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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 722/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4929/2023 depositato il 14/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2178/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 24/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IRPEF-ALTRO 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 REGISTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 14.11.2023, Rga n. 4929/23, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa n°2178/01/2023, depositata il 24/07/2023, che ha parzialmente rigettato il ricorso avverso la intimazione di pagamento n°29820229000499781/000, notificata il 26.06.2022, con la quale viene preteso il pagamento della complessiva somma di €278.376,80, ritenendola ingiusta.
Assume parte appellante la illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione insistendo nel proprio operato stante la prova della regolare notifica delle cartelle presupposte.
All'udienza del 13.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato.
Dalla documentazione in atti si rileva che la cartella n. 29820100018379261000 (ruolo n. 0150118/2010 consegnato al Concessionario il 11/06/2010), è stata notificata in data 30/11/2010 ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito presso la casa comunale ed affissione all'albo per un giorno e che la cartella n.
29820110008072925000 (ruolo n. 0250166/2011 - Ente Impositore Dir. Prov.le I di Torino - Uff. Territoriale di Torino e ruolo n. 0550153/2011 - Ente Impositore Dir. Prov. le di Siracusa), è stata notificata in data
19/10/2011 ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito presso la casa comunale ed affissione all'albo per un giorno.
In atti è documentato l'invio delle cd. raccomandate informative tornate al mittente per compiuta giacenza.
Dall'esame della documentazione allegata nel primo grado del giudizio si evince chiaramente che tutte le formalità previste dalla legge sono state rispettate, posto che proprio dalla busta chiusa con la quale è stata inviata la raccomandata informativa sono chiaramente visibili il riferimento al numero di cartella, il numero di raccomandata, il destinatario ed il timbro postale con la dicitura “Avvisato” e “Compiuta
Giacenza” e che la raccomandata non è stata ritirata ed è tornata al mittente.
La notificazione ai sensi dell'articolo 140 cpc, anche nel caso di mancato ritiro del piego depositato presso la casa comunale, si perfeziona ex lege nei confronti del destinatario con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di detto deposito. La notifica è pertanto da ritenersi valida.
L'appello, pertanto non è fondato e la sentenza impugnata fa confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ADER resistente che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Palermo addì 13.01.2026
Il Presidente Il Relatore
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4929/2023 depositato il 14/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2178/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 24/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IRPEF-ALTRO 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 REGISTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000499781 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 14.11.2023, Rga n. 4929/23, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa n°2178/01/2023, depositata il 24/07/2023, che ha parzialmente rigettato il ricorso avverso la intimazione di pagamento n°29820229000499781/000, notificata il 26.06.2022, con la quale viene preteso il pagamento della complessiva somma di €278.376,80, ritenendola ingiusta.
Assume parte appellante la illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione insistendo nel proprio operato stante la prova della regolare notifica delle cartelle presupposte.
All'udienza del 13.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato.
Dalla documentazione in atti si rileva che la cartella n. 29820100018379261000 (ruolo n. 0150118/2010 consegnato al Concessionario il 11/06/2010), è stata notificata in data 30/11/2010 ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito presso la casa comunale ed affissione all'albo per un giorno e che la cartella n.
29820110008072925000 (ruolo n. 0250166/2011 - Ente Impositore Dir. Prov.le I di Torino - Uff. Territoriale di Torino e ruolo n. 0550153/2011 - Ente Impositore Dir. Prov. le di Siracusa), è stata notificata in data
19/10/2011 ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito presso la casa comunale ed affissione all'albo per un giorno.
In atti è documentato l'invio delle cd. raccomandate informative tornate al mittente per compiuta giacenza.
Dall'esame della documentazione allegata nel primo grado del giudizio si evince chiaramente che tutte le formalità previste dalla legge sono state rispettate, posto che proprio dalla busta chiusa con la quale è stata inviata la raccomandata informativa sono chiaramente visibili il riferimento al numero di cartella, il numero di raccomandata, il destinatario ed il timbro postale con la dicitura “Avvisato” e “Compiuta
Giacenza” e che la raccomandata non è stata ritirata ed è tornata al mittente.
La notificazione ai sensi dell'articolo 140 cpc, anche nel caso di mancato ritiro del piego depositato presso la casa comunale, si perfeziona ex lege nei confronti del destinatario con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di detto deposito. La notifica è pertanto da ritenersi valida.
L'appello, pertanto non è fondato e la sentenza impugnata fa confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ADER resistente che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Palermo addì 13.01.2026
Il Presidente Il Relatore