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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
n. rg7808 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7808 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. RUSSO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Volla (Na) alla Via Montanino Viale Platani n. 3,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. RUSSO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Volla (Na) alla Via Montanino Viale Platani n. 3,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/04/2025, e Parte_1 Pt_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il
[...]
18/04/2005 e che dalla loro unione nascevano due figlie: il Per_1
17.08.2005 e l'11.12.2012, rappresentavano la volontà di Per_2
1 separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) pronunciare la separazione personale tra i coniugi, e Parte_2 [...]
che contraevano matrimonio civile in Napoli il giorno 18.04.2005, Pt_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere a tutte le incombenze di Legge;
B) disporre la collocazione di e di presso la madre signora Per_1 Per_2 [...]
con residenza privilegiata in Napoli al Viale Carlo Miranda n..87, Pt_1
lotto 10, scala C, Piano 1, interno 39;
C) disporre l'assegnazione definitiva della casa coniugale, quale alloggio popolare alla signora che continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie. Il Parte_1
mobilio e gli oggetti che la arredano, resteranno in uso e nella sua disponibilità e delle figlie;
D) disporre che il signor dopo l'omologa della separazione, lascerà Parte_2
la casa coniugale;
E) disporre l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, Per_2
che eserciteranno la “responsabilità genitoriale” prendendo insieme tutte le decisioni riguardanti la sua educazione, istruzione, e la salute;
F) disporre, relativamente al diritto di visita, che il padre possa incontrare la figlia
durante la settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle Per_2
ore 20.00, salvo diverso accordo tra le parti tenendo conto degli impegni extrascolastici della minore;
-durante il fine settimana, la minore potrà trascorrere due weekend al mese
2 alternati con il padre dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, con riaccompagno presso il domicilio materno.
-per le festività natalizie e pasquali: potrà trascorrere ad anni alterni, le Per_2
festività natalizie del 24-25 con pernottamento (giorno della vigilia e del Natale) con un genitore ed il 26/12, 31/12 e il 01/01 del nuovo anno con pernottamento
(Santo Stefano Vigilia e Capodanno), con l'altro genitore.
Per le festività di Pasqua, la minore, ad anni alterni, potrà trascorrere la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro genitore senza pernottamento.
-per le ferie estive: potrà trascorrere le vacanze estive per 15 giorni anche Per_2
non continuativi nel mese di luglio e/o agosto con il padre e gli altri 15 giorni con
l'altro genitore, a prescindere se si recheranno in una località balneare.
Le parti possono accordarsi anche diversamente tenendo conto dei loro impegni e delle esigenze di una adolescente di anni 12.
G) dichiarare che nulla venga disposto per il diritto di visita di che ha Per_1
raggiunta la maggiore età;
H) disporre che il signor versi alla signora il Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie e entro il giorno 15 di Per_1 Per_2
ogni mese, nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili per entrambe le figlie, a mezzo ricarica postepay intestata alla signora oltre il 50% Parte_1
alle spese straordinarie secondo il protocollo di intesa del 07.03.2018 n. 1593, sottoscritto dal Tribunale di Napoli e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli;
I) disporre che il signor autorizzi sin da ora la signora Parte_2 Pt_1
ad incassare per intero l'assegno unico, ossia anche la propria quota parte allo
[...]
stesso spettante, oltre a richiedere eventuali bonus per libri scolastici, per lo sport e per percorsi psicologici;
l) non sono previsti oneri per alimenti o mantenimento per il Signor e Parte_2
la signora in quanto possono provvedervi autonomamente.” Parte_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale
3 dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.16, parte I, s., sez. K, reg. Parte_3
Atti Matrimonio anno 2005)
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7808 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. RUSSO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Volla (Na) alla Via Montanino Viale Platani n. 3,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. RUSSO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Volla (Na) alla Via Montanino Viale Platani n. 3,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/04/2025, e Parte_1 Pt_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il
[...]
18/04/2005 e che dalla loro unione nascevano due figlie: il Per_1
17.08.2005 e l'11.12.2012, rappresentavano la volontà di Per_2
1 separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) pronunciare la separazione personale tra i coniugi, e Parte_2 [...]
che contraevano matrimonio civile in Napoli il giorno 18.04.2005, Pt_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere a tutte le incombenze di Legge;
B) disporre la collocazione di e di presso la madre signora Per_1 Per_2 [...]
con residenza privilegiata in Napoli al Viale Carlo Miranda n..87, Pt_1
lotto 10, scala C, Piano 1, interno 39;
C) disporre l'assegnazione definitiva della casa coniugale, quale alloggio popolare alla signora che continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie. Il Parte_1
mobilio e gli oggetti che la arredano, resteranno in uso e nella sua disponibilità e delle figlie;
D) disporre che il signor dopo l'omologa della separazione, lascerà Parte_2
la casa coniugale;
E) disporre l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, Per_2
che eserciteranno la “responsabilità genitoriale” prendendo insieme tutte le decisioni riguardanti la sua educazione, istruzione, e la salute;
F) disporre, relativamente al diritto di visita, che il padre possa incontrare la figlia
durante la settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle Per_2
ore 20.00, salvo diverso accordo tra le parti tenendo conto degli impegni extrascolastici della minore;
-durante il fine settimana, la minore potrà trascorrere due weekend al mese
2 alternati con il padre dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, con riaccompagno presso il domicilio materno.
-per le festività natalizie e pasquali: potrà trascorrere ad anni alterni, le Per_2
festività natalizie del 24-25 con pernottamento (giorno della vigilia e del Natale) con un genitore ed il 26/12, 31/12 e il 01/01 del nuovo anno con pernottamento
(Santo Stefano Vigilia e Capodanno), con l'altro genitore.
Per le festività di Pasqua, la minore, ad anni alterni, potrà trascorrere la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro genitore senza pernottamento.
-per le ferie estive: potrà trascorrere le vacanze estive per 15 giorni anche Per_2
non continuativi nel mese di luglio e/o agosto con il padre e gli altri 15 giorni con
l'altro genitore, a prescindere se si recheranno in una località balneare.
Le parti possono accordarsi anche diversamente tenendo conto dei loro impegni e delle esigenze di una adolescente di anni 12.
G) dichiarare che nulla venga disposto per il diritto di visita di che ha Per_1
raggiunta la maggiore età;
H) disporre che il signor versi alla signora il Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie e entro il giorno 15 di Per_1 Per_2
ogni mese, nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili per entrambe le figlie, a mezzo ricarica postepay intestata alla signora oltre il 50% Parte_1
alle spese straordinarie secondo il protocollo di intesa del 07.03.2018 n. 1593, sottoscritto dal Tribunale di Napoli e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli;
I) disporre che il signor autorizzi sin da ora la signora Parte_2 Pt_1
ad incassare per intero l'assegno unico, ossia anche la propria quota parte allo
[...]
stesso spettante, oltre a richiedere eventuali bonus per libri scolastici, per lo sport e per percorsi psicologici;
l) non sono previsti oneri per alimenti o mantenimento per il Signor e Parte_2
la signora in quanto possono provvedervi autonomamente.” Parte_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale
3 dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.16, parte I, s., sez. K, reg. Parte_3
Atti Matrimonio anno 2005)
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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