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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 325/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1436/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000995645000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000995645000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento n. 03020239000995645 000 avente ad oggetto la cartella di pagamento N° 03020110027283436000, per IRPEF 2008, di euro 2.317,88 e la cartella di pagamento n° 03020160006281519000, per bollo auto 2011 e 2012, di euro 529.75.
Eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per effetto dell'adesione alla definizione agevolata
" Rottamazione quater" ex legge n° 197/2022.
Spiegava: - che la richiesta era stata presentata in data 22 giugno 2023, con un piano di dilazione di numero 8 rate e che essa ricorrente aveva già provveduto al pagamento delle prime due, secondo il piano concordato;
- che l'Ente di ON, quindi, in presenza di un piano di rateizzazione, non avrebbe potuto in alcun modo procedere all'emissione dell'intimazione di pagamento avente ad oggetto le stesse cartelle oggetto di rottamazione e di dilazione.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento e, in via subordinata, l' annullamento per effetto della prescrizione dei crediti tributari.
Si costituiva n giudizio Agenzia Entrate ON eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso poiché intempestivo in quanto notificato oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione dell'intimazione, avvenuta in data 15 luglio 2023.
Deduceva che la ricorrente avrebbe dovuto dare prova sia di avere aderito alla definizione agevolata sia di avere pagato le relative rate.
Con successive memorie, datate 15 dicembre 2025, la ricorrente contestava l'eccezione di decadenza per tardività sollevata da AD sostenendo che la data di decorrenza, per la proposizione del ricorso, era quella dell'11.12.2023, coincidente con la data del ritiro dell'atto al Comune di Simeri Crichi.
Quanto alla definzione agevolata, deduceva che AD non poteva contestare l'esistenza di una procedura che essa stessa aveva gestito ed accettato e per la quale aveva incassato le relative somme.
All'udienza del 30 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione13.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essare esaminta l'eccezione di tardività della proposizione del ricorso sollevata da
AD.
Osserva il Giudicante che dalla documentazione prodotta da Agenzia ON si evince che:
a. in data 15.07.2023 l'atto non veniva consegnato per assenza del destinatario;
b. in data 3.10.2023 il messo notificatore depositava l'atto presso la Casa Comunale;
c. in data 2.11.2023 veniva spedita da Banca_1 la raccomandata;
d. che l'atto è stato ritirato in data 11.12.2023.
Tanto premesso, e per come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il ritiro dell'atto presso l'ufficio postale/casa comunale è equipollente alla produzione dell'avviso di ricevimento della consegna dell'atto presso il luogo di notificazione.
Stante il principio generale di sanatoria delle nullità processuali per raggiungimento dello scopo, in una simile ipotesi non vi è dubbio che il procedimento notificatorio abbia raggiunto il suo scopo, poiché il destinatario ha ricevuto l'atto, avendolo ritirato.
Inoltre, il ritiro presuppone, quale condizione necessaria, il rinvenimento da parte del destinatario dell'avviso immesso in cassetta in occasione dell'accesso dell'agente postale o, quantomeno, il ricevimento della CAD, poiché solo il possesso di almeno uno di questi due documenti consente al destinatario di recarsi all'ufficio postale/casa comunale e ritirare la raccomandata o l'atto, di cui altrimenti non conoscerebbe neppure il numero di serie.
Pertanto, il ritiro dell'atto da parte del destinatario, non soltanto sortisce effetti sananti per essere stato raggiunto lo scopo, ma anche costituisce "prova indiretta" dell'avvenuta ricezione dell'avviso o della CAD, che ne costituiscono il necessario antecedente logico e giuridico.
Nell'ipotesi di temporanea irreperibilità del destinatario della notificazione, l'attuale normativa prevede che la notificazione si abbia comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della CAD ovvero al momento del ritiro dell'atto presso l'ufficio postale/casa comunale, se anteriore.
Tanto precisato, il ricorso in oggetto deve essere dichiarato inammissibile in quanto è stato proposto oltre il termine previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92.
