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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI SC MA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 14/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2023 depositato il 23/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 13513351000
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Valle Del Liri - 81001870609
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3361019942 CONTRIBUTI CONS 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -----------------
Resistente/Appellato: ------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso impugnato, il Consorzio Dì Bonifica Valle del Liri accertava un pagamento dovuto dalla società ricorrente a titolo di contributo consortile, per taluni immobili di proprietà della stessa, relativamente all'annualità 2022. Si tratta, nello specifico, di fabbricati e terreni siti in Sant'Elia
IU (FR) e nel territorio del comune di Cassino.
Per quanto riguarda il fabbricato sito in Cassino, per il quale il Consorzio intima il pagamento del maggior importo, la ricorrente rappresentava che tale immobile non aveva acquisito nessun vantaggio che giustificasse la corresponsione del canone consortile in oggetto.
In particolare, per il fabbricato sito in Cassino (Fr), dati catastali di categoria D7 e D1, il
Consorzio richiede al 2022 una somma particolarmente ingente, pari ad Euro 1886,72, senza apportare
(od avere apportato) tuttavia, alcun beneficio concreto (né tantomeno ne ha apportato nel tempo addietro).
A sostegno del ricorso deduceva quiindi la non debenza del contributo per assenza di beneficio diretto.
Si costituiva il Consorzio resistendo al ricorso e producendo relazione tecnica sugli intervednti eseguiti.
La ricorrente produceva perizia di parte.
Veniva espletata CTU al cui esito la causa veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Al CTU veniva posto il seguente quesito :
- Dica il CTU esaminati gli atti ed in particolare la relazione tecnica prodotta dal consorzio resistente e la perizia di parte prodotta da parte ricorrente quali siano le opere eseguite in loco dal consorzio e se le stesse apportino un concreto beneficio agli immobili in causa, effettuate ove ritenuto necessari accessi in loco.
Va premesso che il contributo consortile presuppone per la sua dovutezza, la presenza di un'utilitas, cioè di un vantaggio o di un beneficio concreto sull'immobile, da cui deve necessariamente derivare un incremento di valore fondiario in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione.
Tale beneficio deve essere immediato e diretto e quindi, strettamente inerente all'immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio indiretto, quale mero riflesso della sua inclusione nel Piano di classifica.
Secondo il nomiunato CTU gli interventi possono consistere in :
1. Miglioramento della sicurezza idraulica
• Prevenzione degli allagamenti:
• Drenaggio efficace dei terreni:
• Riduzione del degrado idrogeologico:
Questi interventi si traducono in benefici diretti per i proprietari dei terreni che aumentano la sicurezza idraulica della propria proprietà, preservando o aumentando il valore del fondo.
Nel contenzioso in questione non vi è nessun collegamento di carattere ingegneristico che vi sia stato un miglioramento di sicurezza idraulica direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione dichiarate eseguite dal consorzio, né è sufficientemente dimostrato dalla documentazione in atti.
2. Incremento della produttività agricola
Gli interventi del Consorzio di Bonifica dovrebbero favorire un impatto significativo sull'incremento della produttività agricola. In particolare, l'efficiente gestione delle acque irrigue e la regimazione idraulica:
• Miglioramento della qualità del suolo :
• Ottimizzazione delle risorse idriche :
• Riduzione dei costi agricoli Aumento resa agricola
Secondo il CTU nel contenzioso in questione non vi è stato nessun incremento della produttività agricola direttamente riconducibile alle opere dichiarate eseguite dal Consorzio.
Miglioramento delle infrastrutture e accessibilità dei terreni
Le opere realizzate dal Consorzio di Bonifica potrebbero includere anche interventi migliorativi delle infrastrutture viarie e dei collegamenti ai terreni. Questi miglioramenti favoriscono una migliore operatività con fluidità nei trasporti a servizio dei fondi.
Non è stata eseguita nessun tipo di opera di Miglioramento delle infrastrutture e accessibilità dei terreni
Valorizzazione economica del fondo
I benefici in termini di sicurezza idraulica, miglioramento della produttività agricola e accessibilità determinano:
• Aumento del valore patrimoniale:
• Riduzione dei rischi legati a eventi idraulici :
In questo senso, l'investimento in opere di bonifica si traduce in un miglioramento economico complessivo del fondo, con riflessi positivi anche sulla rendita fondiaria
Non vi è stato nessun aumento del valore patrimoniale dei terreni di cui alla cartella per il contributo. (vedasi Rel. dott agr. perito 1 settembre 2024 –Allegato 5 della CTU)
In sostanza si osserva che detti immobili di cui alla pretesa contributiva non hanno conseguito (né il consorzio lo ha sufficientemente dimostrato) un beneficio specifico, concreto e diretto, ovvero un incremento di valore, direttamente riconducibile alle opere di bonifica e alla loro manutenzione dichiarate.
