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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/09/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2022/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione
TRA
(c.f. ) e Persona_1 C.F._1 Parte_1
(c.f. ), rappresentate e difese, come da procura in atti, C.F._2 dall'Avv. TAVELLA SILVIO (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo studio legale in Cuneo, Corso Dante n. 42;
ATTRICI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._4 come da procura in atti, dall'Avv. SARDO ROCCO (c.f. ) ed C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Mondovì (CN), Corso Statuto
n. 26;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza figurata del 28.1.2025. In particolare:
1 - Per le attrici:
“Nel merito:
-accertare e dichiarare l'indebita/illegittima appropriazione da parte di CP_1
della somma pari ad Euro 26.475,49 prelevata dal conto corrente n.
[...]
0002/001/013954 esistente presso la Banca Alpi Marittime filiale di RÙ (CN) e, per l'effetto
-condannare alla restituzione della somma pari ad Euro 26.475,49 Controparte_1
a favore della massa ereditaria e da dividere equamente tra le tre sorelle-eredi di
, al netto delle spese, sul conto corrente bancario intestato alla Persona_2
de cuius o comunque rendere disponibile alle ricorrenti la predetta somma;
-ricostruire ed accertare, previa collazione, la massa ereditaria del de cuius computando il relictum al donatum e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle disposizioni delle donazioni nelle parti in cui ledono le quote legittime riservate alle attrici;
infine disporre il reintegro della quota lesa mediante la riduzione delle donazioni.
In via istruttoria: ammettersi le prove per interrogatorio formale e testi, sui capi di prova dedotti da n.
1) a 16) con riserva di capitolare e di indicare testi, nonché altri eventuali mezzi istruttori in materia contraria nei termini previsti ex lege.
In ogni caso: con il favore delle spese di causa, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A.”;
- Per la convenuta, come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. e, quindi:
“- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via istruttoria,
- previo ogni necessario incombente istruttorio, ivi inclusa ammissione di prove per interrogatorio e testimoniali già formulate, con riserva di ulteriore indicazione dei testi e capitolazione nei termini di legge;
nel merito,
- respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
- accertare e dichiarare la legittimità del prelievo di euro 26.237,33 operato dalla
2 sig.ra dal conto corrente cointestato n. 0002/001/013954 e dossier Controparte_1
titoli n. 001/22497/90, presso la Banca Alpi Marittime, filiale di RÙ;
- accertare e dichiarare la ricezione, da parte della sig.ra , della Persona_1 complessiva somma di euro 6.450,00 a titolo di donazione e, per l'effetto, disporre
l'imputazione di detta somma di denaro alla massa che compone il patrimonio della defunta, al fine di procedersi a divisione tra le figlie eredi;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali 15%, IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29.7.2022, e Per_1 Parte_1
hanno convenuto in giudizio la germana, , per ottenere la
[...] Controparte_1
condanna della stessa alla restituzione alla massa ereditaria morendo dismessa dalla madre delle parti (deceduta ab intestato in Mondovì il Persona_2
26.11.2021) della somma di Euro 26.475,49, indebitamente prelevata dal conto corrente contestato tra la convenuta e la de cuius (alimentato unicamente dai proventi di quest'ultima) dopo la morte, al fine di ottenere poi la divisione in pari quota (1/3) del saldo giacente sul predetto conto corrente, costituente l'intero asse ereditario, non essendo la defunta proprietaria di beni immobili.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.1.2023 si è costituita la convenuta, , confermando la provenienza del denaro giacente sul Controparte_1 conto cointestato unicamente dalla madre e l'avvenuto incasso della somma di Euro
26.475,49 successivamente al relativo decesso ma eccependo la piena legittimità della suddetta operazione, stante la natura di donazione indiretta dell'atto di cointestazione del conto corrente e chiedendo, pertanto, il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione il giudice ha disposto la conversione del rito in ordinario.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria
3 orale ammessa, all'udienza figurata del 28.1.2025 - sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate - la causa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Inammissibilità delle domande nuove proposte dalle parti oltre lo spirare delle preclusioni processuali
1. In via preliminare va evidenziata l'inammissibilità della domanda formulata dalla convenuta per la prima volta in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
(“- accertare e dichiarare la ricezione, da parte della sig.ra , della Persona_1 complessiva somma di euro 6.450,00 a titolo di donazione e, per l'effetto, disporre
l'imputazione di detta somma di denaro alla massa che compone il patrimonio della defunta, al fine di procedersi a divisione tra le figlie eredi”) e delle conseguenti domande formulate dalle attrici in sede di seconda memoria istruttoria (“-ricostruire ed accertare, previa collazione, la massa ereditaria del de cuius computando il relictum al donatum e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle disposizioni delle donazioni nelle parti in cui ledono le quote legittime riservate alle attrici;
infine disporre il reintegro della quota lesa mediante la riduzione delle donazioni”) in quanto tardive.
1.1. Come noto, infatti, la possibilità di precisare e modificare le domande sancita dall'art. 183, co. 6 n. 1) c.p.c. (ante riforma Cartabia) non deve intendersi quale possibilità di proporre domande nuove.
1.2. In particolare, si ha nuova domanda (mutatio libelli) quando viene mutato il petitum o la causa petendi, mentre rappresenta una mera precisazione della domanda
(emendatio libelli) l'ipotesi in cui si incida sulla causa petendi, così da risultare modificata soltanto la interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (ex multis,
Cass. civ. n. 752/2005).
2. Nella specie, è evidente dal tenore complessivo della comparsa costitutiva che la convenuta, , nel proprio atto di costituzione si fosse limitata a Controparte_1 chiedere il rigetto della domanda attorea, asserendone l'infondatezza in ragione
4 dell'eccepita natura donativa dell'atto di cointestazione del conto corrente della de cuius, senza formulare alcuna autonoma domanda.
3. Evidentemente inammissibili risultano, altresì, le domande formulate dalla difesa attorea financo in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., che appaiono astrattamente giustificate dalla intenzione di replicare all'ampliamento dell'oggetto del contendere conseguente alla domanda (riconvenzionale) tardiva formulata dalla convenuta.