Le spese possono essere compensate tenuto conto che la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata e sta pagando correttamente le rate ed Agenzia Entrate ON non avrebbe dovuto emettere l'atto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Primo grado di AN, Sezione Prima, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in AN il giorno 8 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1436/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000995645000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239000995645000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento n. 03020239000995645 000 avente ad oggetto la cartella di pagamento N° 03020110027283436000, per IRPEF 2008, di euro 2.317,88 e la cartella di pagamento n° 03020160006281519000, per bollo auto 2011 e 2012, di euro 529.75.
Eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per effetto dell'adesione alla definizione agevolata
" Rottamazione quater" ex legge n° 197/2022.
Spiegava: - che la richiesta era stata presentata in data 22 giugno 2023, con un piano di dilazione di numero 8 rate e che essa ricorrente aveva già provveduto al pagamento delle prime due, secondo il piano concordato;
- che l'Ente di ON, quindi, in presenza di un piano di rateizzazione, non avrebbe potuto in alcun modo procedere all'emissione dell'intimazione di pagamento avente ad oggetto le stesse cartelle oggetto di rottamazione e di dilazione.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento e, in via subordinata, l' annullamento per effetto della prescrizione dei crediti tributari.
Si costituiva n giudizio Agenzia Entrate ON eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso poiché intempestivo in quanto notificato oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione dell'intimazione, avvenuta in data 15 luglio 2023.
Deduceva che la ricorrente avrebbe dovuto dare prova sia di avere aderito alla definizione agevolata sia di avere pagato le relative rate.
Con successive memorie, datate 15 dicembre 2025, la ricorrente contestava l'eccezione di decadenza per tardività sollevata da AD sostenendo che la data di decorrenza, per la proposizione del ricorso, era quella dell'11.12.2023, coincidente con la data del ritiro dell'atto al Comune di Simeri Crichi.
Quanto alla definzione agevolata, deduceva che AD non poteva contestare l'esistenza di una procedura che essa stessa aveva gestito ed accettato e per la quale aveva incassato le relative somme.
All'udienza del 30 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione13.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essare esaminta l'eccezione di tardività della proposizione del ricorso sollevata da
AD.
Osserva il Giudicante che dalla documentazione prodotta da Agenzia ON si evince che:
a. in data 15.07.2023 l'atto non veniva consegnato per assenza del destinatario;
b. in data 3.10.2023 il messo notificatore depositava l'atto presso la Casa Comunale;
c. in data 2.11.2023 veniva spedita da Banca_1 la raccomandata;
d. che l'atto è stato ritirato in data 11.12.2023.
Tanto premesso, e per come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il ritiro dell'atto presso l'ufficio postale/casa comunale è equipollente alla produzione dell'avviso di ricevimento della consegna dell'atto presso il luogo di notificazione.
Stante il principio generale di sanatoria delle nullità processuali per raggiungimento dello scopo, in una simile ipotesi non vi è dubbio che il procedimento notificatorio abbia raggiunto il suo scopo, poiché il destinatario ha ricevuto l'atto, avendolo ritirato.
Inoltre, il ritiro presuppone, quale condizione necessaria, il rinvenimento da parte del destinatario dell'avviso immesso in cassetta in occasione dell'accesso dell'agente postale o, quantomeno, il ricevimento della CAD, poiché solo il possesso di almeno uno di questi due documenti consente al destinatario di recarsi all'ufficio postale/casa comunale e ritirare la raccomandata o l'atto, di cui altrimenti non conoscerebbe neppure il numero di serie.
Pertanto, il ritiro dell'atto da parte del destinatario, non soltanto sortisce effetti sananti per essere stato raggiunto lo scopo, ma anche costituisce "prova indiretta" dell'avvenuta ricezione dell'avviso o della CAD, che ne costituiscono il necessario antecedente logico e giuridico.
Nell'ipotesi di temporanea irreperibilità del destinatario della notificazione, l'attuale normativa prevede che la notificazione si abbia comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della CAD ovvero al momento del ritiro dell'atto presso l'ufficio postale/casa comunale, se anteriore.
Tanto precisato, il ricorso in oggetto deve essere dichiarato inammissibile in quanto è stato proposto oltre il termine previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92.
Le spese possono essere compensate tenuto conto che la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata e sta pagando correttamente le rate ed Agenzia Entrate ON non avrebbe dovuto emettere l'atto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Primo grado di AN, Sezione Prima, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in AN il giorno 8 gennaio 2026
Il Giudice monocratico