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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/05/2024, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6437 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2020 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato DAVIDE PIRANI
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avvocato GIAN CARLA MOSCATTINI
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in note scritte depositate dall'attore in data 8.11.2023 e dalla convenuta in data 10.11.2023
pagina 1 di 8 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Bondeno (FE) il 30.8.1998
e dalla loro unione sono nate le figlie il 26.9.2001 e l 17.1.2006. Per_1 Per_2
2. Con ricorso del 21.10.2020, il marito ha chiesto la separazione con addebito alla moglie, oltre a statuizioni accessorie, di carattere personale e patrimoniale, inerenti i rapporti tra coniugi, nonché tra genitori e figli.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita la moglie, concordando con la separazione, da addebitare però al marito, e domandando una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
4. All'esito dell'udienza presidenziale del 26.1.2021, con ordinanza del successivo 31.1.2021, il Presidente delegato ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza e rimesso le parti avanti al G.I. per la prosecuzione.
5. Instaurata la fase di merito, il processo è stato istruito disponendo CTU con la dott.ssa al fine di avere un quadro più preciso delle complessive Persona_3
condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi.
La dott.ssa ha fatto pervenire la propria relazione il 15.2.2023. Per_3
6. I contendenti hanno successivamente precisato le conclusioni con note scritte e depositato le difese finali nei termini loro concessi.
§
A) La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151, primo comma, c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco dei rispettivi atti difensivi.
B) Da respingere, invece, le richieste di addebito che i coniugi si sono reciprocamente rivolti.
Il ha fondato la domanda sul tradimento della moglie con un religioso, Pt_1
Padre del di Finale Persona_4 Organizzazione_1
Emilia, scoperto dal marito nel gennaio 2018.
Si tratta di condotta della moglie, certamente contraria al dovere di fedeltà di cui all'art. 143 c.c., che può ritenersi dimostrata, poiché non solo allegata in modo pagina 2 di 8 chiaro e dettagliato (cfr. le pagine 4-6 del ricorso introduttivo), ma anche comprovata da inequivocabile documentazione versata in atti dall'attore
(documenti 6 e 7).
A fronte di tali allegazioni precise, sostenute da prove evidenti, la si è CP_1
invece limitata a contestazioni generiche, irrilevanti ex art. 115, primo comma,
c.p.c. (arrivando, anzi, da ultimo, in sostanza ad ammettere la relazione extraconiugale, imputata però a una – prima facie non credibile – “circuizione” del Sacerdote che si sarebbe “approfittato” della sua posizione religiosa e della
“fragilità” della convenuta per ottenere le “attenzioni” di quest'ultima, così alla pagina 14 della comparsa conclusionale).
La riferita condotta della dunque dimostrata, non può tuttavia ritenersi CP_1
causa della rottura dell'unione coniugale, dal momento che la stessa è proseguita per ben tre anni, avendo il avviato la causa di separazione solo sul finire Pt_1
del 2020, e le cui differenti ragioni (della fine del matrimonio) sono piuttosto da ricercare nelle insanabili incompatibilità caratteriali dei coniugi, emerse in modo lampante anche nel presente contenzioso.
La dal canto suo, ha formulato identica pretesa (di addebito) CP_1 lamentando condotte del marito quali “interruzione di gravidanza imposta dal alla moglie”, “condotte aggressive e poco rispettose del , “Il Pt_1 Pt_1
ricorrente infatti è sempre stato avvezzo ad un eccessivo uso/abuso di bevande alcoliche che sfociavano sempre in comportamenti aggressivi, scatti di ira, lesioni personali alla moglie” “violenze fisiche durante i congiungimenti sessuali”,
“intraprendere relazioni fedifraghe” (pagine 3-5 della comparsa di costituzione e risposta del 15.1.2021).
Si tratta di allegazioni generiche, prive di minima contestualizzazione e, come tali, intrinsecamente inidonee al fine preposto;
anche per tale ragione non è stato dato ingresso alla prova orale articolata dalla convenuta, dato che i relativi testi avrebbero dovuto inammissibilmente colmare l'insanabile deficit di precisione di tali allegazioni.
