Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 299/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 12.2.2024.
Da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti TORTORELLA PAOLA e DEL CURTO MARCO, con domicilio telematico presso i difensori, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. DEL SOLE ISABELLA, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Marchirolo (VA), via Statale n. 21, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
20.4.2024);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. note scritte congiunte depositate telematicamente in data 21.2.2025 e 19.2.2025)
pagina 1 di 5
e che hanno contratto matrimonio in regime di comunione dei beni in data Parte_2
15.04.1989, in RA (SVIZZERA), come da atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di EN ON SA (Anno 1989, Parte II;
Serie C, Numero 16), mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di EN ON
SA (VA);
2. Dare atto che i coniugi rinunciano alle reciproche domande di addebito della separazione ed a tutte le domande risarcitorie avanzate in atti;
3. Assegnare al marito la casa coniugale sita in EN ON SA (VA) in via Marconi
n.13/D, che i coniugi hanno concordato di vendere con ricavato da suddividersi al 50% tra i rispettivi comproprietari. Nelle more della vendita , il sig. corrisponderà mensilmente alla Pt_2
sig.ra a far data dal 10 maggio 2025 la somma di euro 350,00 Parte_1
(TRECENTOCINQUANTA EURO) a titolo di indennità per l'occupazione della quota parte di proprietà della moglie della casa coniugale e dei relativi arredi, in luogo della somma di euro
450,00 (QUATTROCENTOCINQUANTA EURO), importo che il signor continuerà a Pt_2
corrispondere alla moglie per le prossime scadenze del 10 febbraio, 10 marzo e 10 aprile 2025 .
Nel caso in cui la vendita dell'immobile non dovesse concretizzarsi (anche con formale proposta/promessa di acquisto o preliminare di compravendita) entro il prossimo mese di settembre 2025, il signor verserà alla signora a condizione che sia già Pt_2 Parte_1
pronunciato il divorzio tra gli stessi e perfezionata la pratica di sanatoria edilizia della casa coniugale entro il 30.06.2025, l'importo di euro 550 al mese, ed in relazione alle prossime scadenze di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, accreditando quindi -a far data dal gennaio 2026 -nuovamente la somma mensile di euro 450 mensili e sino a quanto la casa coniugale non verrà definitivamente alienata con rogito notarile. Le parti concordano che tutto ciò che è presente nella casa coniugale e sue pertinenze rimarrà di esclusiva proprietà del Sig. (tutto il Pt_2
mobilio, gli elettrodomestici, le lampade, i quadri, i tappetti, ecc.), ad eccezione del pianoforte e degli effetti personali della sig.ra (es. vestiti, scarpe, accessori, ecc..), che la stessa si è Parte_1
impegnata a prelevare dalla casa coniugale sin da ora. Fino a che non verrà venduta la casa, le spese di ordinaria manutenzione e le relative bollette delle utenze saranno a carico esclusivo del sig. mentre le spese di straordinaria manutenzione e gli interventi di regolarizzazione Pt_2
urbanistica saranno a carico delle parti nella misura del 50% cadauno, al pari delle competenze di tecnici ed agenzie immobiliari incaricati al fine di alienare la casa coniugale;
4. Dare atto che le parti hanno definito ogni loro rapporto economico e adeguatamente provveduto allo scioglimento della comunione de residuo nei seguenti termini:
pagina 2 di 5 • i veicoli acquistati dal sig. in costanza di matrimonio (FIAT 1500 Cabriolet tg. Parte_2
MI877707; Autocarro FIAT tg. CJ832FK; Jaguar CCF1 UCG1 5KKKN tg. DS028DB; Parte_3
125 D tg. CO 044760; FIAT Bravo tg. BP646DB) rimarranno di sua esclusiva proprietà
[...]
e godimento.
