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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/09/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ravenna
Sezione Lavoro
N.R.G. 61/2025
Il Giudice Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 24/09/2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
, ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti NASO DOMENICO/
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti GIORNO FEDERICA/ resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1. Accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 24 mesi e, conseguentemente 2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 24 mesi;
e, per l'effetto,
3. Condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente, pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604;
4. Condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto, medio tempore con contratto a tempo indeterminato.
5. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera, agli scatti stipendiali ed alla progressione economica e, per l'effetto, a percepire, anche ai fini risarcitori, le differenze stipendiali maturate a decorrere dall'a.s. 2016/17 in ragione dell'anzianità di servizio maturata, pari a € 3.357,44, o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
e, per l'effetto,
6. Condannare l'Amministrazione ad effettuare la ricostruzione della carriera del ricorrente ed a riconoscere, in favore del ricorrente, gli scatti
Pag. 2 di 11 stipendiali e la progressione economica e, per l'effetto, al pagamento delle differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio maturata pari a € 3.357,44, o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi dalla maturazione al saldo”.
Per la parte resistente: “In via preliminare
1. accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del ricorrente dall'impugnazione dei contratti a tempo determinato invocati nel ricorso introduttivo, con conseguente decadenza dalla proposizione della domanda risarcitoria;
Nel merito
2. rigettare integralmente il ricorso in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto per le ragioni dedotte;
3. nella denegata ipotesi di riconoscimento di abusiva reiterazione di contratti a termine, accertarne la sussistenza limitatamente ai soli anni, successivi ai tre, in cui si sono configurate le condizioni richieste dalla giurisprudenza, con conseguente riduzione al minimo dell'indennità richiesta;
4. in via subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale, accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale con decorrenza a ritroso dalla notifica del ricorso;
5. in via subordinata, riconoscere la differenza stipendiale maturata a decorrere dal momento dell'effettivo passaggio alla fascia stipendiale successiva e non in base ai conteggi prospettati da parte ricorrente;
6. in ogni caso, compensare le spese di lite per le ragioni sopra addotte, o in caso di condanna tener conto del reale valore della causa come rideterminata;
”.
Pag. 3 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Contr La ricorrente, docente a tempo determinato del con qualifica professionale di docente di scuola secondaria di II grado, in servizio per l'a.s. 24/25 presso l'Istituto Tecnico Commerciale G. Ginanni di Ravenna in virtù di contratto di lavoro con decorrenza 9.9.24 – 30.6.2025, ha Contr allegato di aver concluso con il plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, senza soluzione di continuità, per supplenze annuali su posti liberi disponibili e vacanti (• Contratto a.s. 2016/17 dal 27/09/2016 al
30/06/2017 • Contratto a.s. 2017/18 dal 14/09/2017 al 31/08/2018 •
Contratto a.s. 2018/19 dal 02/10/2018 al 31/08/2019 • Contratto a.s.
2019/20 dal 13/09/2019 al 31/08/2020 • Contratto a.s. 2020/21 dal
12/09/2020 al 31/08/2021 • Contratto a.s. 2021/22 dal 03/09/2021 al
31/08/2022 • Contratto a.s. 2022/23 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 •
Contratto a.s. 2023/24 dal 01/09/2023 al 31/08/2024 • Contratto a.s.
2024/25 dal 09/09/2024 al 30/06/2025).
Essa ha quindi dedotto l'illegittimità dei contratti a tempo determinato successivi al termine massimo fissato in 24 mesi, chiedendo quindi il risarcimento dei danni previsti dall'art. 28 d.lgs 81/2015 e s.s.m. e il riconoscimento del diritto all'anzianità di servizio e alla ricostruzione di carriera con pagamento delle differenze retributive maturate. Contr Si è costituito il , chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare l'amministrazione resistente ha eccepito: a) decadenza dall'impugnazione dei contratti a tempo determinato;
b) legittimità del proprio operato, non esistendo alcuna norma che disponga il limite dei 36 mesi per la reinterazione dei contratti a termine, essendo state bandite diverse procedure concorsuali tramite le quali la docente avrebbe potuto
Pag. 4 di 11 ottenere la stabilizzazione ed essendo state le supplenze svolte dalla ricorrente per gli a.s. 2016/2017 e 2024/2025 su organico di fatto e non di diritto;
c) prescrizione degli arretrati antecedenti al termine di cinque anni decorrente dalla notifica del ricorso. Contr Il ha infine contestato il conteggio delle differenze retributive richieste (cfr. pag. 19 della memoria di costituzione).
