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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/12/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2025
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA- Parte_1 C.F._1
CO IM
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA Parte_2 C.F._2
DE TO con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 04/07/2025 e hanno proposto Parte_1 Parte_2 domanda congiunta di separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, da loro contratto nel Comune di Campobasso il giorno
16.08.2023, ivi trascritto al n. 24 parte II serie A dell'anno 2023. I ricorrenti hanno dichiarato, altresì,
pagina 1 di 2 di non volersi riconciliare, e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Preso atto della volontà irreversibile dei coniugi di separarsi, all'esito dell'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte (nelle quali le parti hanno insistito per l'accoglimento delle medesime conclusioni di cui al ricorso introduttivo) lo scrivente giudice relatore ha rimesso la causa in decisione.
Il PM ha concluso in data 16.09.2025 con parere favorevole all'omologa della separazione.
***
Il Tribunale, letto il ricorso congiunto depositato dalle parti, ritenuta la propria competenza, atteso il parere favorevole del P.M., visti gli artt. 158 c.c., 473 bis.49 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c., osserva che gli accordi intervenuti tra le parti meritano di essere omologati, in quanto le condizioni su cui esse si sono accordate sono conformi alla legge. Le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Rileva che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio: non essendo tuttavia tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la pronunzia sul divorzio, pure richiesta, va rinviata alla maturazione del termine di legge ex art. 473- bis.49 c.p.c.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, alle condizioni riportate nel ricorso per separazione consensuale depositato il
[...]
04/07/2025;
2) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
3) COMPENSA tra le parti private le spese processuali;
4) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice relatore con separata ordinanza.
Campobasso, 19/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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