In generale tutti gli interventi riportati nella relazione del Consorzio sono stati effettuati su versanti opposti rispetto ai terreni in oggetto, su corsi d'acqua affluenti del Fiume Rapido in alcuni casi a valle dei fondi in esame.
Dai sopralluoghi e rilievi effettuati dal CTU si evince che gli interventi di cui alla “Relazione tecnica del
Consorzio protocollo n. 2827/2024 del 27/03/2024” non hanno effettuato un concreto e diretto beneficio come già sopra accertato.
Inoltre tali interventi sono realizzati in zone molto distanti e sempre su corsi d'acqua non confinanti con i terreni de quibus.
L'intervento n.1 (Manutenzione ordinaria Vallone del Dente in località Caira), è stato realizzato su un corso d'acqua affluente ubicato sul versante ovest del Vecchio Fiume Rapido, tuttavia, gli immobili di proprietà della Ricorrente_1 s.r.l. si trovano a est di questo corso d'acqua. Questa situazione geografica solleva importanti dubbi sulla capacità dell'intervento di apportare benefici diretti ai fondi interessati. In primo luogo, non esiste alcun collegamento idrico diretto tra l'intervento e i lotti in questione, inoltre,
l'immissione delle acque nel Vecchio Fiume Rapido, che presenta una portata significativamente superiore, tende a ridurre ulteriormente l'efficacia dell'intervento stesso, annullando di fatto i suoi potenziali effetti a valle.
L'intervento n.2 (Rete scolante Caira Cassino) presenta alcune criticità significative in relazione alla sua efficacia per gli immobili di proprietà della Ricorrente_1 s.r.l. In primo luogo, è ubicato a una notevole distanza da questi ultimi, il che ne limita ulteriormente l'impatto positivo. Inoltre, è stato realizzato su un corso d'acqua affluente situato sul versante opposto del Vecchio Fiume Rapido, senza alcun collegamento diretto con gli immobili in questione. Questa mancanza di collegamento, unita alla distanza, fa sì che l'intervento non possa fornire alcun beneficio concreto ai fondi interessati, come chiaramente illustrato nell'Immagine 8 che segue. (Immagine 8). (Immagine 8) Localizzazione “intervento 2“ come da
Relazione del Consorzio di Bonifica
Gli interventi n.3 e n.4 (Decespugliamento ed espurgo rio Inferno) sono stati eseguiti a valle di tutti i lotti di terreno in questione rispetto al flusso del Fiume Rapido, come chiaramente illustrato nell'Immagine 9. È evidente che tali lavori non possono generare alcun beneficio per i fondi interessati, a causa della distanza, della differenza di altimetria e delle condizioni idrologiche della zona (Immagine 9). (Immagine 9)
Localizzazione interventi 3-4 come da Relazione del Consorzio di Bonifica.
In considerazione della normativa di cui al R.D. 215/1933 e dell'ordinanza Corte di Cassazione n.26647 del 09/09/2022, il CTU ha quindi accertato che le opere eseguite e descritte nella Relazione Tecnica in atti dal Consorzio di Bonifica, non hanno apportato alcun beneficio tangibile e diretto ai fondi interessati ed oggetto di pretesa contributiva.
In particolare, non vi è nessuna correlazione tra gli interventi eseguiti e i benefici sui fondi, nè un miglioramento della sicurezza idraulica e né un incremento della produttività agricola o una valorizzazione infrastrutturale e ambientale dei lotti stessi. In altre parole, gli interventi del Consorzio sono stati eseguiti in siti distanti dai terreni Ricorrente_1 (RICORRENTE) ed il bacino idrografico pertinente nella zona degli interventi non è connesso in maniera diretta ai terreni del ricorrente.
Il Collegio condivide pienamente le conclusioni del CTU, ampiamente motivate ed esenti da rilievi critici e le fa proprie.
