Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2507/23 - Pag. 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di IO Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2507/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 05/02/1980, rappresentata e difesa dagli avv.ti DE SANTIS ANTONIO e LAVORATO
ROBERTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 BR (CS) in data 06/03/1973, rappresentata e difesa dall'avv. VITERITTI NATALE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa Con ricorso depositato in data 5/12/2023, parte ricorrente ha introdotto il Parte_1 presente procedimento contenzioso nei confronti del marito . Controparte_1
Le parti hanno contratto matrimonio in OR AL (CS) in data 8/11/2006.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice delegato alla trattazione, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. dell'1/5/24, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, ha rigettato la richiesta di prova testimoniale articolata da parte ricorrente nella memoria ex art. 473 bis, I comma, c.p.c. e nella memoria ex art. 473 bis 17, III comma e ha dichiarato inammissibile la richiesta di prova testimoniale articolata da parte resistente nella memoria ex art. 473 bis, II comma, c.p.c., rinviando all'udienza del 23/10/24 per la discussione orale della causa, relativamente al giudizio di separazione.
Con ordinanza n. 1419/2024 del 05/08/2024, la Corte di appello ha rigettato il reclamo proposto da avverso l'ordinanza dell'1/5/24. Parte_1
Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 24/04/2024 le parti hanno concluso come segue:
- parte ricorrente: “L'avv. Garofalo insiste nell'ammissione delle prove articolate e non ammesse dal Tribunale;
in subordine, discute la causa riportandosi a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate negli atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese.”;
- parte resistente: “L'avv. Viteritti si oppone alla richiesta formulata da controparte per le motivazioie già espresse nel tribunale nell'ordinanza dell'1 maggio 2024. Insiste nelle proprie richieste di prova non ammesse dal Tribunale. Evidenzia che la corte di Appello ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del 1maggio 2024 e che l'ordinanza della Corte di appello è stata depositata telematicamente in data 22.10.24. Fa presente che la ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un'agenzia di viaggi, trasformato appunto a tempo indeterminato in data 1.10.24, con reddito annuo di 19.784,00. Chiede che il tribunale ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordini l'esibizione al datore di lavoro ditta Zagara Viaggi Srl con sede in via nazionale n. 317/A OR ROssano del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Trattasi di circostanza sopravvenuta in data 1.10.24 che giustifica la richiesta di prova formulata in tale sede. Chiede poi ai sensi dell'art. 213 c.p.c. che sia ordinato al centro per l'impiego di OR NO con sede in strada provinciale 40/49 l'esibizione degli atti relativi al rapporto di lavoro appena indicato. In subordine, previa conferma dell'ordinanza dell'1 maggio 2024 chiede accogliersi le conclusioni formulate in comparsa di risposta.
Il giudice delegato, rigettate le richieste di prova reiterate in udienza nonché quelle formulate per la prima volta da parte resistente, ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le domande di addebito della separazione
Le parti hanno formulato entrambe richiesta di addebito della separazione.
La ricorrente ha fondato la propria domanda sugli atteggiamenti ostili e denigratori avuti dal coniuge - anche a causa del “bipolarismo ed attacchi di panico” di cui lo stesso era affetto -, durante la vita matrimoniale, spesso alla presenza di familiari e clienti dell'agenzia di viaggio dagli stessi gestita, culminati in un episodio verificatosi nel mese di settembre 2023, allorquando lo CP_1 era venuto a conoscenza che la moglie aveva aiutato due ragazzi (fratello e sorella) di nazionalità
Marocchina, per i quali, avendo questi ultimi difficoltà con la lingua italiana, si era adoperata telefonicamente con la Questura di Cosenza per l'ottenimento del permesso di soggiorno ed il passaporto, nonché per l'acquisto di un biglietto aereo per la ragazza, anticipandole la somma di denaro necessaria. Precisamente, il giorno 24 settembre 2023, nel mentre si trovava a casa, aveva ricevuto una telefonata del marito, il quale, con tono adirato e minaccioso le aveva detto: “è meglio che non ti fai trovare a casa… vattene da tua madre, … altrimenti quando ritorno non so cosa può accadere”. Successivamente, la ricorrente, dopo aver telefonato alla cognata, Controparte_3 per chiedere di intervenire in suo aiuto, dicendole che non aveva fatto nulla di grave e che, anzi, anche il fratello IO - che lavorava quale contabile all'interno dell'agenzia di viaggi -, era al corrente del biglietto aereo, si era recata regolarmente al lavoro e, nel mentre si trovava nella stanza R.G. n.° 2507/23 - Pag. 3 di 6
adibita ad archivio, era entrato il marito, chiudendo alle sue spalle la porta, il quale, con atteggiamento aggressivo e violento, le aveva schiacciato il suo dito indice sulla guancia destra tanto da provocarle dolore, spingendola all'indietro e dicendole: “non ti permettere più di telefonare a mia sorella, altrimenti non so se riesco a controllarmi e ti farò molto male”. La ricorrente, inoltre, si era accorta che il marito monitorava ogni suo spostamento ed ascoltava ogni suo dialogo, in quanto aveva installato all'interno della autovettura Smart, in uso solo alla stessa, un dispositivo GPS ed un microfono. Infine, dalle telecamere installate all'interno dell'agenzia di viaggi era venuta a conoscenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito.
