TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12961/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12961/2023 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
CP_2
CONVENUTO/I
Oggi 1 aprile 2025 chiamata la causa ad ore 9,20 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. NOTO FRANCESCO , Parte_1 Per l'avv. NOTO FRANCESCO , Parte_2
Per 'avv. SALVATO ROSARIO , Controparte_1
Per Controparte_2
L'avv. Noto insiste nelle domande formulate e chiede che la causa venga decisa. L'avv. Salvato rappresenta che la sentenza emessa per il locale attiguo è in riserva presso la Corte d'Appello chiede un rinvio per la medesima attività per permettere alla Corte d'Appello di pronunciarsi. In subordine discute come in atto di opposizione e atti successivi.
Il G.I. alle ore 16,10, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e allegandolo al verbale di udienza unitamente alla sentenza .
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12961/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NOTO FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA DELLA REPUBBLICA N.
19 MONREALE presso il difensore avv. NOTO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
NOTO FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA DELLA REPUBBLICA N.
19 MONREALE presso il difensore avv. NOTO FRANCESCO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
SALVATO ROSARIO , elettivamente domiciliato in VIA SEGESTA, 6 90141
PALERMO presso il difensore avv. SALVATO ROSARIO
DANIELA BARONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , C.F._4
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina 2 di 9 Le parti hanno discusso come da verbale di udienza .
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la contumacia di CP_2
dichiara risolto per grave inadempimento di e il Controparte_1 CP_2
contratto di locazione stipulato in data 1.12.2015 e, per l'effetto, condanna CP_1
e a restituire in favore di e
[...] CP_2 Parte_1 Parte_2
l'immobile sito in Palermo, via Discesa dei Giudici 27, libero e vuoto di cose e persone entro il 30.05.2025;
condanna e a corrispondere in favore dei ricorrenti Controparte_1 CP_2
l'importo di € € 1005,00 a titolo di canoni per il periodo febbraio 2022-febbraio 2023, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte resistente;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16/20.06.2023 e Parte_1 Parte_2
citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e
[...] Controparte_1 CP_2
e, premesso di aver concesso loro in locazione per uso diverso dall'abitazione
[...]
l'immobile sito in Palermo, via Discesa dei Giudici 27 per il canone mensile di €
475,00, giusta contratto di locazione dell'1.12.2015, dedotto che le conduttrici si erano rese morose nel pagamento dei canoni per i mesi di febbraio 2022- febbraio 2023,
avendo effettuato soltanto pagamenti parziali del canone e accumulando una morosità di
€ 1005,00, intimava loro sfratto per morosità e chiedeva la convalida, la condanna al rilascio ed in subordine in caso di opposizione al pagamento delle somme dovute, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva contestando le ragioni dello sfratto e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
pagina 3 di 9 Allegava che l'immobile oggetto di locazione era fisicamente congiunto ad altro immobile appartenente ai medesimi proprietari condotto in locazione dalle sig.re CP_1
e e per il quale era pendente analogo procedimento di sfratto per morosità CP_2
recante il n. 8800/23 di RG , eccepiva che il canone veniva preteso arbitrariamente nella maggior misura di €475,00 a fronte della minore somma contrattualmente prevista pari ad €425,00 e che comparando i bonifici mensili eseguiti dalle intimate nel periodo febbraio 2022 – febbraio 2023 nonché le spese relative al trasferimento e al nuovo allaccio della fornitura elettrica (cfr. allegati) pari ad € 9.195,10 tutti i canoni locativi contrattualmente previsti ed ammontanti per il periodo indicato complessivamente ad €
9.100,00 risultano pagati con un'eccedenza pari ad € 95,10.
Rappresentava che da marzo 2023 tutti i canoni risultavano corrisposti e chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 24.10.2023 veniva disattesa la richiesta di convalida e veniva altresì disposto il mutamento di rito da sommario a speciale locatizio.
Con memoria del 29.01.2024 allegava che l'immobile necessitava di urgenti lavori di ripristino a causa di parti ammalorate del soffitto dovute a infiltrazioni pregresse e la presenza di umidità nella parete probabilmente dovuta a umidità da risalita.
Chiedeva che venisse accertata la violazione degli obblighi previsti dagli artt.1575 e ss.
cpc per fatto e colpa del locatore, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento di € 5000,00 a titolo di risarcimento del danno, o alla diversa somma accertata in corso di causa, con interessi, rivalutazione monetaria e con vittoria di spese del giudizio.