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Va disattesa l'eccezione di decadenza, dal momento che il termine di decadenza previsto dall'art. 28 d.lgs 81/2015 per l'impugnazione del contratto a tempo determinato si applica ai giudizi volti all'accertamento dell'illegittimità del ricorso a tale tipologia contrattuale finalizzato alla conversione da determinato a indeterminato, e non ai giudizi aventi a oggetto il risarcimento del danno derivante dall'illegittima reiterazione dei contratti a termine.
Passando all'esame del merito della questione, va ricordato che la S.C., con sentenza n. 22553/2016, ha affermato i seguenti principi di diritto:
a) “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità” così escludendo ogni rilevanza delle previsioni di cui al d.lgs 368/2001 nella valutazione circa la legittimità o meno della reiterazione dei contratti a termine da parte dell'amministrazione scolastica, che deve essere piuttosto compiuta avendo come unico diretto riferimento il diritto dell'Unione Europea (punto 118 della sentenza);
Pag. 5 di 11 b) “per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della
Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e
11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi”
(punto 119);
c) “nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già lasola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (punto 125);
d) “ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.
Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione” (punto 120);
e) “nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima
Pag. 6 di 11 dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a
"cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015” (punto 121);
f) “nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001
e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali (punto 122);
Pag. 7 di 11 g) “l'avvenuta l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza” (punto
123);
h) “ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016” (punto 124).”.
In sostanza, la reiterazione dei contratti a termine con l'amministrazione scolastica è illegittima quando sia accertato il superamento dei 36 mesi su posti vacanti e disponibili per l'intero a.s.
Qualora invece si tratti di posti su organico di fatto, il ricorrente deve allegare elementi da cui si desuma l'abusività al ricorso dello strumento del contratto a termine.
Nel caso di specie, è documentato che la ricorrente abbia prestato servizio:
- nell'anno scolastico 2016/2017 presso l'istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione IPSEOA di Cervia per un posto
“sost. minorati psicofisici” (recte, insegnante di sostegno); supplenza su organico di fatto;
- negli a.s. dal 2017/2018 al 2023/2024 presso l'
[...]
in qualità di docente supplente Controparte_3
annuale per un posto normale e per l'insegnamento di a012 –
Pag. 8 di 11 discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado su cattedra ordinaria (supplenze su organico di diritto);
- nell'a.s. 2024/2025 presso l'istituto tecnico commerciale Ginanni di
Ravenna per un posto normale e per l'insegnamento di a012 – discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado su cattedra spezzone orario (supplenza su organico di fatto).
Non risultano elementi dai quali possa ritenersi abusiva la reiterazione dei contratti per gli a.s. 2016/2017 e 2024/2025, per i quali la supplenza è stata su organico di fatto, mentre vanno certamente ritenuti abusivi i contratti per le supplenze su organico di diritto superiori al limite di 36 mensilità.
In totale, considerata l'esclusione del computo per il superamento di detto limite dei contratti degli a.s. sopra indicati (2016/2017 e 2024/2025), risultano pertanto illegittimi i contratti dal 2020/2021 al 2023/2024, per un totale di 4 annualità.
Spetta, dunque, alla ricorrente il risarcimento del danno conseguente alla abusiva reiterazione di contratti a termine.
La quantificazione del pregiudizio va svolta in base alle previsioni contenute nell'art. 36, comma 5, d. lgs 165/01 (come modificato dal d.l. 16 settembre 2024, n. 131), ai sensi del quale «nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della
Pag. 9 di 11 violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”.
Ritiene equo il Tribunale attribuire alla ricorrente, in considerazione del rilevante numero di contratti a tempo determinato illegittimi (4), un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Per quanto concerne la domanda relativa alle differenze retributive,
l'amministrazione scolastica va condannata a pagare alla ricorrente un importo pari alle differenze retributive eventualmente dovute tenuto conto del numero di contratti a termine riconosciuti illegittimi nella presente sentenza e nei limiti dell'eccepita prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidata come da dispositivo in base ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (5.201 –
26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione così provvede:
a) accertata l'illegittima reiterazione dei contratti a termine conclusi tra le parti come indicata in motivazione, condanna il
[...]
resistente a pagare in favore della Controparte_1
ricorrente un importo pari a 6 mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento dei danni per i titoli dedotti in giudizio;
b) condanna il al Controparte_1
pagamento delle differenze retributive eventualmente dovute in ragione
Pag. 10 di 11 della riconosciuta illegittimità della reiterazione dei contratti a termine nei limiti dell'eccepita prescrizione;
c) rigetta tutte le altre domande;
d) condanna il al Controparte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.109,00, oltre 15%, iva e cpa oltre spese vive, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
24/09/2025 Il Giudice
Gianluca Mulà
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Antonini, tirocinante ex art. 73 d.l.
69/2013.