Il resistente, invece, ha fondato la domanda di addebito della separazione sulla violazione del dovere di fedeltà da parte del coniuge, atteso che aveva scoperto che la stessa intratteneva rapporti equivoci con tale che aveva anche aiutato acquistando un biglietto Persona_1 aereo e un viaggio in Belgio per la sorella, determinando un ammanco di cassa dell'agenzia di viaggi pari ad € 1.363,19, prima negato e poi successivamente ammesso dalla moglie. Dopo il 24.9.2023, inoltre, benché il resistente avesse tenuto un comportamento civile e moderato, la ricorrente, al contrario, aveva assunto atteggiamenti polemici ed ostili, sfociati in una vera aggressione fisica allorché gli aveva scagliato in volto un pesante mazzo di chiavi metalliche, che il resistente era riuscito schivare.
Infine, la ricorrente, in data 4 dicembre 2023, “senza preavviso e senza motivazione”, aveva abbandonato l'agenzia di viaggi del marito dove anch'ella lavorava, creandogli grossi disagi organizzativi e rilevanti danni e, addirittura, aveva iniziato a svolgere lo stesso lavoro presso altra agenzia di viaggi denominata “Zagara Viaggi e Turismo srl”, sita in Via Nazionale n. 317 di OR Scalo, la quale opera in regime di “concorrenza” con quella del resistente. Entrambe le domande sono infondate e vanno rigettate.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, e cioè, che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. civ., Sez. I, 27 giugno 2006, n° 14840). Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2001, n° 14162).
Orbene, con riguardo alla domanda di addebito formulata da va osservato Parte_1 che, a ben vedere, la stessa ricorrente ha allegato in ricorso che - da circa tre anni - non vi era più intimità tra i coniugi (cfr. pag. 2 del ricorso), dovendo quindi ritenersi che gli episodi sopra descritti, verificatisi a partire dal mese di settembre 2023 - rimasti, in ogni caso, sforniti di prova - non siano stati la causa della crisi coniugale, essendo la stessa ormai in atto da ben tre anni. Inoltre, anche gli atteggiamenti definiti come ostili e denigratori avuti dal coniuge sin dai primi anni del matrimonio non sono stati oggetto di puntuale allegazione, non essendo stati dedotti episodi specifici, concreti e circostanziati, e, conseguentemente, non sono stati provati dalla ricorrente, che, sul punto, ha articolato articolo un unico capitolo di prova - generico - (“Se è vero che la , nel Parte_1 corso del matrimonio, spesso all'interno dell'agenzia di viaggio di loro titolarità sita in OR alla Via Nazionale, veniva continuamente offesa ed ingiuriata ed intimidita dal marito, spesso alla presenza di altre persone, ribadendole continuamente la sua superiorità su di lei”) non ammesso dal giudice delegato con ordinanza dell'11/2/5/25, condivisa dal Collegio. R.G. n.° 2507/23 - Pag. 4 di 6
Parimenti, alcuna prova è stata fornita dalla in ordine alla dedotta relazione Pt_1 extraconiugale intrattenuta dal marito, circostanza anch'essa allegata in modo generico. La domanda di addebito formulata dal resistente, del pari, non ha trovato alcun riscontro probatorio.
Ed infatti, non può ritenersi accertata la violazione del dovere di fedeltà da parte della non essendo emersa in giudizio la prova dell'instaurazione di una relazione extraconiugale Pt_1 da parte della ricorrente (invero, dallo stesso mai definita tale, cfr. comparsa di risposta a CP_1 pag. 6, dove si legge “il resistente scoprì che la intratteneva rapporti equivoci con tale Pt_1 intratteneva rapporti equivoci con tale ); né può Persona_1 Persona_1 ritenersi che la causa della crisi coniugale sia stato l'ammanco di cassa dell'agenzia di viaggi, pari ad € 1.363,19, causato dalla per l'acquisto di un viaggio in Belgio per la sorella di Pt_1
o l'episodio verificatosi nell'agenzia di viaggi, allorquando la Persona_1 Pt_1 aveva scagliato in volto un pesante mazzo di chiavi metalliche, schivato dallo trattandosi CP_1 di comportamenti - sicuramenti stigmatizzabili - che, sebbene da ritenersi provati perché documentati dalla registrazione audio e dal video depositato dallo unitamente alla CP_1 comparsa di risposta, sono privi, di per sé, di rilevanza causale rispetto alla dedotta intollerabilità della convivenza, da attribuirsi, invero, alla mancanza dell'affectio coniugalis già determinatasi da diversi anni, tanto da aver indotto indotti i coniugi, nei mesi immediatamente antecedenti all'instaurazione del giudizio, ad assumere reciproci comportamenti denotanti una definitiva rottura della relazione sentimentale.