4. Ne discende che devono ritenersi avulse dall'odierno thema decidendum, tutte le questioni poste dalle parti concernenti asserite donazioni ricevute in vita dalla de cuius e le pretese di collazione/riunione fittizia delle stesse ai fini della ricostruzione della massa, dovendosi piuttosto circoscrivere l'oggetto del giudizio alla sola originaria domanda attorea di restituzione alla massa della somma di Euro 26.475,49
(finalizzata alla divisone ereditaria), pacificamente prelevata dalla convenuta dopo il decesso della de cuius, ed alla conseguente eccezione formulata da Controparte_1
(qualificabile sub specie di “eccezione riconvenzionale”) circa la natura donativa dell'atto originario di cointestazione del conto cointestato, da cui discende il preteso diritto ad incamerare definitivamente la somma già incassata e su cui è fondata la richiesta di rigetto dell'azione avversaria.
5. A tal riguardo è appena il caso di precisare che, per quanto l'obbligo di collazione sorga automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida), è in ogni caso pregiudiziale a tale obbligo la (rituale e tempestiva) proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta (in tal senso, v. Cass. civ. n.
19833/2019), oltre che, a monte, la proposizione di una domanda di divisione con menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (Cass. civ. n. 1159/1995; Cass. civ. n. n. 15131/2005; Cass. civ. n. 18625/2010).
Merito
6. Tanto chiarito in rito e così circoscritto il tema d'indagine, nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta.
5 7. Le attrici contestano alla convenuta la distrazione di somme Controparte_1
dal conto corrente cointestato alla stessa ed alla madre - Persona_2 successivamente al decesso di quest'ultima - chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente prelevate da detto conto (e, dunque, al netto di quelle inerenti le spese funeratizie, pari ad Euro 5.600,00), ai fini dell'attribuzione delle stesse pro quota ai singoli eredi.
7.1. Occorre preliminarmente qualificare la predetta azione.
7.2. A tal riguardo, costituisce principio di diritto consolidato quello per cui, nell'esercizio del potere-dovere d'interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice del merito non è vincolato alle espressioni letterali utilizzate o alla qualificazione giuridica dei fatti allegata dalle parti, ma deve indagare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione giuridica dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito, nonché dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo e, ovviamente, dal provvedimento in concreto richiesto, senza altro limite che quello di rispettare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo arrivare a sostituire d'ufficio l'azione promossa con una radicalmente diversa per “petitum” e “causa petendi”
(v. Cass. civ., Sez. Un., n. 3041/2007; succ. conf. Cass. civ. n. 18683/2009; Cass. civ.
n. 13459/2011; Cass. civ. n. 27940/2013; Cass. civ. n. 6226/2014; Cass. civ. n.
13602/2019; Cass. civ. n. 20552/2021; Cass. civ. n. 25492/2021).
7.3. Ebbene, nella specie, reputa il Tribunale che quella proposta dalle attrici sia qualificabile come petizione ereditaria (petitio hereditatis), la quale, com'è noto, è un'azione di condanna avente un contenuto prettamente recuperatorio, in quanto attraverso la stessa colui che agisce in giudizio mira ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditari nei confronti di chiunque li possegga, a titolo di erede o senza titolo (art. 533, co. 1 c.c.).
7.4. A differenza dell'azione di accertamento dello status di erede (essenzialmente dichiarativa), nella petizione d'eredità il riconoscimento della qualità di erede non è fine a se stesso, ma è strumentale all'ottenimento dei beni ereditari (cfr. Cass. civ. n.
2148/2014).
6 7.5. Tra l'altro, si ammette che la petizione d'eredità possa mirare non solo al recupero della proprietà o di altri diritti reali ma anche al recupero di somme di denaro, non solo e semplicemente per la restituzione del valore del credito vantato dal de cuius nei confronti di un futuro erede, ma per la reintegrazione delle quote lese proprio dall'attività di sottrazione alla massa del medesimo condividente (cfr. Cass. civ. n. 22005/2016) e, dunque, anche quando vengono chieste in restituzione somme di denaro asseritamente prelevate da un soggetto da un conto corrente intestato al de cuius. In siffatte ipotesi, il riconoscimento della qualità di erede è strumentale al perseguimento dell'obiettivo di ottenere in restituzione beni configurati come elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso (cfr. Cass. civ. n.
20024/2020).
8. Orbene, nel caso di specie, la qualità di eredi di – Persona_2
deceduta, vedova, il 26.11.2021 in Mondovì (cfr. certificato di morte sub doc. 11 produzione attorea) – da parte delle attrici (oltre che della convenuta), non oggetto di contestazioni di sorta (art. 115 c.p.c.), risulta dimostrata dallo stato di famiglia storico versato in atti (cfr. doc. 12 produzione attorea), comprovante la delazione ereditaria, in uno all'esperimento dell'azione volta al recupero di somme appartenenti alla massa ereditaria ed alla relativa divisione, costituente una forma di accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.
8.1. A tal riguardo giova evidenziare che tutti i chiamati all'eredità (ovvero le tre figlie della defunta, , e ) hanno agito/resistito nel Per_1 CP_1 Parte_1
presente giudizio professandosi eredi e svolgendo domande e difese incompatibili con la volontà di non accettare.
8.2. Costituisce, infatti, ius receptum che il principio secondo cui, “poiché
l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino
7 negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (Cass. civ. n. 14499/2018; Cass. civ. n. 16814/2018).
9. Parimenti le attrici hanno fornito adeguata prova dell'appartenenza all'asse ereditario, al tempo dell'apertura della successione, della somma di Euro 26.475,49 prelevata dalla convenuta in data 10.01.2022 dal conto corrente n. 0002/001/013954 in essere presso la Banca Alpi Marittime filiale di RÙ (CN), sul quale, successivamente al decesso della de cuius e prima del suddetto prelievo, risulta confluita la somma di Euro 20.000,52 derivante dalla “vendita titoli” di cui al dossier n. 001/22497/90 stipulato con la medesima Banca, le cui giacenze pacificamente integrano l'intero relictum ereditario.
10. Anzitutto, l'alimentazione dei suddetti conti bancari, formalmente cointestati tra la de cuius e la convenuta, con denaro di esclusiva provenienza della prima
(redditi da pensione) – oltre ad emergere per tabulas dall'analisi degli estratti conto prodotti (cfr. doc.
3-5 produzione attorea) – è stata sostanzialmente riconosciuta dalla stessa , sia in sede di comparsa di costituzione (v. in particolare, Controparte_1
pagg. 3, 5 e 6) sia in sede di interrogatorio formale, ove, sul capo 8 di cui alla seconda memoria avversaria (“Vero che il denaro esistente su entrambi i conti bancari era di provenienza esclusivamente di ?”) ha dichiarato “è vero” (v. Persona_2
verbale udienza del 27.2.2024).