Esperita la mediazione con esito negativo ed acquista la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 cpc.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di citata regolarmente in CP_2
data 29.03.2024 e non costituitasi.
La domanda di parte attrice volta ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento delle conduttrici è fondata e va accolta.
Ai fini dell'emissione della richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto pagina 4 di 9 per morosità del conduttore, in altri termini “..il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento di quest'ultimo anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di
contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posta in condizione di sospendere a sua volta la propria obbligazione, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'art. 1453 cod. civ., secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronunzia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione, è ad un tempo vietato all'attore di pretenderla. Qui, non viene meno l'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, posto che quest'ultimo, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore. Per cui il locatario è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., a dare al locatore il corrispettivo convenuto (salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno) fino alla riconsegna (cfr. Cass. n. 27955/2020).
In tema di ripartizione dell'onere della prova rileva che “..in tema di prova di
inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento..” (cfr. Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533; conf. Cass. n. 826/2015). E' infatti “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, ma non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca..” (Cass. 27.9.2016 n. 18991).
Ciò detto, parte ricorrente ha provato il fondamento della domanda, producendo il contratto di locazione dell'1.12.2015, regolarmente registrato, da cui risulta che le conduttrici odierne resistenti hanno assunto l'obbligo di pagare il canone nella misura di
€ 425,00, oltre aggiornamenti istat.
Sarebbe stato, dunque, onere della resistente provare, quanto allegato, ossia il pagina 5 di 9 pagamento dei canoni intimati e l'insussistenza della morosità intimata.
Dall'esame dei bonifici prodotti già in sede sommaria si evince invece che i pagamenti sono stati effettuati corrispondendo somme parziali ed in particolare € 350,00 a fronte di € 475,00.
Ed in merito ai bonifici prodotti, parte convenuta ha allegato di aver prodotto i bonifici relativi ai mesi febbraio 2022-febbraio 2023 per entrambi gli immobili, come dichiarato nel verbale del 24.10.2023, senza tuttavia che sia indicato il riferimento all'immobile locato e il mese di riferimento.
In particolare, i bonifici prodotti sono ognuno per l'importo di € 350,00 mensili a fronte di € 750,00 (€475,00 per immobile sito in via Discesa dei Giudici oggetto di causa ed €
275,00 per immobile sito in via degli Schioppettieri) ossia provano il pagamento di una misura di canone inferiore rispetto a quanto parte resistente ha dichiarato di pagare per entrambi gli immobili, nonostante tali ricevute di pagamento siano relative , a dire di parte resistente, ad entrambi gli immobili locati.
Infatti, in presenza di contestazione della causale da parte del creditore, come avvenuto nell'ipotesi in esame, le somme portate dai predetti bonifici privi di esplicita e specifica imputazione in ordine al mese di riferimento (i), all'immobile locato (ii) allo specifico contratto di locazione (iii) [posto che tra le parti intercorrono pacificamente e anche ex actis due diversi contratti di locazione relativi a immobili contigui] il creditore non è
tenuto ad accettare una imputazione postuma del pagamento. Ciò in quanto la facoltà del debitore di indicare a quale debito il pagamento debba essere imputato va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, e una dichiarazione di imputazione fatta dal debitore successivamente, senza l'adesione del creditore, va considerata giuridicamente inefficace (Così, Cass. n. 19527/2012).
Ne consegue che l'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione di corrispondere i canoni oggetto di intimazione non è stato assolto da parte conduttrice, che va considerata inadempiente, né la circostanza che si tratti di due locali contigui messi in comunicazione dall'eliminazione del tramezzo di separazione può avere rilievo ai fini della giustificazione circa il mancato pagamento del canone, né rende impossibile identificare l'immobile, catastalmente identificato nel contratto di locazione, come pure pagina 6 di 9 dedotto dal resistente.
Giova evidenziare, per completezza, che al conduttore non è consentito astenersi dal versare il canone o di ridurlo, e ciò anche nel caso in cui si assumi che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima solo qualora venga a mancare la controprestazione da parte del locatore, in tutto o in parte, purché in tale ultimo caso la sospensione della controprestazione possa dirsi conforme a lealtà e buona fede.
Tuttavia, nell'ipotesi in esame le conduttrici hanno goduto pienamente dell'immobile
(circostanza pacifica) sino ad oggi, mentre deve escludersi che l'inadempimento allegato (ma non provato) possa giustificare il pagamento parziale del canone e va ritenuto in ogni caso di scarsa rilevanza, poiché i vizi lamentati e non provati in parte riconducibili a lavori di ordinaria manutenzione, non sono in alcun modo incidenti qualitativamente e quantitativamente sul pieno godimento dell'immobile.
A maggior ragione non vi è prova del danno di cui la resistente chiede in via riconvenzionale il risarcimento , genericamente allegato nell'an e nel quantum ed ancor meno provato.
La domanda riconvenzionale va perciò disattesa.
Infine, deve ritenersi che il mancato pagamento di €1005,00 a titolo di mancato pagamento parziale dei canoni per il periodo febbraio 2022 -febbraio 2023 ed il reiterato rifiuto a corrispondere le predette somme anche successivamente alla richiesta di pagamento, ben integri l'ipotesi di grave inadempimento del conduttore ai sensi dell'art. 1455 c.c., idoneo di per sé a provocare la risoluzione del contratto di locazione dell'1.12.2025, poiché a fronte del pieno godimento dell'immobile, parte resistente ha corrisposto pagamenti parziali per circa un anno di locazione ed ha opposto il rifiuto a sanare la morosità intimata.
Il contratto di locazione stipulato inter partes in data 1.12.2015 va, dunque, dichiarato risolto per grave inadempimento delle conduttrici che vanno condannate a restituire in favore di e l'immobile sito in Palermo, via Discesa Parte_1 Parte_2
dei Giudici 27, libero e vuoto di cose e persone entro il 30.05.2025.
pagina 7 di 9 Inoltre, e vanno condannate a corrispondere in favore Controparte_1 CP_2
dei ricorrenti l'importo di € 1005,00 a titolo di canoni per il periodo febbraio 2022- febbraio 2023, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 1.100,00:
parametri medi per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata, oltre aumento del 30% per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ai sensi dell'art. 4, comma 2) liquidati in € 860,00 per compensi, € 95,4 per spese, oltre, iva, cpa e rimborso spese generali come per legge vanno poste a carico dei resistenti.
Palermo, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12961/2023 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
CP_2
CONVENUTO/I
Oggi 1 aprile 2025 chiamata la causa ad ore 9,20 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. NOTO FRANCESCO , Parte_1 Per l'avv. NOTO FRANCESCO , Parte_2
Per 'avv. SALVATO ROSARIO , Controparte_1
Per Controparte_2
L'avv. Noto insiste nelle domande formulate e chiede che la causa venga decisa. L'avv. Salvato rappresenta che la sentenza emessa per il locale attiguo è in riserva presso la Corte d'Appello chiede un rinvio per la medesima attività per permettere alla Corte d'Appello di pronunciarsi. In subordine discute come in atto di opposizione e atti successivi.
Il G.I. alle ore 16,10, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e allegandolo al verbale di udienza unitamente alla sentenza .
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12961/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NOTO FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA DELLA REPUBBLICA N.
19 MONREALE presso il difensore avv. NOTO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
NOTO FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA DELLA REPUBBLICA N.
19 MONREALE presso il difensore avv. NOTO FRANCESCO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
SALVATO ROSARIO , elettivamente domiciliato in VIA SEGESTA, 6 90141
PALERMO presso il difensore avv. SALVATO ROSARIO
DANIELA BARONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , C.F._4
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina 2 di 9 Le parti hanno discusso come da verbale di udienza .
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la contumacia di CP_2
dichiara risolto per grave inadempimento di e il Controparte_1 CP_2
contratto di locazione stipulato in data 1.12.2015 e, per l'effetto, condanna CP_1
e a restituire in favore di e
[...] CP_2 Parte_1 Parte_2
l'immobile sito in Palermo, via Discesa dei Giudici 27, libero e vuoto di cose e persone entro il 30.05.2025;
condanna e a corrispondere in favore dei ricorrenti Controparte_1 CP_2
l'importo di € € 1005,00 a titolo di canoni per il periodo febbraio 2022-febbraio 2023, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte resistente;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16/20.06.2023 e Parte_1 Parte_2
citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e
[...] Controparte_1 CP_2
e, premesso di aver concesso loro in locazione per uso diverso dall'abitazione
[...]
