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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/11/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 822/2023
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il got, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 20 ottobre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato parte opposta ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 21 novembre 2025
Il got dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 822/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione - merito ex att. 616 c.p.c.
PROMOSSA DA
(C.F: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Donatella Martuscelli ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice-opponente
CONTRO
(C.F. e P.I. ), Agente Controparte_1 P.IVA_1 della Riscossione per la Provincia di Potenza, in persona del legale rapp.te p.t., – rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Carrato ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta- opposta
NONCHE' CONTRO
(P.IVA e C.F. , con sede legale in CP_2 P.IVA_2
Roma (RM), Viale Europa 190, 00144, persona del legale rapp.te p.t., pec: Email_1
terzo pignorato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In seguito ad ordinanza depositata il 26.04.2023, resa nell'ambito del procedimento di pignoramento presso terzi n. 1474/2022 RG., Ufficio
Pag. 2 esecuzioni mobiliari civili Tribunale di Lagonegro, con la quale era stata accolta l'istanza di sospensione chiesta da parte opponente, la stessa opponente provvedeva, come da ordinanza sopra richiamata, ad introdurre il giudizio di merito a mezzo notificazione di rituale atto di citazione. Con l'introduzione del giudizio di merito, l'attore-opponente chiedeva, riportando le eccezioni e difese già avanzate in sede di ricorso in opposizione, accogliersi le seguenti conclusioni: “
1. Accogliere l'atto di citazione e dichiarare invalido e/o illegittimo e/o inefficace, per i motivi di fatto e di diritto suesposti, il pignoramento impugnato, nonché gli atti prodromici;
2. Accogliere l'atto di citazione e dichiarare prescritte le cartelle esattoriali oggetto della controversia e la decadenza dell'azione di riscossione;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione diretta ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio la opposta che Controparte_3 chiedeva il rigetto dell'opposizione stante l'infondatezza.
Non si costituiva in giudizio la parte terza pignorata CP_2
Non essendovi attività istruttoria a compiersi veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, in seguito a vari rinvii, veniva fissata, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione anche in seguito al rilievo d'ufficio ex art. 101, c. 2, c.p.c., come da ordinanza del 5 giugno
2025.
All'esito dell'udienza del 20 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, esaminate le note di trattazione depositate, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va confermata la contumacia di già CP_2 dichiarata con ordinanza resa in data 23 ottobre 2023.
Sempre in via preliminare va decisa la questione in ordine alla improcedibilità dell'opposizione.
Pag. 3 Dagli atti di causa si evince che l'atto introduttivo della presente lite è stato notificato, ad entrambe le controparti opposte, in data 14 luglio
2023. Il giudizio, invece, è stato iscritto a ruolo in data 20 luglio 2023.
Orbene, la tardività dell'iscrizione a ruolo del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 616 c.p.c. risulta rilevabile d'ufficio.
In seguito alla richiamata ordinanza, alcuna posizione relativamente alla questione sollevata è stata presa dalla parte attrice-opponente, mentre parte convenuta-opposta ha insistito in tutte le proprie difese in atti.
Nello specifico, il giudizio, a fronte della notificazione avvenuta in data
14 luglio 2023, è stato iscritto a ruolo in data 20 luglio 2023, quindi oltre il termine di 5 giorni previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 163 bis, 165 e 616 c.p.c..
Nel caso di specie, come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “non si tratta di tardiva costituzione in giudizio, sanabile qualora l'altra parte si costituisca tempestivamente (secondo il principio espresso da Cass. n. 3626 del 2014), ma di tardiva iscrizione della causa
a ruolo, con violazione di un termine espressamente indicato come perentorio, in quanto la conseguenza del mancato rispetto di un termine perentorio - e come tale è espressamente indicato il termine per
l'iscrizione della causa a ruolo, previsto dall'art. 616 c.p.c. - è
l'improcedibilità, che non ammette sanatorie. I termini perentori infatti non sono prorogabili, né soggetti a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché resta a carico di chi non lo rispetti il rischio delle conseguenze pregiudizievoli o delle decadenze conseguenti al mancato rispetto del termine stesso” (Cass., 17/01/2018, n. 1058).
Ne deriva che in conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 616 c.p.c. per l'iscrizione della causa a ruolo deve dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione.
Pag. 4 Quanto alle spese di lite, in questi casi, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, sussistono idonee ragioni atte a giustificarne la compensazione integrale.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio recante il numero di R.G. 822/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara l'improcedibilità dell'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Lagonegro, 21 novembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 5
SEZIONE CIVILE
R.G. 822/2023
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il got, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 20 ottobre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato parte opposta ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 21 novembre 2025
Il got dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 822/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione - merito ex att. 616 c.p.c.