10.1. Deve, quindi, ritenersi superata la presunzione di proprietà comune delle somme presenti sul conto corrente n. 0002/001/013954.
10.2. Com' è noto, infatti, in linea generale, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto
(art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, co. 2 c.c..) e, dunque,
l'appartenenza ad entrambi i contestatari, ciascuno nella misura del 50%, delle somme ivi depositate.
8 10.3. Si tratta, tuttavia, di una presunzione relativa (iuris tantum), come tale suscettibile di prova contraria, consistente nella dimostrazione che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata mediante somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (cfr. Cass. civ. n. 27069/2022).
10.4. Ne deriva che tutte le somme trasferite sul conto corrente n. 0002/001/013954
– ivi incluse le giacenze del dossier titoli n. 001/22497/90, estinto successivamente al suo decesso – vanno riferite alla de cuius e, dunque, alla massa ereditaria (cfr. a contrariis, Cass. civ., n. 24655/2024).
11. Al fine di giustificare la legittimità del proprio prelievo di Euro 26.475,49 dal suddetto conto corrente, la convenuta ha sostenuto la natura di donazione indiretta
(del 50 % “della massa ereditaria”) dell'atto di cointestazione dello stesso, frutto di una libera disposizione della madre in proprio favore, al fine di remunerarla per l'assistenza materiale e spirituale ricevuta “per le necessità quotidiane di ogni genere” (v. punti 7-8 pag. 3 comparsa di costituzione).
11.1. Tale argomento, come già sopra accennato, non può inquadrarsi nella “mera difesa”, apparendo piuttosto qualificabile alla stregua di “eccezione riconvenzionale”, che, come è noto, pur allargando la cognizione del Giudice a fatti nuovi o diversi da quelli sottesi alla domanda principale, non stimola un accertamento con efficacia di giudicato sull'esistenza delle donazioni, a differenza della domanda riconvenzionale
(art. 36 c.p.c.), ma ha il solo fine di paralizzare la pretesa restitutoria avversaria per condurla al rigetto.
11.2. Con essa, infatti, ha opposto l'esistenza di un titolo diverso Controparte_1
(donazione) volto a giustificare lo spostamento patrimoniale ed a conferirle il diritto di permanere nel godimento delle somme prelevate, al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria.
11.3. Ebbene, poiché attraverso l'eccezione riconvenzionale viene esteso il thema decidendum sull'esistenza e validità di un atto di liberalità impeditivo dell'altrui diritto, sia pure in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, il convenuto assume su di esso il relativo onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. civ. n. 4233/2012; Cass. civ. n. 19833/2019).
12. Detto onere, in specie, non si reputa assolto.
9 12.1. In primo luogo, risultano lacunose ed incoerenti le allegazioni circa l'asserita donazione. Infatti, la convenuta si è limitata a dedurre l'intenzione della de cuius di
“devolvere il 50% della massa ereditaria in favore della figlia ed il Controparte_1 restante 50% tra le sorelle in parti uguali”, senza neppure circostanziare l'entità dell'importo di cui la madre avrebbe avuto intenzione di beneficiarla e, più in generale, il negozio fine perseguito mediante l'avvenuta cointestazione, “verificatasi in data 13.01.2020”, specificando altresì che era lei stessa ad occuparsi di “assistere la madre nelle attività ordinarie, consistenti nell'accompagnarla dal medico, alle visite in ospedale, all'acquisto di capi di vestiario, nonché nelle attività straordinarie come in caso di adempimenti amministrativi o allorquando la madre era ricoverata per interventi chirurgici” (v. pag. 3 comparsa di costituzione) e sostenendo che “la decisione di cointestare il conto corrente e il conto deposito titoli con la figlia sig.ra
era conseguenza della volontà della de cuius di “premiare” la Controparte_1
predetta figlia che, nella sostanza, le aveva prestato assistenza ed aiuto per le necessità quotidiane di ogni genere”.
12.2. Peraltro, la prospettazione della convenuta (“La sig.ra , Persona_2 come si avrà modo di provare mediante l'audizione di testimoni, ha inteso premiare la figlia mediante la cointestazione di conto corrente e conto Controparte_1
deposito titoli, avvenuta a mezzo di apertura di nuovo ed apposito conto corrente in data 13.01.2020”; “...la decisione della sig.ra di cointestare il Persona_2
proprio conto corrente ed il conto deposito titoli con la sola figlia Controparte_1 risponde a ragioni di premialità”: v. pagg.
4-5 comparsa), a rigore, risulta inquadrabile, più propriamente, nell'ipotesi della donazione rimuneratoria ex art. 770, co. 1, c.c., per “riconoscenza o…meriti del donatario o per speciale rimunerazione”, fattispecie, comunque, soggiacente alle medesime condizioni di forma previste dall'art. 782 c.c. (per la ricostruzione dell'istituto della donazione rimuneratoria, v.
Cass. civ. n. 10262/2016), nella specie non ricorrenti.
13. In ogni caso, non risulta adeguatamente allegata e provata la sussistenza effettiva dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (Cass. civ. n. 4682/2018; Cass. civ. n. 468/2010; Cass. civ. n. 26983/2008).
10 13.1. Infatti, la possibilità che la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito appartenuta ad uno solo dei cointestatari, possa costituire donazione indiretta postula la prova che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità (cfr. Cass. civ. n. 9197/2023; conf. Cass. civ. n. 26983/2008; Cass. civ. n. 468/2010), prova che, nel caso di specie, è del tutto carente.
13.2. Nulla di rilevante, infatti, è emerso dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, che, per quanto pacate ed attendibili, riflettono inevitabilmente la genericità ed ambiguità delle deduzioni di parte convenuta, perdendosi in deduzioni, giudizi e considerazioni personali del teste circa mere intenzioni dei soggetti coinvolti.
