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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7474/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7474/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Pes Silvia che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Controparte_1 Controparte_2 matrimonio con rito concordatario in TORINO il 04/09/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 226 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29.08.2013 e il 01.01.2016. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 12.4.2021, omologato dal Tribunale di Torino in data 20.4.2021.
Con ricorso depositato il 19/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di Controparte_1 Controparte_2 trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso il padre in Torino, Via San Donato 45. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo accordi con la madre e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera (prima di cena);
- due giorni infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo;
- per quanto concerne le festività, i figli trascorreranno alternativamente con il padre e la madre:
a) un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
b) metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di Lunedì dell'Angelo;
c) quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive periodo da concordare entro il 15 aprile;
d) festività e ponti scolastici alternati;
e) ogni altra circostanza previo accordo tra i genitori e secondo la volontà dei figli;
DISPONE che entrambe le parti concorrano nella misura del 50% relativamente alle seguenti tipologie di spesa:
a) tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche, con e senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
f) prescuola / doposcuola e spese di custodia babysitter se rese necessarie per impegni lavorati di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o dei genitori;
g) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
h) spese per la patente;
i) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
l) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte;
DISPONE che, avuto riguardo alle condizioni economiche di ciascuno dei genitori, il padre concorra nella misura del 40% e la madre in quella del 60% relativamente alle seguenti tipologie di spese:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
f) corsi di istruzione;
g) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
h) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
i) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
l) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
m) costi relativi al corso per il conseguimento della patente;
DÀ ATTO che le parti, per quanto non espressamente concordato, dichiarano di rimettersi al
Protocollo di Intesa tra Tribunale ed Ordine Avvocati Torino;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di riconoscersi reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 21.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7474/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Pes Silvia che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Controparte_1 Controparte_2 matrimonio con rito concordatario in TORINO il 04/09/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 226 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29.08.2013 e il 01.01.2016. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 12.4.2021, omologato dal Tribunale di Torino in data 20.4.2021.
Con ricorso depositato il 19/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di Controparte_1 Controparte_2 trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso il padre in Torino, Via San Donato 45. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo accordi con la madre e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera (prima di cena);
- due giorni infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo;
- per quanto concerne le festività, i figli trascorreranno alternativamente con il padre e la madre:
a) un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
b) metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di Lunedì dell'Angelo;
c) quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive periodo da concordare entro il 15 aprile;
d) festività e ponti scolastici alternati;
e) ogni altra circostanza previo accordo tra i genitori e secondo la volontà dei figli;
DISPONE che entrambe le parti concorrano nella misura del 50% relativamente alle seguenti tipologie di spesa:
a) tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche, con e senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
f) prescuola / doposcuola e spese di custodia babysitter se rese necessarie per impegni lavorati di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o dei genitori;
g) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
h) spese per la patente;
i) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
l) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte;
DISPONE che, avuto riguardo alle condizioni economiche di ciascuno dei genitori, il padre concorra nella misura del 40% e la madre in quella del 60% relativamente alle seguenti tipologie di spese:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
f) corsi di istruzione;
g) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
h) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
i) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
l) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
m) costi relativi al corso per il conseguimento della patente;
DÀ ATTO che le parti, per quanto non espressamente concordato, dichiarano di rimettersi al
Protocollo di Intesa tra Tribunale ed Ordine Avvocati Torino;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di riconoscersi reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 21.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.