C) e ono entrambe maggiorenni, per cui nulla si dispone in merito a Per_1 Per_2
regime di affidamento, collocamento prevalente e frequentazioni con i genitori,
pagina 3 di 8 che esse naturalmente regoleranno in autonomia.
D) Nella casa familiare sita in Finale Emilia, via Comunale Rovere n. 31/3, vive la madre assieme alla figlia che frequenta l'Istituto per geometri (lo Per_2
riferisce lo stesso alla pagina 4 della comparsa conclusionale), mentre Pt_1
l'altra figlia vive a Padova, ove studia alla facoltà di Ingegneria. Per_1
Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., si conferma, pertanto, l'assegnazione di tale abitazione, con le relative pertinenze, già disposta in sede presidenziale.
E) Quanto alle statuizioni economiche, in sede presidenziale (31.1.2021) il Pt_1
è stato obbligato:
- a versare alla euro 600,00 mensili a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento ordinario di ciascuna figlia (dunque euro 1.200,00 complessivi), attualmente ammontanti, in forza della rivalutazione di legge, a euro Org_2
702,60 (euro 1.405,20 totali), oltre al 60% delle spese straordinarie;
- a farsi carico delle utenze relative alla casa familiare, essendo le stesse in comune con altri locali di proprietà, diretta o indiretta, dell'attore e di suoi familiari.
Ciò premesso, si rileva innanzi tutto come il abbia dato atto che in seguito Pt_1
la casa familiare è stata dotata di impianti autonomi (pagina 4 della comparsa conclusionale, fatto non negato dalla , ragion per cui (essendo, cioè, CP_1
scongiurato il pericolo, fondante la statuizione presidenziale, di ulteriori liti concernenti l'esatta ripartizione di tali costi) va accolta la richiesta dell'attore di porre a carico della convenuta le spese delle relative utenze e TARI – così come di regola deriva con ogni assegnazione ex art. 337 sexies c.c. – conteggiate dal primo in euro 3.724,50 annuali, pari a euro 310,37 mensili (pagina 2 del ricorso introduttivo), con calcolo non specificamente contestato dalla seconda nella prima difesa utile (art. 115, primo comma, c.p.c.).
Di ciò si terrà conto nelle statuizioni che seguono.
Si osserva, poi, come dalla consulenza tecnica effettuata – le cui risultanze il
Tribunale condivide, poiché frutto di esame scrupoloso della documentazione acquisita, nonché sorrette da analitica e convincente motivazione – sia emerso il seguente quadro:
pagina 4 di 8 - perito industriale, ha goduto di redditi netti medi annuali di Parte_1
euro 47.000,00 nel periodo esaminato (2017-2021), dunque circa euro 4.000,00 mensili;
non risulta proprietario di immobili ma non sostiene spese abitative, vivendo in abitazione sita a Finale Emilia concessagli in comodato gratuito dalla propria famiglia;
al 31.3.2022 aveva giacenze su propri conti correnti per euro
61.989,03; al 31.12.2021 era titolare di polizze, piani previdenziali e investimenti finanziari misti per euro 184.408,53; nell'anno 2018 ha ceduto partecipazioni sociali di società familiari del valore di euro 944.265,00; è titolare della totalità delle quote di del valore di euro 316.000,00; Controparte_2
- insegnante di liceo, ha goduto di redditi medi netti annuali Controparte_1
di euro 29.000,00 nel medesimo periodo, dunque circa euro 2.500,00 mensili;
non risulta proprietaria di beni immobili ma gode dell'assegnazione della casa familiare, il cui eventuale canone di locazione è stato stimato dalla CTU in circa euro 14.000,00 annui;
al 31.3.2022 aveva giacenze su propri conti correnti per euro 462,51; il 19.2.2021 ha ceduto la propria autovettura Land Rover Discovery
Sport al prezzo di euro 18.200,00.
