luce di tali generali principi di diritto, appare opportuno effettuare un richiamo alle norme contrattuali-collettive che determinano la progressione economica connessa agli scatti di anzianità.
Premesso che prima dell'intervento del C.C.N.L. del 4 agosto 2011 era prevista una prima fascia di anzianità 0/2 anni e una seconda 3/8 anni con la conseguenza che il primo scatto stipendiale si maturava già al compimento di 3 anni di servizio, il citato contratto collettivo ha individuato, di contro, dall'a.s. 2011/2012 sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità:
0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi.
Pertanto, è stato tipizzato un diverso primo scatto che importa l'ingresso nella seconda posizione stipendiale dopo 8 anni di servizio continuativo.
Va ancora precisato che la norma contrattuale transitoria aveva previsto che “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010”, inserito o che avesse maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conservasse ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”; e che “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010”, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conservasse il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Ebbene, posto che sull'illegittima esclusione dei docenti precari dal meccanismo descritto nelle illustrate previsioni negoziali si è espressa la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 07/02/2020 n.
2924), nella specie l'ingresso in ruolo della ricorrente in data 1.09.2007 non comporta alcuna problematica interpretativa, essendo pacificamente consentita l'applicazione delle citate previsioni negoziali.
Dai documenti allegati in atti e dalla ricostruzione degli anni di servizio pre-ruolo emerge, dunque, che l'accesso alla fascia 3-8 sarebbe dovuto avvenire il 25.9.2002, mentre per la fascia stipendiale 9-14 il 31.08.2009, seguita dall'ingresso a partire dal 31.08.2015 nella fascia stipendiale
15-20.
In conclusione e, in parziale accoglimento del ricorso, va rigettata per le ragioni espresse la domanda relativa alla diversa ricostruzione di carriera e alle conseguenti pretese economiche.
Va, al contrario, ritenuto sussistente il diritto della ricorrente al pagamento delle eventuali differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti a tempo determinato e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all'anzianità di servizio maturata e, per l'effetto, va condannato il resistente a corrispondere alla stessa tali differenze retributive oltre CP_1 interessi legali dal dovuto al saldo.
In relazione a tale aspetto, invero, l'eccezione di prescrizione, sollevata dal resistente, coglie nel segno atteso che dai documenti allegati in atti emerge, quale unico interruttivo della causa estintiva, la diffida del 10.01.2022.
Pertanto, fermo restando che la prescrizione non incide sull'anzianità di servizio e sulla retribuzione maturanda in ragione del calcolo dell'integrale servizio preruolo prestato, con riguardo alle mere somme, dovute a titolo di differenze retributive, la ricorrente ha diritto alla corresponsione di esse solo a partire dal 10.01.2017, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
La complessità questioni giuridiche affrontate, peraltro risolte solo recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, costituiscono gravi motivi per giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla collocazione nella fascia stipendiale 3-8 dal 25.9.2002 nonché nella fascia stipendiale 9-14 dal 31.08.2009 e nella fascia
15-20 dal 31.08.2015. Per l'effetto condanna il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive, con decorrenza dal 10.01.2017, tra quanto percepito in forza dei contratti a tempo determinato e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali sopra citati previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola ratione temporis applicabili in base all'anzianità di servizio maturata.
Per l'effetto, condanna il resistente, in persona del a corrispondere alla CP_1 CP_2 ricorrente tali differenze retributive nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Nel resto rigetta la domanda relativa alla diversa ricostruzione di carriera e alle conseguenti pretese economiche.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11/07/2025
Il Giudice
Francesco De Leo