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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/12/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRENTO
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 10 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Laura Di Bernardi, viene chiamata la causa
R.G. n. 874 dell'anno 2022 promossa da
l'avv. Cristina Postal anche in sostituzione dell'avv. Carlin ON;
Parte_1
contro
CP_1 e CP_2
e
Controparte_3
Si dà atto che sono presenti ai fini della pratica forense i dottori Persona_1 e Per_2
[...] .
Si dà atto che sono presenti l'avv. Cristina Postal per Parte_1
l'avv. Nicola Recla per i convenuti CP_1 e Pt_1
l'avv. Matteo Pellegatti per Controparte_3
L'avvocato Postal contesta le note avversarie per Parte_2 CP_1 e, in particolare, quanto all'asserito contrasto tra le testimonianze rese, all'aera oggetto di causa, all'erronea vocatio in ius e all'erronea indicazione delle particelle oggetto di causa, nonché al difetto di legittimazione passiva,
alla mutatio libelli, all'individuazione dell'area oggetto di usucapione e all'accertamento della servitù di passo.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e delle note conclusive telematiche depositate. Si ritira in camera
IL GIUDICE ISTRUTTORE
di consiglio per la decisione
Il Giudice
Dott.ssa Laura Di Bernardi Alle ore 17:16 viene riaperto il verbale ed il giudice emette la seguente pronuncia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Di Bernardi, all'udienza del
10/12/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in assenza delle parti, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 874 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
Codice Fiscale_1 ), nato a [...] il [...] e residente a (C.F. Parte_1
Campodenno Fraz. OL, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. 1
ON Carlin (C.F. Codice Fiscale_2 ; tel. 0461.985685; fax 0461.1738808; recapito PEC:
e-mail: e dall'avv. Cristina Email_1 Email_2
Postal (C.F. Codice Fiscale_3 ; tel. 0461.985685; fax 0461.1738808; recapito PEC:
Email_3 e-mail: Email_4 entrambe del Foro "
di Trento, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in 38122 Trento - Via Giuseppe
Grazioli n. 71, giusta procura a margine dell'atto di citazione
Parte attrice contro
"nato a [...] il [...] e residente CP_1 , c.f.
, C.F. 4 c.f.in Capodenno (TN), fraz. OL, Via Pian n. 18, e CP_2 C.F._5 nata
a Cles (TN) il 20.6.1951 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Recla del Foro di Trento, C.F. Codice Fiscale_6 "ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Trento, Piazza Cesare Battisti n. 26, come da procura ex art. 83 c.p.c. conferita su supporto cartaceo allegato alla comparsa di costituzione e di risposta
Parti convenute e Controparte_3 (C.f. C.F. 7 "nato a [...] 1'8.11.1973 e residente in [...] Fraz. OL Vicolo della Rotonda n.1, rappresentato e difeso dall'Avvocato Matteo Pellegatti (C.f. ), del Foro di Trento, giusta procura ad C.F._8
litem in calce alla comparsa di costituzione e di risposta e presso il suo Studio in 38017 -
LO (TN), Via Alcide Degasperi n. 43 elettivamente domiciliato
Parte convenuta
DA AR in PEZZI, residente in 38030 Giovo (TN) Fraz. Serci n. 15
Parte convenuta contumace
OGGETTO: CA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti costituite concludevano come da note di precisazioni delle conclusioni e segnatamente:
Conclusioni di parte attrice: come da note di precisazione delle conclusioni del 07.11.2024:
"Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: -in via principale: accertare e dichiarare che la tettoia e il corrispondente sedime con superficie di m 7.20 x m 2.90 -pertinenziale alla p.ed. 22,
P.T. 119 II in C.C. OL I e insistente sulla p.ed. 19, P.M. 2 P.T. 118 II in C.C. OL I, rappresentato nei docc. 4 e 14, è di proprietà esclusiva dell'attore per maturata usucapione acquisitiva, per possesso pacifico, continuato ed ultraventennale, con conseguente ordine di intavolazione a suo favore, previo eventuale scorporo e frazionamento;
-sempre in via principale: accertare e dichiarare che il diritto di servitù di passo a piedi, e con qualsiasi mezzo, secondo la rappresentazione di cui ai docc. 4 e 14, grava a carico della p.f. 7/3 in P.T. 372 II C.C OL I e a favore della summenzionata area e costruzione oggetto di usucapione, in forza dell'esercizio pubblico e indisturbato ultraventennale. -In via subordinata: accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione della summenzionata area e costruzione, accertare e dichiarare che la suddetta area è interclusa e conseguentemente costituirsi ex art. 1051 c.c. servitù coattiva di passo a piedi, e con qualsiasi mezzo, secondo la rappresentazione di cui al doc. 4, gravante sulla p.f. 7/3 in P.T. 372 II
C.C OL I a favore della stessa area, determinando la relativa indennità. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario. In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle circostanze dedotte nella narrativa dell'atto di citazione a mezzo dei testi Testimone_1 e Tes_2 e di ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad identificare l'area oggetto di usucapione e la relativa servitù di passo a piedi e con qualsiasi mezzo e a redigere idoneo tipo di frazionamento, ed eventualmente ad accertare l'indennità per la costituzione della servitù. Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..";
CP_1 eConclusioni dei convenuti dei convenuti CP_2 come da comparsa di costituzione e di risposta: “in via pregiudiziale: 1) Dichiararsi l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis (o 5) del d.lgs. n. 28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, con onere di introduzione a carico dell'attrice. NEL MERITO in via preliminare 2) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva / titolarità del rapporto controverso di CP_2 CP_1 e AL
RL in EZ per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande contro loro rivolte, disponendone l'estromissione dal presente giudizio;
3) Accertare e dichiarare la carenza interesse dell'attore nella prosecuzione del presente giudizio, per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande avanzate, con conseguente rigetto delle medesime;
in via principale 3) Rigettare le domande tutte rivolte dall'attrice contro CP_1 CP_2 , poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi meglio e esposti in narrativa. In via istruttoria: Senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova orale, per testi e interrogatorio formale, sui fatti esposti nel presente atto, con riserva di meglio formulare i capitoli di prova nelle memorie ex art. 183 c.p.c. Testi riservati. Con la più ampia riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, eccepire. Si chiede fin d'ora di escludere le dichiarazioni a contenuto testimoniale prodotte da controparte per violazione delle forme di legge previste nell'acquisizione di testimonianze scritte. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari e con condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate con aumento del
30% ex art. 1 comma 2 lett. "b" del D.M.
9.3.2018 n. 37, alla luce della redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale dei documenti allegati"; Conclusioni del convenuto Controparte_3 come da note di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024 e, dunque, come da memoria ex articolo 183 comma VI n. 1 c.p.c.: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis IN VIA PREGIUDIZIALE, IN RITO dichiarare improcedibile il giudizio ai sensi del d.lgs 28/2010 per mancato esperimento del tentativo di mediazione e, conseguentemente, dare un termine all'attore entro il quale attivare la procedura di mediazione innanzi all'apposito organismo, decorso il quale senza che sia stato esperito il tentativo, dichiarare l'azione improcedibile con conseguente condanna alle spese;
IN VIA
PREGIUDIZIALE, IN RITO ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., stante la domanda trasversale avanzata con il presente atto nei confronti di altri convenuti, qualora non già costituiti, si chiede il Giudice adito voglia differire l'udienza di comparizione allo scopo di consentirne la citazione nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.; Dichiarare nullo l'atto di citazione per indeterminatezza della cosa oggetto, con ogni provvedimento conseguente. Dichiarare inammissibili le domande dell'attore per carenza di interesse, per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO Respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, in accoglimento della domanda
CP_1 codice fiscale [...] trasversale, accertare e dichiarare l'inadempimento dei sigg.
C.F. 9 CP_2 , codice fiscale
- DA AR in Codice Fiscale_10
quali venditori ciascuno per quanto di propria Pt_1 codice fiscale Codice Fiscale_11
,
spettanza e titolarità, della p.ed. 19 p.m. 2, della p.f. 6/2, della p.f. 7/3, tutte in C.C. OL I, per l'effetto, condannarli al pagamento dei danni da evizione che si quantificano in € 4.095,00, o in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa nei limiti dello scaglione di valore della domanda, oltre alla condanna alla rifusione delle spese di giudizio che il sig.
Controparte_3 sarà eventualmente tenuto a corrispondere all'attore. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CNPA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA Senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova orale, per interrogatorio formale dell'attore e per testi sulle circostanze di cui al presente atto, con riserva di meglio formulare i relativi capitoli nelle concedende memorie ex art. 183 c.p.c., per cui si chiede sin d'ora fissarsi termine. Testi riservati. Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria a quella ex adverso articolata. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e termini stabiliti dalla legge, anche in relazione al comportamento processuale di controparte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Sig. Parte_1 proprietario intavolato della casa di abitazione contraddistinta dalla P.M. 2 della p.ed. 22 in C.C. OL, ha notificato, in data 22 marzo 2022, atto di citazione nei confronti dei convenuti con il quale ha rappresentato: che la proprietà gode di una tettoia (costruzione in mattoni e legno a copertura di un'area di circa 19 mq, realizzata in aderenza all'edificio di proprietà dell'attore) costruita sul lato nord-est dell'edificio e collocata sulla particella p.ed. 19, p.m. 2 di CP proprietà dei Sig.ri CP_1 e -; che essa era presente da tempo, essendo rilevabile sin dai progetti di risanamento urbano dell'immobile del luglio 1973; che tale manufatto, realizzato dai genitori dell'attore, così come l'area sottostante, sono sempre stati nella disponibilità e nella cura dei proprietari della p.ed. 22 e che lo stesso è stato da sempre posseduto e utilizzato dall'attore e dai suoi danti causa in modo pubblico, pacifico e ininterrotto;
che la superficie sottostante è stata adibita, negli ultimi 40 anni, a deposito di materiale anche edile da parte dell'attore; che, inoltre, per accedere a tale area, egli e i suoi genitori hanno da sempre esercitato in modo pubblico e indisturbato (da ormai più di 70 anni) il passaggio sulla p.f. 7/1, di proprietà per la quota di ½ ciascuno dei coniugi CP_1 e AL RL (già gravata da servitù di passo a piedi, con bestie e veicoli a favore della p.ed. 19 P.M. 2, sulla cui superficie insiste, appunto, l'anzidetta tettoia e deposito).
Sulla base dei fatti rappresentati, ritenendosi maturato il possesso utile all'usucapione ai sensi dell'articolo 1158 del codice civile, ha, dunque, chiesto di "in via principale: accertare e dichiarare che la tettoia e il corrispondente sedime pertinenziale alla p.ed. 22, P.T. 119 II in C.C. OL I e insistente sulla p.ed. 19, P.M. 2 P.T. 119 II in C.C. OL I è di proprietà esclusiva dell'attore per maturata usucapione acquisitiva, per possesso pacifico, continuato ed ultraventannale, con conseguente ordine di intavolazione a suo favore, previo eventuale scorporo e frazionamento;
in via principale: accertare e dichiarare che, in favore della suddetta area e costruzione oggetto di usucapione, grava, a carico della p.f. 7/1 in P.T. 255 II C.C OL I la servitù di passo a piedi, con bestie e veicoli a qualsiasi trazione per accedere alla, rispettivamente, recedere dalla strada provinciale così come intavolata sub G.N. 358/4; - in via subordinata: accertare e dichiarare che il diritto di servitù di passo a piedi, e con qualsiasi mezzo, grava a carico della p.f. 7/1 in P.T. 255 II
C.C OL I e a favore della summenzionata area e costruzione oggetto di usucapione, in forza dell'esercizio pubblico e indisturbato ultraventennale".
Con comparsa di costituzione e di risposta di data 30 giugno 2022, si sono costituiti i convenuti e CP_2 i quali hanno contestato, integralmente, in fatto e in diritto, tutte le CP_1
domande, deduzioni e allegazioni di parte attrice, in particolare deducendo:
-la carenza di legittimazione passiva e di titolarità passiva del rapporto controverso, avendo essi (e
AL RL), in data 15 marzo 2022, ceduto le proprietà in CP_4 ciascuno per le rispettive titolarità e quote, della p.ed. 19 p.m. 2 e della porzione della p.f. 7/1 in discussione
(escorporata dalla medesima e incorporata nella neoformata p.f. 7/3, ora di proprietà del Sig.