In definitiva, quindi, entrambe le domande di addebito devono essere rigettate.
L'assegnazione della casa familiare In mancanza di figli nulla può essere disposto quanto all'assegnazione della casa coniugale, di proprietà della ricorrente con diritto di abitazione vita natural durante, per la quota pari ad ½, in favore del resistente, richiesta dalla Ed infatti, per come già indicato nell'ordinanza Pt_1 dell'1/5/24 e nell'ordinanza n. 1419/2024 del 5/08/2024, che ha deciso il reclamo avverso la prima, tale assegnazione, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. (già art. 155 quater c.c.), per come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, può essere disposta ad uno dei coniugi soltanto in presenza di figli, poiché si tratta di istituto la cui ratio è proprio quella di tutela dell'interesse della prole.
Il mantenimento tra i coniugi L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Al riguardo la ricorrente ha chiesto di porre in capo al resistente l'obbligo di versare in suo favore un assegno nella misura rapportata al reddito dello e comunque nella misura di CP_1 almeno € 1.500,00 mensili. Il resistente si è opposto evidenziano l'insussistenza dei presupposti della domanda di mantenimento e, in particolare, di uno squilibrio tra la posizione economica dei coniugi. Ebbene, la determinazione dell'assegno di mantenimento passa attraverso un duplice accertamento, in quanto presuppone, in primo luogo, una verifica del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe verosimilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto e, in secondo luogo, una quantificazione in concreto, da compiersi tenendo conto di una serie di fattori, quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il R.G. n.° 2507/23 - Pag. 5 di 6
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché il reddito di entrambi, valutando tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Sulle parti gravano quindi gli oneri probatori atti a dimostrare le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche (Cass., 9 giugno 2015, n. 11870). Nel caso in esame, non sussiste il diritto della ricorrente all'assegno di mantenimento, non essendo stata allegata, a ben vedere, una situazione di inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, avendo la omesso ogni riferimento alla propria condizione economica e a Pt_1 quella del coniuge e all'esistenza di uno squilibrio reddituale;
solamente con la memoria ex art. 473 bis. 17, II comma, a seguito del deposito della documentazione reddituale di entrambi i coniugi da parte dello unitamente alla comparsa di risposta, sono state depositate le dichiarazioni dei CP_1 redditi della ricorrente relative ai periodi di imposta 2013-2022. Dall'esame della documentazione reddituale dei coniugi, in ogni caso, non emerge uno squilibrio rilevante della situazione reddituale in danno della risultando per lo e Pt_1 CP_1 per la rispettivamente i seguenti redditi derivanti dalla gestione, sottoforma di impresa Pt_1 familiare, di un'agenzia di viaggi: € 381, € 381, € 10.235 e € 0,0, € 2.616, € 40.678. Peraltro, l'intervenuta separazione, se può aver inciso sullo svolgimento dell'attività lavorativa da parte della
- non essendo possibile per i coniugi proseguire nell'impresa familiare -, non ha inciso Pt_1 considerevolmente sulle risorse reddituale della avendo ella iniziato a svolgere la Pt_1 medesima professione presso la “Zagara Viaggi e Turismo srl”, guadagnando circa € 1.300,00 mensili netti, come emerso in sede di udienza di comparizione dei coniugi, con contratto inizialmente a tempo determinato e poi trasformato a tempo indeterminato. Tale ultima circostanza è stata, difatti, allegata dal difensore del resistente all'udienza di discussione della causa e non è stata contestata dalla difesa della ricorrente.
Né è stato allegato in ricorso - e provato - un tenore di vita elevato goduto dalla Pt_1 durante la vita matrimoniale. In definitiva, la domanda di mantenimento del coniuge va rigettata.
Inammissibilità delle ulteriori domande in questa sede Va dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata dalla ricorrente avente ad oggetto la liquidazione delle spettanze maturate all'interno della impresa familiare, essendo estranea all'oggetto del giudizio di separazione, per il quale si applica un rito speciale, finalizzato all'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori o maggiorenni e, senza loro colpa non autosufficienti. La conseguenza è che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause, rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario proposte dai coniugi.
Necessità del prosieguo del processo quanto alla domanda riconvenzionale di divorzio Va disposto il prosieguo del giudizio con separata ordinanza di rimessione della causa davanti al giudice delegato alla trattazione, affinché questo Tribunale possa pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di divorzio.
Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata al momento di emanazione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - non definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: R.G. n.° 2507/23 - Pag. 6 di 6
A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi e , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
B. RIGETTA la domanda principale e quella riconvenzionale di addebito;
C. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
D. RIGETTA la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
E. DICHIARA l'inammissibilità della domanda formulata dalla ricorrente avente ad oggetto la liquidazione delle spettanze maturate all'interno della impresa familiare;
F. RINVIA la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
G. RIMETTE, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice delegato alla trattazione dott. Gianluca Di IO;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 30/1/25.
Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede
Il giudice estensore dott. Gianluca Di IO