Ordinanza cautelare 21 ottobre 2022
Sentenza 2 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 21/10/2022, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2022
N. 01060/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2022, proposto da
MA LE, rappresentata e difesa dall’avvocato Simone Pino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Copertino, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Annullamento, previa concessione delle opportune misure cautelari, dell’ordinanza di demolizione n. 69 datata 31.5.2022, nonché della relazione di sopralluogo acquisita al prot. n. 17537 del 20.5.2022, con la quale il 6.4.2022 sarebbe stato accertato il carattere abusivo delle opere contestate, sebbene ad oggi provvedimento non conosciuto, nonché ancora di ogni atto presupposto e connesso, anche se allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che con ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 69 del 31.05.2022 veniva accertata dal Comune di Copertino la realizzazione di opere in assenza di titoli abilitativi, tra le quali, in particolare: “ Blocco edilizio di dimensioni circa di mt 19,50 x mt 5,00, di superficie totale di circa mq. 97,50 e di altezza media di circa mt. 3,10, il tutto per una volumetria di circa mc. 302,25 abito a spogliatoi, completo di impianti, infissi interni ed esterni con piano di calpestio pavimentato con piastrelle in monocottura, con copertura in lamiera coibentata e realizzato con conci di tufo locali con muratura perimetrale di 22 cm, tramezzato al suo interno con fette di tufo locali dello spessore di cm 12 e con sevizi igienici completamente ultimati e rivestiti ”;
Considerato che, a un sommario esame, tale manufatto sembra ricompreso nella domanda di condono presentata ai sensi della L. n. 326/2003 nonché della L.R. n. 28/2003, con istanza protocollata presso gli uffici comunali in data 10.12.2004 e attualmente non definita;
Ritenuto che, per costante giurisprudenza, “ è illegittima l’ordinanza di demolizione di opere abusive emessa in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio, poiché l’art. 44, comma primo, L. 28 febbraio 1985, n. 47 prevede che, in pendenza del termine per la presentazione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi (Cons. Stato sez. IV, n. 3230/2010). Analogamente, l’art. 38 della L. n. 47 del 1985 prevede che la presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative, con la conseguenza che, nella pendenza della definizione di tali domande, non può essere, tra l’altro, adottato alcun provvedimento di demolizione ” (Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4720; Cons. Stato, sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4469; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 1 agosto 2022, n. 2176);
Ritenuto pertanto che, nel merito, il ricorso appare – almeno in parte – fondato su censure assistite da profili di fumus boni iuris ;
Ritenuto inoltre che, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa – e comunque richiedendo le questioni poste con il gravame un approfondimento in sede di merito, in particolare con riferimento alle ulteriori opere (non ricomprese nell’istanza di condono) che sarebbero state realizzate in assenza dei titoli abilitativi –, gli effetti dell’ordinanza impugnata, debbono essere interinalmente sospesi;
Le spese di lite della presente fase cautelare sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e conseguentemente sospende gli effetti dell’ordinanza impugnata.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 settembre 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO