Articolo 6 della Legge 25 gennaio 1934, n. 285
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 marzo 1934
Art. 6.

Le concessioni di caccia e di pesca sono soggette al pagamento di un diritto che sara' fissato dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali all'atto della concessione ed in relazione alla importanza ed alla durata di questa.

Per il pagamento di detto diritto saranno seguite le stesse modalita' vigenti in materia per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Nella concessione dei detti permessi si avra' speciale riguardo ai proprietari dei terreni compresi ed annessi al Parco.
Entrata in vigore il 20 marzo 1934