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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1170/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
COTTA ANTONELLA, Presidente
IO OS, OR
LORETO RITA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1261/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9347/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 11/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200187349402000 IMP. REGIONALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 378/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
il difensore della parte si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in proprio e quale legale rappresentante della Ricorrente_2 S.r.l. unipersonale, ha proposto appello contro la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n.
9347 del 2023 di rigetto dell'opposizione spiegata dallo stesso avverso la cartella di pagamento n.
09720200187349402000.
A fondamento del gravame, l'appellante deduce che, a differenza di quanto ritenuto dalla pronuncia censurata, era stata documentata la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma avverso la sentenza che ha deciso, in primo grado, sull'impugnativa dell'avviso di liquidazione del canone demaniale marittimo richiesto dal Comune, con conseguente sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del giudizio in esame, in quanto c.d. pregiudicato, a norma dell'art. 295 c.p.c. Evidenzia che, peraltro, stante la pendenza del giudizio contro l'avviso di liquidazione, non era possibile l'iscrizione a ruolo degli importi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva.
Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
Il giudizio è stato deciso all'udienza del 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Vi è infatti che il contribuente ha puntualmente contestato i presupposti della pretesa impositiva, ovvero che il chiosco si trova in zona demaniale, anche a mezzo di una perizia di parte. Tale presupposto doveva essere dimostrato dall'ente impositore, in forza degli ordinari canoni dell'onere della prova, relativi anche alla assunta demanialità del bene (Cass. n. 4388 del 2009): ciò non è avvenuto, poiché la Regione Lazio neppure si è costituita in causa, pur essendo stata ritualmente evocata.
Né peraltro vi è carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, venendo in rilievo nella fattispecie considerata l'impugnazione di una cartella di pagamento.
Le indubbie peculiarità della fattispecie esaminata consentono, tuttavia, l'integrale compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni.
P.Q.M.
Accoglie l'appello;
spese compensate.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026
Il Giudice Estensore Il Presidente
SA DA LA OT
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
COTTA ANTONELLA, Presidente
IO OS, OR
LORETO RITA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1261/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9347/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 11/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200187349402000 IMP. REGIONALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 378/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
il difensore della parte si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in proprio e quale legale rappresentante della Ricorrente_2 S.r.l. unipersonale, ha proposto appello contro la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n.
9347 del 2023 di rigetto dell'opposizione spiegata dallo stesso avverso la cartella di pagamento n.
09720200187349402000.
A fondamento del gravame, l'appellante deduce che, a differenza di quanto ritenuto dalla pronuncia censurata, era stata documentata la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma avverso la sentenza che ha deciso, in primo grado, sull'impugnativa dell'avviso di liquidazione del canone demaniale marittimo richiesto dal Comune, con conseguente sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del giudizio in esame, in quanto c.d. pregiudicato, a norma dell'art. 295 c.p.c. Evidenzia che, peraltro, stante la pendenza del giudizio contro l'avviso di liquidazione, non era possibile l'iscrizione a ruolo degli importi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva.
Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
Il giudizio è stato deciso all'udienza del 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Vi è infatti che il contribuente ha puntualmente contestato i presupposti della pretesa impositiva, ovvero che il chiosco si trova in zona demaniale, anche a mezzo di una perizia di parte. Tale presupposto doveva essere dimostrato dall'ente impositore, in forza degli ordinari canoni dell'onere della prova, relativi anche alla assunta demanialità del bene (Cass. n. 4388 del 2009): ciò non è avvenuto, poiché la Regione Lazio neppure si è costituita in causa, pur essendo stata ritualmente evocata.
Né peraltro vi è carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, venendo in rilievo nella fattispecie considerata l'impugnazione di una cartella di pagamento.
Le indubbie peculiarità della fattispecie esaminata consentono, tuttavia, l'integrale compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni.
P.Q.M.
Accoglie l'appello;
spese compensate.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026
Il Giudice Estensore Il Presidente
SA DA LA OT