13.3. In particolare, l'unica ad aver confermato di essere a conoscenza dell'intenzione della de cuius di cointestare il conto alla figlia “per CP_1 premiarla” è stata la teste la quale, sul punto, ha dichiarato Testimone_1
Per_
“premetto che per me la sig.ra è “ ”; ricordo che in un'occasione, Per_2
Per_ mentre ero in attesa del mio turno, ho raccontato a la mia esperienza personale in quanto, pur avendo anche io un fratello, mia madre, in un momento di sua difficoltà, aveva deciso di aprire un conto cointestato a me e a lei;
e ricordo che,
Per_ intavolatosi in questo modo il discorso, mi disse che avrebbe voluto anche lei aprire un conto cointestato per premiare;
queste furono le sue parole CP_1
testuali; preciso che questa conversazione si è svolta prima del;
dopo questa Pt_2
conversazione non sono più scesa nei particolari quindi non so di preciso cosa sia accaduto successivamente” (v. verbale del 27.2.2024), senza tuttavia neppure meglio specificare l'obiettivo di effettivo arricchimento eventualmente perpetrato in tal modo.
13.4. Per quanto, infatti, dal quadro istruttorio (v. verbali del 27.2.2024 e 25.6.2024)
è sì emersa la fattiva collaborazione da parte della convenuta nella cura della defunta madre ed il sentimento di riconoscenza da parte di quest'ultima nei confronti della figlia non vi sono elementi tali da far supporre che tale assistenza, CP_1
comunque rientrante nei normali doveri socialmente imposti nascenti dal rapporto di
11 filiazione, abbia determinato in capo alla de cuius quell'animus donandi che proverebbe la sussistenza di una donazione.
14. Ed anzi, dalla valutazione complessiva degli atti e del materiale istruttorio risulta maggiormente plausibile concludere nel senso che la cointestazione del conto corrente e del conto titoli fosse stata eseguita esclusivamente al fine di sopperire ad esigenze di carattere pratico, garantendosi in tal modo che la gestione del proprio denaro venisse affidata a persona di fiducia.
14.1. Ne sono indizio, infatti, l'epoca temporale in cui avvenne la cointestazione del conto (13.01.2020), di poco antecedente al decesso dalla signora Per_2
(26.11.2021), l'età avanzata della medesima (nata il [...]) e la richiesta in tal senso formulata dalla madre precedentemente anche all'altra figlia, (circostanza Per_1
non specificamente né tempestivamente contestata negli atti processuali e la cui generica negazione da parte dalla convenuta in sede di interrogatorio formale appare incoerente con la proposta fatta in via stragiudiziale alla medesima di Per_1
concederle una somma maggiore rispetto a quanto spettante ex lege).
14.2. Tali elementi, infatti, complessivamente considerati – anche unitamente alle stesse allegazioni della convenuta – inducono a ritenere che la de cuius avesse disposto la cointestazione al precipuo fine di ottenere in cambio assistenza e cura, così dimostrando di avere uno scopo ben differente da quello di esclusivo ed incondizionato spirito di liberalità nei confronti della convenuta.
15. Non essendovi, dunque, prova della natura donativa e difettando, quindi, alcuna adeguata alternativa giustificazione della destinazione della somme prelevate dalla convenuta, l'azione proposta dalle attrici risulta fondata e va accolta.
15.1. Parte convenuta dev'essere, pertanto, condannata alla restituzione in favore della massa ereditaria della somma di Euro 26.475,49 mediante accredito sul medesimo conto corrente n. 0002/001/013954, il cui saldo attivo - come risultante all'esito del predetto accredito - potrà poi essere ripartito tra le odierne parti in causa, titolari ciascuna di una quota ereditaria pari ad 1/3 ex art. 566 c.c., ai fini della divisione ereditaria (domanda non espressamente formulata nella presente sede e che, in ogni caso, per consentire di addivenire al definitivo scioglimento della comunione ereditaria postulerebbe la conoscenza del saldo attuale del predetto conto corrente).
12 15.2. Trattandosi di un credito di valore (cfr. Cass. civ. n. 22005/2016; Cass. civ. n.
20024/2020, secondo cui l'acquisizione alla massa dei beni in divisione in forza dell'accoglimento della domanda di petizione ereditaria è relativa non alla restituzione di semplici somme di denaro sottratte da un condividente ma alla reintegrazione delle quote ereditarie lese proprio dall'attività di sottrazione alla massa del medesimo condividente), pur in assenza di domanda, deve tenersi conto della incidenza della svalutazione monetaria, il cui calcolo, con la conseguente sua aggiunta all'entità dei danni determinata con riferimento ai valori della moneta al tempo dell'evento dannoso, costituisce una semplice modalità della liquidazione, eseguibile anche d'ufficio (v. Cass. civ. n. 6711/2021).
15.3. L'importo di Euro 26.475,49 sottratto dalla convenuta in data 10.01.2022 dev'essere quindi, anzitutto, rivalutato all'attualità, risultando per l'effetto pari ad
Euro 29.943,78 (coefficiente 1,131).
15.4. Su detta somma, integrando una componente necessaria del danno, devono altresì essere corrisposti dalla convenuta gli interessi al tasso legale calcolati: inizialmente sull'importo risultante dalla “devalutazione” della stessa al momento dell'apertura della successione (26.11.2021) e, poi, sul valore della somma via via rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI” pubblicato in Gazzetta
Ufficiale ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 81), con divieto di anatocismo
(Cass. civ. Sez. Un. sent. n. 1712/1995).
15.5. Nulla può, invece, ulteriormente riconoscersi a titolo di interessi sulla somma così ottenuta dalla pubblicazione della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo, in difetto di espressa domanda.
Spese
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, conformemente alla nota spesa depositata.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che , e sono Persona_1 Parte_1 Controparte_1
uniche eredi legittime di , deceduta ab intestato in Mondovì Persona_2
(CN) in data 26.11.2021;
2) accerta e dichiara che tutte le somme transitate sul conto corrente n.
0002/001/013954 in essere presso la filiale di RÙ della Banca della Banca Alpi
Marittime erano di esclusiva spettanza di;
Persona_2
3) condanna a restituire alla massa ereditaria, mediante accredito Controparte_1
sul predetto conto corrente, la somma di Euro 29.943,78, oltre interessi come indicato in parte motiva;
4) accerta e dichiara il diritto delle odierne parti a ripartire il saldo attivo del citato conto corrente n. 0002/001/013954 in essere presso la filiale di RÙ della Banca
Alpi Marittime, comprensivo della somma di cui al precedente punto 3), in misura pari ad 1/3 ciascuna;
5) condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Controparte_1
favore delle attrici, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Euro
286,00 per esborsi ed in Euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 21/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione
TRA
(c.f. ) e Persona_1 C.F._1 Parte_1
(c.f. ), rappresentate e difese, come da procura in atti, C.F._2 dall'Avv. TAVELLA SILVIO (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo studio legale in Cuneo, Corso Dante n. 42;
ATTRICI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._4 come da procura in atti, dall'Avv. SARDO ROCCO (c.f. ) ed C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Mondovì (CN), Corso Statuto
n. 26;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza figurata del 28.1.2025. In particolare:
1 - Per le attrici:
“Nel merito:
-accertare e dichiarare l'indebita/illegittima appropriazione da parte di CP_1
della somma pari ad Euro 26.475,49 prelevata dal conto corrente n.
