Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Ordinanza collegiale 16 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7607 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07607/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13641/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13641 del 2023, proposto da
ES De NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio LO De NI in Roma, viale Liegi n. 35/B;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AS IA FA, MI Mignone, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari
a) del decreto ministeriale n. 820 del 16 ottobre 2023 – notificato in data 17 ottobre 2023 – di esclusione del ricorrente De NA ES dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238,
b) ove occorra, della scheda di valutazione n. 165617 del 5 ottobre 2023 – acquisita in data 17 ottobre 2023 – anche nella parte in cui, al Modulo 3, la locuzione “ sostenendosi per respirare e spingersi” è stata – successivamente ad una abrasione – aggiunta alla locuzione [prova] “effettuata non correttamente – tocca il muro laterale dopo la riemersione ”,
c) del verbale n. 76 del 5 ottobre 2023 – acquisito in data 17 ottobre 2023 – nella parte in cui la Commissione esaminatrice, nominata con decreto dipartimentale n. 422 del 7 giugno 2023, ha accertato il mancato superamento della prova di capacità operativa ex art. 8 del D.M. 238 del 14 novembre 2018 perché “ al Modulo n. 3 il sig. De NA ES nato il [...], non è riuscito a superare la prova prevista alla lettera D in quanto finita la fase di riemersione, prima di iniziare il galleggiamento prono, ha utilizzato il bordo laterale superiore della piscina per sostenersi e spingersi al fine di proseguire la prova ”,
d) ove occorra della clausola di cui al comma 3 dell’Allegato C al decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ove interpretata nei sensi che il tocco del candidato, occasionale ed accidentale, del bordo laterale della piscina durante la esecuzione del Modulo 3 della prova di capacità operativa determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso e, pertanto, l’inidoneità del candidato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AT Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Il sig. ES De NA ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. 14 novembre 2018, n. 238.
2. In data 5 ottobre 2023, il sig. De NA inserito in graduatoria come idoneo – è stato convocato per lo svolgimento delle prove di capacità operativa, secondo quanto previsto dall’art. 8 del bando di concorso.
3. Con decreto del 13 luglio 2023, l’amministrazione resistente – preso atto che il sig. De NA non aveva superato il modulo n. 3 della prova di capacità operativa (valutazione dell’acquaticità) – ha disposto l’esclusione dello stesso dalla procedura straordinaria di reclutamento.
4. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. De NA ha impugnato il suindicato decreto di esclusione, in uno con tutti gli altri presupposti (ivi compresi il verbale della prova, la scheda individuale di valutazione redatta dalla Commissione e un allegato della lex specialis ), e ne ha chiesto l’annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari.
4.1. Con il primo motivo ha contestato l’esclusione comminatagli dal Ministero per « eccesso di potere per violazione ed erronea interpretazione ed applicazione dei criteri determinati dalla Commissione esaminatrice in relazione alle modalità di svolgimento dell’esercizio D del Modulo 3 di cui all’Allegato C al D.M. 238/2018 ; eccesso di potere per contraddizione nell’accertamento della infrazione …; eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti … irragionevolezza e non proporzionalità della azione amministrativa; [nonché ancora] per eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza », evidenziando in sintesi:
- che non era chiaro perché la p.a. avesse ritenuto di ritenere non superato il modulo 3 della prova, atteso che la scheda di valutazione individuale e il verbale della prova recavano due diverse ricostruzioni dei fatti che avevano indotto la p.a. a ritenere non regolare lo svolgimento della prova;
- che anche a ritenere – da una lettura coordinata della scheda di valutazione e del verbale – il ricorrente fosse stato escluso perché si era sostenuto al muro laterale della piscina in fase di riemersione, l’amministrazione aveva errato a non considerare la possibilità che il tocco fosse accidentale e che comunque non avesse in alcun modo facilitato il ricorrente nello svolgimento della prova;
- che, in ogni caso, la concreta dinamica dei fatti che avevano interessato la prova di acquaticità non poteva giustificare l’irrogazione della sanzione dell’esclusione, ma al più l’applicazione di « una penalità di 3” da andare a sommare al tempo finale di esecuzione di 31,44 ».