Controparte_3
-la carenza di interesse dell'attore nel proseguire il giudizio, per inutilità della sentenza, come risulterebbe resa anche laddove fosse in totale accoglimento delle domande attoree (avendo, infatti, quest'ultimo chiesto di dichiarare che la servitù di passaggio graverebbe a carico della p.f. 7/1 e in favore dell'area che intende usucapire, tale domanda non gli porterebbe alcun giovamento, "non essendo né la p.f 7/1 attuale -su cui la servitù non è stata cancellata per una mera dimenticanza in fase di redazione dell'atto di vendita, essendo ora il confine della 7/1 ben distante da quello della p.ed. 19 p.m.
2- né la p.f. 7/1, nella sua estensione precedente al tipo di frazionamento adiacenti all'area che l'attore pretende di aver usucapito");
-nel merito, la mancanza dei requisiti per l'usucapione: per assenza di apparenza della servitù di passaggio (in quanto la stradina di accesso in oggetto riporta segni visibili -sebbene sporadici- di passaggio per l'utilità del fondo dominante p.f. 19 p.m. 2, ma non vi è alcuna apparenza che faccia intendere che tale passaggio sia esercitato anche nell'interesse specifico dell'area di cui si pretende sia avvenuta l'usucapione); per difetto del decorso del tempo utile ad usucapire il diritto di proprietà
e dell'esclusività del possesso, sia perché l'area veniva utilizzata anche dai convenuti (almeno fino alla fine del 2006, quando morì la madre ed, in ogni caso, avendo l'attore, Persona_3
dopo il 2006, utilizzato la tettoia solo per mera tolleranza da parte dei proprietari), sia perché l'area era accessibile a tutti.
In virtù delle difese dai medesimi esposte, i predetti convenuti hanno pertanto domandato “in rito, in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis
(o 5) del d.lgs. n. 28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, con onere di introduzione a carico dell'attrice; nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva/titolarità del rapporto controverso di CP_2 CP_1 e AL RL in EZ per i motivi meglio esposti in و
narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande contro loro rivolte, disponendone l'estromissione dal presente giudizio;
accertare e dichiarare la carenza interesse dell'attore nella prosecuzione del presente giudizio, per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande avanzate, con conseguente rigetto delle medesime;
in via principale, rigettare le domande tutte rivolte dall'attrice contro e CP_2 poiché CP_1
,
infondate in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari e con condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate con aumento del
30% ex art. 1 comma 2 lett. "b" del D.M.
9.3.2018 n. 37, alla luce della redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale dei documenti allegati".
Con comparsa di costituzione e di risposta di data 30 giugno 2022, si è costituito, nel presente giudizio, il Sig. Controparte_3 il quale ha contestato, in fatto e in diritto, tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, in particolare deducendo: -il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 nonostante la materia in questione afferisca all'area dei diritti reali;
-la nullità dell'atto di citazione, in quanto il contenuto e le sue conclusioni non permettono di individuare la cosa oggetto della domanda (non essendo indicato con chiarezza quale sarebbe la superficie su cui si ritiene maturata l'usucapione, anche alla luce delle modifiche intervenute sulla tettoia/legnaia nel corso del tempo);
-la mancanza di interesse da parte dell'attore, in quanto anche nel caso di accoglimento delle domande avanzate in via principale e subordinata (riguardanti la servitù di passo a piedi, con bestie e veicoli sub G.N. 358/4)- egli non avrebbe in alcun modo possibilità di accedere alla tettoia e al terreno sottostante dei quali pretende di aver usucapito il diritto di proprietà (essendo la distanza, dal confine con la p.f. 7/1 alla tettoia, di parecchi metri e, conseguentemente, un'usucapione del diritto di transito a piedi e con mezzi meccanici sulla p.f. 7/1 non condurrebbe, essa sola, alla tettoia e dovendosi la servitù sub G.N. 358/4, ancora intavolata per mera dimenticanza, essersi estinta per confusione);
-la propria buona fede, in quanto, alla data dell'acquisto dell'immobile e delle relative pertinenze
(in data 15 marzo 2022), non era annotato alcun atto di citazione o iscritto alcun gravame su detto immobile e -sulla scorta del principio della pubblica fede- quanto non è iscritto nel Libro Fondiario
è inefficace contro i terzi di buona fede e quanto, al contrario, è iscritto si ha per esistente in favore dei terzi stessi;
-la carenza del requisito dell'apparenza, in quanto nella strada di accesso che insisteva sulla p.f. 7/1
(e soprattutto nel cortile pertinenziale della p.ed. 19 p.m. 2) non vi erano segni inequivocabili di passaggio che facessero pensare all'accesso di qualsivoglia soggetto per utilizzare la tettoia insistente sul fondo;
-il difetto del requisito dell'esclusività del possesso ai fini della pretesa intervenuta usucapione, in quanto il manufatto appare di recente costruzione (non potendosi attribuire ai mattoni di sostegno un'epoca di costruzione risalente a vent'anni fa) e il Sig. CP_3 mai avendo visto l'attore depositare materiale sotto alla tettoia, mentre, invece, egli stesso aveva utilizzato, in varie occasioni, la medesima, deponendovi materiale anche edile nonché occupandone lo spazio antistante con un compressore industriale.
Il Sig. CP_3 inoltre, ha proposto domanda trasversale (di accertare e dichiarare
l'inadempimento dei convenuti CP_1 AL RL e CP_2 quali venditori ciascuno per و "
quanto di propria spettanza e titolarità) in ipotesi di accoglimento della domanda attrice, rappresentando che, in una simile situazione, egli si troverebbe ad essere spogliato di un bene da esso acquistato con regolare pagamento e di cui i venditori avevano garantito la piena proprietà nonché l'assenza di diritti di terzi.
Per il caso in cui, allora, in forza della sentenza in questione, egli si trovasse a subire tale evizione parziale, ha domandato una congrua riduzione di prezzo, quantificabile nel 15% del prezzo pagato per l'immobile, e, pertanto, nell'importo di € 4.095,00, con conseguente condanna dei suoi danti causa al pagamento di tale somma.
Il predetto ha, dunque, chiesto: "in via pregiudiziale, in rito, dichiarare improcedibile il giudizio ai sensi del d.lgs 28/2010 per mancato esperimento del tentativo di mediazione e, conseguentemente, dare un termine all'attore entro il quale attivare la procedura di mediazione innanzi all'apposito organismo, decorso il quale senza che sia stato esperito il tentativo, dichiarare l'azione improcedibile con conseguente condanna alle spese]; in via pregiudiziale, in rito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., stante la domanda trasversale avanzata con il presente atto nei confronti di altri convenuti, qualora non già costituiti, si chiede il Giudice adito voglia differire l'udienza di comparizione alo scopo di consentirne la citazione nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.; dichiarare nullo l'atto di citazione per indeterminatezza della cosa oggetto, con ogni provvedimento conseguente;
dichiarare inammissibili le domande dell'attore per carenza di interesse, per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto;
in via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, in accoglimento della domanda
"codice fiscale [...] trasversale, accertare e dichiarare l'inadempimento dei sigg. CP_1
CP_2 codice fiscale
- DA AR inCodice Fiscale_10 C.F. 9 ;
quali venditori ciascuno per quanto di propria Pt_1 codice fiscale Codice Fiscale_11 "
spettanza e titolarità, della p.ed. 19 p.m. 2, della p.f. 6/2, della p.f. 7/3, tutte in C.C. OL I, per l'effetto, condannarli al pagamento dei danni da evizione che si quantificano in quantificano in €
4.095,00, o in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa nei limiti dello scaglione di valore della domanda, oltre alla condanna alla rifusione delle spese di giudizio che il sig. Controparte_3 sarà eventualmente tenuto a corrispondere all'attore; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CNPA come per legge". All'udienza del 20 luglio 2022, è stata dichiarata la contumacia di AL RL e le parti hanno dato atto del dover ancora svolgere la prima udienza del procedimento di mediazione (fissata per il
6 settembre 2022).
All'udienza dell'11 gennaio 2023, è stato dato atto dell'infruttuoso esperimento della mediazione.
Con ordinanza del 5 giugno 2023, il Giudice ha ammesso la prova per interrogatorio formale e testi, abilitando tutte le parti alla prova contraria e delegando il GOP per la relativa assunzione -delega confermata con provvedimento del 10 ottobre 2023- e riservandosi sull'istanza di C.T.U. all'esito dell'espletamento della prova orale.
Alle udienze del 12 ottobre 2023, del 17 novembre 2023 e del 26 febbraio 2024, davanti al GOP, si
è proceduto all'assunzione della prova orale ammessa.
All'udienza del 13 marzo 2024, su richiesta dei procuratori, il Giudice ha disposto la prosecuzione della prova orale (la quale è stata assunta, davanti al GOP, in data 26 luglio 2024).
All'udienza del 26 luglio 2024, è stata del pari proseguita l'attività di assunzione della prova orale ammessa.
All'udienza del 06 novembre 2024, parte attrice ha insistito nelle richieste di cui al verbale del 26 luglio 2024, mentre i convenuti hanno domandato fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13 novembre 2024, nella quale, celebrata nelle modalità di cui all'articolo 127ter. c.p.c., la stessa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
Con decreto di data 16-05-2025, la causa è stata rimessa sul ruolo, reputandosi necessario l'espletamento di un supplemento di prova.
All'udienza del 05-11-2025, si è proceduto con l'assunzione della prova orale ammessa ed, al termine di tale attività, il procedimento è stato rinviato, per la discussione orale, ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., alla presente udienza, con assegnazione di termine alle parti per brevi note conclusive sino al 03-12-2025.
Orbene, tanto rappresentato, si ritiene che la domanda attorea sia infondata per le ragioni di seguito evidenziate.
Deve, in primis, rammentarsi il granitico principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale il giudice adito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente ai fine del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie (v.
Cassazione, ordinanza 8 agosto 2019, n. 21210; sentenze della Corte di Cassazione civile n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015).
E, poi, notorio che ai sensi l'art 2697 c.c. "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda" in quanto, nel nostro ordinamento vale il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit” nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi con l'ovvia conseguenza che chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. L'adempimento dell'onere della prova, pertanto, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del giudice e costituisce la premessa necessaria alla richiesta di attribuzione di un bene della vita e, in virtù del disposto di cui all'art. 116 c.p.c. "il Giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente".
Tanto premesso, con riferimento alla vicenda in questione, occorre rilevare che è, in linea generale, noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. E, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. I giudici di legittimità e di merito
- pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova
-
certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte
d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151).
A ciò si aggiunga che "il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna" (tra le altre, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 17322 del 23/07/2010 e Sentenza della Corte di Cassazione civile n.5487 del 2004).
Sulla scorta delle considerazioni espresse deve, in primo luogo, ribadirsi il concetto che, in materia di prova, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem.
A tal proposito, ha precisato, anche di recente, la Suprema Corte che "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” (cfr: Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI,
4 luglio 2011, n. 14593). Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni. Ovvia conseguenza è che la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso (Cass. Civile n. 21837 del 2018). Non è, in altri termini, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene "da tempo immemorabile" ovvero "da oltre venti anni et similia", giacche' l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere maturata l'usucapione e ciò in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez.
II, 26.04.2011, n. 9325).
Quanto, poi, al compimento delle attività utili all'usucapione, si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità, relativamente ad alcune fattispecie, differenti rispetto a quella in questione ma con individuazione di criteri di portata generale, si sia espressa nel senso di ritenere che "Non è configurabile quale possesso "ad usucapionem" il comportamento consistente nell'uso di una striscia di terreno ricoperta di ghiaia come parcheggio e spazio di manovra, non essendo detta condotta di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà
e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene, in quanto la copertura dell'area con ghiaia non integra un'opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario, mentre l'utilizzo a scopo di parcheggio рид risultare tolleranza" (cfr: transitoriamente consentito per mera
Sentenza n. 10894 del 08/05/2013), che "Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (cfr: Sentenza n. 18215 del 29/07/2013), rilevando, dunque, come
"ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare" (cfr: Sentenza n. 18392 del 24/08/2006), e, altresì, puntualizzando che “Nè gli elementi di giudizio indicati dal ricorrente nella presentazione della domanda di sanatoria del manufatto, il pagamento per intero dell'oblazione relativa, la dichiarazione di avere ultimato il bene nell'anno 1982, sono idonei a colmare la dimostrazione che il ricorrente era tenuto a dare in ordine al suo possesso uti dominus, trattandosi di eventi neutri, come bene evidenziato dalla corte territoriale, non specificamente pertinenti ad identificare un possesso uti dominus" (tanto si legge in motivazione nella sentenza della Corte di Cassazione civile n. 21873 del 2018).