Considerato che
solo l'autoveicolo FIAT Bravo tg. BP646DB, risulta cointestato tra i coniugi, questi ultimi provvederanno alla relativa annotazione (cancellazione nominativo
) presso il P.R.A. di Varese successivamente al deposito della sentenza di Parte_1
separazione dei coniugi. Il Sig. provvederà a trascrivere al PRA il trasferimento di Parte_2
proprietà a proprio favore della quota parte del suddetto veicolo targato BP646DB, ora intestata alla sig.ra , divenendone quindi unico intestatario. La trascrizione è esente da Parte_1
Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e Imposta di Bollo, ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987;
• gli immobili acquistati dalla sig.ra in costanza di matrimonio, al pari di ogni altro Parte_1
bene immobile alla suddetta intestata, rimarranno di sua esclusiva proprietà;
• le parti danno atto di aver già suddiviso tra loro tutti i loro averi retributivi/reddituali/previdenziali (es. secondo pilastro, tfr, ecc.), nonché tutte le liquidità accantonate in costanza di matrimonio;
• le parti dichiarano che per effetto di tali ripartizioni, non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
5. Dare atto che le parti si obbligano a presentarsi, entro e non oltre il 05 agosto 2025, avanti il competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN ON SA per formalizzare la cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio, senza la previsione di alcuna reciproca pretesa economica;
6. Dare atto che la sig.ra dichiara di essere economicamente indipendente e Parte_1
di non avanzare alcuna pretesa economica nei confronti del sig. rinunciando a Parte_2
qualsivoglia assegno di mantenimento e/o divorzile;
7. Per l'effetto delle suindicate intese, la sig.ra si obbliga a rimettere le querele Parte_1
sporte nei confronti del sig. entro e non oltre 07 giorni dalla sottoscrizione della Parte_2
presente e dichiara di rinunciare al procedimento penale n. 3157/2023 RGNR n. 1692/2024 RG
GIP (ove non si costituirà all'udienza fissata per il prossimo 09.09.2025 ore 9.00 avanti il GIP dott. Chionna) e ad eventuali ulteriori giudizi penali e/o richieste risarcitorie derivanti da eventuali giudizi penali conseguenti alle denunce procedibili d'ufficio, dichiarandosi sin d'ora ampiamente risarcita di qualsivoglia danno;
8. Spese e compensi compensati tra le parti;
9. I sig.ri e dichiarano di rinunciare all'impugnazione Parte_1 Parte_2 dell'emananda sentenza di separazione”.
pagina 3 di 5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in RA (Svizzera) in data Parte_1 Parte_2
15.4.1989, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di EN ON SA dell'anno 1989, atto n. 16, Parte II, Serie C.
Dall'unione sono nate le figlie in data 7.8.1990 e in data 5.5.1996, entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato in data 12.2.2024 ha chiesto di dichiararsi, anche con Parte_1
sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, di assegnare la casa coniugale, sita in EN ON SA via Marconi 13/d, alla moglie con obbligo del marito all'immediato rilascio, di disporre che il marito versi alla moglie un assegno di mantenimento, a partire dallo scorso 30.7.2023, pari all'importo mensile di euro 1.000 rivalutato annualmente a far tempo dalla domanda, di condannare il marito al pagamento dell'importo di euro 50.000 a titolo di ristoro per danni morali in conseguenza della sua colpa, di condannare il marito a riconoscere alla moglie quanto ad essa spettante a titolo di quota riservata al coniuge sul c.d. Secondo , CP_1
nonché di condannare il marito ex art. 96 c. 4 c.p.c.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di separazione dei Parte_2 coniugi ma chiedendo di disporre l'addebito della separazione alla moglie per violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c., di rigettare le richieste ex adverso formulate, nonché di condannare la moglie al pagamento in favore del marito dell'importo di euro 50.000 a titolo di ristoro per danni in conseguenza della violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c. ascrivibile alla moglie e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avendo la stessa agito in mala fede.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 5.6.2024 avanti al giudice relatore il quale, con ordinanza riservata in data 5.6.2024 autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via temporanea ed urgente, poneva “a carico di l'obbligo di versare, a decorrere dalla domanda, Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento in favore della moglie Parte_1
pari ad euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT (Foi), con prima rivalutazione annuale a febbraio 2025”.
Escussi i testi ammessi all'udienza del 3.10.2024, con memoria del 31.1.2025 le parti riferivano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e, con ordinanza del 26.2.2025, dato atto pagina 4 di 5 del deposito telematico di note di trattazione scritta congiunte con cui le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale. Gli accordi raggiunti non presentano infatti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
3. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio RA (Svizzera) in data 15.4.1989 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di EN ON SA dell'anno 1989, atto n. 16, Parte II, Serie C), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di EN ON SA, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione;
4. Spese di lite compensate;
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 5 di 5