4.2. Con il secondo motivo ha sostenuto che « la clausola di cui al comma 3 dell’Allegato C al decreto 14 novembre 2018, n. 238, ove interpretata nei sensi che il tocco del candidato, occasionale ed accidentale, del bordo laterale superiore della piscina durante la esecuzione del Modulo 3 della prova di capacità operativa determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso e, pertanto, l’inidoneità del candidato », sarebbe illegittima per « violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza ».
5. Con memoria del 4 novembre 2023 il Ministero ha insistito per il rigetto delle doglianze del ricorrente, evidenziando, in particolare, la tardività delle contestazioni rivolte avverso la lex specialis (che – secondo la prospettazione della p.a. – avrebbero dovuto essere fatte valere attraverso la preventiva impugnazione del bando).
6. Con ordinanza AR IO, I- quater , 10 novembre 2023, n. 7488 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare avanzata dal ricorrente, ritenendo il ricorso prima facie sprovvisto di adeguato fumus boni iuris .
7. Tale provvedimento è stato impugnato dal ricorrente con gravame iscritto al r.g. n. 8943/2023.
8. Con decreto Consiglio di Stato, III, 14 novembre 2023, n. 4590 e successiva ordinanza Consiglio di Stato, III, 11 dicembre 2023, n. 4961 il giudice d’appello ha riformato la pronuncia cautelare di questo AR ammettendo il ricorrente a proseguire nell’iter concorsuale.
9. Con memoria del 14 marzo 2025 il ricorrente:
- ha dichiarato che a seguito della riammissione disposta dal giudice d’appello era stato riconvocato per lo svolgimento della prova originariamente non superata e delle altre visite previste dalle lex specialis ai fini del reclutamento, risultando idoneo;
- ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ove l’idoneità sopravvenuta non fosse ritenuta causa di improcedibilità del gravame.
10. Con ordinanza AR IO, I- quater , 16 aprile 2025, n. 7561 questo Tribunale:
- ha ordinato al ricorrente « di estendere il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito della procedura oggetto del presente ricorso », autorizzandolo alla notifica per pubblici proclami;
- ha disposto l’acquisizione agli atti del giudizio di una « documentata e aggiornata relazione della p.a. resistente in cui sia dato atto delle vicende successive all’adozione del decreto Consiglio di Stato, III, 14 novembre 2023, n. 4590 e della successiva ordinanza Consiglio di Stato, III, 11 dicembre 2023, n. 4961 e – in particolare – sia dato atto degli esiti di tutte le ulteriori prove/verifiche cui il ricorrente è stato sottoposto e di tutti gli atti adottati dall’amministrazione in relazione alla posizione dello stesso (riammissione alla procedura, verbali delle prove, eventuali provvedimenti relativi all’ammissione al corso di formazione e/o all’intervenuta assunzione di parte ricorrente, etc.) ».
11. Il 26 aprile 2025 e 23 maggio 2025 il ricorrente ha depositato documentazione al fine di dimostrare di aver provveduto a integrare il contraddittorio nei termini e nei modi indicati da questo Tribunale.
12. In data 4 luglio 2025 il Ministero resistente ha depositato una relazione con la quale ha confermato che dopo la pronuncia cautelare adottata dal giudice di appello il sig. De NA aveva « sostenuto nuovamente la prova di capacità operativa … superandola » e che lo stesso era poi stato « sottoposto agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali propedeutici all’assunzione » ed era « risultato idoneo ».
13. In data 2 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato documentazione concernente la sua ammissione al corso di formazione (avvenuta con convocazione del 24 maggio 2025).
14. In data 17 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato documentazione al fine di dimostrare il superamento delle diverse prove di addestramento previste dal corso di formazione, ivi comprese quelle relative al nuoto.