Orbene, trasfondendo i richiamati principi al caso che ci occupa, non può non rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà da parte dell'attore è risultato privo di fondamento non essendo emersa, dalle risultanze processuali, la prova dell'usucapione nei modi e nei termini fin qui illustrati.
Ed invero, deve, anzitutto, evidenziarsi che l'attore, nel proprio atto introduttivo, si è limitato a rappresentare come la costruzione (in mattoni e legno a copertura di un'area di circa 19 mq), oggetto di usucapione, fosse risalente “a tempo immemorabile” e che la stessa - unitamente all'area sottostante - siano, da sempre, stati posseduti ed utilizzati da parte del medesimo e dai suoi danti causa "in modo pubblico, pacifico ed interrotto", senza, dunque, ben specificare né il momento né le modalità con cui è avvenuto l'impossessamento.
Le stesse prove orali, per come articolate nella memoria ex articolo 183 comma VI n. 2 c.p.c., non offrono alcun elemento aggiuntivo rispetto al contenuto dell'atto di citazione, essendo le stesse del pari prive di riferimenti temporali (in particolare, al capitolo 3), si legge che “ ...la tettoia .....è così come l'area sottostante....è sempre stata nella disponibilità e nella cura dei proprietari della p. ed. 22"; al capitolo 4), si legge: "vero che la tettoia e l'area sottostante è sempre stata posseduta e utilizzata dall'odierno attore e dai suoi danti causa in modo pubblico, pacifico ed interrotto"; al capitolo 12) si legge: "vero è che, il sig. CP_1 e prima di lui i suoi danti causa, si sono sempre mostrati pubblicamente e pacificamente quali unici proprietari tanto della tettoia......quanto della relativa area di deposito...."), nonché di puntuali riferimenti in merito alle attività in cui l'esercizio del predetto possesso si sarebbe estrinsecato.
-Più puntuali, invece, appaiono le circostanze anche sotto il profilo temporale - in ordine allo specifico utilizzo della superficie, interessata dalla tettoia, quale deposito di materiale anche edile da parte dell'attore, già a partire dagli anni 80, e prima di lui da parte dei suoi genitori (in particolare, circostanze rappresentate ai capitoli 5) e 6) della memoria ex articolo 183 comma VI n.
2 c.p.c. di parte attrice), sebbene, come appresso si dirà, rimaste indimostrate sotto il profilo dell'uso esclusivo.
Ed invero, a riguardo, occorre evidenziare, oltre ai predetti rilievi già in punto di allegazione, che, per quanto, poi, la superiore circostanza, relativa al godimento, da parte dell'attore, della tettoia, e, dunque, dell'area ad essa sottostante, sia stata confermata da tutti i testi attorei, tuttavia, da quanto è emerso dalla complessiva prova orale espletata, non può, in ogni caso, escludersi l'esercizio di un possesso anche da parte dei convenuti, proprietari della particella p.ed. 19, pm.2 (prima individuati nei Signori CP_1 e CP_2 e, poi, nel Sig. Controparte_3
Segnatamente, si rileva che, per il periodo antecedente alla locazione dell'immobile al Sig.
Controparte_3 (relativa all'anno 2017), il teste sentita all'udienza del Testimone_3
12.10.2023, ha riferito che, nonostante il trasferimento in casa di riposo, negli anni successivi, comunque, la signora Persona 3 veniva condotta dai figli, soprattutto nel periodo estivo, presso la casa familiare (cfr: "Vero. Tutte le estati portavamo la nonna Persona_3 presso la casa famigliare. Sicuramente fino all'anno 2004 la portavamo presso la casa famigliare, nel 2006 è deceduta") e che quest'ultima era solita “trascorrere, in presenza dei figli, alcune ore del giorno all'aperto nel cortile di pertinenza dell'immobile", specificando, inoltre, che “Sotto la tettoia era presente una panchina e un filo per stendere panni. Non ricordo altro materiale ivi presente” e, dunque, confermando il capitolo di prova (nella specie capitolo 6) della memoria ex articolo 183 comma VI n. 2 c.p.c. dei convenuti CP_1 e CP_2 ) secondo cui "la signora Persona_3 nelle giornate di sole, veniva spesso posizionata, in sedia a rotelle, sotto la tettoia presente nel cortile" (costruita in adiacenza all'immobile dell'attore). La predetta teste ha, poi, aggiunto che "ai pilastri di sostegno della suddetta tettoia erano inoltre appesi i fili utilizzati dalla signora
Persona 3 e dai figli per stendere i panni".
La superiore circostanza appare, inoltre, essere anche confermata dalle dichiarazioni rese da parte del teste di parte convenuta, Testimone_4 la quale, sebbene non abbia potuto riferire in merito alle altre circostanze, ha, in ogni caso, confermato il capitolo 4 della predetta memoria di parte convenuta ovvero la frequentazione, da parte della Sig.ra Persona_3 della casa familiare, nonostante il di lei trasferimento presso la casa di riposo, nonché dal teste Tes_5 il quale ha, invece, dato conferma di tutti i capitoli 4, 5, 6 e 7 della memoria come sopra indicata.
CP_3 siPer il periodo, invece, successivo alla locazione dell'immobile al convenuto rappresenta che il teste Sig. Testimone_6 interrogato sui fatti dedotti da parte convenuta con la
,
memoria istruttoria autorizzata di data 13.03.2023, ha dichiarato di conoscere “.....il signor CP_3 da circa 4/5 anni perché abbiamo amici in comune", nonché di conoscere “i luoghi in quanto personalmente mi sono recato a casa del signor CP_3 ; che il signor CP_3 sin dall'inizio del rapporto di locazione, ha utilizzato il cortile dell'immobile di cui è causa anche per il parcheggio del proprio autocarro e per il deposito di attrezzi e strumenti di lavoro (udienza del 12 ottobre 2023 nella quale il predetto teste ha riferito che: "Per il periodo che ho frequentato io sì, tanto che abbiamo avuto modo di effettuare delle grigliate all'esterno dell'abitazione; a ritroso negli ultimi quattro anni;
da prima del Covid e fino all'inizio di quest'anno, quando mi sono trasferito a Roma;
posso riferire che io stesso utilizzavo la tettoia per appoggiare anche oggetti personali;
vi erano dei pannelli di legno e reti plastificate da cantiere di proprietà del signor CP_3 sui quali appoggiavamo oggetti vari), che, in particolare, sin dall'inizio del rapporto di locazione, quest'ultimo avrebbe accatastato materiali e posizionato attrezzi sotto la tettoia presente nel cortile ("Vero. Confermo di avere visto materiale sotto la tettoia. Tutte le volte che sono andato dal signor CP_3 già da quando era in affitto, ho visto il materiale sotto la tettoia, sino al mio trasferimento a Roma e comunque con cadenza quasi settimanale;
ricordo la rete, legname, una betoniera e un trattorino di proprietà del signor a volte il trattorino veniva CP_3
mi ha riferito che il suddetto parcheggiato a lato della tettoia e a volte sotto;
il signor CP_3
materiale (che usa per l'edilizia) era di sua proprietà"), lo stesso riconoscendo anche quanto rappresentato nel documento numero 6, ovvero il posizionamento, da parte del predetto, del proprio compressore in aderenza con la tettoia;
che, ancora, il Sig. era solito, nei mesi estivi, CP_3
organizzare grigliate e feste con amici nel proprio cortile e che, in tali occasioni, egli e i suoi ospiti hanno utilizzato lo spazio sottostante alla tettoia per riporre e tenere all'ombra vari oggetti quali bevande, generi alimentari e impianti audio per la musica (sul punto, per altro, dovendosi respingere la contestazione sul capitolo 17, effettuata da parte attrice, non avendo il teste espresso alcuna valutazione, ma semmai essendosi limitato a riportare una circostanza ad esso a sua volta riferitagli da parte dell'attore e, come tale, non valorizzabile in tale sede).
Anche il teste del convenuto Controparte_3 ovvero all'udienza del 17 Testimone_7
,
utilizzava il cortile per riporre il proprio novembre 2023, ha riferito che "il signor CP_3
CP_3 riponeva strumenti e attrezzi da lavoro;
autocarro; sempre nello stesso cortile il signor lo so perché il figlio del signor CP_3 è un mio caro amico e quindi frequento spesso i luoghi di causa, da almeno5-6 anni;
preciso che nella foto che mi viene mostrata l'area, attualmente occupata da una Fiat Panda, è esattamente l'area dove il signor CP_3 ripone l'autocarro; gli attrezzi e strumenti venivano invece riposti dal sig. CP_3 in parte fuori dalla tettoia e in parte sotto la stessa (anche sopra la legna che si vede); preciso inoltre che il muro dove viene parcheggiato l'autocarro è il muro perimetrale della casa del signor CP_3 così come il portone che si vede in foto". Il predetto teste ha, inoltre, confermato il capitolo 12, rilevando, dunque, come il suddetto convenuto, sin dall'inizio del rapporto di locazione, avrebbe accatastato materiali e posizionato attrezzi sotto la tettoia presente nel cortile, nonché i successivi capitoli di prova indicati ed anche i capitoli 15 e 16 della superiore memoria, aventi il seguente tenore "il signor CP_3 nei mesi estivi, organizza grigliate e feste con amici nel proprio cortile” e che
"in tali occasioni il signor CP_3 e i suoi ospiti, sin dall'inizio del rapporto di locazione, hanno utilizzato lo spazio sottostante alla tettoia per riporre e tenere all'ombra vari oggetto quali bevande, generi alimentari e impianti audio per la musica".
,Del pari il teste, sempre di parte convenuta, Sig. all'udienza del 26 febbraio Testimone_8
2024, ha riferito che, nel 2021, "in occasione del mio accesso vidi accatastato dell'area materiale e attrezzatura varia;
non ricordo esattamente cosa fosse;
non ricordo con certezza, mi sembra che
CP_3 mi disse che fosse la sua"; ricordando, altresì, di "avere visto il compressore e mi pare che il CP_3 mi disse che tale compressore era suo;
ricordo bene il compressore giallo, che potrebbe essere nella posizione indicatami".
Ora, passando ad esaminare le risultanze delle prove orali articolate da parte attrice, si evidenzia come, da un lato, non dirimente appare essere la deposizione del teste Testimone_9 in '
considerazione del fatto che le vicende, dallo stesso riferite, sono temporalmente collocabili tra l'inverno del 2020 ed il gennaio 2021, avendo quest'ultimo espressamente dichiarato di non essere stato lì prima di quel periodo (con conseguente superfluità anche delle eccezioni sollevate dai convenuti in ordine a tale testimonianza) e, dall'altro lato, come le testimonianze, invece rese da parte del teste CP_1 Testimone_10 Testimone_12 sebbene non vi sia
, Tes_11 e "
dubbio che abbiamo confermato l'utilizzo, anche da parte dell'attore e prima ancora dei di lui danti causa, della tettoia in questione e dello spazio sottostante, tuttavia, le stesse, per quanto sopra esplicitato, non sono idonee ad escludere integralmente un contestuale utilizzo del bene de quo da parte dei convenuti. Per altro, proprio l'ultimo teste sopra menzionato, ha anche riferito che
"Preciso, inoltre, che ho visto il CP_3 depositare materiale sotto la tettoia. L'ho visto depositare materiale nel piazzale e innanzi alla casa” e il medesimo attore, in sede di interrogatorio formale, ha evidenziato la libera usufruibilità dell'area in questione, rappresentando come
"chiunque può mettere le cose sotto la tettoia in quanto la stessa area non è recintata o chiusa al pubblico”; circostanza quest'ultima che impedisce, dunque, anche sulla base della sussistenza di ulteriori elementi presuntivi, di ritenere che l'esercizio del possesso da parte dell'attore sia avvenuto uti dominus.
In altri termini si ritiene che, nel presente giudizio, sia rimasto indimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, che, ai sensi dell'art. 1141 c.c., rende operante la presunzione di possesso. Carenza probatoria quest'ultima che assume importanza decisiva poiché, per la sussistenza dell'animus possidendi, richiesto per usucapire un bene, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (circostanza in cui, appunto, la Corte di Cassazione ha ritenuto non pienamente raggiunta la prova, reputando a riguardo non sufficiente aver svolto sul fondo, che si asserisce di aver usucapito, l'attività di coltivazione, in quanto detta attività non comporta di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui) (cfr. Cass. 9325/2011).