Pag. 11 di 11
Sezione Lavoro
N.R.G. 61/2025
Il Giudice Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 24/09/2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
, ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti NASO DOMENICO/
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti GIORNO FEDERICA/ resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1. Accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 24 mesi e, conseguentemente 2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 24 mesi;
e, per l'effetto,
3. Condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente, pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604;
4. Condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto, medio tempore con contratto a tempo indeterminato.
5. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera, agli scatti stipendiali ed alla progressione economica e, per l'effetto, a percepire, anche ai fini risarcitori, le differenze stipendiali maturate a decorrere dall'a.s. 2016/17 in ragione dell'anzianità di servizio maturata, pari a € 3.357,44, o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
e, per l'effetto,
6. Condannare l'Amministrazione ad effettuare la ricostruzione della carriera del ricorrente ed a riconoscere, in favore del ricorrente, gli scatti
Pag. 2 di 11 stipendiali e la progressione economica e, per l'effetto, al pagamento delle differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio maturata pari a € 3.357,44, o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi dalla maturazione al saldo”.
Per la parte resistente: “In via preliminare
1. accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del ricorrente dall'impugnazione dei contratti a tempo determinato invocati nel ricorso introduttivo, con conseguente decadenza dalla proposizione della domanda risarcitoria;
Nel merito
2. rigettare integralmente il ricorso in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto per le ragioni dedotte;
3. nella denegata ipotesi di riconoscimento di abusiva reiterazione di contratti a termine, accertarne la sussistenza limitatamente ai soli anni, successivi ai tre, in cui si sono configurate le condizioni richieste dalla giurisprudenza, con conseguente riduzione al minimo dell'indennità richiesta;
4. in via subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale, accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale con decorrenza a ritroso dalla notifica del ricorso;
5. in via subordinata, riconoscere la differenza stipendiale maturata a decorrere dal momento dell'effettivo passaggio alla fascia stipendiale successiva e non in base ai conteggi prospettati da parte ricorrente;
6. in ogni caso, compensare le spese di lite per le ragioni sopra addotte, o in caso di condanna tener conto del reale valore della causa come rideterminata;
”.
Pag. 3 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Contr La ricorrente, docente a tempo determinato del con qualifica professionale di docente di scuola secondaria di II grado, in servizio per l'a.s. 24/25 presso l'Istituto Tecnico Commerciale G. Ginanni di Ravenna in virtù di contratto di lavoro con decorrenza 9.9.24 – 30.6.2025, ha Contr allegato di aver concluso con il plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, senza soluzione di continuità, per supplenze annuali su posti liberi disponibili e vacanti (• Contratto a.s. 2016/17 dal 27/09/2016 al
30/06/2017 • Contratto a.s. 2017/18 dal 14/09/2017 al 31/08/2018 •
Contratto a.s. 2018/19 dal 02/10/2018 al 31/08/2019 • Contratto a.s.
2019/20 dal 13/09/2019 al 31/08/2020 • Contratto a.s. 2020/21 dal
12/09/2020 al 31/08/2021 • Contratto a.s. 2021/22 dal 03/09/2021 al
31/08/2022 • Contratto a.s. 2022/23 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 •
Contratto a.s. 2023/24 dal 01/09/2023 al 31/08/2024 • Contratto a.s.
2024/25 dal 09/09/2024 al 30/06/2025).
Essa ha quindi dedotto l'illegittimità dei contratti a tempo determinato successivi al termine massimo fissato in 24 mesi, chiedendo quindi il risarcimento dei danni previsti dall'art. 28 d.lgs 81/2015 e s.s.m. e il riconoscimento del diritto all'anzianità di servizio e alla ricostruzione di carriera con pagamento delle differenze retributive maturate. Contr Si è costituito il , chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare l'amministrazione resistente ha eccepito: a) decadenza dall'impugnazione dei contratti a tempo determinato;
b) legittimità del proprio operato, non esistendo alcuna norma che disponga il limite dei 36 mesi per la reinterazione dei contratti a termine, essendo state bandite diverse procedure concorsuali tramite le quali la docente avrebbe potuto
Pag. 4 di 11 ottenere la stabilizzazione ed essendo state le supplenze svolte dalla ricorrente per gli a.s. 2016/2017 e 2024/2025 su organico di fatto e non di diritto;
c) prescrizione degli arretrati antecedenti al termine di cinque anni decorrente dalla notifica del ricorso. Contr Il ha infine contestato il conteggio delle differenze retributive richieste (cfr. pag. 19 della memoria di costituzione).