15. Con memoria depositata il 22 dicembre 2025 il ricorrente ha evidenziato di aver sostenuto e superato l’esame finale del previsto corso di formazione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso o comunque per la sopravvenuta improcedibilità dello stesso in ragione della idoneità riconosciuta dalla p.a. dopo l’originaria esclusione.
16. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
17. All’esame approfondito proprio della fase di merito – e avuto riguardo a quanto deciso dal Consiglio di Stato in sede cautelare e a tutto quanto da ultimo depositato dal ricorrente – il Collegio ritiene che le doglianze articolate dal ricorrente nel primo motivo di ricorso possano ritenersi fondate e che quindi il gravame possa essere accolto.
18. Va infatti notato in via generale che l’allegato C alla lex specialis – nel disciplinare il protocollo di esecuzione della prova di acquaticità – prevede che il candidato « dopo aver superato il quinto ostacolo, [deve riemergere] obbligatoriamente nella zona contrassegnata per l’emersione e nuota per almeno 4 metri l'ultimo tratto in galleggiamento prono, in una qualsiasi tecnica (crawl, rana, farfalla, trudgeon, ecc.), come descritto per la prima fase del modulo »; dispone che « qualora ciò non avvenga, la Commissione esaminatrice attribuisce una penalità di 3” (3 secondi), che si va a sommare al tempo finale di esecuzione »; chiarisce che « è tollerato che il candidato si dia una spinta sul fondo della piscina in fase di emersione dalla fase di apnea e/o che tocchi, occasionalmente ed accidentalmente, le corsie e/o gli ostacoli, senza l'applicazione di penalità »; specifica che « non è assolutamente consentito, invece, che il candidato utilizzi in qualsiasi modo le corsie e/o gli ostacoli per agevolare lo svolgimento della sua prova (per sostenersi, tirarsi, spingersi, ecc.); tale comportamento, poiché indice di scarsa preparazione, determina l'interruzione della prova stessa e, conseguentemente, il non superamento del Modulo 3 »; e conclusivamente evidenzia che « il Modulo 3 si intende superato qualora il candidato esegua in modo corretto e completo gli esercizi natatori, nel rispetto del protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a 35 secondi. Il tempo complessivo di esecuzione del Modulo è incrementato dell’eventuale penalità applicata dalla Commissione in caso di esecuzione non corretta della prova ».
Disposizioni, quelle appena richiamate, che appaiono al Collegio idonee a ritenere:
- che in caso di irregolarità nello svolgimento della fase D della prova di acquaticità (“riemersione e nuoto in galleggiamento prono per almeno quattro metri”) debba distinguersi tra irregolarità particolarmente gravi che comportano l’esclusione del candidato (consistenti nell’utilizzare « in qualsiasi modo le corsie e/o gli ostacoli per agevolare lo svolgimento della sua prova ») e irregolarità non gravi che comportano l’applicazione di una penalità (meri errori esecutivi nella fase di riemersione e nuoto) o per le quali non è prevista alcuna conseguenza sanzionatoria (tocchi e spinte tollerate in ragione della loro ratio , come i tocchi accidentali delle corsie e la « spinta sul fondo della piscina in fase di emersione dalla fase di apnea »);
- che in tale contesto la sanzione dell’esclusione possa comminarsi ai candidati solo a fronte di un utilizzo improprio del campo di prova (corsie, ostacoli, altri elementi della piscina) che sia chiaramente e intollerabilmente volto a falsare gli esiti della prova di idoneità, ovverosia che dimostri in maniera manifesta la scarsa preparazione del candidato (assunto che appare potersi desumere, in particolare, dalla previsione secondo cui l’improprio utilizzo del campo di prova rilevante a fini escludenti di regola determina, proprio per la sua manifesta illegittimità, « l'interruzione della prova stessa »).