PROMOSSA DA
(C.F: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Donatella Martuscelli ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice-opponente
CONTRO
(C.F. e P.I. ), Agente Controparte_1 P.IVA_1 della Riscossione per la Provincia di Potenza, in persona del legale rapp.te p.t., – rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Carrato ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta- opposta
NONCHE' CONTRO
(P.IVA e C.F. , con sede legale in CP_2 P.IVA_2
Roma (RM), Viale Europa 190, 00144, persona del legale rapp.te p.t., pec: Email_1
terzo pignorato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In seguito ad ordinanza depositata il 26.04.2023, resa nell'ambito del procedimento di pignoramento presso terzi n. 1474/2022 RG., Ufficio
Pag. 2 esecuzioni mobiliari civili Tribunale di Lagonegro, con la quale era stata accolta l'istanza di sospensione chiesta da parte opponente, la stessa opponente provvedeva, come da ordinanza sopra richiamata, ad introdurre il giudizio di merito a mezzo notificazione di rituale atto di citazione. Con l'introduzione del giudizio di merito, l'attore-opponente chiedeva, riportando le eccezioni e difese già avanzate in sede di ricorso in opposizione, accogliersi le seguenti conclusioni: “
1. Accogliere l'atto di citazione e dichiarare invalido e/o illegittimo e/o inefficace, per i motivi di fatto e di diritto suesposti, il pignoramento impugnato, nonché gli atti prodromici;
2. Accogliere l'atto di citazione e dichiarare prescritte le cartelle esattoriali oggetto della controversia e la decadenza dell'azione di riscossione;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione diretta ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio la opposta che Controparte_3 chiedeva il rigetto dell'opposizione stante l'infondatezza.
Non si costituiva in giudizio la parte terza pignorata CP_2
Non essendovi attività istruttoria a compiersi veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, in seguito a vari rinvii, veniva fissata, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione anche in seguito al rilievo d'ufficio ex art. 101, c. 2, c.p.c., come da ordinanza del 5 giugno
2025.
All'esito dell'udienza del 20 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, esaminate le note di trattazione depositate, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va confermata la contumacia di già CP_2 dichiarata con ordinanza resa in data 23 ottobre 2023.
Sempre in via preliminare va decisa la questione in ordine alla improcedibilità dell'opposizione.
Pag. 3 Dagli atti di causa si evince che l'atto introduttivo della presente lite è stato notificato, ad entrambe le controparti opposte, in data 14 luglio
2023. Il giudizio, invece, è stato iscritto a ruolo in data 20 luglio 2023.
Orbene, la tardività dell'iscrizione a ruolo del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 616 c.p.c. risulta rilevabile d'ufficio.
In seguito alla richiamata ordinanza, alcuna posizione relativamente alla questione sollevata è stata presa dalla parte attrice-opponente, mentre parte convenuta-opposta ha insistito in tutte le proprie difese in atti.
Nello specifico, il giudizio, a fronte della notificazione avvenuta in data
14 luglio 2023, è stato iscritto a ruolo in data 20 luglio 2023, quindi oltre il termine di 5 giorni previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 163 bis, 165 e 616 c.p.c..
Nel caso di specie, come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “non si tratta di tardiva costituzione in giudizio, sanabile qualora l'altra parte si costituisca tempestivamente (secondo il principio espresso da Cass. n. 3626 del 2014), ma di tardiva iscrizione della causa
a ruolo, con violazione di un termine espressamente indicato come perentorio, in quanto la conseguenza del mancato rispetto di un termine perentorio - e come tale è espressamente indicato il termine per
l'iscrizione della causa a ruolo, previsto dall'art. 616 c.p.c. - è
l'improcedibilità, che non ammette sanatorie. I termini perentori infatti non sono prorogabili, né soggetti a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché resta a carico di chi non lo rispetti il rischio delle conseguenze pregiudizievoli o delle decadenze conseguenti al mancato rispetto del termine stesso” (Cass., 17/01/2018, n. 1058).
Ne deriva che in conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 616 c.p.c. per l'iscrizione della causa a ruolo deve dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione.
Pag. 4 Quanto alle spese di lite, in questi casi, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, sussistono idonee ragioni atte a giustificarne la compensazione integrale.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio recante il numero di R.G. 822/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara l'improcedibilità dell'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Lagonegro, 21 novembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 5