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Va disattesa l'eccezione di decadenza, dal momento che il termine di decadenza previsto dall'art. 28 d.lgs 81/2015 per l'impugnazione del contratto a tempo determinato si applica ai giudizi volti all'accertamento dell'illegittimità del ricorso a tale tipologia contrattuale finalizzato alla conversione da determinato a indeterminato, e non ai giudizi aventi a oggetto il risarcimento del danno derivante dall'illegittima reiterazione dei contratti a termine.
Passando all'esame del merito della questione, va ricordato che la S.C., con sentenza n. 22553/2016, ha affermato i seguenti principi di diritto:
a) “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità” così escludendo ogni rilevanza delle previsioni di cui al d.lgs 368/2001 nella valutazione circa la legittimità o meno della reiterazione dei contratti a termine da parte dell'amministrazione scolastica, che deve essere piuttosto compiuta avendo come unico diretto riferimento il diritto dell'Unione Europea (punto 118 della sentenza);
Pag. 5 di 11 b) “per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della
Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e
11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi”
(punto 119);
c) “nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già lasola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (punto 125);
d) “ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.
Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione” (punto 120);
e) “nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima
Pag. 6 di 11 dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a
"cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015” (punto 121);
f) “nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001
e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali (punto 122);
Pag. 7 di 11 g) “l'avvenuta l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza” (punto
123);
h) “ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016” (punto 124).”.
In sostanza, la reiterazione dei contratti a termine con l'amministrazione scolastica è illegittima quando sia accertato il superamento dei 36 mesi su posti vacanti e disponibili per l'intero a.s.
Qualora invece si tratti di posti su organico di fatto, il ricorrente deve allegare elementi da cui si desuma l'abusività al ricorso dello strumento del contratto a termine.
Nel caso di specie, è documentato che la ricorrente abbia prestato servizio:
- nell'anno scolastico 2016/2017 presso l'istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione IPSEOA di Cervia per un posto
“sost. minorati psicofisici” (recte, insegnante di sostegno); supplenza su organico di fatto;
- negli a.s. dal 2017/2018 al 2023/2024 presso l'
[...]
in qualità di docente supplente Controparte_3
annuale per un posto normale e per l'insegnamento di a012 –
Pag. 8 di 11 discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado su cattedra ordinaria (supplenze su organico di diritto);
- nell'a.s. 2024/2025 presso l'istituto tecnico commerciale Ginanni di
Ravenna per un posto normale e per l'insegnamento di a012 – discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado su cattedra spezzone orario (supplenza su organico di fatto).
Non risultano elementi dai quali possa ritenersi abusiva la reiterazione dei contratti per gli a.s. 2016/2017 e 2024/2025, per i quali la supplenza è stata su organico di fatto, mentre vanno certamente ritenuti abusivi i contratti per le supplenze su organico di diritto superiori al limite di 36 mensilità.
In totale, considerata l'esclusione del computo per il superamento di detto limite dei contratti degli a.s. sopra indicati (2016/2017 e 2024/2025), risultano pertanto illegittimi i contratti dal 2020/2021 al 2023/2024, per un totale di 4 annualità.
Spetta, dunque, alla ricorrente il risarcimento del danno conseguente alla abusiva reiterazione di contratti a termine.
La quantificazione del pregiudizio va svolta in base alle previsioni contenute nell'art. 36, comma 5, d. lgs 165/01 (come modificato dal d.l. 16 settembre 2024, n. 131), ai sensi del quale «nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della
Pag. 9 di 11 violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”.
Ritiene equo il Tribunale attribuire alla ricorrente, in considerazione del rilevante numero di contratti a tempo determinato illegittimi (4), un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Per quanto concerne la domanda relativa alle differenze retributive,
l'amministrazione scolastica va condannata a pagare alla ricorrente un importo pari alle differenze retributive eventualmente dovute tenuto conto del numero di contratti a termine riconosciuti illegittimi nella presente sentenza e nei limiti dell'eccepita prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidata come da dispositivo in base ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (5.201 –
26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione così provvede:
a) accertata l'illegittima reiterazione dei contratti a termine conclusi tra le parti come indicata in motivazione, condanna il
[...]
resistente a pagare in favore della Controparte_1
ricorrente un importo pari a 6 mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento dei danni per i titoli dedotti in giudizio;
b) condanna il al Controparte_1
pagamento delle differenze retributive eventualmente dovute in ragione
Pag. 10 di 11 della riconosciuta illegittimità della reiterazione dei contratti a termine nei limiti dell'eccepita prescrizione;
c) rigetta tutte le altre domande;
d) condanna il al Controparte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.109,00, oltre 15%, iva e cpa oltre spese vive, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
24/09/2025 Il Giudice
Gianluca Mulà
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Antonini, tirocinante ex art. 73 d.l.
69/2013.
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