[...]
0002/001/013954 esistente presso la Banca Alpi Marittime filiale di RÙ (CN) e, per l'effetto
-condannare alla restituzione della somma pari ad Euro 26.475,49 Controparte_1
a favore della massa ereditaria e da dividere equamente tra le tre sorelle-eredi di
, al netto delle spese, sul conto corrente bancario intestato alla Persona_2
de cuius o comunque rendere disponibile alle ricorrenti la predetta somma;
-ricostruire ed accertare, previa collazione, la massa ereditaria del de cuius computando il relictum al donatum e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle disposizioni delle donazioni nelle parti in cui ledono le quote legittime riservate alle attrici;
infine disporre il reintegro della quota lesa mediante la riduzione delle donazioni.
In via istruttoria: ammettersi le prove per interrogatorio formale e testi, sui capi di prova dedotti da n.
1) a 16) con riserva di capitolare e di indicare testi, nonché altri eventuali mezzi istruttori in materia contraria nei termini previsti ex lege.
In ogni caso: con il favore delle spese di causa, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A.”;
- Per la convenuta, come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. e, quindi:
“- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via istruttoria,
- previo ogni necessario incombente istruttorio, ivi inclusa ammissione di prove per interrogatorio e testimoniali già formulate, con riserva di ulteriore indicazione dei testi e capitolazione nei termini di legge;
nel merito,
- respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
- accertare e dichiarare la legittimità del prelievo di euro 26.237,33 operato dalla
2 sig.ra dal conto corrente cointestato n. 0002/001/013954 e dossier Controparte_1
titoli n. 001/22497/90, presso la Banca Alpi Marittime, filiale di RÙ;
- accertare e dichiarare la ricezione, da parte della sig.ra , della Persona_1 complessiva somma di euro 6.450,00 a titolo di donazione e, per l'effetto, disporre
l'imputazione di detta somma di denaro alla massa che compone il patrimonio della defunta, al fine di procedersi a divisione tra le figlie eredi;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali 15%, IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29.7.2022, e Per_1 Parte_1
hanno convenuto in giudizio la germana, , per ottenere la
[...] Controparte_1
condanna della stessa alla restituzione alla massa ereditaria morendo dismessa dalla madre delle parti (deceduta ab intestato in Mondovì il Persona_2
26.11.2021) della somma di Euro 26.475,49, indebitamente prelevata dal conto corrente contestato tra la convenuta e la de cuius (alimentato unicamente dai proventi di quest'ultima) dopo la morte, al fine di ottenere poi la divisione in pari quota (1/3) del saldo giacente sul predetto conto corrente, costituente l'intero asse ereditario, non essendo la defunta proprietaria di beni immobili.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.1.2023 si è costituita la convenuta, , confermando la provenienza del denaro giacente sul Controparte_1 conto cointestato unicamente dalla madre e l'avvenuto incasso della somma di Euro
26.475,49 successivamente al relativo decesso ma eccependo la piena legittimità della suddetta operazione, stante la natura di donazione indiretta dell'atto di cointestazione del conto corrente e chiedendo, pertanto, il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione il giudice ha disposto la conversione del rito in ordinario.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria
3 orale ammessa, all'udienza figurata del 28.1.2025 - sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate - la causa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Inammissibilità delle domande nuove proposte dalle parti oltre lo spirare delle preclusioni processuali
1. In via preliminare va evidenziata l'inammissibilità della domanda formulata dalla convenuta per la prima volta in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
(“- accertare e dichiarare la ricezione, da parte della sig.ra , della Persona_1 complessiva somma di euro 6.450,00 a titolo di donazione e, per l'effetto, disporre
l'imputazione di detta somma di denaro alla massa che compone il patrimonio della defunta, al fine di procedersi a divisione tra le figlie eredi”) e delle conseguenti domande formulate dalle attrici in sede di seconda memoria istruttoria (“-ricostruire ed accertare, previa collazione, la massa ereditaria del de cuius computando il relictum al donatum e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle disposizioni delle donazioni nelle parti in cui ledono le quote legittime riservate alle attrici;
infine disporre il reintegro della quota lesa mediante la riduzione delle donazioni”) in quanto tardive.
1.1. Come noto, infatti, la possibilità di precisare e modificare le domande sancita dall'art. 183, co. 6 n. 1) c.p.c. (ante riforma Cartabia) non deve intendersi quale possibilità di proporre domande nuove.
1.2. In particolare, si ha nuova domanda (mutatio libelli) quando viene mutato il petitum o la causa petendi, mentre rappresenta una mera precisazione della domanda
(emendatio libelli) l'ipotesi in cui si incida sulla causa petendi, così da risultare modificata soltanto la interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (ex multis,
Cass. civ. n. 752/2005).
2. Nella specie, è evidente dal tenore complessivo della comparsa costitutiva che la convenuta, , nel proprio atto di costituzione si fosse limitata a Controparte_1 chiedere il rigetto della domanda attorea, asserendone l'infondatezza in ragione
4 dell'eccepita natura donativa dell'atto di cointestazione del conto corrente della de cuius, senza formulare alcuna autonoma domanda.
3. Evidentemente inammissibili risultano, altresì, le domande formulate dalla difesa attorea financo in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., che appaiono astrattamente giustificate dalla intenzione di replicare all'ampliamento dell'oggetto del contendere conseguente alla domanda (riconvenzionale) tardiva formulata dalla convenuta.