Anche nel caso di specie, in sostanza, si reputa che l'attività posta in essere dall'attore non sia di per sé incompatibile con la proprietà altrui, essendo, invece, necessario che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (cfr. Cass. 18215/2013), e ciò anche in applicazione del principio a tenore del quale “In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (cfr: Sentenza n. 11277 del 29/05/2015).
Quindi se, da un lato, già le allegazioni iniziali di parte attrice, attesa la loro genericità sotto il profilo temporale e le modalità dell'esercizio del possesso, risultavano carenti al fine di far ritenere integrata la fattispecie dell'acquisto della proprietà per usucapione, dall'altro lato, si ritiene, ancora, che alcuna prova decisiva sia stata fornita, nel corso del presente procedimento, al fine di corroborare, nei termini rigorosi richiesti, la fondatezza della domanda de qua, con riferimento al corpus e all'animus possidendi.
Anche la stessa condotta tenuta da parte dell'attore, volta a trasferire l'area in questione in suo favore a titolo derivativo, si pone in contrasto con un eventuale intervenuto acquisto, da parte dello stesso, di tale area a titolo originario (a pagina 5 dell'atto di citazione si legge in particolare che “il sig. CP_1 era intenzionato a "regolarizzare" la situazione della tettoia e già nel gennaio 2020 aveva, d'accordo con il sig. CP_1 dato incarico a un tecnico per la variazione del piano divisionale materiale della p.ed. 19 e per la creazione di una nuova porzione materiale che identificasse la tettoia da intavolare a suo nome").
Né, ancora, si ritiene che il supplemento istruttorio, assunto all'udienza del 05-11-2025, abbia fornito ulteriori elementi valorizzabili ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, avendo, in particolare, le dichiarazioni rese dai testi Tes_2 e Testimone_1 solo confermato l'utilizzo della tettoia da parte dell'attore, ma non anche, tenuto anche conto del quadro probatorio complessivo in atti e dei rilievi sopra formulati, l'uso esclusivo di essa da parte di quest'ultimo. Da ultimo, riguardo alla posizione del convenuto CP_3 non va neppure trascurato di considerare che “nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, il conflitto tra l'acquirente per atto fra vivi dall'intestatario tavolare e chi abbia acquistato il bene per usucapione si risolve in base all'art. 5 del r.d. n. 499 del 1929, che prevede il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, per cui l'acquisto effettuato in base a dette risultanze si presume avvenuto in buona fede, ed è onere del terzo che sostiene di aver acquistato il bene per usucapione provare che colui che ha acquistato dal titolare del bene in base al libro fondiario era in malafede, essendo stato a conoscenza della sussistenza dell'usucapione maturata ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta, o essendo stato in grado di apprenderlo facendo uso dell'ordinaria diligenza" (cfr: Sentenza della Corte di Cassazione civile n. 29089 del
05-12-2017).
Mentre nel sistema della trascrizione, inoltre, l'acquisto di diritti reali per usucapione è sempre opponibile ai terzi anche quando l'acquisto medesimo non risulti dai registri immobiliari, nel sistema tavolare, invece, i diritti acquistati a titolo originario, pur operando indipendentemente dall'iscrizione, sono inopponibili ai terzi che abbiano acquistato diritti reali sulla fede del libro fondiario anteriormente all'iscrizione o cancellazione, o all'annotazione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l'iscrizione o la cancellazione (cfr. art. 5 comma 3 RD 499/1929). Nel sistema tavolare, in altri termini, gli acquisti a titolo originario non resi pubblici sono precari, potendo essere persi in favore di chi acquisti (ormai a non domino) dal titolare intavolato diritti incompatibili, cosicché, nel conflitto tra titolare extratavolare ed avente causa dal titolare iscritto,
prevale il terzo che acquista a non domino sulla base delle risultanze delle pubbliche tavole, trovando peraltro deroga, il principio posto dal citato articolo 5, soltanto nei confronti del terzo di malafede, e cioè del terzo che, al momento della domanda di iscrizione del suo diritto, era a conoscenza della reale situazione extratavolare.
Orbene, nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta la prova della mala fede del predetto convenuto, non essendo, in particolare, emersa la prova della conoscenza, da parte di quest'ultimo, al momento della compravendita, dell'avvenuto acquisto per usucapione, da parte dell'attore, della proprietà della particella in contestazione.
A riguardo, si rappresenta, in particolare, che tale prova non è neppure emersa a seguito dell'escussione dei testi, sentiti all'udienza del 05-11.2025, i quali, sul punto, hanno rispettivamente riferito che "Noi andavamo giù a prendere il materiale sotto la tettoia;
dunque, lui ci ha visto prendere personalmente tale materiale. Pertanto, lui sapeva dell'uso di tale spazio. Io non ne ho mai personalmente parlato con il Che io sappia, mio padre ne aveva parlato colCP_3 vecchio proprietario dell'appartamento, il Sig. CP_1, ribadendo che era suo quello spazio. Questa circostanza l'ho potuta constatare anche personalmente. Non so se mio padre abbia mai parlato di questa tettoia, invece, col Sig. CP_3 davanti a me non ne hanno mai parlato" (testimonianza resa dal teste Tes_2 dalla quale semmai può trarsi la prova della conoscenza di un mero uso, da parte dell'attore, della tettoia in questione, ma non anche di un eventuale uso esclusivo, ad opera di quest'ultimo, protratto per il tempo utile richiesto per l'usucapione) e che "Conosco il Sig.
CP_3 di vista, non ho mai avuto modo di parlarci. Lo conosco perché lui abita nell'appartamento in cui prima era in affitto. Conosco il fratello. Presumo che il Sig. CP_3 fosse a conoscenza dell'utilizzo esclusivo di tale tettoia da parte di mio padre, in quanto era a conoscenza di tutto il paese che mio padre utilizzava tale tettoia" (cfr: testimonianza resa dal teste
Tes_13 la quale ha fondato l'assunto della conoscenza dell'uso esclusivo della tettoia da parte dell'attore su semplici congetture, come anche dimostrato dalla successiva impossibilità di circostanziare i fatti: “A chiarimento del Giudice se ricorda di qualche fatto specifico ovvero di qualche conversazione tra il Sig. CP_3 e il Sig. Parte_1 il teste risponde che non ha mai assistito a conversazioni in merito all'utilizzo di tale tettoia”). Del pari, i precedenti testi non hanno fornito alcun elemento utile a proposito (il teste di parte attrice Testimone_9 , sul capitolo 16 della memoria ex articolo 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte attrice, avendo dichiarato "Non lo so,
perché non ho mai parlato con il sig. CP_3 mentre sul capitolo 17 della predetta memoria avendo riferito: "Non ho mai parlato con il sig. Quanto so in parte mi è stato riferito CP_3
dal Sig. Parte_1 Io stesso però ho invitato a regolarizzare la posizione con CP_1 Parte_1
[...] in quanto, essendo quest'ultimo titolare tavolarmente della tettoia era l'unico legittimato a procedere alla regolarizzazione della stessa situazione. Preciso che gli accordi tra CP_1 e
CP_1 ha riferito, sul punto, su Parte_1 non erano a mia conoscenza"; infine, il teste come anche il teste Tes_11 e tutti circostanze a sua volte riferitegli da parte di Parte_1 gli altri testi escussi).
Ne consegue, pertanto, il rigetto della superiore domanda volta in via principale ad "accertare e dichiarare che la tettoia e il corrispondente sedime con superficie di m 7.20 x m 2.90 -pertinenziale alla p.ed. 22, P.T. 119 II in C.C. OL I e insistente sulla p.ed. 19, P.M. 2 P.T. 118 II in C.C.
OL I, rappresentato nel doc. 4, è di proprietà esclusiva dell'attore per maturata usucapione acquisitiva, per possesso pacifico, continuato ed ultraventannale, con conseguente ordine di intavolazione a suo favore, previo eventuale scorporo e frazionamento".
Per quanto, adesso, attiene alla domanda, posta in via principale sempre dell'attore e diretta all'accertamento e alla dichiarazione che "il diritto di servitù di passo a piedi, e con qualsiasi mezzo, secondo la rappresentazione di cui ai docc. 4 e 14, grava a carico della p.f. 7/3 in P.T. 372 II C.C OL I e a favore della summenzionata area e costruzione oggetto di usucapione, in forza dell'esercizio pubblico e indisturbato ultraventennale", si evidenzia che il mancato accoglimento della prima domanda di usucapione, volta appunto ad ottenere il positivo di accertamento dell'intervenuto acquisto, da parte di Parte_1 della proprietà della tettoia ed, in particolare, dell'area alla stessa sottostante, determina anche il rigetto di tale richiesta. Per quanto, difatti, si tratti di domande formulate in via autonoma, il mancato accertamento della proprietà, in capo all'attore, della porzione della p.ed. 19, P.M. 2 P.T. 118 II in C.C. OL I (e della tettoia alla stessa sovrastante) esclude, in radice, la sussistenza di uno dei presupposti fondamenti della servitù ovvero la titolarità del fondo dominante da parte di colui che agisca per il riconoscimento del diritto di servitù a carico del fondo servente;
il diritto di servitù, difatti, per come descritto dallo stesso articolo 1027 del codice civile, consiste nel “peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario".
Ed ancora, per quanto poi attiene alla domanda esercitata da parte attrice in via subordinata,
("accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione della summenzionata area e costruzione, accertare e dichiarare che la suddetta area è interclusa e conseguentemente costituirsi ex art. 1051
c.c. servitù coattiva di passo a piedi, e con qualsiasi mezzo, secondo la rappresentazione di cui al doc. 4, gravante sulla p.f. 7/3 in P.T. 372 II C.C OL I a favore della stessa area, determinando la relativa indennità"), premessa l'ammissibilità di tale richiesta atteso che, con riferimento alla mutatio libelli, deve ritenersi “corretta la decisione che a fronte dell'accoglimento in primo grado della domanda di declaratoria della acquisizione di una servitù di passaggio sulla base di titolo contrattuale, in secondo grado aveva accolto la domanda ritenendo la servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, poiché' gli elementi di fatto e le vicende giuridiche esposti dall'attore nella domanda inizialmente formulata erano sufficienti a delineare, anche in mancanza di una espressa menzione dell'articolo 1062 c.c., la destinazione del padre di famiglia quale fatto costitutivo del diritto di transito oggetto della controversia" (cfr. Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 1 marzo 2018, n. 4872), si ritiene del pari che, stante il mancato accoglimento della domanda principale, la stessa non possa neppure accogliersi, mancando, difatti, un presupposto necessario ai fini del positivo accertamento del diritto vantato.
Assorbita nel rigetto della domanda attorea, anche in virtù dell'applicazione del principio della ragione più liquida, appaiono tutte le altre doglianze dei convenuti, compresa la questione preliminare del difetto di legittimazione passiva (per quanto attiene ai convenuti CP_1 e
CP_2 Del pari assorbita, nel rigetto della domanda attorea principale, va considerata la
•
domanda riconvenzionale trasversale, proposta da parte del convenuto Controparte_3 nei confronti dei predetti convenuti. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice, sia nei riguardi dei convenuti CP_2 sia nei confronti del convenuto CP_3CP_1 e
[...] nonché liquidate sulla base del valore della causa (scaglione ricompreso tra gli euro 1.101 e gli euro 5.200), con considerazione di tutte le fasi del giudizio ed applicazione dei valori medi. Non si ritiene, invece, doversi far luogo all'applicazione della maggiorazione dei compensi ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 in difetto di atti e documenti con notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023).
Nei rapporti con la convenuta DA RL, stante la mancata costituzione in giudizio di quest'ultima e, dunque, l'assenza di attività difensiva da parte della stessa, si ritiene che le spese di lite vadano integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Laura Di
Bernardi, rigettata ogni altra domanda eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:
RIGETTA le domande proposte dall'attore Parte_1
DA parte attrice al pagamento delle spese di lite, a favore dei convenuti CP_1 e CP_2 che liquida nella misura di euro 2.552,00, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
DA parte attrice al pagamento delle spese di lite, a favore del convenuto CP_3
[...] che liquida nella misura di euro 2.552,00, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
COMPENSA le spese di lite nei rapporti tra l'attore Parte_1 e la convenuta DALLONA
RL.
Così deciso in Trento, in data 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Di Bernardi
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 10 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Laura Di Bernardi, viene chiamata la causa
R.G. n. 874 dell'anno 2022 promossa da
l'avv. Cristina Postal anche in sostituzione dell'avv. Carlin ON;
Parte_1
contro
CP_1 e CP_2
e
Controparte_3
Si dà atto che sono presenti ai fini della pratica forense i dottori Persona_1 e Per_2
[...] .
Si dà atto che sono presenti l'avv. Cristina Postal per Parte_1
l'avv. Nicola Recla per i convenuti CP_1 e Pt_1
l'avv. Matteo Pellegatti per Controparte_3
L'avvocato Postal contesta le note avversarie per Parte_2 CP_1 e, in particolare, quanto all'asserito contrasto tra le testimonianze rese, all'aera oggetto di causa, all'erronea vocatio in ius e all'erronea indicazione delle particelle oggetto di causa, nonché al difetto di legittimazione passiva,
alla mutatio libelli, all'individuazione dell'area oggetto di usucapione e all'accertamento della servitù di passo.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e delle note conclusive telematiche depositate. Si ritira in camera
IL GIUDICE ISTRUTTORE
di consiglio per la decisione
Il Giudice
Dott.ssa Laura Di Bernardi Alle ore 17:16 viene riaperto il verbale ed il giudice emette la seguente pronuncia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Di Bernardi, all'udienza del
10/12/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in assenza delle parti, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 874 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
Codice Fiscale_1 ), nato a [...] il [...] e residente a (C.F. Parte_1
Campodenno Fraz. OL, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. 1
ON Carlin (C.F. Codice Fiscale_2 ; tel. 0461.985685; fax 0461.1738808; recapito PEC:
e-mail: e dall'avv. Cristina Email_1 Email_2
Postal (C.F. Codice Fiscale_3 ; tel. 0461.985685; fax 0461.1738808; recapito PEC:
Email_3 e-mail: Email_4 entrambe del Foro "
di Trento, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in 38122 Trento - Via Giuseppe
Grazioli n. 71, giusta procura a margine dell'atto di citazione
Parte attrice contro
"nato a [...] il [...] e residente CP_1 , c.f.
, C.F. 4 c.f.in Capodenno (TN), fraz. OL, Via Pian n. 18, e CP_2 C.F._5 nata
a Cles (TN) il 20.6.1951 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Recla del Foro di Trento, C.F. Codice Fiscale_6 "ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Trento, Piazza Cesare Battisti n. 26, come da procura ex art. 83 c.p.c. conferita su supporto cartaceo allegato alla comparsa di costituzione e di risposta
Parti convenute e Controparte_3 (C.f. C.F. 7 "nato a [...] 1'8.11.1973 e residente in [...] Fraz. OL Vicolo della Rotonda n.1, rappresentato e difeso dall'Avvocato Matteo Pellegatti (C.f. ), del Foro di Trento, giusta procura ad C.F._8
litem in calce alla comparsa di costituzione e di risposta e presso il suo Studio in 38017 -
LO (TN), Via Alcide Degasperi n. 43 elettivamente domiciliato
Parte convenuta
DA AR in PEZZI, residente in 38030 Giovo (TN) Fraz. Serci n. 15
Parte convenuta contumace
OGGETTO: CA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti costituite concludevano come da note di precisazioni delle conclusioni e segnatamente:
Conclusioni di parte attrice: come da note di precisazione delle conclusioni del 07.11.2024:
"Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: -in via principale: accertare e dichiarare che la tettoia e il corrispondente sedime con superficie di m 7.20 x m 2.90 -pertinenziale alla p.ed. 22,
P.T. 119 II in C.C. OL I e insistente sulla p.ed. 19, P.M. 2 P.T. 118 II in C.C. OL I, rappresentato nei docc. 4 e 14, è di proprietà esclusiva dell'attore per maturata usucapione acquisitiva, per possesso pacifico, continuato ed ultraventennale, con conseguente ordine di intavolazione a suo favore, previo eventuale scorporo e frazionamento;
-sempre in via principale: accertare e dichiarare che il diritto di servitù di passo a piedi, e con qualsiasi mezzo, secondo la rappresentazione di cui ai docc. 4 e 14, grava a carico della p.f. 7/3 in P.T. 372 II C.C OL I e a favore della summenzionata area e costruzione oggetto di usucapione, in forza dell'esercizio pubblico e indisturbato ultraventennale. -In via subordinata: accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione della summenzionata area e costruzione, accertare e dichiarare che la suddetta area è interclusa e conseguentemente costituirsi ex art. 1051 c.c. servitù coattiva di passo a piedi, e con qualsiasi mezzo, secondo la rappresentazione di cui al doc. 4, gravante sulla p.f. 7/3 in P.T. 372 II
C.C OL I a favore della stessa area, determinando la relativa indennità. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario. In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle circostanze dedotte nella narrativa dell'atto di citazione a mezzo dei testi Testimone_1 e Tes_2 e di ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad identificare l'area oggetto di usucapione e la relativa servitù di passo a piedi e con qualsiasi mezzo e a redigere idoneo tipo di frazionamento, ed eventualmente ad accertare l'indennità per la costituzione della servitù. Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..";
CP_1 eConclusioni dei convenuti dei convenuti CP_2 come da comparsa di costituzione e di risposta: “in via pregiudiziale: 1) Dichiararsi l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis (o 5) del d.lgs. n. 28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, con onere di introduzione a carico dell'attrice. NEL MERITO in via preliminare 2) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva / titolarità del rapporto controverso di CP_2 CP_1 e AL
RL in EZ per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande contro loro rivolte, disponendone l'estromissione dal presente giudizio;
3) Accertare e dichiarare la carenza interesse dell'attore nella prosecuzione del presente giudizio, per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande avanzate, con conseguente rigetto delle medesime;
in via principale 3) Rigettare le domande tutte rivolte dall'attrice contro CP_1 CP_2 , poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi meglio e esposti in narrativa. In via istruttoria: Senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova orale, per testi e interrogatorio formale, sui fatti esposti nel presente atto, con riserva di meglio formulare i capitoli di prova nelle memorie ex art. 183 c.p.c. Testi riservati. Con la più ampia riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, eccepire. Si chiede fin d'ora di escludere le dichiarazioni a contenuto testimoniale prodotte da controparte per violazione delle forme di legge previste nell'acquisizione di testimonianze scritte. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari e con condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate con aumento del
30% ex art. 1 comma 2 lett. "b" del D.M.
9.3.2018 n. 37, alla luce della redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale dei documenti allegati"; Conclusioni del convenuto Controparte_3 come da note di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024 e, dunque, come da memoria ex articolo 183 comma VI n. 1 c.p.c.: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis IN VIA PREGIUDIZIALE, IN RITO dichiarare improcedibile il giudizio ai sensi del d.lgs 28/2010 per mancato esperimento del tentativo di mediazione e, conseguentemente, dare un termine all'attore entro il quale attivare la procedura di mediazione innanzi all'apposito organismo, decorso il quale senza che sia stato esperito il tentativo, dichiarare l'azione improcedibile con conseguente condanna alle spese;
IN VIA
PREGIUDIZIALE, IN RITO ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., stante la domanda trasversale avanzata con il presente atto nei confronti di altri convenuti, qualora non già costituiti, si chiede il Giudice adito voglia differire l'udienza di comparizione allo scopo di consentirne la citazione nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.; Dichiarare nullo l'atto di citazione per indeterminatezza della cosa oggetto, con ogni provvedimento conseguente. Dichiarare inammissibili le domande dell'attore per carenza di interesse, per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO Respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, in accoglimento della domanda
CP_1 codice fiscale [...] trasversale, accertare e dichiarare l'inadempimento dei sigg.
C.F. 9 CP_2 , codice fiscale
- DA AR in Codice Fiscale_10
quali venditori ciascuno per quanto di propria Pt_1 codice fiscale Codice Fiscale_11
,
spettanza e titolarità, della p.ed. 19 p.m. 2, della p.f. 6/2, della p.f. 7/3, tutte in C.C. OL I, per l'effetto, condannarli al pagamento dei danni da evizione che si quantificano in € 4.095,00, o in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa nei limiti dello scaglione di valore della domanda, oltre alla condanna alla rifusione delle spese di giudizio che il sig.
Controparte_3 sarà eventualmente tenuto a corrispondere all'attore. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CNPA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA Senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova orale, per interrogatorio formale dell'attore e per testi sulle circostanze di cui al presente atto, con riserva di meglio formulare i relativi capitoli nelle concedende memorie ex art. 183 c.p.c., per cui si chiede sin d'ora fissarsi termine. Testi riservati. Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria a quella ex adverso articolata. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e termini stabiliti dalla legge, anche in relazione al comportamento processuale di controparte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Sig. Parte_1 proprietario intavolato della casa di abitazione contraddistinta dalla P.M. 2 della p.ed. 22 in C.C. OL, ha notificato, in data 22 marzo 2022, atto di citazione nei confronti dei convenuti con il quale ha rappresentato: che la proprietà gode di una tettoia (costruzione in mattoni e legno a copertura di un'area di circa 19 mq, realizzata in aderenza all'edificio di proprietà dell'attore) costruita sul lato nord-est dell'edificio e collocata sulla particella p.ed. 19, p.m. 2 di CP proprietà dei Sig.ri CP_1 e -; che essa era presente da tempo, essendo rilevabile sin dai progetti di risanamento urbano dell'immobile del luglio 1973; che tale manufatto, realizzato dai genitori dell'attore, così come l'area sottostante, sono sempre stati nella disponibilità e nella cura dei proprietari della p.ed. 22 e che lo stesso è stato da sempre posseduto e utilizzato dall'attore e dai suoi danti causa in modo pubblico, pacifico e ininterrotto;
che la superficie sottostante è stata adibita, negli ultimi 40 anni, a deposito di materiale anche edile da parte dell'attore; che, inoltre, per accedere a tale area, egli e i suoi genitori hanno da sempre esercitato in modo pubblico e indisturbato (da ormai più di 70 anni) il passaggio sulla p.f. 7/1, di proprietà per la quota di ½ ciascuno dei coniugi CP_1 e AL RL (già gravata da servitù di passo a piedi, con bestie e veicoli a favore della p.ed. 19 P.M. 2, sulla cui superficie insiste, appunto, l'anzidetta tettoia e deposito).
Sulla base dei fatti rappresentati, ritenendosi maturato il possesso utile all'usucapione ai sensi dell'articolo 1158 del codice civile, ha, dunque, chiesto di "in via principale: accertare e dichiarare che la tettoia e il corrispondente sedime pertinenziale alla p.ed. 22, P.T. 119 II in C.C. OL I e insistente sulla p.ed. 19, P.M. 2 P.T. 119 II in C.C. OL I è di proprietà esclusiva dell'attore per maturata usucapione acquisitiva, per possesso pacifico, continuato ed ultraventannale, con conseguente ordine di intavolazione a suo favore, previo eventuale scorporo e frazionamento;
in via principale: accertare e dichiarare che, in favore della suddetta area e costruzione oggetto di usucapione, grava, a carico della p.f. 7/1 in P.T. 255 II C.C OL I la servitù di passo a piedi, con bestie e veicoli a qualsiasi trazione per accedere alla, rispettivamente, recedere dalla strada provinciale così come intavolata sub G.N. 358/4; - in via subordinata: accertare e dichiarare che il diritto di servitù di passo a piedi, e con qualsiasi mezzo, grava a carico della p.f. 7/1 in P.T. 255 II
C.C OL I e a favore della summenzionata area e costruzione oggetto di usucapione, in forza dell'esercizio pubblico e indisturbato ultraventennale".
Con comparsa di costituzione e di risposta di data 30 giugno 2022, si sono costituiti i convenuti e CP_2 i quali hanno contestato, integralmente, in fatto e in diritto, tutte le CP_1
domande, deduzioni e allegazioni di parte attrice, in particolare deducendo:
-la carenza di legittimazione passiva e di titolarità passiva del rapporto controverso, avendo essi (e
AL RL), in data 15 marzo 2022, ceduto le proprietà in CP_4 ciascuno per le rispettive titolarità e quote, della p.ed. 19 p.m. 2 e della porzione della p.f. 7/1 in discussione
(escorporata dalla medesima e incorporata nella neoformata p.f. 7/3, ora di proprietà del Sig.
Controparte_3
-la carenza di interesse dell'attore nel proseguire il giudizio, per inutilità della sentenza, come risulterebbe resa anche laddove fosse in totale accoglimento delle domande attoree (avendo, infatti, quest'ultimo chiesto di dichiarare che la servitù di passaggio graverebbe a carico della p.f. 7/1 e in favore dell'area che intende usucapire, tale domanda non gli porterebbe alcun giovamento, "non essendo né la p.f 7/1 attuale -su cui la servitù non è stata cancellata per una mera dimenticanza in fase di redazione dell'atto di vendita, essendo ora il confine della 7/1 ben distante da quello della p.ed. 19 p.m.
2- né la p.f. 7/1, nella sua estensione precedente al tipo di frazionamento adiacenti all'area che l'attore pretende di aver usucapito");
-nel merito, la mancanza dei requisiti per l'usucapione: per assenza di apparenza della servitù di passaggio (in quanto la stradina di accesso in oggetto riporta segni visibili -sebbene sporadici- di passaggio per l'utilità del fondo dominante p.f. 19 p.m. 2, ma non vi è alcuna apparenza che faccia intendere che tale passaggio sia esercitato anche nell'interesse specifico dell'area di cui si pretende sia avvenuta l'usucapione); per difetto del decorso del tempo utile ad usucapire il diritto di proprietà
e dell'esclusività del possesso, sia perché l'area veniva utilizzata anche dai convenuti (almeno fino alla fine del 2006, quando morì la madre ed, in ogni caso, avendo l'attore, Persona_3
dopo il 2006, utilizzato la tettoia solo per mera tolleranza da parte dei proprietari), sia perché l'area era accessibile a tutti.
In virtù delle difese dai medesimi esposte, i predetti convenuti hanno pertanto domandato “in rito, in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis
(o 5) del d.lgs. n. 28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, con onere di introduzione a carico dell'attrice; nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva/titolarità del rapporto controverso di CP_2 CP_1 e AL RL in EZ per i motivi meglio esposti in و
narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande contro loro rivolte, disponendone l'estromissione dal presente giudizio;
accertare e dichiarare la carenza interesse dell'attore nella prosecuzione del presente giudizio, per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande avanzate, con conseguente rigetto delle medesime;
in via principale, rigettare le domande tutte rivolte dall'attrice contro e CP_2 poiché CP_1
,
infondate in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari e con condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate con aumento del
30% ex art. 1 comma 2 lett. "b" del D.M.
9.3.2018 n. 37, alla luce della redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale dei documenti allegati".
Con comparsa di costituzione e di risposta di data 30 giugno 2022, si è costituito, nel presente giudizio, il Sig. Controparte_3 il quale ha contestato, in fatto e in diritto, tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, in particolare deducendo: -il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 nonostante la materia in questione afferisca all'area dei diritti reali;
-la nullità dell'atto di citazione, in quanto il contenuto e le sue conclusioni non permettono di individuare la cosa oggetto della domanda (non essendo indicato con chiarezza quale sarebbe la superficie su cui si ritiene maturata l'usucapione, anche alla luce delle modifiche intervenute sulla tettoia/legnaia nel corso del tempo);
-la mancanza di interesse da parte dell'attore, in quanto anche nel caso di accoglimento delle domande avanzate in via principale e subordinata (riguardanti la servitù di passo a piedi, con bestie e veicoli sub G.N. 358/4)- egli non avrebbe in alcun modo possibilità di accedere alla tettoia e al terreno sottostante dei quali pretende di aver usucapito il diritto di proprietà (essendo la distanza, dal confine con la p.f. 7/1 alla tettoia, di parecchi metri e, conseguentemente, un'usucapione del diritto di transito a piedi e con mezzi meccanici sulla p.f. 7/1 non condurrebbe, essa sola, alla tettoia e dovendosi la servitù sub G.N. 358/4, ancora intavolata per mera dimenticanza, essersi estinta per confusione);
-la propria buona fede, in quanto, alla data dell'acquisto dell'immobile e delle relative pertinenze
(in data 15 marzo 2022), non era annotato alcun atto di citazione o iscritto alcun gravame su detto immobile e -sulla scorta del principio della pubblica fede- quanto non è iscritto nel Libro Fondiario
è inefficace contro i terzi di buona fede e quanto, al contrario, è iscritto si ha per esistente in favore dei terzi stessi;
-la carenza del requisito dell'apparenza, in quanto nella strada di accesso che insisteva sulla p.f. 7/1
(e soprattutto nel cortile pertinenziale della p.ed. 19 p.m. 2) non vi erano segni inequivocabili di passaggio che facessero pensare all'accesso di qualsivoglia soggetto per utilizzare la tettoia insistente sul fondo;
-il difetto del requisito dell'esclusività del possesso ai fini della pretesa intervenuta usucapione, in quanto il manufatto appare di recente costruzione (non potendosi attribuire ai mattoni di sostegno un'epoca di costruzione risalente a vent'anni fa) e il Sig. CP_3 mai avendo visto l'attore depositare materiale sotto alla tettoia, mentre, invece, egli stesso aveva utilizzato, in varie occasioni, la medesima, deponendovi materiale anche edile nonché occupandone lo spazio antistante con un compressore industriale.
Il Sig. CP_3 inoltre, ha proposto domanda trasversale (di accertare e dichiarare
l'inadempimento dei convenuti CP_1 AL RL e CP_2 quali venditori ciascuno per و "
quanto di propria spettanza e titolarità) in ipotesi di accoglimento della domanda attrice, rappresentando che, in una simile situazione, egli si troverebbe ad essere spogliato di un bene da esso acquistato con regolare pagamento e di cui i venditori avevano garantito la piena proprietà nonché l'assenza di diritti di terzi.
Per il caso in cui, allora, in forza della sentenza in questione, egli si trovasse a subire tale evizione parziale, ha domandato una congrua riduzione di prezzo, quantificabile nel 15% del prezzo pagato per l'immobile, e, pertanto, nell'importo di € 4.095,00, con conseguente condanna dei suoi danti causa al pagamento di tale somma.
Il predetto ha, dunque, chiesto: "in via pregiudiziale, in rito, dichiarare improcedibile il giudizio ai sensi del d.lgs 28/2010 per mancato esperimento del tentativo di mediazione e, conseguentemente, dare un termine all'attore entro il quale attivare la procedura di mediazione innanzi all'apposito organismo, decorso il quale senza che sia stato esperito il tentativo, dichiarare l'azione improcedibile con conseguente condanna alle spese]; in via pregiudiziale, in rito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., stante la domanda trasversale avanzata con il presente atto nei confronti di altri convenuti, qualora non già costituiti, si chiede il Giudice adito voglia differire l'udienza di comparizione alo scopo di consentirne la citazione nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.; dichiarare nullo l'atto di citazione per indeterminatezza della cosa oggetto, con ogni provvedimento conseguente;
dichiarare inammissibili le domande dell'attore per carenza di interesse, per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto;
in via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, in accoglimento della domanda
"codice fiscale [...] trasversale, accertare e dichiarare l'inadempimento dei sigg. CP_1
CP_2 codice fiscale
- DA AR inCodice Fiscale_10 C.F. 9 ;
quali venditori ciascuno per quanto di propria Pt_1 codice fiscale Codice Fiscale_11 "
spettanza e titolarità, della p.ed. 19 p.m. 2, della p.f. 6/2, della p.f. 7/3, tutte in C.C. OL I, per l'effetto, condannarli al pagamento dei danni da evizione che si quantificano in quantificano in €
4.095,00, o in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa nei limiti dello scaglione di valore della domanda, oltre alla condanna alla rifusione delle spese di giudizio che il sig. Controparte_3 sarà eventualmente tenuto a corrispondere all'attore; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CNPA come per legge". All'udienza del 20 luglio 2022, è stata dichiarata la contumacia di AL RL e le parti hanno dato atto del dover ancora svolgere la prima udienza del procedimento di mediazione (fissata per il
6 settembre 2022).
All'udienza dell'11 gennaio 2023, è stato dato atto dell'infruttuoso esperimento della mediazione.
Con ordinanza del 5 giugno 2023, il Giudice ha ammesso la prova per interrogatorio formale e testi, abilitando tutte le parti alla prova contraria e delegando il GOP per la relativa assunzione -delega confermata con provvedimento del 10 ottobre 2023- e riservandosi sull'istanza di C.T.U. all'esito dell'espletamento della prova orale.
Alle udienze del 12 ottobre 2023, del 17 novembre 2023 e del 26 febbraio 2024, davanti al GOP, si
è proceduto all'assunzione della prova orale ammessa.
All'udienza del 13 marzo 2024, su richiesta dei procuratori, il Giudice ha disposto la prosecuzione della prova orale (la quale è stata assunta, davanti al GOP, in data 26 luglio 2024).
All'udienza del 26 luglio 2024, è stata del pari proseguita l'attività di assunzione della prova orale ammessa.
All'udienza del 06 novembre 2024, parte attrice ha insistito nelle richieste di cui al verbale del 26 luglio 2024, mentre i convenuti hanno domandato fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13 novembre 2024, nella quale, celebrata nelle modalità di cui all'articolo 127ter. c.p.c., la stessa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
Con decreto di data 16-05-2025, la causa è stata rimessa sul ruolo, reputandosi necessario l'espletamento di un supplemento di prova.
All'udienza del 05-11-2025, si è proceduto con l'assunzione della prova orale ammessa ed, al termine di tale attività, il procedimento è stato rinviato, per la discussione orale, ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., alla presente udienza, con assegnazione di termine alle parti per brevi note conclusive sino al 03-12-2025.
Orbene, tanto rappresentato, si ritiene che la domanda attorea sia infondata per le ragioni di seguito evidenziate.
Deve, in primis, rammentarsi il granitico principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale il giudice adito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente ai fine del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie (v.
Cassazione, ordinanza 8 agosto 2019, n. 21210; sentenze della Corte di Cassazione civile n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015).
E, poi, notorio che ai sensi l'art 2697 c.c. "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda" in quanto, nel nostro ordinamento vale il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit” nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi con l'ovvia conseguenza che chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. L'adempimento dell'onere della prova, pertanto, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del giudice e costituisce la premessa necessaria alla richiesta di attribuzione di un bene della vita e, in virtù del disposto di cui all'art. 116 c.p.c. "il Giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente".
Tanto premesso, con riferimento alla vicenda in questione, occorre rilevare che è, in linea generale, noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. E, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. I giudici di legittimità e di merito
- pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova
-
certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte
d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151).
A ciò si aggiunga che "il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna" (tra le altre, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 17322 del 23/07/2010 e Sentenza della Corte di Cassazione civile n.5487 del 2004).
Sulla scorta delle considerazioni espresse deve, in primo luogo, ribadirsi il concetto che, in materia di prova, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem.
A tal proposito, ha precisato, anche di recente, la Suprema Corte che "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” (cfr: Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI,
4 luglio 2011, n. 14593). Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni. Ovvia conseguenza è che la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso (Cass. Civile n. 21837 del 2018). Non è, in altri termini, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene "da tempo immemorabile" ovvero "da oltre venti anni et similia", giacche' l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere maturata l'usucapione e ciò in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez.
II, 26.04.2011, n. 9325).
Quanto, poi, al compimento delle attività utili all'usucapione, si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità, relativamente ad alcune fattispecie, differenti rispetto a quella in questione ma con individuazione di criteri di portata generale, si sia espressa nel senso di ritenere che "Non è configurabile quale possesso "ad usucapionem" il comportamento consistente nell'uso di una striscia di terreno ricoperta di ghiaia come parcheggio e spazio di manovra, non essendo detta condotta di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà
e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene, in quanto la copertura dell'area con ghiaia non integra un'opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario, mentre l'utilizzo a scopo di parcheggio рид risultare tolleranza" (cfr: transitoriamente consentito per mera
Sentenza n. 10894 del 08/05/2013), che "Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (cfr: Sentenza n. 18215 del 29/07/2013), rilevando, dunque, come
"ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare" (cfr: Sentenza n. 18392 del 24/08/2006), e, altresì, puntualizzando che “Nè gli elementi di giudizio indicati dal ricorrente nella presentazione della domanda di sanatoria del manufatto, il pagamento per intero dell'oblazione relativa, la dichiarazione di avere ultimato il bene nell'anno 1982, sono idonei a colmare la dimostrazione che il ricorrente era tenuto a dare in ordine al suo possesso uti dominus, trattandosi di eventi neutri, come bene evidenziato dalla corte territoriale, non specificamente pertinenti ad identificare un possesso uti dominus" (tanto si legge in motivazione nella sentenza della Corte di Cassazione civile n. 21873 del 2018).
