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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 877/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 4 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato FALCO COSIMO ANTONIO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato FOSCHINI GIACOMO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
sono presente e CP_1 Controparte_2
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 877/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FALCO COSIMO Parte_1
ANTONIO
RICORRENTE contro
e rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 Controparte_2
FOSCHINI GIACOMO
RESISTENTE contro
Controparte_4
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 Con ricorso domandava “condannare le resistenti al Parte_1
pagamento immediato in favore dell'istante della somma di € 22.000,00 o alla sommma di maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa , il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429
c.p.c.”.
Si costituivano con un'unica memoria e CP_3 Controparte_2
contestando la domanda.
rimaneva contumace. Controparte_4
La causa era subito posta in decisione attesa l'evidente infondatezza della stessa, già percepibile dalla lettura stessa del ricorso, senza necessità (né ammissibilità) delle prove per testi richieste dal ricorrente.
Quest'ultimo, infatti, sostiene che:
“
1. Il lavoratore ha lavorato alle vostre dipendenze come badante del vostro anziano genitore presso l'abitazione del medesimo sita in Massa Lombarda Persona_1
RA via Caduti di Cefalonia 4;
2. Il ricorrente svolgeva continuamente le seguenti mansioni: lo assisteva e conviveva con lui, portandolo fuori accudendolo, preparandogli da mangiare , svolgendo altresì le mansioni domestiche, lo accompagnava dal medico , lo aiutava a vestirsi ecc.;
3. La prestazione lavorativa si articolava 7 giorni su sette percependo somme nettamente inferiori a quelle spettanti;
4. Alla fine del rapporto, il lavoratore non ha percepito nulla a titolo di TFR, né in precedenza, durante tutto il corso del rapporto, non aveva percepito alcunchè per lavoro straordinario, indennità di 13° e 14° mensilità, ferie e festività non godute, a onor del vero il ricorrente ha ricevuto soltanto la somma di € 4.000,00 come da copia che si allega (doc. 2)”.
Queste scarne allegazioni (pur non essendo il ricorso nullo, posto che petitum e di causa petendi sono chiari) sono l'unico contenuto sostanziale del ricorso.
pagina 3 di 4 È evidente che senza indicare un periodo lavorato, risulta impossibile accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro, peraltro mancando qualunque prova (o richiesta di prova) sul fatto che obbligate a retribuire (in tesi) il ricorrente fossero proprio le odierne convenute (e non già – com'è di regola – l'ipotetico fruitore degli asseriti servizi, ossia il soggetto “badato”).
L'evidente totale assenza di praticabilità di un ricorso quale quello depositato, vale a rendere evidenti gli elementi (art. 136 t.u. spese giustizia: “…l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”) per la revoca ab origine del
Patrocinio a spese dello Stato, non certo veicolo pensato per la proposizione di cause temerarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rimborsare alle resistenti costituite le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Ravenna, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 4 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato FALCO COSIMO ANTONIO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato FOSCHINI GIACOMO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
sono presente e CP_1 Controparte_2
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 877/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FALCO COSIMO Parte_1
ANTONIO
RICORRENTE contro
e rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 Controparte_2
FOSCHINI GIACOMO
RESISTENTE contro
Controparte_4
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 Con ricorso domandava “condannare le resistenti al Parte_1
pagamento immediato in favore dell'istante della somma di € 22.000,00 o alla sommma di maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa , il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429
c.p.c.”.
Si costituivano con un'unica memoria e CP_3 Controparte_2
contestando la domanda.
rimaneva contumace. Controparte_4
La causa era subito posta in decisione attesa l'evidente infondatezza della stessa, già percepibile dalla lettura stessa del ricorso, senza necessità (né ammissibilità) delle prove per testi richieste dal ricorrente.
Quest'ultimo, infatti, sostiene che:
“
1. Il lavoratore ha lavorato alle vostre dipendenze come badante del vostro anziano genitore presso l'abitazione del medesimo sita in Massa Lombarda Persona_1
RA via Caduti di Cefalonia 4;
2. Il ricorrente svolgeva continuamente le seguenti mansioni: lo assisteva e conviveva con lui, portandolo fuori accudendolo, preparandogli da mangiare , svolgendo altresì le mansioni domestiche, lo accompagnava dal medico , lo aiutava a vestirsi ecc.;
3. La prestazione lavorativa si articolava 7 giorni su sette percependo somme nettamente inferiori a quelle spettanti;
4. Alla fine del rapporto, il lavoratore non ha percepito nulla a titolo di TFR, né in precedenza, durante tutto il corso del rapporto, non aveva percepito alcunchè per lavoro straordinario, indennità di 13° e 14° mensilità, ferie e festività non godute, a onor del vero il ricorrente ha ricevuto soltanto la somma di € 4.000,00 come da copia che si allega (doc. 2)”.
Queste scarne allegazioni (pur non essendo il ricorso nullo, posto che petitum e di causa petendi sono chiari) sono l'unico contenuto sostanziale del ricorso.
pagina 3 di 4 È evidente che senza indicare un periodo lavorato, risulta impossibile accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro, peraltro mancando qualunque prova (o richiesta di prova) sul fatto che obbligate a retribuire (in tesi) il ricorrente fossero proprio le odierne convenute (e non già – com'è di regola – l'ipotetico fruitore degli asseriti servizi, ossia il soggetto “badato”).
L'evidente totale assenza di praticabilità di un ricorso quale quello depositato, vale a rendere evidenti gli elementi (art. 136 t.u. spese giustizia: “…l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”) per la revoca ab origine del
Patrocinio a spese dello Stato, non certo veicolo pensato per la proposizione di cause temerarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rimborsare alle resistenti costituite le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Ravenna, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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