Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 350/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 350/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 15/03/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 30.12.2024.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico presso lo studio dell'Avv. D'ERCOLE STEFANO, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- APPELLANTE
E
, c.f.: , elett.te dom.to alla Controparte_1
Via Sopra Maddalena, 4 null 85054 Muro Lucano, presso lo studio dell'Avv.
MARIANI GIUSEPPE, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- APPELLATO E
Oggetto: Somministrazione.
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 11.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello del 27.01.2017 la società
[...] ha proposto gravame avverso la sentenza n. Parte_2
292/2016 emessa dal Giudice di Pace di Bella in data 01.12.2016 censurando, in particolare:
1) Sulla incompetenza del Giudice di Pace di Bella e sull'erronea interpretazione dell'art. 19 c.p.c..
2) Sull'asserito disservizio: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
3) Errata valutazione della Carta dei servizi e sulle condizioni generali di contratto.
Si costituiva in giudizio l'odierna appellata, insistendo per l'infondatezza dell'appello.
Verificata l'integrità del contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in base ai criteri di previa definizione delle cause ultradecennali del vigente Programma di gestione e quindi trattenuta in decisione all'udienza del 11.10.2024 dalla scrivente in qualità di nuovo Magistrato assegnatario, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
1. Della eccepita incompetenza territoriale del giudice di primo grado
In primo luogo, deve essere rigettato il promo motivo di impugnazione concernente la prospettata incompetenza territoriale del Giudice di prime cure, sia pure con una motivazione diversa da quella offerta dal Giudice di primo grado.
Infatti, se non vi è dubbio che l'articolo 19 c.p.c. delinei la competenza in base al foro di residenza della società convenuta, pur tuttavia la competenza del giudice di primo grado non può essere esclusa sulla base dei fori alternativi, in particolare dell'art. 20 c.p.c., foro dove la prestazione telefonica deve essere eseguita e dove il contratto si è concluso.
In particolare, considerato che il contratto si intende in genere perfezionato nel momento e nel luogo in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione della controparte, lo schema dell'art. 20 c.p.c. risulta integrato sulla base delle condizioni generali di contratto allegate proprio da che configurano Pt_1 il cliente come proponente e la società come accettante ( cfr. Condizioni generali di contratto allegate alla produzione di primo grado di . Parte_1
2. Della errata valutazione dei fatti e delle prove
Per quanto concerne con specifico riguardo al danno invocato da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, secondo la più recente giurisprudenza di merito, in caso di disservizi nella fornitura della linea fissa di telefonia si configura un danno patrimoniale da perdita di chance, ossia un danno che non consiste nella perdita di un vantaggio economico, ma in quella della possibilità
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di conseguirlo (id est: della possibilità di acquisire nuova clientela). Trattandosi di un pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di 'possibilità' (che deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa. ( cfr. Tribunale Milano sez. XI, 17/01/2022, n.242)
Si tratta di un principio sancito anche dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di somministrazione del servizio di telefonia fissa, sia pure nella diversi ipotesi di mancato inserimento del nominativo del cliente nell'elenco telefonico
- pur avendolo configurato "come perdita di chance, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo", e pur avendone ammessa la liquidazione equitativa, soprattutto ove correlato, come nel caso di specie, ad un'attività professionale o commerciale (Cass. 03/08/2017, n. 19342) - ritiene che la sua liquidazione richieda almeno la prova della sua possibile configurabilità, rispondente ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza (cfr. Cassazione civile sez. III,
29/01/2019, n.2358; Cass. 08/06/2018, n. 14916).
Nel caso in esame, dall'esame degli atti e delle testimonianze raccolte in sede di primo grado, deve ritenersi che tale prova non sia stata sufficientemente raggiunta, sia pure secondo il criterio logico probabilistico dell' id quod plerumque accidit che caratterizza il giudizio civile.
In primo luogo, non vi è prova che l'utenza di telefonia mobile sia stata destinata a scopi esclusivamente professionali, non evincendosi ciò né dalle condizioni generali di contratto allegate da né dagli stessi testi escussi Pt_1 escussi in primo grado, per cui non vi è prova sufficiente della preordinazione dell'utenza ai soli fini di studio professionale, come sarebbe in caso di linea fissa intestata all'azienda; allo studio professionale o di un contratto ad hoc stipulato in qualità di libero professionista.
In secondo luogo, considerato che il disservizio risulta, dalle medesime prove orali, circoscritto all'arco di una giornata, deve ritenersi non sufficientemente raggiunta la prova della sua possibile configurabilità, rispondente ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza.
I primi due testi, inoltre, non hanno contattato l'appellata per motivi professionali, limitandosi ad attestare che la stessa, presente nello studio legale del marito, aveva lamentato la mancata connessione del cellulare ( teste
) o che il marito aveva provato a contattarla inutilmente ( teste . Tes_1 Tes_2
Pertanto, l'appello è fondato con riferimento al secondo motivo di impugnazione, con conseguente integrale riforma dell'impugnata sentenza del
Giudice di Pace di Bella n. 292/2016, depositata in cancelleria in data 1 dicembre 2016 e notificata in data 31.12.2016, a definizione del giudizio
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N.R.G. 244/15, nella parte in cui accoglie la domanda dell'attrice e per l'effetto condanna la al risarcimento dei danni . Parte_2
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri ex DM 147/2022, secondo i valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni svolte, esclusa la fase istruttoria nel giudizio di appello, in euro complessivi 405,00 per compensi ed euro 91,5 per spese di lite, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Bella n. 292/2016, depositata in cancelleria in data 1 dicembre 2016 e notificata in data
31.12.2016, a definizione del giudizio N.R.G. 244/15, nella parte in cui accoglie la domanda dell'attrice e per l'effetto condanna la
[...] al risarcimento dei danni, che devono Parte_2 invece ritenersi non dovuti.
2) Condanna l'appellata soccombente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro complessivi
405,00 per compensi ed euro 91,5 per spese di lite, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 16/01/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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