TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/12/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1606/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1606/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. CICETTI CINZIA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. NARDINOCCHI ROBERTA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 04/07/1998 avevano contratto matrimonio
[...] con rito concordatario, in L'AQUILA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
25/02/2020, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in L'AQUILA il 04/07/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di L'AQUILA, nell'anno 1998 atto numero 60 parte II, serie A, Uff. 1, alle pagina 2 di 5 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 25/11/2025:
1) Casa coniugale.
La casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra che era Parte_1 rimasta nel pieno ed esclusivo godimento della medesima, è stata oggetto di vendita.
Attualmente la sig.ra risiede in altra abitazione di sua proprietà esclusiva Pt_1 acquistata dopo la separazione, mentre il sig. risiede presso immobile di sua CP_1 esclusiva proprietà.
2) Mantenimento figlia.
La figlia risiede con la madre ma per ragioni di studio, come già detto, Per_1 attualmente vive a Milano. Percepisce uno stipendio mensile di € 1.651,96 quale contributo all'attività di . Parte_2
Pertanto, in considerazione di quanto sopra, il mantenimento ordinario non andrà più corrisposto alla ragazza da parte dei ricorrenti.
Le parti concordano di contribuire comunque alle spese straordinarie a favore della figlia con i seguenti limiti:
-il canone di locazione mensile dell'appartamento di Milano in cui attualmente soggiorna la ragazza, comprensivo di utenze e spese condominiali, pari ad €
1.260,00, verrà corrisposto per € 500,00 dal sig. e per € 760,00 dalla sig.ra CP_1
. Pt_1
Tale proporzione dovrà essere rispettata anche in caso di variazione dell'appartamento in locazione, sempre che l'importo del canone sia concordato tra genitori;
-la quota annuale di a Controparte_2 Parte_3
Milano dell'importo annuale di € 2.700,00, o del diverso importo che dovrà essere pagato a tale titolo, sarà a carico nella misura del 50% di ciascuno dei ricorrenti, fino al termine della Specializzazione o comunque degli studi della figlia;
Per_1
pagina 3 di 5 -spese mediche urgenti e necessarie 80% a carico della sig.ra e 20% a Pt_1 carico del sig. CP_1
-tutte le altre spese straordinarie di natura medica non urgente, comprese quelle estetiche, quelle voluttuarie come vacanze od altro, che le parti non hanno l'obbligo di corrispondere essendo autosufficiente economicamente, dovranno essere Per_1 previamente concordate tra le parti sia circa l'opportunità di sostenerle che anche in ordine alla percentuale a carico di ognuno dei ricorrenti di volta in volta.
Nell'eventualità che tale accordo dovesse mancare, ciascuno dei genitori sarà libero di provvedere come ritiene opportuno senza possibilità di reciproco rimborso.
3) Rapporti patrimoniali tra coniugi.
Per quanto concerne le questioni patrimoniali, relative agli investimenti, alla proprietà di beni mobili ed immobili, depositi, conti correnti bancari, azioni ed altro,
i ricorrenti hanno già definito i loro rapporti in sede di separazione alle condizioni indicate con 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Tali condizioni vengono confermate anche in questa sede, previamente decurtate delle parti già eseguite dai ricorrenti.
In particolare, si riportano le seguenti condizioni:
-In caso di percepimento da parte del sig. di reddito professionale Controparte_1 continuativo o di reddito continuativo derivante da natura diversa dall'usufrutto degli utili, lo stesso, come detto al punto 5c), si impegna sin da ora a partecipare in misura proporzionatamente maggiore al contributo al mantenimento della figlia e a revisionare in favore della sig.ra la percentuale di usufrutto a lui Parte_1 ceduto, una volta raggiunta la corresponsione del 50% delle spese ordinarie e straordinarie in favore della figlia.
-In caso di vendita delle azioni, in tutto o in parte, da parte della sig.ra Parte_1
, il sig. si impegna a retrocedere gratuitamente l'usufrutto
[...] Controparte_1 relativo alle quote delle azioni vendute (in proporzione dello 0,6% del capitale sociale di cui al punto 6.) All'esito della vendita la sig.ra contestualmente Pt_1
pagina 4 di 5 si obbliga a corrispondere al sig. il 20% del ricavato della vendita, anche in CP_1 caso di mancata richiesta da parte della medesima della retrocessione Pt_1 dell'usufrutto.
4) Dichiarazione finale.
Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente al mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'AQUILA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1606/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. CICETTI CINZIA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. NARDINOCCHI ROBERTA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 04/07/1998 avevano contratto matrimonio
[...] con rito concordatario, in L'AQUILA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
25/02/2020, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in L'AQUILA il 04/07/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di L'AQUILA, nell'anno 1998 atto numero 60 parte II, serie A, Uff. 1, alle pagina 2 di 5 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 25/11/2025:
1) Casa coniugale.
La casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra che era Parte_1 rimasta nel pieno ed esclusivo godimento della medesima, è stata oggetto di vendita.
Attualmente la sig.ra risiede in altra abitazione di sua proprietà esclusiva Pt_1 acquistata dopo la separazione, mentre il sig. risiede presso immobile di sua CP_1 esclusiva proprietà.
2) Mantenimento figlia.
La figlia risiede con la madre ma per ragioni di studio, come già detto, Per_1 attualmente vive a Milano. Percepisce uno stipendio mensile di € 1.651,96 quale contributo all'attività di . Parte_2
Pertanto, in considerazione di quanto sopra, il mantenimento ordinario non andrà più corrisposto alla ragazza da parte dei ricorrenti.
Le parti concordano di contribuire comunque alle spese straordinarie a favore della figlia con i seguenti limiti:
-il canone di locazione mensile dell'appartamento di Milano in cui attualmente soggiorna la ragazza, comprensivo di utenze e spese condominiali, pari ad €
1.260,00, verrà corrisposto per € 500,00 dal sig. e per € 760,00 dalla sig.ra CP_1
. Pt_1
Tale proporzione dovrà essere rispettata anche in caso di variazione dell'appartamento in locazione, sempre che l'importo del canone sia concordato tra genitori;
-la quota annuale di a Controparte_2 Parte_3
Milano dell'importo annuale di € 2.700,00, o del diverso importo che dovrà essere pagato a tale titolo, sarà a carico nella misura del 50% di ciascuno dei ricorrenti, fino al termine della Specializzazione o comunque degli studi della figlia;
Per_1
pagina 3 di 5 -spese mediche urgenti e necessarie 80% a carico della sig.ra e 20% a Pt_1 carico del sig. CP_1
-tutte le altre spese straordinarie di natura medica non urgente, comprese quelle estetiche, quelle voluttuarie come vacanze od altro, che le parti non hanno l'obbligo di corrispondere essendo autosufficiente economicamente, dovranno essere Per_1 previamente concordate tra le parti sia circa l'opportunità di sostenerle che anche in ordine alla percentuale a carico di ognuno dei ricorrenti di volta in volta.
Nell'eventualità che tale accordo dovesse mancare, ciascuno dei genitori sarà libero di provvedere come ritiene opportuno senza possibilità di reciproco rimborso.
3) Rapporti patrimoniali tra coniugi.
Per quanto concerne le questioni patrimoniali, relative agli investimenti, alla proprietà di beni mobili ed immobili, depositi, conti correnti bancari, azioni ed altro,
i ricorrenti hanno già definito i loro rapporti in sede di separazione alle condizioni indicate con 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Tali condizioni vengono confermate anche in questa sede, previamente decurtate delle parti già eseguite dai ricorrenti.
In particolare, si riportano le seguenti condizioni:
-In caso di percepimento da parte del sig. di reddito professionale Controparte_1 continuativo o di reddito continuativo derivante da natura diversa dall'usufrutto degli utili, lo stesso, come detto al punto 5c), si impegna sin da ora a partecipare in misura proporzionatamente maggiore al contributo al mantenimento della figlia e a revisionare in favore della sig.ra la percentuale di usufrutto a lui Parte_1 ceduto, una volta raggiunta la corresponsione del 50% delle spese ordinarie e straordinarie in favore della figlia.
-In caso di vendita delle azioni, in tutto o in parte, da parte della sig.ra Parte_1
, il sig. si impegna a retrocedere gratuitamente l'usufrutto
[...] Controparte_1 relativo alle quote delle azioni vendute (in proporzione dello 0,6% del capitale sociale di cui al punto 6.) All'esito della vendita la sig.ra contestualmente Pt_1
pagina 4 di 5 si obbliga a corrispondere al sig. il 20% del ricavato della vendita, anche in CP_1 caso di mancata richiesta da parte della medesima della retrocessione Pt_1 dell'usufrutto.
4) Dichiarazione finale.
Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente al mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'AQUILA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5