4. Ne discende che devono ritenersi avulse dall'odierno thema decidendum, tutte le questioni poste dalle parti concernenti asserite donazioni ricevute in vita dalla de cuius e le pretese di collazione/riunione fittizia delle stesse ai fini della ricostruzione della massa, dovendosi piuttosto circoscrivere l'oggetto del giudizio alla sola originaria domanda attorea di restituzione alla massa della somma di Euro 26.475,49
(finalizzata alla divisone ereditaria), pacificamente prelevata dalla convenuta dopo il decesso della de cuius, ed alla conseguente eccezione formulata da Controparte_1
(qualificabile sub specie di “eccezione riconvenzionale”) circa la natura donativa dell'atto originario di cointestazione del conto cointestato, da cui discende il preteso diritto ad incamerare definitivamente la somma già incassata e su cui è fondata la richiesta di rigetto dell'azione avversaria.
5. A tal riguardo è appena il caso di precisare che, per quanto l'obbligo di collazione sorga automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida), è in ogni caso pregiudiziale a tale obbligo la (rituale e tempestiva) proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta (in tal senso, v. Cass. civ. n.
19833/2019), oltre che, a monte, la proposizione di una domanda di divisione con menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (Cass. civ. n. 1159/1995; Cass. civ. n. n. 15131/2005; Cass. civ. n. 18625/2010).
Merito
6. Tanto chiarito in rito e così circoscritto il tema d'indagine, nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta.
5 7. Le attrici contestano alla convenuta la distrazione di somme Controparte_1
dal conto corrente cointestato alla stessa ed alla madre - Persona_2 successivamente al decesso di quest'ultima - chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente prelevate da detto conto (e, dunque, al netto di quelle inerenti le spese funeratizie, pari ad Euro 5.600,00), ai fini dell'attribuzione delle stesse pro quota ai singoli eredi.
7.1. Occorre preliminarmente qualificare la predetta azione.
7.2. A tal riguardo, costituisce principio di diritto consolidato quello per cui, nell'esercizio del potere-dovere d'interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice del merito non è vincolato alle espressioni letterali utilizzate o alla qualificazione giuridica dei fatti allegata dalle parti, ma deve indagare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione giuridica dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito, nonché dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo e, ovviamente, dal provvedimento in concreto richiesto, senza altro limite che quello di rispettare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo arrivare a sostituire d'ufficio l'azione promossa con una radicalmente diversa per “petitum” e “causa petendi”
(v. Cass. civ., Sez. Un., n. 3041/2007; succ. conf. Cass. civ. n. 18683/2009; Cass. civ.
n. 13459/2011; Cass. civ. n. 27940/2013; Cass. civ. n. 6226/2014; Cass. civ. n.
13602/2019; Cass. civ. n. 20552/2021; Cass. civ. n. 25492/2021).
7.3. Ebbene, nella specie, reputa il Tribunale che quella proposta dalle attrici sia qualificabile come petizione ereditaria (petitio hereditatis), la quale, com'è noto, è un'azione di condanna avente un contenuto prettamente recuperatorio, in quanto attraverso la stessa colui che agisce in giudizio mira ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditari nei confronti di chiunque li possegga, a titolo di erede o senza titolo (art. 533, co. 1 c.c.).
7.4. A differenza dell'azione di accertamento dello status di erede (essenzialmente dichiarativa), nella petizione d'eredità il riconoscimento della qualità di erede non è fine a se stesso, ma è strumentale all'ottenimento dei beni ereditari (cfr. Cass. civ. n.
2148/2014).
6 7.5. Tra l'altro, si ammette che la petizione d'eredità possa mirare non solo al recupero della proprietà o di altri diritti reali ma anche al recupero di somme di denaro, non solo e semplicemente per la restituzione del valore del credito vantato dal de cuius nei confronti di un futuro erede, ma per la reintegrazione delle quote lese proprio dall'attività di sottrazione alla massa del medesimo condividente (cfr. Cass. civ. n. 22005/2016) e, dunque, anche quando vengono chieste in restituzione somme di denaro asseritamente prelevate da un soggetto da un conto corrente intestato al de cuius. In siffatte ipotesi, il riconoscimento della qualità di erede è strumentale al perseguimento dell'obiettivo di ottenere in restituzione beni configurati come elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso (cfr. Cass. civ. n.
20024/2020).
8. Orbene, nel caso di specie, la qualità di eredi di – Persona_2
deceduta, vedova, il 26.11.2021 in Mondovì (cfr. certificato di morte sub doc. 11 produzione attorea) – da parte delle attrici (oltre che della convenuta), non oggetto di contestazioni di sorta (art. 115 c.p.c.), risulta dimostrata dallo stato di famiglia storico versato in atti (cfr. doc. 12 produzione attorea), comprovante la delazione ereditaria, in uno all'esperimento dell'azione volta al recupero di somme appartenenti alla massa ereditaria ed alla relativa divisione, costituente una forma di accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.
8.1. A tal riguardo giova evidenziare che tutti i chiamati all'eredità (ovvero le tre figlie della defunta, , e ) hanno agito/resistito nel Per_1 CP_1 Parte_1
presente giudizio professandosi eredi e svolgendo domande e difese incompatibili con la volontà di non accettare.
8.2. Costituisce, infatti, ius receptum che il principio secondo cui, “poiché
l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino
7 negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (Cass. civ. n. 14499/2018; Cass. civ. n. 16814/2018).
9. Parimenti le attrici hanno fornito adeguata prova dell'appartenenza all'asse ereditario, al tempo dell'apertura della successione, della somma di Euro 26.475,49 prelevata dalla convenuta in data 10.01.2022 dal conto corrente n. 0002/001/013954 in essere presso la Banca Alpi Marittime filiale di RÙ (CN), sul quale, successivamente al decesso della de cuius e prima del suddetto prelievo, risulta confluita la somma di Euro 20.000,52 derivante dalla “vendita titoli” di cui al dossier n. 001/22497/90 stipulato con la medesima Banca, le cui giacenze pacificamente integrano l'intero relictum ereditario.
10. Anzitutto, l'alimentazione dei suddetti conti bancari, formalmente cointestati tra la de cuius e la convenuta, con denaro di esclusiva provenienza della prima
(redditi da pensione) – oltre ad emergere per tabulas dall'analisi degli estratti conto prodotti (cfr. doc.
3-5 produzione attorea) – è stata sostanzialmente riconosciuta dalla stessa , sia in sede di comparsa di costituzione (v. in particolare, Controparte_1
pagg. 3, 5 e 6) sia in sede di interrogatorio formale, ove, sul capo 8 di cui alla seconda memoria avversaria (“Vero che il denaro esistente su entrambi i conti bancari era di provenienza esclusivamente di ?”) ha dichiarato “è vero” (v. Persona_2
verbale udienza del 27.2.2024).