l'immobile sito in Palermo, via Discesa dei Giudici 27 per il canone mensile di €
475,00, giusta contratto di locazione dell'1.12.2015, dedotto che le conduttrici si erano rese morose nel pagamento dei canoni per i mesi di febbraio 2022- febbraio 2023,
avendo effettuato soltanto pagamenti parziali del canone e accumulando una morosità di
€ 1005,00, intimava loro sfratto per morosità e chiedeva la convalida, la condanna al rilascio ed in subordine in caso di opposizione al pagamento delle somme dovute, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva contestando le ragioni dello sfratto e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
pagina 3 di 9 Allegava che l'immobile oggetto di locazione era fisicamente congiunto ad altro immobile appartenente ai medesimi proprietari condotto in locazione dalle sig.re CP_1
e e per il quale era pendente analogo procedimento di sfratto per morosità CP_2
recante il n. 8800/23 di RG , eccepiva che il canone veniva preteso arbitrariamente nella maggior misura di €475,00 a fronte della minore somma contrattualmente prevista pari ad €425,00 e che comparando i bonifici mensili eseguiti dalle intimate nel periodo febbraio 2022 – febbraio 2023 nonché le spese relative al trasferimento e al nuovo allaccio della fornitura elettrica (cfr. allegati) pari ad € 9.195,10 tutti i canoni locativi contrattualmente previsti ed ammontanti per il periodo indicato complessivamente ad €
9.100,00 risultano pagati con un'eccedenza pari ad € 95,10.
Rappresentava che da marzo 2023 tutti i canoni risultavano corrisposti e chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 24.10.2023 veniva disattesa la richiesta di convalida e veniva altresì disposto il mutamento di rito da sommario a speciale locatizio.
Con memoria del 29.01.2024 allegava che l'immobile necessitava di urgenti lavori di ripristino a causa di parti ammalorate del soffitto dovute a infiltrazioni pregresse e la presenza di umidità nella parete probabilmente dovuta a umidità da risalita.
Chiedeva che venisse accertata la violazione degli obblighi previsti dagli artt.1575 e ss.
cpc per fatto e colpa del locatore, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento di € 5000,00 a titolo di risarcimento del danno, o alla diversa somma accertata in corso di causa, con interessi, rivalutazione monetaria e con vittoria di spese del giudizio.
Esperita la mediazione con esito negativo ed acquista la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 cpc.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di citata regolarmente in CP_2
data 29.03.2024 e non costituitasi.
La domanda di parte attrice volta ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento delle conduttrici è fondata e va accolta.
Ai fini dell'emissione della richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto pagina 4 di 9 per morosità del conduttore, in altri termini “..il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento di quest'ultimo anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di
contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posta in condizione di sospendere a sua volta la propria obbligazione, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'art. 1453 cod. civ., secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronunzia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione, è ad un tempo vietato all'attore di pretenderla. Qui, non viene meno l'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, posto che quest'ultimo, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore. Per cui il locatario è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., a dare al locatore il corrispettivo convenuto (salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno) fino alla riconsegna (cfr. Cass. n. 27955/2020).
In tema di ripartizione dell'onere della prova rileva che “..in tema di prova di
inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento..” (cfr. Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533; conf. Cass. n. 826/2015). E' infatti “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, ma non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca..” (Cass. 27.9.2016 n. 18991).
Ciò detto, parte ricorrente ha provato il fondamento della domanda, producendo il contratto di locazione dell'1.12.2015, regolarmente registrato, da cui risulta che le conduttrici odierne resistenti hanno assunto l'obbligo di pagare il canone nella misura di
€ 425,00, oltre aggiornamenti istat.
Sarebbe stato, dunque, onere della resistente provare, quanto allegato, ossia il pagina 5 di 9 pagamento dei canoni intimati e l'insussistenza della morosità intimata.
Dall'esame dei bonifici prodotti già in sede sommaria si evince invece che i pagamenti sono stati effettuati corrispondendo somme parziali ed in particolare € 350,00 a fronte di € 475,00.
Ed in merito ai bonifici prodotti, parte convenuta ha allegato di aver prodotto i bonifici relativi ai mesi febbraio 2022-febbraio 2023 per entrambi gli immobili, come dichiarato nel verbale del 24.10.2023, senza tuttavia che sia indicato il riferimento all'immobile locato e il mese di riferimento.