Orbene, trasfondendo i richiamati principi al caso che ci occupa, non può non rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà da parte dell'attore è risultato privo di fondamento non essendo emersa, dalle risultanze processuali, la prova dell'usucapione nei modi e nei termini fin qui illustrati.
Ed invero, deve, anzitutto, evidenziarsi che l'attore, nel proprio atto introduttivo, si è limitato a rappresentare come la costruzione (in mattoni e legno a copertura di un'area di circa 19 mq), oggetto di usucapione, fosse risalente “a tempo immemorabile” e che la stessa - unitamente all'area sottostante - siano, da sempre, stati posseduti ed utilizzati da parte del medesimo e dai suoi danti causa "in modo pubblico, pacifico ed interrotto", senza, dunque, ben specificare né il momento né le modalità con cui è avvenuto l'impossessamento.
Le stesse prove orali, per come articolate nella memoria ex articolo 183 comma VI n. 2 c.p.c., non offrono alcun elemento aggiuntivo rispetto al contenuto dell'atto di citazione, essendo le stesse del pari prive di riferimenti temporali (in particolare, al capitolo 3), si legge che “ ...la tettoia .....è così come l'area sottostante....è sempre stata nella disponibilità e nella cura dei proprietari della p. ed. 22"; al capitolo 4), si legge: "vero che la tettoia e l'area sottostante è sempre stata posseduta e utilizzata dall'odierno attore e dai suoi danti causa in modo pubblico, pacifico ed interrotto"; al capitolo 12) si legge: "vero è che, il sig. CP_1 e prima di lui i suoi danti causa, si sono sempre mostrati pubblicamente e pacificamente quali unici proprietari tanto della tettoia......quanto della relativa area di deposito...."), nonché di puntuali riferimenti in merito alle attività in cui l'esercizio del predetto possesso si sarebbe estrinsecato.
-Più puntuali, invece, appaiono le circostanze anche sotto il profilo temporale - in ordine allo specifico utilizzo della superficie, interessata dalla tettoia, quale deposito di materiale anche edile da parte dell'attore, già a partire dagli anni 80, e prima di lui da parte dei suoi genitori (in particolare, circostanze rappresentate ai capitoli 5) e 6) della memoria ex articolo 183 comma VI n.
2 c.p.c. di parte attrice), sebbene, come appresso si dirà, rimaste indimostrate sotto il profilo dell'uso esclusivo.
Ed invero, a riguardo, occorre evidenziare, oltre ai predetti rilievi già in punto di allegazione, che, per quanto, poi, la superiore circostanza, relativa al godimento, da parte dell'attore, della tettoia, e, dunque, dell'area ad essa sottostante, sia stata confermata da tutti i testi attorei, tuttavia, da quanto è emerso dalla complessiva prova orale espletata, non può, in ogni caso, escludersi l'esercizio di un possesso anche da parte dei convenuti, proprietari della particella p.ed. 19, pm.2 (prima individuati nei Signori CP_1 e CP_2 e, poi, nel Sig. Controparte_3
Segnatamente, si rileva che, per il periodo antecedente alla locazione dell'immobile al Sig.
Controparte_3 (relativa all'anno 2017), il teste sentita all'udienza del Testimone_3
12.10.2023, ha riferito che, nonostante il trasferimento in casa di riposo, negli anni successivi, comunque, la signora Persona 3 veniva condotta dai figli, soprattutto nel periodo estivo, presso la casa familiare (cfr: "Vero. Tutte le estati portavamo la nonna Persona_3 presso la casa famigliare. Sicuramente fino all'anno 2004 la portavamo presso la casa famigliare, nel 2006 è deceduta") e che quest'ultima era solita “trascorrere, in presenza dei figli, alcune ore del giorno all'aperto nel cortile di pertinenza dell'immobile", specificando, inoltre, che “Sotto la tettoia era presente una panchina e un filo per stendere panni. Non ricordo altro materiale ivi presente” e, dunque, confermando il capitolo di prova (nella specie capitolo 6) della memoria ex articolo 183 comma VI n. 2 c.p.c. dei convenuti CP_1 e CP_2 ) secondo cui "la signora Persona_3 nelle giornate di sole, veniva spesso posizionata, in sedia a rotelle, sotto la tettoia presente nel cortile" (costruita in adiacenza all'immobile dell'attore). La predetta teste ha, poi, aggiunto che "ai pilastri di sostegno della suddetta tettoia erano inoltre appesi i fili utilizzati dalla signora
Persona 3 e dai figli per stendere i panni".
La superiore circostanza appare, inoltre, essere anche confermata dalle dichiarazioni rese da parte del teste di parte convenuta, Testimone_4 la quale, sebbene non abbia potuto riferire in merito alle altre circostanze, ha, in ogni caso, confermato il capitolo 4 della predetta memoria di parte convenuta ovvero la frequentazione, da parte della Sig.ra Persona_3 della casa familiare, nonostante il di lei trasferimento presso la casa di riposo, nonché dal teste Tes_5 il quale ha, invece, dato conferma di tutti i capitoli 4, 5, 6 e 7 della memoria come sopra indicata.
CP_3 siPer il periodo, invece, successivo alla locazione dell'immobile al convenuto rappresenta che il teste Sig. Testimone_6 interrogato sui fatti dedotti da parte convenuta con la
,
memoria istruttoria autorizzata di data 13.03.2023, ha dichiarato di conoscere “.....il signor CP_3 da circa 4/5 anni perché abbiamo amici in comune", nonché di conoscere “i luoghi in quanto personalmente mi sono recato a casa del signor CP_3 ; che il signor CP_3 sin dall'inizio del rapporto di locazione, ha utilizzato il cortile dell'immobile di cui è causa anche per il parcheggio del proprio autocarro e per il deposito di attrezzi e strumenti di lavoro (udienza del 12 ottobre 2023 nella quale il predetto teste ha riferito che: "Per il periodo che ho frequentato io sì, tanto che abbiamo avuto modo di effettuare delle grigliate all'esterno dell'abitazione; a ritroso negli ultimi quattro anni;
da prima del Covid e fino all'inizio di quest'anno, quando mi sono trasferito a Roma;
posso riferire che io stesso utilizzavo la tettoia per appoggiare anche oggetti personali;
vi erano dei pannelli di legno e reti plastificate da cantiere di proprietà del signor CP_3 sui quali appoggiavamo oggetti vari), che, in particolare, sin dall'inizio del rapporto di locazione, quest'ultimo avrebbe accatastato materiali e posizionato attrezzi sotto la tettoia presente nel cortile ("Vero. Confermo di avere visto materiale sotto la tettoia. Tutte le volte che sono andato dal signor CP_3 già da quando era in affitto, ho visto il materiale sotto la tettoia, sino al mio trasferimento a Roma e comunque con cadenza quasi settimanale;
ricordo la rete, legname, una betoniera e un trattorino di proprietà del signor a volte il trattorino veniva CP_3
mi ha riferito che il suddetto parcheggiato a lato della tettoia e a volte sotto;
il signor CP_3
materiale (che usa per l'edilizia) era di sua proprietà"), lo stesso riconoscendo anche quanto rappresentato nel documento numero 6, ovvero il posizionamento, da parte del predetto, del proprio compressore in aderenza con la tettoia;
che, ancora, il Sig. era solito, nei mesi estivi, CP_3
organizzare grigliate e feste con amici nel proprio cortile e che, in tali occasioni, egli e i suoi ospiti hanno utilizzato lo spazio sottostante alla tettoia per riporre e tenere all'ombra vari oggetti quali bevande, generi alimentari e impianti audio per la musica (sul punto, per altro, dovendosi respingere la contestazione sul capitolo 17, effettuata da parte attrice, non avendo il teste espresso alcuna valutazione, ma semmai essendosi limitato a riportare una circostanza ad esso a sua volta riferitagli da parte dell'attore e, come tale, non valorizzabile in tale sede).
Anche il teste del convenuto Controparte_3 ovvero all'udienza del 17 Testimone_7
,
utilizzava il cortile per riporre il proprio novembre 2023, ha riferito che "il signor CP_3
CP_3 riponeva strumenti e attrezzi da lavoro;
autocarro; sempre nello stesso cortile il signor lo so perché il figlio del signor CP_3 è un mio caro amico e quindi frequento spesso i luoghi di causa, da almeno5-6 anni;
preciso che nella foto che mi viene mostrata l'area, attualmente occupata da una Fiat Panda, è esattamente l'area dove il signor CP_3 ripone l'autocarro; gli attrezzi e strumenti venivano invece riposti dal sig. CP_3 in parte fuori dalla tettoia e in parte sotto la stessa (anche sopra la legna che si vede); preciso inoltre che il muro dove viene parcheggiato l'autocarro è il muro perimetrale della casa del signor CP_3 così come il portone che si vede in foto". Il predetto teste ha, inoltre, confermato il capitolo 12, rilevando, dunque, come il suddetto convenuto, sin dall'inizio del rapporto di locazione, avrebbe accatastato materiali e posizionato attrezzi sotto la tettoia presente nel cortile, nonché i successivi capitoli di prova indicati ed anche i capitoli 15 e 16 della superiore memoria, aventi il seguente tenore "il signor CP_3 nei mesi estivi, organizza grigliate e feste con amici nel proprio cortile” e che
"in tali occasioni il signor CP_3 e i suoi ospiti, sin dall'inizio del rapporto di locazione, hanno utilizzato lo spazio sottostante alla tettoia per riporre e tenere all'ombra vari oggetto quali bevande, generi alimentari e impianti audio per la musica".
,Del pari il teste, sempre di parte convenuta, Sig. all'udienza del 26 febbraio Testimone_8
2024, ha riferito che, nel 2021, "in occasione del mio accesso vidi accatastato dell'area materiale e attrezzatura varia;
non ricordo esattamente cosa fosse;
non ricordo con certezza, mi sembra che
CP_3 mi disse che fosse la sua"; ricordando, altresì, di "avere visto il compressore e mi pare che il CP_3 mi disse che tale compressore era suo;
ricordo bene il compressore giallo, che potrebbe essere nella posizione indicatami".
Ora, passando ad esaminare le risultanze delle prove orali articolate da parte attrice, si evidenzia come, da un lato, non dirimente appare essere la deposizione del teste Testimone_9 in '
considerazione del fatto che le vicende, dallo stesso riferite, sono temporalmente collocabili tra l'inverno del 2020 ed il gennaio 2021, avendo quest'ultimo espressamente dichiarato di non essere stato lì prima di quel periodo (con conseguente superfluità anche delle eccezioni sollevate dai convenuti in ordine a tale testimonianza) e, dall'altro lato, come le testimonianze, invece rese da parte del teste CP_1 Testimone_10 Testimone_12 sebbene non vi sia
, Tes_11 e "
dubbio che abbiamo confermato l'utilizzo, anche da parte dell'attore e prima ancora dei di lui danti causa, della tettoia in questione e dello spazio sottostante, tuttavia, le stesse, per quanto sopra esplicitato, non sono idonee ad escludere integralmente un contestuale utilizzo del bene de quo da parte dei convenuti. Per altro, proprio l'ultimo teste sopra menzionato, ha anche riferito che
"Preciso, inoltre, che ho visto il CP_3 depositare materiale sotto la tettoia. L'ho visto depositare materiale nel piazzale e innanzi alla casa” e il medesimo attore, in sede di interrogatorio formale, ha evidenziato la libera usufruibilità dell'area in questione, rappresentando come
"chiunque può mettere le cose sotto la tettoia in quanto la stessa area non è recintata o chiusa al pubblico”; circostanza quest'ultima che impedisce, dunque, anche sulla base della sussistenza di ulteriori elementi presuntivi, di ritenere che l'esercizio del possesso da parte dell'attore sia avvenuto uti dominus.
In altri termini si ritiene che, nel presente giudizio, sia rimasto indimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, che, ai sensi dell'art. 1141 c.c., rende operante la presunzione di possesso. Carenza probatoria quest'ultima che assume importanza decisiva poiché, per la sussistenza dell'animus possidendi, richiesto per usucapire un bene, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (circostanza in cui, appunto, la Corte di Cassazione ha ritenuto non pienamente raggiunta la prova, reputando a riguardo non sufficiente aver svolto sul fondo, che si asserisce di aver usucapito, l'attività di coltivazione, in quanto detta attività non comporta di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui) (cfr. Cass. 9325/2011).