10.1. Deve, quindi, ritenersi superata la presunzione di proprietà comune delle somme presenti sul conto corrente n. 0002/001/013954.
10.2. Com' è noto, infatti, in linea generale, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto
(art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, co. 2 c.c..) e, dunque,
l'appartenenza ad entrambi i contestatari, ciascuno nella misura del 50%, delle somme ivi depositate.
8 10.3. Si tratta, tuttavia, di una presunzione relativa (iuris tantum), come tale suscettibile di prova contraria, consistente nella dimostrazione che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata mediante somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (cfr. Cass. civ. n. 27069/2022).
10.4. Ne deriva che tutte le somme trasferite sul conto corrente n. 0002/001/013954
– ivi incluse le giacenze del dossier titoli n. 001/22497/90, estinto successivamente al suo decesso – vanno riferite alla de cuius e, dunque, alla massa ereditaria (cfr. a contrariis, Cass. civ., n. 24655/2024).
11. Al fine di giustificare la legittimità del proprio prelievo di Euro 26.475,49 dal suddetto conto corrente, la convenuta ha sostenuto la natura di donazione indiretta
(del 50 % “della massa ereditaria”) dell'atto di cointestazione dello stesso, frutto di una libera disposizione della madre in proprio favore, al fine di remunerarla per l'assistenza materiale e spirituale ricevuta “per le necessità quotidiane di ogni genere” (v. punti 7-8 pag. 3 comparsa di costituzione).
11.1. Tale argomento, come già sopra accennato, non può inquadrarsi nella “mera difesa”, apparendo piuttosto qualificabile alla stregua di “eccezione riconvenzionale”, che, come è noto, pur allargando la cognizione del Giudice a fatti nuovi o diversi da quelli sottesi alla domanda principale, non stimola un accertamento con efficacia di giudicato sull'esistenza delle donazioni, a differenza della domanda riconvenzionale
(art. 36 c.p.c.), ma ha il solo fine di paralizzare la pretesa restitutoria avversaria per condurla al rigetto.
11.2. Con essa, infatti, ha opposto l'esistenza di un titolo diverso Controparte_1
(donazione) volto a giustificare lo spostamento patrimoniale ed a conferirle il diritto di permanere nel godimento delle somme prelevate, al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria.
11.3. Ebbene, poiché attraverso l'eccezione riconvenzionale viene esteso il thema decidendum sull'esistenza e validità di un atto di liberalità impeditivo dell'altrui diritto, sia pure in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, il convenuto assume su di esso il relativo onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. civ. n. 4233/2012; Cass. civ. n. 19833/2019).
12. Detto onere, in specie, non si reputa assolto.
9 12.1. In primo luogo, risultano lacunose ed incoerenti le allegazioni circa l'asserita donazione. Infatti, la convenuta si è limitata a dedurre l'intenzione della de cuius di
“devolvere il 50% della massa ereditaria in favore della figlia ed il Controparte_1 restante 50% tra le sorelle in parti uguali”, senza neppure circostanziare l'entità dell'importo di cui la madre avrebbe avuto intenzione di beneficiarla e, più in generale, il negozio fine perseguito mediante l'avvenuta cointestazione, “verificatasi in data 13.01.2020”, specificando altresì che era lei stessa ad occuparsi di “assistere la madre nelle attività ordinarie, consistenti nell'accompagnarla dal medico, alle visite in ospedale, all'acquisto di capi di vestiario, nonché nelle attività straordinarie come in caso di adempimenti amministrativi o allorquando la madre era ricoverata per interventi chirurgici” (v. pag. 3 comparsa di costituzione) e sostenendo che “la decisione di cointestare il conto corrente e il conto deposito titoli con la figlia sig.ra
era conseguenza della volontà della de cuius di “premiare” la Controparte_1
predetta figlia che, nella sostanza, le aveva prestato assistenza ed aiuto per le necessità quotidiane di ogni genere”.
12.2. Peraltro, la prospettazione della convenuta (“La sig.ra , Persona_2 come si avrà modo di provare mediante l'audizione di testimoni, ha inteso premiare la figlia mediante la cointestazione di conto corrente e conto Controparte_1
deposito titoli, avvenuta a mezzo di apertura di nuovo ed apposito conto corrente in data 13.01.2020”; “...la decisione della sig.ra di cointestare il Persona_2
proprio conto corrente ed il conto deposito titoli con la sola figlia Controparte_1 risponde a ragioni di premialità”: v. pagg.
4-5 comparsa), a rigore, risulta inquadrabile, più propriamente, nell'ipotesi della donazione rimuneratoria ex art. 770, co. 1, c.c., per “riconoscenza o…meriti del donatario o per speciale rimunerazione”, fattispecie, comunque, soggiacente alle medesime condizioni di forma previste dall'art. 782 c.c. (per la ricostruzione dell'istituto della donazione rimuneratoria, v.
Cass. civ. n. 10262/2016), nella specie non ricorrenti.
13. In ogni caso, non risulta adeguatamente allegata e provata la sussistenza effettiva dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (Cass. civ. n. 4682/2018; Cass. civ. n. 468/2010; Cass. civ. n. 26983/2008).
10 13.1. Infatti, la possibilità che la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito appartenuta ad uno solo dei cointestatari, possa costituire donazione indiretta postula la prova che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità (cfr. Cass. civ. n. 9197/2023; conf. Cass. civ. n. 26983/2008; Cass. civ. n. 468/2010), prova che, nel caso di specie, è del tutto carente.
13.2. Nulla di rilevante, infatti, è emerso dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, che, per quanto pacate ed attendibili, riflettono inevitabilmente la genericità ed ambiguità delle deduzioni di parte convenuta, perdendosi in deduzioni, giudizi e considerazioni personali del teste circa mere intenzioni dei soggetti coinvolti.