In particolare, i bonifici prodotti sono ognuno per l'importo di € 350,00 mensili a fronte di € 750,00 (€475,00 per immobile sito in via Discesa dei Giudici oggetto di causa ed €
275,00 per immobile sito in via degli Schioppettieri) ossia provano il pagamento di una misura di canone inferiore rispetto a quanto parte resistente ha dichiarato di pagare per entrambi gli immobili, nonostante tali ricevute di pagamento siano relative , a dire di parte resistente, ad entrambi gli immobili locati.
Infatti, in presenza di contestazione della causale da parte del creditore, come avvenuto nell'ipotesi in esame, le somme portate dai predetti bonifici privi di esplicita e specifica imputazione in ordine al mese di riferimento (i), all'immobile locato (ii) allo specifico contratto di locazione (iii) [posto che tra le parti intercorrono pacificamente e anche ex actis due diversi contratti di locazione relativi a immobili contigui] il creditore non è
tenuto ad accettare una imputazione postuma del pagamento. Ciò in quanto la facoltà del debitore di indicare a quale debito il pagamento debba essere imputato va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, e una dichiarazione di imputazione fatta dal debitore successivamente, senza l'adesione del creditore, va considerata giuridicamente inefficace (Così, Cass. n. 19527/2012).
Ne consegue che l'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione di corrispondere i canoni oggetto di intimazione non è stato assolto da parte conduttrice, che va considerata inadempiente, né la circostanza che si tratti di due locali contigui messi in comunicazione dall'eliminazione del tramezzo di separazione può avere rilievo ai fini della giustificazione circa il mancato pagamento del canone, né rende impossibile identificare l'immobile, catastalmente identificato nel contratto di locazione, come pure pagina 6 di 9 dedotto dal resistente.
Giova evidenziare, per completezza, che al conduttore non è consentito astenersi dal versare il canone o di ridurlo, e ciò anche nel caso in cui si assumi che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima solo qualora venga a mancare la controprestazione da parte del locatore, in tutto o in parte, purché in tale ultimo caso la sospensione della controprestazione possa dirsi conforme a lealtà e buona fede.
Tuttavia, nell'ipotesi in esame le conduttrici hanno goduto pienamente dell'immobile
(circostanza pacifica) sino ad oggi, mentre deve escludersi che l'inadempimento allegato (ma non provato) possa giustificare il pagamento parziale del canone e va ritenuto in ogni caso di scarsa rilevanza, poiché i vizi lamentati e non provati in parte riconducibili a lavori di ordinaria manutenzione, non sono in alcun modo incidenti qualitativamente e quantitativamente sul pieno godimento dell'immobile.
A maggior ragione non vi è prova del danno di cui la resistente chiede in via riconvenzionale il risarcimento , genericamente allegato nell'an e nel quantum ed ancor meno provato.
La domanda riconvenzionale va perciò disattesa.
Infine, deve ritenersi che il mancato pagamento di €1005,00 a titolo di mancato pagamento parziale dei canoni per il periodo febbraio 2022 -febbraio 2023 ed il reiterato rifiuto a corrispondere le predette somme anche successivamente alla richiesta di pagamento, ben integri l'ipotesi di grave inadempimento del conduttore ai sensi dell'art. 1455 c.c., idoneo di per sé a provocare la risoluzione del contratto di locazione dell'1.12.2025, poiché a fronte del pieno godimento dell'immobile, parte resistente ha corrisposto pagamenti parziali per circa un anno di locazione ed ha opposto il rifiuto a sanare la morosità intimata.
Il contratto di locazione stipulato inter partes in data 1.12.2015 va, dunque, dichiarato risolto per grave inadempimento delle conduttrici che vanno condannate a restituire in favore di e l'immobile sito in Palermo, via Discesa Parte_1 Parte_2
dei Giudici 27, libero e vuoto di cose e persone entro il 30.05.2025.
pagina 7 di 9 Inoltre, e vanno condannate a corrispondere in favore Controparte_1 CP_2
dei ricorrenti l'importo di € 1005,00 a titolo di canoni per il periodo febbraio 2022- febbraio 2023, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 1.100,00:
parametri medi per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata, oltre aumento del 30% per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ai sensi dell'art. 4, comma 2) liquidati in € 860,00 per compensi, € 95,4 per spese, oltre, iva, cpa e rimborso spese generali come per legge vanno poste a carico dei resistenti.
Palermo, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9