Anche nel caso di specie, in sostanza, si reputa che l'attività posta in essere dall'attore non sia di per sé incompatibile con la proprietà altrui, essendo, invece, necessario che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (cfr. Cass. 18215/2013), e ciò anche in applicazione del principio a tenore del quale “In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (cfr: Sentenza n. 11277 del 29/05/2015).
Quindi se, da un lato, già le allegazioni iniziali di parte attrice, attesa la loro genericità sotto il profilo temporale e le modalità dell'esercizio del possesso, risultavano carenti al fine di far ritenere integrata la fattispecie dell'acquisto della proprietà per usucapione, dall'altro lato, si ritiene, ancora, che alcuna prova decisiva sia stata fornita, nel corso del presente procedimento, al fine di corroborare, nei termini rigorosi richiesti, la fondatezza della domanda de qua, con riferimento al corpus e all'animus possidendi.
Anche la stessa condotta tenuta da parte dell'attore, volta a trasferire l'area in questione in suo favore a titolo derivativo, si pone in contrasto con un eventuale intervenuto acquisto, da parte dello stesso, di tale area a titolo originario (a pagina 5 dell'atto di citazione si legge in particolare che “il sig. CP_1 era intenzionato a "regolarizzare" la situazione della tettoia e già nel gennaio 2020 aveva, d'accordo con il sig. CP_1 dato incarico a un tecnico per la variazione del piano divisionale materiale della p.ed. 19 e per la creazione di una nuova porzione materiale che identificasse la tettoia da intavolare a suo nome").
Né, ancora, si ritiene che il supplemento istruttorio, assunto all'udienza del 05-11-2025, abbia fornito ulteriori elementi valorizzabili ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, avendo, in particolare, le dichiarazioni rese dai testi Tes_2 e Testimone_1 solo confermato l'utilizzo della tettoia da parte dell'attore, ma non anche, tenuto anche conto del quadro probatorio complessivo in atti e dei rilievi sopra formulati, l'uso esclusivo di essa da parte di quest'ultimo. Da ultimo, riguardo alla posizione del convenuto CP_3 non va neppure trascurato di considerare che “nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, il conflitto tra l'acquirente per atto fra vivi dall'intestatario tavolare e chi abbia acquistato il bene per usucapione si risolve in base all'art. 5 del r.d. n. 499 del 1929, che prevede il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, per cui l'acquisto effettuato in base a dette risultanze si presume avvenuto in buona fede, ed è onere del terzo che sostiene di aver acquistato il bene per usucapione provare che colui che ha acquistato dal titolare del bene in base al libro fondiario era in malafede, essendo stato a conoscenza della sussistenza dell'usucapione maturata ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta, o essendo stato in grado di apprenderlo facendo uso dell'ordinaria diligenza" (cfr: Sentenza della Corte di Cassazione civile n. 29089 del
05-12-2017).
Mentre nel sistema della trascrizione, inoltre, l'acquisto di diritti reali per usucapione è sempre opponibile ai terzi anche quando l'acquisto medesimo non risulti dai registri immobiliari, nel sistema tavolare, invece, i diritti acquistati a titolo originario, pur operando indipendentemente dall'iscrizione, sono inopponibili ai terzi che abbiano acquistato diritti reali sulla fede del libro fondiario anteriormente all'iscrizione o cancellazione, o all'annotazione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l'iscrizione o la cancellazione (cfr. art. 5 comma 3 RD 499/1929). Nel sistema tavolare, in altri termini, gli acquisti a titolo originario non resi pubblici sono precari, potendo essere persi in favore di chi acquisti (ormai a non domino) dal titolare intavolato diritti incompatibili, cosicché, nel conflitto tra titolare extratavolare ed avente causa dal titolare iscritto,
prevale il terzo che acquista a non domino sulla base delle risultanze delle pubbliche tavole, trovando peraltro deroga, il principio posto dal citato articolo 5, soltanto nei confronti del terzo di malafede, e cioè del terzo che, al momento della domanda di iscrizione del suo diritto, era a conoscenza della reale situazione extratavolare.
Orbene, nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta la prova della mala fede del predetto convenuto, non essendo, in particolare, emersa la prova della conoscenza, da parte di quest'ultimo, al momento della compravendita, dell'avvenuto acquisto per usucapione, da parte dell'attore, della proprietà della particella in contestazione.
A riguardo, si rappresenta, in particolare, che tale prova non è neppure emersa a seguito dell'escussione dei testi, sentiti all'udienza del 05-11.2025, i quali, sul punto, hanno rispettivamente riferito che "Noi andavamo giù a prendere il materiale sotto la tettoia;
dunque, lui ci ha visto prendere personalmente tale materiale. Pertanto, lui sapeva dell'uso di tale spazio. Io non ne ho mai personalmente parlato con il Che io sappia, mio padre ne aveva parlato colCP_3 vecchio proprietario dell'appartamento, il Sig. CP_1, ribadendo che era suo quello spazio. Questa circostanza l'ho potuta constatare anche personalmente. Non so se mio padre abbia mai parlato di questa tettoia, invece, col Sig. CP_3 davanti a me non ne hanno mai parlato" (testimonianza resa dal teste Tes_2 dalla quale semmai può trarsi la prova della conoscenza di un mero uso, da parte dell'attore, della tettoia in questione, ma non anche di un eventuale uso esclusivo, ad opera di quest'ultimo, protratto per il tempo utile richiesto per l'usucapione) e che "Conosco il Sig.
CP_3 di vista, non ho mai avuto modo di parlarci. Lo conosco perché lui abita nell'appartamento in cui prima era in affitto. Conosco il fratello. Presumo che il Sig. CP_3 fosse a conoscenza dell'utilizzo esclusivo di tale tettoia da parte di mio padre, in quanto era a conoscenza di tutto il paese che mio padre utilizzava tale tettoia" (cfr: testimonianza resa dal teste
Tes_13 la quale ha fondato l'assunto della conoscenza dell'uso esclusivo della tettoia da parte dell'attore su semplici congetture, come anche dimostrato dalla successiva impossibilità di circostanziare i fatti: “A chiarimento del Giudice se ricorda di qualche fatto specifico ovvero di qualche conversazione tra il Sig. CP_3 e il Sig. Parte_1 il teste risponde che non ha mai assistito a conversazioni in merito all'utilizzo di tale tettoia”). Del pari, i precedenti testi non hanno fornito alcun elemento utile a proposito (il teste di parte attrice Testimone_9 , sul capitolo 16 della memoria ex articolo 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte attrice, avendo dichiarato "Non lo so,
perché non ho mai parlato con il sig. CP_3 mentre sul capitolo 17 della predetta memoria avendo riferito: "Non ho mai parlato con il sig. Quanto so in parte mi è stato riferito CP_3
dal Sig. Parte_1 Io stesso però ho invitato a regolarizzare la posizione con CP_1 Parte_1
[...] in quanto, essendo quest'ultimo titolare tavolarmente della tettoia era l'unico legittimato a procedere alla regolarizzazione della stessa situazione. Preciso che gli accordi tra CP_1 e
CP_1 ha riferito, sul punto, su Parte_1 non erano a mia conoscenza"; infine, il teste come anche il teste Tes_11 e tutti circostanze a sua volte riferitegli da parte di Parte_1 gli altri testi escussi).
Ne consegue, pertanto, il rigetto della superiore domanda volta in via principale ad "accertare e dichiarare che la tettoia e il corrispondente sedime con superficie di m 7.20 x m 2.90 -pertinenziale alla p.ed. 22, P.T. 119 II in C.C. OL I e insistente sulla p.ed. 19, P.M. 2 P.T. 118 II in C.C.
OL I, rappresentato nel doc. 4, è di proprietà esclusiva dell'attore per maturata usucapione acquisitiva, per possesso pacifico, continuato ed ultraventannale, con conseguente ordine di intavolazione a suo favore, previo eventuale scorporo e frazionamento".
Per quanto, adesso, attiene alla domanda, posta in via principale sempre dell'attore e diretta all'accertamento e alla dichiarazione che "il diritto di servitù di passo a piedi, e con qualsiasi mezzo, secondo la rappresentazione di cui ai docc. 4 e 14, grava a carico della p.f. 7/3 in P.T. 372 II C.C OL I e a favore della summenzionata area e costruzione oggetto di usucapione, in forza dell'esercizio pubblico e indisturbato ultraventennale", si evidenzia che il mancato accoglimento della prima domanda di usucapione, volta appunto ad ottenere il positivo di accertamento dell'intervenuto acquisto, da parte di Parte_1 della proprietà della tettoia ed, in particolare, dell'area alla stessa sottostante, determina anche il rigetto di tale richiesta. Per quanto, difatti, si tratti di domande formulate in via autonoma, il mancato accertamento della proprietà, in capo all'attore, della porzione della p.ed. 19, P.M. 2 P.T. 118 II in C.C. OL I (e della tettoia alla stessa sovrastante) esclude, in radice, la sussistenza di uno dei presupposti fondamenti della servitù ovvero la titolarità del fondo dominante da parte di colui che agisca per il riconoscimento del diritto di servitù a carico del fondo servente;
il diritto di servitù, difatti, per come descritto dallo stesso articolo 1027 del codice civile, consiste nel “peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario".
Ed ancora, per quanto poi attiene alla domanda esercitata da parte attrice in via subordinata,
("accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione della summenzionata area e costruzione, accertare e dichiarare che la suddetta area è interclusa e conseguentemente costituirsi ex art. 1051
c.c. servitù coattiva di passo a piedi, e con qualsiasi mezzo, secondo la rappresentazione di cui al doc. 4, gravante sulla p.f. 7/3 in P.T. 372 II C.C OL I a favore della stessa area, determinando la relativa indennità"), premessa l'ammissibilità di tale richiesta atteso che, con riferimento alla mutatio libelli, deve ritenersi “corretta la decisione che a fronte dell'accoglimento in primo grado della domanda di declaratoria della acquisizione di una servitù di passaggio sulla base di titolo contrattuale, in secondo grado aveva accolto la domanda ritenendo la servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, poiché' gli elementi di fatto e le vicende giuridiche esposti dall'attore nella domanda inizialmente formulata erano sufficienti a delineare, anche in mancanza di una espressa menzione dell'articolo 1062 c.c., la destinazione del padre di famiglia quale fatto costitutivo del diritto di transito oggetto della controversia" (cfr. Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 1 marzo 2018, n. 4872), si ritiene del pari che, stante il mancato accoglimento della domanda principale, la stessa non possa neppure accogliersi, mancando, difatti, un presupposto necessario ai fini del positivo accertamento del diritto vantato.
Assorbita nel rigetto della domanda attorea, anche in virtù dell'applicazione del principio della ragione più liquida, appaiono tutte le altre doglianze dei convenuti, compresa la questione preliminare del difetto di legittimazione passiva (per quanto attiene ai convenuti CP_1 e
CP_2 Del pari assorbita, nel rigetto della domanda attorea principale, va considerata la
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domanda riconvenzionale trasversale, proposta da parte del convenuto Controparte_3 nei confronti dei predetti convenuti. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice, sia nei riguardi dei convenuti CP_2 sia nei confronti del convenuto CP_3CP_1 e
[...] nonché liquidate sulla base del valore della causa (scaglione ricompreso tra gli euro 1.101 e gli euro 5.200), con considerazione di tutte le fasi del giudizio ed applicazione dei valori medi. Non si ritiene, invece, doversi far luogo all'applicazione della maggiorazione dei compensi ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 in difetto di atti e documenti con notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023).
Nei rapporti con la convenuta DA RL, stante la mancata costituzione in giudizio di quest'ultima e, dunque, l'assenza di attività difensiva da parte della stessa, si ritiene che le spese di lite vadano integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Laura Di
Bernardi, rigettata ogni altra domanda eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:
RIGETTA le domande proposte dall'attore Parte_1
DA parte attrice al pagamento delle spese di lite, a favore dei convenuti CP_1 e CP_2 che liquida nella misura di euro 2.552,00, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
DA parte attrice al pagamento delle spese di lite, a favore del convenuto CP_3
[...] che liquida nella misura di euro 2.552,00, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
COMPENSA le spese di lite nei rapporti tra l'attore Parte_1 e la convenuta DALLONA
RL.
Così deciso in Trento, in data 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Di Bernardi