13.3. In particolare, l'unica ad aver confermato di essere a conoscenza dell'intenzione della de cuius di cointestare il conto alla figlia “per CP_1 premiarla” è stata la teste la quale, sul punto, ha dichiarato Testimone_1
Per_
“premetto che per me la sig.ra è “ ”; ricordo che in un'occasione, Per_2
Per_ mentre ero in attesa del mio turno, ho raccontato a la mia esperienza personale in quanto, pur avendo anche io un fratello, mia madre, in un momento di sua difficoltà, aveva deciso di aprire un conto cointestato a me e a lei;
e ricordo che,
Per_ intavolatosi in questo modo il discorso, mi disse che avrebbe voluto anche lei aprire un conto cointestato per premiare;
queste furono le sue parole CP_1
testuali; preciso che questa conversazione si è svolta prima del;
dopo questa Pt_2
conversazione non sono più scesa nei particolari quindi non so di preciso cosa sia accaduto successivamente” (v. verbale del 27.2.2024), senza tuttavia neppure meglio specificare l'obiettivo di effettivo arricchimento eventualmente perpetrato in tal modo.
13.4. Per quanto, infatti, dal quadro istruttorio (v. verbali del 27.2.2024 e 25.6.2024)
è sì emersa la fattiva collaborazione da parte della convenuta nella cura della defunta madre ed il sentimento di riconoscenza da parte di quest'ultima nei confronti della figlia non vi sono elementi tali da far supporre che tale assistenza, CP_1
comunque rientrante nei normali doveri socialmente imposti nascenti dal rapporto di
11 filiazione, abbia determinato in capo alla de cuius quell'animus donandi che proverebbe la sussistenza di una donazione.
14. Ed anzi, dalla valutazione complessiva degli atti e del materiale istruttorio risulta maggiormente plausibile concludere nel senso che la cointestazione del conto corrente e del conto titoli fosse stata eseguita esclusivamente al fine di sopperire ad esigenze di carattere pratico, garantendosi in tal modo che la gestione del proprio denaro venisse affidata a persona di fiducia.
14.1. Ne sono indizio, infatti, l'epoca temporale in cui avvenne la cointestazione del conto (13.01.2020), di poco antecedente al decesso dalla signora Per_2
(26.11.2021), l'età avanzata della medesima (nata il [...]) e la richiesta in tal senso formulata dalla madre precedentemente anche all'altra figlia, (circostanza Per_1
non specificamente né tempestivamente contestata negli atti processuali e la cui generica negazione da parte dalla convenuta in sede di interrogatorio formale appare incoerente con la proposta fatta in via stragiudiziale alla medesima di Per_1
concederle una somma maggiore rispetto a quanto spettante ex lege).
14.2. Tali elementi, infatti, complessivamente considerati – anche unitamente alle stesse allegazioni della convenuta – inducono a ritenere che la de cuius avesse disposto la cointestazione al precipuo fine di ottenere in cambio assistenza e cura, così dimostrando di avere uno scopo ben differente da quello di esclusivo ed incondizionato spirito di liberalità nei confronti della convenuta.
15. Non essendovi, dunque, prova della natura donativa e difettando, quindi, alcuna adeguata alternativa giustificazione della destinazione della somme prelevate dalla convenuta, l'azione proposta dalle attrici risulta fondata e va accolta.
15.1. Parte convenuta dev'essere, pertanto, condannata alla restituzione in favore della massa ereditaria della somma di Euro 26.475,49 mediante accredito sul medesimo conto corrente n. 0002/001/013954, il cui saldo attivo - come risultante all'esito del predetto accredito - potrà poi essere ripartito tra le odierne parti in causa, titolari ciascuna di una quota ereditaria pari ad 1/3 ex art. 566 c.c., ai fini della divisione ereditaria (domanda non espressamente formulata nella presente sede e che, in ogni caso, per consentire di addivenire al definitivo scioglimento della comunione ereditaria postulerebbe la conoscenza del saldo attuale del predetto conto corrente).
12 15.2. Trattandosi di un credito di valore (cfr. Cass. civ. n. 22005/2016; Cass. civ. n.
20024/2020, secondo cui l'acquisizione alla massa dei beni in divisione in forza dell'accoglimento della domanda di petizione ereditaria è relativa non alla restituzione di semplici somme di denaro sottratte da un condividente ma alla reintegrazione delle quote ereditarie lese proprio dall'attività di sottrazione alla massa del medesimo condividente), pur in assenza di domanda, deve tenersi conto della incidenza della svalutazione monetaria, il cui calcolo, con la conseguente sua aggiunta all'entità dei danni determinata con riferimento ai valori della moneta al tempo dell'evento dannoso, costituisce una semplice modalità della liquidazione, eseguibile anche d'ufficio (v. Cass. civ. n. 6711/2021).
15.3. L'importo di Euro 26.475,49 sottratto dalla convenuta in data 10.01.2022 dev'essere quindi, anzitutto, rivalutato all'attualità, risultando per l'effetto pari ad
Euro 29.943,78 (coefficiente 1,131).
15.4. Su detta somma, integrando una componente necessaria del danno, devono altresì essere corrisposti dalla convenuta gli interessi al tasso legale calcolati: inizialmente sull'importo risultante dalla “devalutazione” della stessa al momento dell'apertura della successione (26.11.2021) e, poi, sul valore della somma via via rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI” pubblicato in Gazzetta
Ufficiale ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 81), con divieto di anatocismo
(Cass. civ. Sez. Un. sent. n. 1712/1995).
15.5. Nulla può, invece, ulteriormente riconoscersi a titolo di interessi sulla somma così ottenuta dalla pubblicazione della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo, in difetto di espressa domanda.
Spese
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, conformemente alla nota spesa depositata.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che , e sono Persona_1 Parte_1 Controparte_1
uniche eredi legittime di , deceduta ab intestato in Mondovì Persona_2
(CN) in data 26.11.2021;
2) accerta e dichiara che tutte le somme transitate sul conto corrente n.
0002/001/013954 in essere presso la filiale di RÙ della Banca della Banca Alpi
Marittime erano di esclusiva spettanza di;
Persona_2
3) condanna a restituire alla massa ereditaria, mediante accredito Controparte_1
sul predetto conto corrente, la somma di Euro 29.943,78, oltre interessi come indicato in parte motiva;
4) accerta e dichiara il diritto delle odierne parti a ripartire il saldo attivo del citato conto corrente n. 0002/001/013954 in essere presso la filiale di RÙ della Banca
Alpi Marittime, comprensivo della somma di cui al precedente punto 3), in misura pari ad 1/3 ciascuna;
5) condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Controparte_1
favore delle attrici, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Euro
286,00 per esborsi ed in Euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 21/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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