Il ricorso va pertanto accolto. Stante la presenza di preceddenti difformi in fattisèpecie analoghe appare congruo compensare integralmente tra le parti le spese di lite, mentre le spese di CTU come in dispositivo liquidate, vanno poste a carico del Consorzio soccombente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio. Pone acarico della parte soccombente le psese di CTU che liquida in complessivi €.1.322,83 oltre accessori di legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI SC MA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 14/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2023 depositato il 23/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 13513351000
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Valle Del Liri - 81001870609
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3361019942 CONTRIBUTI CONS 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -----------------
Resistente/Appellato: ------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso impugnato, il Consorzio Dì Bonifica Valle del Liri accertava un pagamento dovuto dalla società ricorrente a titolo di contributo consortile, per taluni immobili di proprietà della stessa, relativamente all'annualità 2022. Si tratta, nello specifico, di fabbricati e terreni siti in Sant'Elia
IU (FR) e nel territorio del comune di Cassino.
Per quanto riguarda il fabbricato sito in Cassino, per il quale il Consorzio intima il pagamento del maggior importo, la ricorrente rappresentava che tale immobile non aveva acquisito nessun vantaggio che giustificasse la corresponsione del canone consortile in oggetto.
In particolare, per il fabbricato sito in Cassino (Fr), dati catastali di categoria D7 e D1, il
Consorzio richiede al 2022 una somma particolarmente ingente, pari ad Euro 1886,72, senza apportare
(od avere apportato) tuttavia, alcun beneficio concreto (né tantomeno ne ha apportato nel tempo addietro).
A sostegno del ricorso deduceva quiindi la non debenza del contributo per assenza di beneficio diretto.
Si costituiva il Consorzio resistendo al ricorso e producendo relazione tecnica sugli intervednti eseguiti.
La ricorrente produceva perizia di parte.
Veniva espletata CTU al cui esito la causa veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Al CTU veniva posto il seguente quesito :
- Dica il CTU esaminati gli atti ed in particolare la relazione tecnica prodotta dal consorzio resistente e la perizia di parte prodotta da parte ricorrente quali siano le opere eseguite in loco dal consorzio e se le stesse apportino un concreto beneficio agli immobili in causa, effettuate ove ritenuto necessari accessi in loco.
Va premesso che il contributo consortile presuppone per la sua dovutezza, la presenza di un'utilitas, cioè di un vantaggio o di un beneficio concreto sull'immobile, da cui deve necessariamente derivare un incremento di valore fondiario in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione.
Tale beneficio deve essere immediato e diretto e quindi, strettamente inerente all'immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio indiretto, quale mero riflesso della sua inclusione nel Piano di classifica.
Secondo il nomiunato CTU gli interventi possono consistere in :
1. Miglioramento della sicurezza idraulica
• Prevenzione degli allagamenti:
• Drenaggio efficace dei terreni:
• Riduzione del degrado idrogeologico:
Questi interventi si traducono in benefici diretti per i proprietari dei terreni che aumentano la sicurezza idraulica della propria proprietà, preservando o aumentando il valore del fondo.
Nel contenzioso in questione non vi è nessun collegamento di carattere ingegneristico che vi sia stato un miglioramento di sicurezza idraulica direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione dichiarate eseguite dal consorzio, né è sufficientemente dimostrato dalla documentazione in atti.
2. Incremento della produttività agricola
Gli interventi del Consorzio di Bonifica dovrebbero favorire un impatto significativo sull'incremento della produttività agricola. In particolare, l'efficiente gestione delle acque irrigue e la regimazione idraulica:
• Miglioramento della qualità del suolo :
• Ottimizzazione delle risorse idriche :
• Riduzione dei costi agricoli Aumento resa agricola
Secondo il CTU nel contenzioso in questione non vi è stato nessun incremento della produttività agricola direttamente riconducibile alle opere dichiarate eseguite dal Consorzio.
Miglioramento delle infrastrutture e accessibilità dei terreni
Le opere realizzate dal Consorzio di Bonifica potrebbero includere anche interventi migliorativi delle infrastrutture viarie e dei collegamenti ai terreni. Questi miglioramenti favoriscono una migliore operatività con fluidità nei trasporti a servizio dei fondi.
Non è stata eseguita nessun tipo di opera di Miglioramento delle infrastrutture e accessibilità dei terreni
Valorizzazione economica del fondo
I benefici in termini di sicurezza idraulica, miglioramento della produttività agricola e accessibilità determinano:
• Aumento del valore patrimoniale:
• Riduzione dei rischi legati a eventi idraulici :
In questo senso, l'investimento in opere di bonifica si traduce in un miglioramento economico complessivo del fondo, con riflessi positivi anche sulla rendita fondiaria
Non vi è stato nessun aumento del valore patrimoniale dei terreni di cui alla cartella per il contributo. (vedasi Rel. dott agr. perito 1 settembre 2024 –Allegato 5 della CTU)
In sostanza si osserva che detti immobili di cui alla pretesa contributiva non hanno conseguito (né il consorzio lo ha sufficientemente dimostrato) un beneficio specifico, concreto e diretto, ovvero un incremento di valore, direttamente riconducibile alle opere di bonifica e alla loro manutenzione dichiarate.