Oltre a detta situazione economico patrimoniale dei genitori, alla valenza dell'assegnazione della casa familiare, al fatto che d'ora in poi le relative spese verranno sostenute dalla queste sono le ulteriori circostanze che il CP_1
Tribunale considera per determinare, ex art. 337 ter, quarto comma, c.c., la misura del contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario di e Per_1 Per_2
- l'età delle ragazze ( compirà i 23 anni a settembre, e ha 18); Per_1 Per_2
- le frequentazioni con i genitori (nulla gli stessi hanno specificamente allegato in proposito, per cui si può presumere, quanto a che incontri il padre con la Per_2 frequenza delineata nell'ordinanza presidenziale, cioé a fine settimane alternati dal sabato mattina alla domenica sera e durante la settimana per uno o due pomeriggi senza pernottamento;
, studentessa universitaria a Padova, si Per_1 presume invece faccia rientro qualche fine settimana nell'abitazione materna, recandosi poi, in quelle occasioni, anche a fare saluto al padre per un pranzo o una cena);
- , come allegato dalla madre (pagina 34 della comparsa conclusionale) e non Per_1
pagina 5 di 8 specificamente contestato dal padre, sostiene spese di alloggio a Padova per euro
250,00 mensili e di trasporto di euro 200,00 mensili (tasse e libri universitari fanno invece parte delle spese straordinarie, così come le spese delle lezioni private e per l'equitazione di;
Per_2
La valutazione complessiva degli elementi riportati conduce il Collegio a confermare, nella sostanza, il disposto dell'ordinanza presidenziale, ritenuto tuttora equo, aggiungendo solamente all'importo del contributo rivalutato allora previsto per le figlie (euro 702,60 mensili per ciascuna), il costo mensile delle utenze della casa familiare (euro 310,37 mensili) e giungendo così, con opportuno finale arrotondamento, a euro 1.750,00 mensili totali (euro 875,00 per ciascuna ragazza), di cui viene onerato il padre a far data dalla presente sentenza.
La ripartizione delle spese straordinarie (60% il padre e 40% la madre) viene confermata poiché equilibrata.
F) Non sussistono, invece, i presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento alla moglie ai sensi dell'art. 156, primo e secondo comma, c.c. considerata la sua situazione lavorativa ed economica non certo precaria, il fatto che, grazie all'assegnazione della casa familiare, non sostiene oneri locativi, nonché il contributo, non marginale, a carico del marito per il mantenimento delle figlie, che sostanzialmente riequilibra le condizioni dei coniugi.
G) La reciproca soccombenza, risultante dall'esito complessivo della lite, giustifica l'integrale compensazione delle relative spese ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., comprese quelle di CTU come liquidate con separato decreto.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nato a [...] il [...]) e Controparte_1
(nata a [...] il [...]) che hanno contratto matrimonio concordatario in data 30/08/1998 a BONDENO (FE), come risulta dall'atto n. 29
– parte 2 – serie A – anno 1998 del registro degli atti di matrimonio del suddetto pagina 6 di 8 Comune;
2. respinge le richieste di addebito della separazione che i coniugi si sono reciprocamente rivolti;
3. assegna la casa familiare sita in Finale Emilia, via Comunale Rovere n.
31/3, unitamente alle relative pertinenze (locali lavanderia, palestra), a CP_1
[...]
4. stabilisce che, a far data dalla presente decisione, i costi per le utenze e la della casa familiare siano a carico dell'assegnataria, cioè CP_3 CP_1
e non più a
[...] Parte_1
5. obbliga il padre a versare alla madre euro 1.750,00 mensili con decorrenza dalla presente sentenza, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 875,00 mensili per ciascuna figlia), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 60% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di
Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
[...]
; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché Organizzazione_3
prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
Organizzazione_3
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 7 di 8 a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
6. respinge la richiesta della moglie di ricevere dal marito un contributo per il proprio mantenimento;
7. compensa integralmente le spese di lite tra le parti, comprese quelle di
CTU come liquidate con separato decreto;
8. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
BONDENO (FE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 14.5.2024
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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