19. A ciò deve aggiungersi che – con riferimento alla procedura oggetto del presente giudizio – questo Tribunale, con considerazioni estensibili anche alla fattispecie in esame, nell’orientamento formatosi successivamente alla fase cautelare del presente giudizio, ha più volte evidenziato la necessità «di una verifica rigorosa dei presupposti dell’esclusione, tenuto conto anche degli effetti particolarmente pregiudizievoli connessi al mancato superamento della prova, da cui deriva la cancellazione dagli elenchi del personale volontario, ai sensi degli artt. 12 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e 20 del d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76» (cfr. AR IO, I- quater , 5 febbraio 2024, n. 2130, n. 2131 e n. 2132; 23 febbraio 2024, n. 3621; 27 maggio 2024, n. 10710; 24 giugno 2024, n. 12724 e 27 giugno 2024, n. 13044).
20. Ora, nel caso di specie il Collegio ritiene che quanto versato in atti nel presente giudizio non consenta di affermare con il necessario rigore che la irregolarità per la quale l’amministrazione ha ritenuto di escludere il candidato fosse di una consistenza tale da giustificare un giudizio di mancato superamento della prova e la conseguente esclusione dalla procedura, tenuto conto che:
- a fronte della ritenuta grave irregolarità commessa dal ricorrente non risulta dagli atti di causa che la Commissione abbia interrotto immediatamente lo svolgimento della stessa (consentendo al ricorrente di portarla a conclusione, peraltro in un tempo molto inferiore rispetto al tempo massimo consentito);
- dalla scheda personale del candidato emerge che il redattore della stessa aveva in un primo momento apposto l’indicazione “SI” alla voce “esecuzione corretta” della fase D della prova del sig. De NA, salvo procedere poi allo sbarramento della stessa e alla sua sostituzione con la voce “NO”, corredata da una sintetica motivazione recante la dicitura « tocca il muro laterale dopo la riemersione » e poi la successiva aggiunta « sostenendosi per respirare e spingersi »;
- il verbale della prova contiene una descrizione della irregolarità posta in essere dal ricorrente (in una certa misura compatibile ma) non perfettamente coincidente con quella inserita nella scheda; non contiene alcuna (neppur sintetica) motivazione delle ragioni per cui i Commissari, a fronte dell’irregolarità rilevata, non avevano ritenuto di disporre l’immediata interruzione della prova; e non spiega in alcun modo perché il compilatore della scheda di valutazione aveva ritenuto in un primo momento di inserire la parola “SI” alla voce “corretta esecuzione” della prova.
21. In questo complessivo contesto, il Collegio ritiene che non possa ritenersi che la p.a. abbia dato adeguata comprova di aver disposto l’esclusione del ricorrente in presenza di una condotta che integrava una sicura manifestazione di una sua impreparazione e/o inidoneità allo svolgimento dei compiti propri dei vigili del fuoco (inidoneità che – è appena il caso di notarlo – appare al contrario doversi escludere, avuto riguardo non solo agli esiti delle prove che il sig. De NA ha sostenuto dopo la sua riammissione alla procedura disposta in via cautelare dal Consiglio di Stato, ma anche al documentato superamento delle prove addestrative – anche di nuoto – previste nel corso di formazione).
22. Per tutte le ragioni, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente:
- annullamento del provvedimento di esclusione gravato con il ricorso introduttivo e definitiva ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura;
- stabilizzazione degli esiti delle successive prove cui il ricorrente è stato sottoposto a seguito della decisione assunta in sede cautelare dal Consiglio di Stato;
- ordine alla p.a. di rimuovere le riserve apposte nei provvedimenti adottati in relazione alla posizione del ricorrente dopo la decisione cautelare del giudice d’appello.
23. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie, ivi compresa la peculiarità della vicenda – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di esclusione gravato e ordina all’amministrazione di provvedere a quanto indicato in parte motiva sub 22.
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio IL, Presidente
AT Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AT Giuseppe Lanzafame | Orazio IL |
IL SEGRETARIO