In generale tutti gli interventi riportati nella relazione del Consorzio sono stati effettuati su versanti opposti rispetto ai terreni in oggetto, su corsi d'acqua affluenti del Fiume Rapido in alcuni casi a valle dei fondi in esame.
Dai sopralluoghi e rilievi effettuati dal CTU si evince che gli interventi di cui alla “Relazione tecnica del
Consorzio protocollo n. 2827/2024 del 27/03/2024” non hanno effettuato un concreto e diretto beneficio come già sopra accertato.
Inoltre tali interventi sono realizzati in zone molto distanti e sempre su corsi d'acqua non confinanti con i terreni de quibus.
L'intervento n.1 (Manutenzione ordinaria Vallone del Dente in località Caira), è stato realizzato su un corso d'acqua affluente ubicato sul versante ovest del Vecchio Fiume Rapido, tuttavia, gli immobili di proprietà della Ricorrente_1 s.r.l. si trovano a est di questo corso d'acqua. Questa situazione geografica solleva importanti dubbi sulla capacità dell'intervento di apportare benefici diretti ai fondi interessati. In primo luogo, non esiste alcun collegamento idrico diretto tra l'intervento e i lotti in questione, inoltre,
l'immissione delle acque nel Vecchio Fiume Rapido, che presenta una portata significativamente superiore, tende a ridurre ulteriormente l'efficacia dell'intervento stesso, annullando di fatto i suoi potenziali effetti a valle.
L'intervento n.2 (Rete scolante Caira Cassino) presenta alcune criticità significative in relazione alla sua efficacia per gli immobili di proprietà della Ricorrente_1 s.r.l. In primo luogo, è ubicato a una notevole distanza da questi ultimi, il che ne limita ulteriormente l'impatto positivo. Inoltre, è stato realizzato su un corso d'acqua affluente situato sul versante opposto del Vecchio Fiume Rapido, senza alcun collegamento diretto con gli immobili in questione. Questa mancanza di collegamento, unita alla distanza, fa sì che l'intervento non possa fornire alcun beneficio concreto ai fondi interessati, come chiaramente illustrato nell'Immagine 8 che segue. (Immagine 8). (Immagine 8) Localizzazione “intervento 2“ come da
Relazione del Consorzio di Bonifica
Gli interventi n.3 e n.4 (Decespugliamento ed espurgo rio Inferno) sono stati eseguiti a valle di tutti i lotti di terreno in questione rispetto al flusso del Fiume Rapido, come chiaramente illustrato nell'Immagine 9. È evidente che tali lavori non possono generare alcun beneficio per i fondi interessati, a causa della distanza, della differenza di altimetria e delle condizioni idrologiche della zona (Immagine 9). (Immagine 9)
Localizzazione interventi 3-4 come da Relazione del Consorzio di Bonifica.
In considerazione della normativa di cui al R.D. 215/1933 e dell'ordinanza Corte di Cassazione n.26647 del 09/09/2022, il CTU ha quindi accertato che le opere eseguite e descritte nella Relazione Tecnica in atti dal Consorzio di Bonifica, non hanno apportato alcun beneficio tangibile e diretto ai fondi interessati ed oggetto di pretesa contributiva.
In particolare, non vi è nessuna correlazione tra gli interventi eseguiti e i benefici sui fondi, nè un miglioramento della sicurezza idraulica e né un incremento della produttività agricola o una valorizzazione infrastrutturale e ambientale dei lotti stessi. In altre parole, gli interventi del Consorzio sono stati eseguiti in siti distanti dai terreni Ricorrente_1 (RICORRENTE) ed il bacino idrografico pertinente nella zona degli interventi non è connesso in maniera diretta ai terreni del ricorrente.
Il Collegio condivide pienamente le conclusioni del CTU, ampiamente motivate ed esenti da rilievi critici e le fa proprie.
Il ricorso va pertanto accolto. Stante la presenza di preceddenti difformi in fattisèpecie analoghe appare congruo compensare integralmente tra le parti le spese di lite, mentre le spese di CTU come in dispositivo liquidate, vanno poste a carico del Consorzio soccombente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio. Pone acarico della parte soccombente le psese di CTU che liquida in complessivi €.1.322,83 oltre accessori di legge.